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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6105/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Abbagnato;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 19 aprile 2024
[...]
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Pt_2
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11064/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., “poiché, lo stesso, nel redigere la perizia e
1 valutare le condizioni di salute della sig.ra ha individuato solo alcune patologie, non Pt_2 tenendone in considerazione altre” (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 marzo 22025 l ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui Parte_2 avrebbe un'invalidità complessiva del 67% (cfr. relazione) - meritano di essere condivise non soltanto perché sostanzialmente conformi a quelle rese dalla commissione medica dell' (organo pubblico collegiale della cui imparzialità non è lecito dubitare), ma anche CP_1 perché adeguatamente argomentate e corrispondenti alla documentazione medica versati in atti.
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Per quanto concerne la patologia relativa alla “Cardiopatia ischemica cronica [pregresso stemi] trattato con pci su Mo1 al II stadio della classe Nyha”, la valutazione del c.t.u. (secondo cui - tenuto conto dell'attuale assenza di sintomi, dello stato clinico della ricorrente dell'esito dei controlli effettuati - spetta una percentuale del 45%) merita di essere condivisa, visto che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di opposizione, il codice
6446 è applicabile alla “coronopatia moderata (II classe Nyha)”. D'altra parte, poi,
l'opponente non ha spiegato perché dovrebbe riconoscerle la percentuale massima del
50%, anziché quella sostanzialmente intermedia (rispetto al range 41-50%) attribuita dal ctu (cfr. ricorso).
Per quanto concerne la patologia relativa “all'Ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale di grado medio AU DX-140 Db, AUSX -175 Db”, il c.t.u. ha riconosciuto una
2 percentuale di invalidità del 40% tenuto conto dei valori audiometrici esaminati:
l'opponente, da parte sua, ha contestato tale valutazione senza articolare, però, alcuna argomentazione a supporto (cfr. ricorso: “Per tale patologia l'ausiliario riconosce solo il 40%”).
Per quanto concerne l'obesità, poi, la doglianza dell'opponente non coglie nel segno perché si basa sull'applicazione di un codice ministeriale (il 7105) previsto soltanto per l'obesità comportante delle complicazioni artrosiche, che, tuttavia, la ricorrente non ha neppure allegato di possedere (cfr. ricorso: “Il consulente tecnico non tiene in considerazione
l'obesità della sig.ra Quest'ultima, così come indicato nel certificato medico, risulta essere Pt_1 alta m. 1,55 e pesa Kg. 77. In base ai dati indicati, si tratta di un soggetto con un BMI pari a 35 e, dunque, rientrerebbe nella categoria degli obesi, tabellata con il codice 7105 ed una percentuale minima del 31%.”).
Da ultimo, il diabete trascurato dal c.t.u. non merita di essere valorizzato perché la ricorrente non ha documentato tale patologia (cfr. documentazione allegata al ricorso).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e, conseguentemente, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_2
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_2
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_2
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6105/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Abbagnato;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 19 aprile 2024
[...]
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Pt_2
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11064/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., “poiché, lo stesso, nel redigere la perizia e
1 valutare le condizioni di salute della sig.ra ha individuato solo alcune patologie, non Pt_2 tenendone in considerazione altre” (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 marzo 22025 l ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui Parte_2 avrebbe un'invalidità complessiva del 67% (cfr. relazione) - meritano di essere condivise non soltanto perché sostanzialmente conformi a quelle rese dalla commissione medica dell' (organo pubblico collegiale della cui imparzialità non è lecito dubitare), ma anche CP_1 perché adeguatamente argomentate e corrispondenti alla documentazione medica versati in atti.
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Per quanto concerne la patologia relativa alla “Cardiopatia ischemica cronica [pregresso stemi] trattato con pci su Mo1 al II stadio della classe Nyha”, la valutazione del c.t.u. (secondo cui - tenuto conto dell'attuale assenza di sintomi, dello stato clinico della ricorrente dell'esito dei controlli effettuati - spetta una percentuale del 45%) merita di essere condivisa, visto che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di opposizione, il codice
6446 è applicabile alla “coronopatia moderata (II classe Nyha)”. D'altra parte, poi,
l'opponente non ha spiegato perché dovrebbe riconoscerle la percentuale massima del
50%, anziché quella sostanzialmente intermedia (rispetto al range 41-50%) attribuita dal ctu (cfr. ricorso).
Per quanto concerne la patologia relativa “all'Ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale di grado medio AU DX-140 Db, AUSX -175 Db”, il c.t.u. ha riconosciuto una
2 percentuale di invalidità del 40% tenuto conto dei valori audiometrici esaminati:
l'opponente, da parte sua, ha contestato tale valutazione senza articolare, però, alcuna argomentazione a supporto (cfr. ricorso: “Per tale patologia l'ausiliario riconosce solo il 40%”).
Per quanto concerne l'obesità, poi, la doglianza dell'opponente non coglie nel segno perché si basa sull'applicazione di un codice ministeriale (il 7105) previsto soltanto per l'obesità comportante delle complicazioni artrosiche, che, tuttavia, la ricorrente non ha neppure allegato di possedere (cfr. ricorso: “Il consulente tecnico non tiene in considerazione
l'obesità della sig.ra Quest'ultima, così come indicato nel certificato medico, risulta essere Pt_1 alta m. 1,55 e pesa Kg. 77. In base ai dati indicati, si tratta di un soggetto con un BMI pari a 35 e, dunque, rientrerebbe nella categoria degli obesi, tabellata con il codice 7105 ed una percentuale minima del 31%.”).
Da ultimo, il diabete trascurato dal c.t.u. non merita di essere valorizzato perché la ricorrente non ha documentato tale patologia (cfr. documentazione allegata al ricorso).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e, conseguentemente, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_2
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_2
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_2
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
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