Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Roberto Parise;
Parte_1
e con l'assistenza e difesa degli Controparte 1
avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2022, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata (con la qualifica di operaio a tempo determinato e mansione di bracciante agricolo nel settore di coltivazione di ortaggi)
a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2017 (dal 23/05/17 al 05/06/17), per l'anno 2018 (dal
22/02/2018 al 28/04/2018) e per l'anno 2019 (dal 15/03/19 al 30/04/19) alle dipendenze dell'azienda agricola CP 2 ; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate - con conseguente riduzione delle giornate complessivamente lavorate nel 2017 da n. 125 a 114, nel 2018 da n. 131 a 89 e nel 2019 e da 137 a 99 - previo esperimento del ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
Costituitosi l'CP_3, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. 1. 3.2.1970 n. 7; ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza alla stregua dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, commal, del d. 1. 3.2.1970 n. 7, in quanto il ricorrente, pur avendo proposto i ricorsi amministrativi in data 18.10.2022 (ovvero tardivamente perché proposti oltre il prescritto termine di trenta giorni dalla asserita notifica in data 27.6.2022 dei provvedimenti di
Infatti, computati i tempi di presentazione del ricorso (30 gg), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 9.11.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni utili per la presentazione del ricorso amministrativo a partire dalla notifica personale o dalla conoscenza del disconoscimento.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo negli anni in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, AN NOKA e che hanno Parte_2
convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza dell'8.11.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2017 al 2019), agli orari quotidiani (dalle 6:00 alle 13:00 almeno, con pausa di venti minuti per il pranzo), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di prodotti agricoli, in specie fragole), ai luoghi lavorativi (comune di Scanzano Ionico), all'individuazione del soggetto impartente direttive (identificato nella persona del proprietario), ai componenti della squadra di lavoro e alle modalità di trasposto verso il luogo di lavoro (a mezzo furgone aziendale condotto da AN
OK).
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con CP_3.
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali: l'indicazione dell' Pt 3 per la quale è stato svolto il lavoro di raccolta ed il periodo: “abbiamo lavorato insieme nel 2017 abbiamo lavorato insieme fino al 2019 per l'azienda CP 2 in
Scanzano Jonico... il campo si trova circa un mille metri a sinistra dalla uscita di Scanzano” (cfr. le dichiarazioni testimoniali di AN OK) e “abbiamo lavorato insieme per l'azienda CP 2
a Scanzano Jonico nel 2017 abbiamo lavorato insieme fino al 2019... il campo si trova a
Scanzano dopo un ponte a sinistra" (cfr. deposizione di Parte_2 ); le modalità di trasporto verso il luogo di lavoro: "Io arrivavo al campo con la mia macchina mentre il ricorrente con l'autista OK AN con il pullman dell'azienda, portava una ventina di persone"
(cfr. dichiarazioni testimoniali di Parte 2 ); la tipologia del prodotto agricolo oggetto di raccolta: "ci occupavamo della raccolta delle fragole"
(cfr. dichiarazioni di Parte 2 );
il soggetto impartente le direttive delle attività da eseguire e l'ammontare della paga giornaliera:
"Prendevamo ordini dal proprietario, Ci pagavano una quarantina di euro al giorno,
***
comunque rispettavano la busta paga." (cfr. dichiarazioni testimoniali AN OK) e "Prendevamo
La paga era mensile, ci pagava una quarantina di euro al giorno" (cfr.ordini dal proprietario, deposizione di Parte 2 );
e, infine, l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali: “Lavoravamo dalle 6.00 sino alle 13,00 compresa una ventina di minuti di pausa pranzo, comunque l'inizio dell'orario di lavoro dipendeva anche dalla luce. Lavoravamo dai quattro, ai cinque e ai sei giorni a settimana, dipendeva anche dalla maturazione della frutta" (cfr. deposizione di AN OK) e “Lavoravamo dalle 6.00 sino alle 13,00 compresa una ventina di minuti di pausa pranzo. CP 4 i occupavamo della raccolta delle fragole. Lavoravamo dai quattro, ai cinque giorni, dipendeva dal bisogno"
(secondo quanto riferito da Parte 2 ).
Tali deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà
- tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui 1,CP ha disposto l'annullamento delle giornate.
Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 24.11.2021 nei confronti dell'azienda CP 2 per il periodo compreso tra il 1.10.2015 e il 30.6.2019 fonda l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulle seguenti allegazioni: alcune omissioni negli adempimenti obbligatori (mancata presentazione di Denuncia Aziendale per il periodo dal 1.10.2018 al 30.9.2019 e mancato versamento contributivo dal quarto trimestre
2015 al secondo trimestre 2019); lo scollamento tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le D.A. presentate;
il rilievo di incongruenze nelle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti;
l'impossibilità di stabilire con certezza il datore di lavoro per cui gli assicurati hanno prestato attività lavorativa. Tuttavia, alla stregua delle richiamate risultanze, l'accertamento ispettivo risulta essere generico in quanto non circostanziato e non specifico.
Troppo vago si prospetta il richiamo a violazioni di adempimenti (omesso pagamento dei contributi) che sarebbero state commesse dalla titolare dell'azienda; del pari, assai poco significative sono le considerazioni relative al divario tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le D.A., in quanto non supportate da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Inoltre, parte resistente non ha fornito alcun riscontro contrattuale idoneo a supportare le valutazioni ispettive, né ha allegato le dichiarazioni dei lavoratori sentiti. La stessa riferita impossibilità di stabilire con certezza il datore di lavoro degli assicurati non è riconducibile ad alcun impedimento obiettivo, traducendosi, piuttosto, nella difficoltà di rintracciare fisicamente la titolare dell'azienda che, non solo, è stata anagraficamente indentificata ma la cui assenza è stata, altresì, giustificata agli ispettori dal figlio, Persona 1 come temporanea impossibilità della madre a presentarsi a causa del fatto che si trovava fuori sede (pag. 2 del verbale ispettivo).
Al contrario, dall'accertamento ispettivo sono emersi indicativi elementi a sostegno dell'attività svolta dal ricorrente, quali la produzione di titoli attestanti la disponibilità giuridica dei fondi (contratti di affitto su terreno agricolo con scadenza in data 30/06/2018 e altro prodotto durante l'accertamento, come genericamente indicato a pag. 4 del verbale), la presenza di fatturazione di vendita del prodotto agricolo (nello specifico, fragole) e di acquisto (relative al pagamento all' CP_5 P.IVA P.IVA 1 per l'elaborazione delle paghe agricole per l'anno 2019).
Peraltro, l'assunto per cui, in tutti gli anni, le fatture emesse “sono sempre spiccate esclusivamente nel primo semestre dell'anno" (pag. 4 verbale ispettivo in atti) trova riscontro sia nel naturale periodo di raccolta del frutto (fragole) sia nelle dichiarazioni testimoniali (come negli assunti attorei) che individuano il periodo lavorativo nel primo semestre di ogni anno.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se il dato dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale (sebbene avente parametri numerici inferiori rispetto a quelli complessivamente dichiarati) abbia condotto a risultati opposti.
In altri termini, una volta accertata la natura agricola dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di СРlavoro agricolo (ancorché in numero inferiore rispetto a quello denunziato), 1'CP- non ha provato perché proprio le giornate di lavoro dell'odierno ricorrente debbano ritenersi comprese tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola. Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierna ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga, bonifici, CUD, comunicazione di assunzione), deve ritenersi accertato il diritto azionato.
CP Va ordinato, di conseguenza, all di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Crosia (CS) per le giornate cancellate negli anni 2017 (n. 11), nell'anno 2018 (n.42) e nell'anno 2019 (n.38), in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, ridotti del 30% per la non particolare complessità della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di Parte 1
negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 125 giornate per l'anno 2017, per n. 131 giornate per l'anno 2018 e per n.137 giornate per l'anno 2019; CP condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.834,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, in favore della parte ricorrente
[...]
Parte 1
Castrovillari, 3.6.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.