Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.SA Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.SA Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.SA Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1312/2024 promoSA da:
(c.f. ), con l'avv. GALLO NADIA (c.f. VIA Parte_1 C.F._1 C.F._2
ROMA N. 6 12045 FOSSANO;
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. BORIOSI DARIA (c.f. ) VIA CP C.F._3 C.F._4
STATUTO N. 4 12100 CUNEO;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
In data 13/03/2025 le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separatamente. 2) La casa coniugale sita in FoSAno – Via Roma, 150 - di proprietà esclusiva del dr. , è CP assegnata di diritto e di fatto alla moglie, IG.ra , che la occuperà con i figli ,di anni 18, Parte_1 Per_1
e , di anni 12 (pertanto, ancora minorenne), i quali manterranno lì la loro residenza anagrafica e Per_2
1
3) Il dr. Parola dà atto di essersi da mesi trasferito in altra abitazione provvisoria, intendendo rilocalizzarsi in altra, ma si impegna comunque a trasferire formalmente la propria residenza entro e non oltre la fine del mese di marzo 2025;
4) Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori secondo i princìpi dell'affido condiviso ed avrà Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per lui, relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla residenza saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i geni-tori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
5) Salvo diversi accordi tra le parti, il papà terrà con sé : Per_2
- a weekend alternati: dal venerdì sera o sabato mattina fino alla domenica sera ore 21,00 circa (cena compresa).
- infrasettimanalmente: una giornata intera con la previsione della cena;
- durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà, salvo di-versi accordi tra le parti, con ciascun Per_2 genitore la metà delle stesse con l'alternanza, di anno in anno, delle maggiori festività quali il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, fatta eccezione per il giorno del Natale che sarà sempre trascorso con la madre mentre al padre spetterà o la Vigilia di Natale (24 dicembre) o il giorno di Santo Stefano a sua scelta;
- durante l'estate, i genitori potranno tenere con sé il figlio minore due settimane anche non consecutive in periodi che andranno comunicati entro il 31 maggio di ogni anno. Si produce il piano genitoriale relativo al figlio minore.
6) Il padre assumerà con , ormai maggiorenne, accordi diretti per gli incontri ed i tempi da trascorrere Per_1 insieme.
7) Il dr. corrisponderà alla dr.SA , a decorrere dal mese di marzo 2025 (compreso), a CP Pt_1 mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e , la somma di € 1.500,00 ( € 750,00 per ognuno), importo rivalutabile annualmente Per_1 Per_2 secondo l'indice Istat e ciò fino a quando i figli non si saranno resi economicamente indipendenti.
8) I genitori sosterranno nella misura del 80% a carico del padre e del residuo 20% a carico della madre le spese straordinarie in favore dei fi-gli, secondo le linee guida indicate dal Protocollo CNF che si produce (doc. n.5).
9) I genitori concordano altresì che l'assegno unico spettante per i figli venga percepito per intero dalla dr.SA . Pt_1
Sulla regolamentazione degli accordi economico-patrimoniali tra le parti
2 1) la dr.SA si impegna a mettere in vendita subito dopo il deposito delle presenti note congiunte, Pt_1
l'immobile di sua proprietà sito in Bene Vagienna – Frazione San Bernardo, 55 - estinguendo neceSAriamente e contestualmente alla vendita, il mutuo sul medesimo bene gravante nonché, quello che insiste sull'immobile di proprietà del marito in FoSAno – Via Roma, 150, con riferimento ai valori indicati rispettivamente alla data del 28/02/2025 –. La steSA si impegna altresì a dividere con il marito nel-la misura del 50% ciascuno quello che residuerà dalla vendita del proprio immobile sito in Bene Vagienna, de- tratti preliminarmente gli importi dei rispettivi mutui come indicato nei punti precedenti alla data del 30/06/2024 nonché delle commissioni dovute all'agenzia immobiliare intereSAta alla vendita. L'immobile dovrà essere messo in vendita ad un prezzo che consenta, comunque, ad entrambi i coniugi di recuperare almeno l'importo dei rispettivi mutui residui alla data del 30/06/2024; 2) Una volta adempiute le obbligazioni di cui al punto precedente, il dr. si impegna CP nell'immediato e, comunque, non oltre giorni 20 dalla redazione dell'atto notarle precedente di cui al punto 1) a trasferire in capo alla dr.SA , la proprietà in esclusiva dell'immobile di FoSAno – Via Roma, Pt_1
150 censito in catasto Fabbricati al F. 146 n. 275 sub. 43 e sub. 19 (ivi comprese ogni pertinenza ed accessori ad esso correlato, quali il garage ed il magazzino posto al piano ammezzato) e ciò in forma del tutto gratuita, secondo gli accordi intervenuti in precedenza. Spese notarili, di istruttoria ed ogni altra conneSA al-la cessione, saranno a carico della dr.SA . Pt_1
3) Fino a che l'immobile di Bene Vagienna non sarà venduto e si realizzeranno le condizioni di cui ai punti precedenti, ciascun coniuge provvederà a versare le rate del mutuo gravante sul proprio immobile;
4) Le parti concordano sin d'ora che il costo relativo ad ogni eventuale intervento di manutenzione straordinaria che il dr. dovesse affrontare per l'immobile di FoSAno sino alla vendita dell'immobile di CP
Bene Vagienna, venga dallo stesso recuperato in toto al momento della suddivisione del prezzo di realizzo della vendita una volta estinto il mutuo gravante sull'alloggio di FoSAno. SteSA condizione non varrà per gli eventuali interventi straordinari che si dovessero rendere neceSAri per l'immobile di Bene Vagienna che resteranno ad esclusivo carico della proprietaria.
5) Le parti concordano sul fatto che, per la vendita dell'immobile di Bene Vagienna, sia posto il termine di anni 5 dalla data di deposito delle presenti note e quindi con decorrenza dal 13.3.2025. Trascorso inutilmente tale termine senza quindi che la vendita si sia realizzata, de-cadranno le condizioni di cui ai punti precedenti nel senso che ciascun coniuge resterà proprietario del proprio bene continuando ad assumersi gli oneri relativi tutti, anche con riguardo al paSAto ed ogni obbligazione presa in precedenza verrà meno. Resterà solo valida l'assegnazione dell'alloggio di FoSAno, Via Roma n. 150 in capo alla dr.SA che continuerà ad abitarlo con e ciò i figli fino a quando i medesimi vivranno con lei, con Pt_1 accollo da parte sua di ogni onere relativo alle utenze, ai consumi, alle spese condominiali, fatta eccezione dell'Imu come già stabilito.
6) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, non avanzano richieste reciproche di assegno di mantenimento.
- Le parti si impegnano a provvedere entro e non oltre 15 giorni dalla sentenza di separazione alla voltura della auto e precisamente: la dr.SA dell'auto Porsche Macan targata FX395BE a favore del dr. Pt_1
e quest'ultimo dell'autovettura Audi A3 targata FJ083JF a favore della moglie, con spese della CP
3 singola voltura a carico di ognuno beneficiando dei privilegi fiscali stabiliti in materia. Qualsivoglia contravvenzione che sino ad allora chi dei coniugi ha in uso l'auto intestata all'altro dovesse contrarre, se ne accollerà il relativo onere an-che se notificata successivamente al paSAggio di proprietà.
- Le parti si impegnano a procedere con il ricorso congiunto per la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al presente accordo, ad esclusione di quelle che risulteranno eventualmente in allora già adempiute e fermo restando quanto statuito in aggiunta ed integrazione nella scrittura privata tra le parti del 13/03/2025.
- Il dr. Parola, all'avvenuto deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nella procedura divorzile, verserà alla dr.SA , a mezzo bonifico bancario, a tombale definizione dei rapporti di da-re/avere Pt_1 derivanti dal matrimonio la somma di € 20.000,00 a tacitazione di ogni pretesa della steSA a qualsivoglia titolo o ragione. In quella sede il dr. riconoscerà alla dr.SA la somma mensile di € 50,00 CP Pt_1 alle condizioni e per le sole finalità indicate nella scrittura privata tra i due sottoscritta in data 13.3.2025.
- I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione delle presenti note, con l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni nonché di quelle assunte a parte in aggiunta ed integrazione con scrittura privata tra le parti datata 13.3.2025, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra loro ad esclusione di quel che attiene al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
- I genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del paSAporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di sé stessi nonché del figlio minore .” Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 10/06/2024 , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 31/07/2004, nel Comune di Fraz. CP
CuSAnio (FoSAno) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FoSAno (Cn) al n. 35, parte II, serie A dell'anno 2004 e che dalla relativa unione erano nati i figli , nato a [...]_3 il 13/07/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , nato a [...] il Persona_4
27/12/2012, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Chiedeva, pertanto, disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti di CP
, oltre l'assegnazione della casa coniugale sita in FoSAno, via Roma n. 150 ed il versamento a carico
[...] del marito di un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 4.000,00 mensili (€ 2.000,00 per ciascun figlio) nonché la corresponsione in proprio favore di un contributo, di cui riservava al prosieguo la relativa quantificazione anche alla luce dei producendi avversari documenti economici.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata in data 20/09/2024, si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva dichiararsi la CP separazione personale dei coniugi ed il rigetto delle domande di controparte.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
4 Dopo un primo rinvio, all'udienza del 03/12/2024, le parti chiedevano un ulteriore breve rinvio al fine di tentare la conciliazione della controversia.
All'udienza del 30/01/2025 le parti davano atto di voler definire bonariamente la lite e, pertanto, chiedevano fiSArsi udienza per la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. chiedendo espreSAmente che detta udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte. Pertanto, all'udienza del 13/03/2025 - sostituita con il deposito di note scritte - fiSAta per la remissione della causa in decisione, le parti congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva rimeSA al Collegio per la decisione. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, che si reputa conforme agli interessi ed alle esigenze dei figli, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione è stata esclusa in quanto manifestamente superflua.
Deve rilevarsi, peraltro, che le parti con il deposito delle conclusioni congiunte hanno chiesto altresì la pronuncia della ceSAzione degli effetti civili del matrimonio formulando le condizioni relative a tale domanda che, tuttavia, non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni e che questo Collegio non ritiene, in ogni caso, accoglibile tenuto conto che, ai sensi dell'art. 473-bis.49 co. 1 c.p.c., solo negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o ceSAzione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Alla luce dell'accordo raggiunto deve ritenersi giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...]_1
(CN), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio CP concordatario nel Comune di Fraz. CuSAnio (FoSAno) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FoSAno (Cn) al n. 35, parte II, serie A dell'anno 2004;
5 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.SA Chiara Martello
Il Presidente
Dott.SA Roberta Bonaudi
6