Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 aprile 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 gennaio 2022 |
Commentari • 12
- 1. CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E MISURE DI PROTEZIONE CIVILE: D.L. N. 120Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla …
Leggi di più… - 2. Ancora sulle tutele dell’interesse al (tempestivo) esercizio di poteri a carattere vincolato (nota a Tar Lazio, Roma, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 5419)Marco Ragusa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Marco Ragusa Sommario: 1. La fattispecie - 2. Semplicità dell'accertamento e potere vincolato: i motivi dell'accoglimento della domanda di adempimento - 3. Potere vincolato e struttura dell'illecito: i motivi del rigetto della domanda risarcitoria - 4. Brevi conclusioni. 1. La fattispecie La sentenza che si annota ha definito il giudizio instaurato da una cittadina brasiliana, proprietaria di un apparecchio a motore per il volo da diporto o sportivo (VDS), la quale, presentata (circa quattro mesi prima del deposito del ricorso al Tar) un'istanza volta all'iscrizione del mezzo nel registro tenuto dall'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.)[1] e al rilascio del certificato di identificazione e …
Leggi di più… - 3. Breve evoluzione normativa in materia di droniFederica Masini · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2021
Gli aeromobili a pilotaggio remoto[1], comunemente denominati “droni”, sono diventati molto importanti nella nostra società, per il loro utilizzo sia in ambito civile che in ambito militare. La loro rilevanza è testimoniata dall'impiego sempre maggiore dei sistemi aerei a pilotaggio remoto in diversi settori, motivo per cui sia la tecnologia sia la normativa sono in costante evoluzione. I droni venivano definiti come “un mezzo aereo pilotato da un equipaggio operante da una stazione remota di comando e controllo”, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 luglio 2004, n. 178, recante “Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate”[2]; difatti, il pilota si …
Leggi di più… - 4. Il testo coordinato del Decreto Fiscale con la Legge di conversioneDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 30 aprile 2012
- 5. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2012
Giurisprudenza • 43
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 114Provvedimento: Pubblicato il 26/01/2026 N. 00114/2026 REG.PROV.COLL. N. 00465/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 465 del 2021, proposto da -ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Ponte, Elisa Macrì e Nicolò Bussolati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21; per …Leggi di più...
- art. 3 legge 241/1990·
- art. 14 d.P.R. 133/2010·
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- 2. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3761Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6035/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Danno da morte” TRA (CF. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), (CF. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (CF. ), (CF. [...] C.F._4 Parte_5 ), (CF. , tutti rappresentati e C.F._5 Parte_6 C.F._6 difesi dall'avv. Pietro Embergher (C.F. ) ed elettivamente domiciliati CodiceFiscale_7 presso lo studio del difensore sito in Caserta alla Via Bernardo Tanucci, 33 (pec: Email_1 ATTORI E (C.F. ) …Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5340Provvedimento: Pubblicato il 23/03/2026 N. 05340/2026 REG.PROV.COLL. N. 10054/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10054 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da DR AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Fregni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Aero Club d'LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento, per …Leggi di più...
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- 4. TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/07/2024, n. 522Provvedimento: Pubblicato il 03/07/2024 N. 00522/2024 REG.PROV.COLL. N. 00210/2023 REG.RIC. N. 00670/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Ciccotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro, 62; contro Ministero dell'Interno, Questura di Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1316Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI -SECONDA SEZIONE CIVILE- La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA , domiciliato in Lucera presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mario Follieri che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata all'atto di appello----------------------------------------------appellante E (già …Leggi di più...
- giuramento decisorio·
- Convenzione di Montreal·
- art. 161 c.p.c.·
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- conflitto di interessi·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 342 c.p.c.·
- art. 2043 c.c.·
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- danni da trasporto aereo·
- art. 345 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo. )) - Art. 2.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica necessaria per svolgere attivita' di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;
all'attivita' preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;
alle norme di circolazione e di sicurezza;
all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attivita' di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare. - Art. 3.
Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attivita' preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, nonche' alla certificazione relativa alla predetta attivita' preparatoria, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.