Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 aprile 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 gennaio 2022 |
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- 1. CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E MISURE DI PROTEZIONE CIVILE: D.L. N. 120Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla …
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Giurisprudenza • 43
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 114Provvedimento: Pubblicato il 26/01/2026 N. 00114/2026 REG.PROV.COLL. N. 00465/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 465 del 2021, proposto da -ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Ponte, Elisa Macrì e Nicolò Bussolati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21; per …Leggi di più...
- art. 3 legge 241/1990·
- art. 14 d.P.R. 133/2010·
- rilascio nulla osta volo da diporto·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 10 Regolamento UE 2016/679·
- eccesso di potere·
- giudizio prognostico affidabilità morale·
- art. 11 R.D. 773/1931·
- tutela ordine e sicurezza pubblica·
- compensazione spese lite
Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo. )) - Art. 2.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica necessaria per svolgere attivita' di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;
all'attivita' preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;
alle norme di circolazione e di sicurezza;
all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attivita' di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare. - Art. 3.
Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attivita' preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, nonche' alla certificazione relativa alla predetta attivita' preparatoria, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.