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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/12/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Margherita Urso ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1293 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.12.2025 e vertente,
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...]C.da ed elettivamente
[...] CP_1
domiciliata in Petralia Sottana, Via Duomo, 29 presso e nello studio dell'Avv.
PE AB dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce all'originale del ricorso in opposizione all'esecuzione,
- opponente -
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliato presso in Gangi (PA) Via Del C.F._2
Salvatore n. 9, presso lo Studio Legale dell'Avv. Sergio Aldo Randazzo, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura apposta in
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
calce all'atto di precetto notificato il 23 ottobre 2024,
- opposto – avente oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma, c.p.c. valore della controversia: € 2.071,94
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con ricorso depositato in data
07.06.2025, la Sig.ra proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
rilascio dell'immobile dalla stessa detenuto sito in Petralia Sottana, Via
Generale A. Dalla Chiesa n. 3, del 22.05.2025 e notificato in data 27.05.2025, con il quale – su istanza del Sig. – il Funzionario Controparte_2 CP_3
fissava per il rilascio la data del 13.06.2025.
Con l'unico motivo di opposizione, la Sig.ra eccepiva l'inesistenza e/o Pt_1
inefficacia dell'atto di avviso notificato, atteso che lo stesso sarebbe stato notificato oltre il termine di efficacia dell'atto di precetto.
Infatti, in data 23.10.2024 veniva notificato il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggi detenuto dalla ricorrente ed il pedissequo atto di precetto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Secondo l'assunto dell'opponente, l'atto di avviso per il rilascio dell'immobile veniva notificato soltanto in data 27.05.2025 e, pertanto, dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto di precetto, notificato in data
23.10.2024.
Per tutti questi motivi, l'opponente chiedeva – in via preliminare - la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione.
Nel merito, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità dell'atto impugnato, procedendo alla revoca dello stesso, con tutti i provvedimenti consequenziali.
Con decreto emesso in data 09.06.2025, il Tribunale fissava l'udienza del
17.07.2025 onerando parte opponente di notificare il ricorso introduttivo ed il presente provvedimento a parte opposta entro il 25.06.2025 e sospendeva, in via cautelare, l'esecuzione.
Con memoria difensiva, depositata il 16.07.2025, si costituiva il Sig. CP_2
il quale contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto
[...]
dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza riservata, resa in data 23.07.2025, il Tribunale revocava la sospensione dell'esecuzione disposta, con decreto reso inaudita altera parte, e fissava l'udienza del 19.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; disponeva, per la predetta udienza, la trattazione scritta, assegnando ad entrambe le parti termine per il deposito di note scritte.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da parte opponente, il
Giudice poneva la causa in decisione.
Ciò posto, passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Sulla qualificazione dell'opposizone proposta da Parte_1
In via preliminare, occorre precisare che con il presente giudizio di opposizione, la Sig.ra ha proposto opposizione agli atti Parte_1
esecutivi, ai sensi dell'art. 617, 2° comma, c.p.c., contestando – in via preliminare – la nullità del preavviso di rilascio, notificatole in data
27.05.2025, in forza di un atto di precetto ormai perento.
In particolare, occorre precisare che con il D.L. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, è stato modificato il primo comma dell'art. 608 c.p.c., relativo all'esecuzione per il rilascio di immobili, prevedendo espressamente che “l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno
e l'ora in cui procederà”; pertanto, alla luce della predetta disposizione normativa, deve ritenersi superato ogni dubbio circa il momento iniziale della esecuzione per consegna e rilascio, atteso che esso non coincide con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove devono compiersi gli atti esecutivi, ma con la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608, 1° comma, c.p.c., il quale ha la stessa ratio ed efficacia dell'art. 492 c.p.c. ed instaura il primo contatto diretto tra l'organo esecutivo e l'esecutato (cfr: Tribunale di Massa,
19.10.1998).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con l'atto di preavviso, il debitore viene quindi avvisato del giorno e dell'ora in cui l'ufficiale giudiziario procederà all'immissione in favore del creditore, consentendogli di assistere alle operazioni di rilascio per controllarne la regolarità formale, assicurarne l'eventuale adempimento spontaneo dell'obbligazione (cfr: Cass. Civ. n. 17636/2002).
Le contestazioni relative alla validità del preavviso determinano un'opposizione agli atti esecutivi che, nel caso di omissione o di nullità della comunicazione del preavviso, deve essere fatta valere entro venti giorni dall'accesso se l'esecutato era presente oppure dall'effettiva conoscenza del preavviso.
In proposito, va osservato che con la normativa in esame, è stata ampliata la tutela per il debitore esecutato, il quale non solo può proporre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ma può domandare la sospensione della procedura esecutiva, immediatamente dopo la notifica dell'avviso dell'ufficiale giudiziario
Sull'inesistenza ed inefficacia del preavviso di rilascio:
Nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui l'esecuzione, sospesa dopo il primo accesso dell'ufficiale giudiziario, prosegua in seguito al provvedimento del giudice dell'esecuzione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
richiesto di provvedere, ai sensi dell'art. 610 c.p.c., in merito a difficoltà insorte (cfr. Cass. Civ. n. 10882/1995).
Nella controversia, oggetto di scrutinio da parte di questo Tribunale,
l'opponente sostiene di non avere mai proposto opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di precetto, notificato in data 29.10.2024.
Tale assunto è errato, in quanto, parte opposta ha allegato alla memoria difensiva, l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi che la Sig.ra aveva proposto avverso il titolo esecutivo ed il pedissequo atto di Pt_1
precetto, notificatole in data 29.10.2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.-
Ed invero, l'opposto ha allegato l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 1° comma, c.p.c., con il quale la Sig.ra Pt_1
chiedeva al Tribunale adito:
[...]
“-preliminarmente sospendere, inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato e precisamente l'ordinanza n. 1040/2022 del 09/09/2022 emessa dal
Tribunale di Termini Imerese e del pedissequo atto di precetto;
”.
- reiectis adversis: nel merito dichiarare la nullità del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto, notificato il 29/10/2024 e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari a € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà quantificata nel corso del giudizio.”
La Sig.ra impugnando tanto il titolo esecutivo quanto l'atto di Pt_1
precetto, ha chiesto – in via preliminare – la sospensione di entrambi gli atti impugnati.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Avverso l'atto di precetto in questione, quindi, è stata proposta opposizione tutt'ora pendente, come dimostrato dall'opposto; da ciò consegue che trova applicazione il disposto di cui al secondo comma dell'art. 481 c.p.c. per cui, in tale ipotesi, il termine di 90 giorni stabilito dal primo comma della medesima disposizione normativa, rimane sospeso.
Ed invero, “Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui
l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni, ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo successivo” (cfr. Tribunale
Reggio Emilia 26 maggio 2014).
Ed ancora, “Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui
l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni, ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo successivo” (Cass. 31 maggio
2005, n. 11578).
Con riferimento all'opposizione promossa dalla Sig.ra si osserva che Pt_1
l'atto di precetto, originariamente notificato, non è divenuto inefficace,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
avendo conservato la sua efficacia, né tale efficacia risulta essere stata sospesa dal Giudice, il quale ha rigettato l'istanza di sospensione, fissando per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 05.11.2026.
È incontestato che l'esecuzione di rilascio dell'immobile è iniziata con l'atto di avviso notificato n data 07.01.2025, con il quale veniva comunicata all'esecutata, la data per il primo accesso, ovvero la data del 29 gennaio 2025.
Successivamente, l'esecuzione subiva tre rinvii, stante la mancata collaborazione e disponibilità dell'esecutata (cfr. verbali di accesso del
29.01.2025, del 07.03.2025 e del 31.03.2025).
Nell'ultimo verbale di accesso del 31.03.2025, il Funzionario rinviava CP_3
l'altro accesso al 16.05.2025.
Quest'ultima data, tuttavia, non poteva essere rispettata per l'impedimento del
Funzionario tanto che veniva fissata un'altra data al 13.06.2025, con CP_3
altro avviso di rilascio, notifiato alla Sig.ra il 27.05.2025. Pt_1
Da quanto sopra esposto, si deduce che l'atto di precetto era pienamente valido ed efficace quando veniva notificato il secondo avviso di rilascio, in data 27.05.2025, proprio per comunicare all'esecutata la nuova data di accesso.
Va infatti, precisato, che l'esecuzione non si è mai interrotta, come invece sostenuto dall'opponente, nè può dirsi che sia stata sospesa, con provvedimento del Giudice investito dall'opposizione agli atti esecutivi, ma è stata differita per circostanze oggettive ed organizzative, indipendenti dalla volontà dell'esecutante.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il predetto differimento, infatti, non può essere imputato all'inattività dell'esecutante per mancato interesse alla prosecuzione dell'esecuzione, tanto
è vero che, con pec del 14.07.2025, il Funzionario nella persona del Dr. CP_3
, su richiesta e sollecito dell'avv. Randazzo (legale del Sig. CP_4
, dichiarava “espressamente” che il rinvio ad altra data, rispetto a CP_2
quella già programmata per il mese di maggio, dipendeva da problemi organizzativi dell'ufficio, dovuti anche all'assenza del Funzionario competente all'esecuzione de qua.
Da ciò consegue, pertanto, che l'assunto dell'opponente non è condivisibile, in quanto l'atto di precetto, quale atto prodromico all'esecuzione, era ed è pienamente valido ed efficace, per tutte le argomentazioni sopra esposte.
D'altra parte, l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di legittimità dell'attività esecutiva richiesta dal creditore, concretizza un potere-dovere dell'ufficiale giudiziario di verificare all'atto della richiesta e prima di intraprendere l'esecuzione, se tali presupposti sussistano.
Spetta, quindi, a questi la verifica della validità formale degli atti e della loro regolare notifica.
In conclusione, l'esecuzione promossa in danno della Sig.ra è stata Pt_1
correttamente azionata in forza dell'atto di precetto notificatole in data
29.10.2024, unitamente al titolo esecutivo, avverso ai quali la Sig.ra ha Pt_1
proposto opposizione agli atti esecutivi, ad oggi pendente, ma che non ha privato detti titoli della loro efficacia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
Sulla condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:
Con riferimento, poi, alla richiesta condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, in materia, pare opportuno rammentare, preliminarmente, che tale previsione, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno strumento riconducibile all'istituto dei c.d. “punitive damages”, riconosce, al suo terzo comma, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla liquidazione delle spese di lite ed in aggiunta al loro importo, la condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di “una somma equitativamente determinata”. A tal fine, sebbene la disposizione in esame, contrariamente alla previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., non richieda espressamente la prova della mala fede o della colpa grave della controparte, si ritiene nondimeno che simile pronuncia postuli la sussistenza di un presupposto soggettivo riconducibile alla mala fede o alla colpa grave di una delle parti, la cui condotta sia valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr.
Cass. sez. II, n. 27623 del 21.11.2017).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, pur alla luce dell'esito del presente giudizio, non paiono sussistere le condizioni per pronunciare, in danno della parte opposta, la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.-
Sulle spese processuali:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alla luce dell'effettivo svolgimento del giudizio e del comportamento processuali delle parti, ritiene questo Giudice di compensare, integralmente, le spese.
Mette conti evidenziare, infatti, che parte opposta si è costituita ma non ha depositato le note conclusive, né le successive comparse conclusionali e memorie di replica, né ha depostato note scritte, in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dalla Sig.ra Pt_1
avverso l'avviso di rilascio dell'immobile dalla stessa detenuto sito in
[...]
Petralia Sottana, Via Generale A. Dalla Chiesa n. 3, del 22.05.2025 e notificato in data 27.05.2025, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 3° comma, c.p.c., formulata dalla parte opposta;
- spese compensate.
Così deciso in Termini Imerese il 27.12.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Margherita Urso ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1293 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.12.2025 e vertente,
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...]C.da ed elettivamente
[...] CP_1
domiciliata in Petralia Sottana, Via Duomo, 29 presso e nello studio dell'Avv.
PE AB dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce all'originale del ricorso in opposizione all'esecuzione,
- opponente -
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliato presso in Gangi (PA) Via Del C.F._2
Salvatore n. 9, presso lo Studio Legale dell'Avv. Sergio Aldo Randazzo, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura apposta in
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
calce all'atto di precetto notificato il 23 ottobre 2024,
- opposto – avente oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma, c.p.c. valore della controversia: € 2.071,94
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con ricorso depositato in data
07.06.2025, la Sig.ra proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
rilascio dell'immobile dalla stessa detenuto sito in Petralia Sottana, Via
Generale A. Dalla Chiesa n. 3, del 22.05.2025 e notificato in data 27.05.2025, con il quale – su istanza del Sig. – il Funzionario Controparte_2 CP_3
fissava per il rilascio la data del 13.06.2025.
Con l'unico motivo di opposizione, la Sig.ra eccepiva l'inesistenza e/o Pt_1
inefficacia dell'atto di avviso notificato, atteso che lo stesso sarebbe stato notificato oltre il termine di efficacia dell'atto di precetto.
Infatti, in data 23.10.2024 veniva notificato il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggi detenuto dalla ricorrente ed il pedissequo atto di precetto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Secondo l'assunto dell'opponente, l'atto di avviso per il rilascio dell'immobile veniva notificato soltanto in data 27.05.2025 e, pertanto, dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto di precetto, notificato in data
23.10.2024.
Per tutti questi motivi, l'opponente chiedeva – in via preliminare - la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione.
Nel merito, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità dell'atto impugnato, procedendo alla revoca dello stesso, con tutti i provvedimenti consequenziali.
Con decreto emesso in data 09.06.2025, il Tribunale fissava l'udienza del
17.07.2025 onerando parte opponente di notificare il ricorso introduttivo ed il presente provvedimento a parte opposta entro il 25.06.2025 e sospendeva, in via cautelare, l'esecuzione.
Con memoria difensiva, depositata il 16.07.2025, si costituiva il Sig. CP_2
il quale contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto
[...]
dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza riservata, resa in data 23.07.2025, il Tribunale revocava la sospensione dell'esecuzione disposta, con decreto reso inaudita altera parte, e fissava l'udienza del 19.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; disponeva, per la predetta udienza, la trattazione scritta, assegnando ad entrambe le parti termine per il deposito di note scritte.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da parte opponente, il
Giudice poneva la causa in decisione.
Ciò posto, passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Sulla qualificazione dell'opposizone proposta da Parte_1
In via preliminare, occorre precisare che con il presente giudizio di opposizione, la Sig.ra ha proposto opposizione agli atti Parte_1
esecutivi, ai sensi dell'art. 617, 2° comma, c.p.c., contestando – in via preliminare – la nullità del preavviso di rilascio, notificatole in data
27.05.2025, in forza di un atto di precetto ormai perento.
In particolare, occorre precisare che con il D.L. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, è stato modificato il primo comma dell'art. 608 c.p.c., relativo all'esecuzione per il rilascio di immobili, prevedendo espressamente che “l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno
e l'ora in cui procederà”; pertanto, alla luce della predetta disposizione normativa, deve ritenersi superato ogni dubbio circa il momento iniziale della esecuzione per consegna e rilascio, atteso che esso non coincide con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove devono compiersi gli atti esecutivi, ma con la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608, 1° comma, c.p.c., il quale ha la stessa ratio ed efficacia dell'art. 492 c.p.c. ed instaura il primo contatto diretto tra l'organo esecutivo e l'esecutato (cfr: Tribunale di Massa,
19.10.1998).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con l'atto di preavviso, il debitore viene quindi avvisato del giorno e dell'ora in cui l'ufficiale giudiziario procederà all'immissione in favore del creditore, consentendogli di assistere alle operazioni di rilascio per controllarne la regolarità formale, assicurarne l'eventuale adempimento spontaneo dell'obbligazione (cfr: Cass. Civ. n. 17636/2002).
Le contestazioni relative alla validità del preavviso determinano un'opposizione agli atti esecutivi che, nel caso di omissione o di nullità della comunicazione del preavviso, deve essere fatta valere entro venti giorni dall'accesso se l'esecutato era presente oppure dall'effettiva conoscenza del preavviso.
In proposito, va osservato che con la normativa in esame, è stata ampliata la tutela per il debitore esecutato, il quale non solo può proporre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ma può domandare la sospensione della procedura esecutiva, immediatamente dopo la notifica dell'avviso dell'ufficiale giudiziario
Sull'inesistenza ed inefficacia del preavviso di rilascio:
Nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui l'esecuzione, sospesa dopo il primo accesso dell'ufficiale giudiziario, prosegua in seguito al provvedimento del giudice dell'esecuzione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
richiesto di provvedere, ai sensi dell'art. 610 c.p.c., in merito a difficoltà insorte (cfr. Cass. Civ. n. 10882/1995).
Nella controversia, oggetto di scrutinio da parte di questo Tribunale,
l'opponente sostiene di non avere mai proposto opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di precetto, notificato in data 29.10.2024.
Tale assunto è errato, in quanto, parte opposta ha allegato alla memoria difensiva, l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi che la Sig.ra aveva proposto avverso il titolo esecutivo ed il pedissequo atto di Pt_1
precetto, notificatole in data 29.10.2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.-
Ed invero, l'opposto ha allegato l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 1° comma, c.p.c., con il quale la Sig.ra Pt_1
chiedeva al Tribunale adito:
[...]
“-preliminarmente sospendere, inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato e precisamente l'ordinanza n. 1040/2022 del 09/09/2022 emessa dal
Tribunale di Termini Imerese e del pedissequo atto di precetto;
”.
- reiectis adversis: nel merito dichiarare la nullità del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto, notificato il 29/10/2024 e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari a € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà quantificata nel corso del giudizio.”
La Sig.ra impugnando tanto il titolo esecutivo quanto l'atto di Pt_1
precetto, ha chiesto – in via preliminare – la sospensione di entrambi gli atti impugnati.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Avverso l'atto di precetto in questione, quindi, è stata proposta opposizione tutt'ora pendente, come dimostrato dall'opposto; da ciò consegue che trova applicazione il disposto di cui al secondo comma dell'art. 481 c.p.c. per cui, in tale ipotesi, il termine di 90 giorni stabilito dal primo comma della medesima disposizione normativa, rimane sospeso.
Ed invero, “Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui
l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni, ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo successivo” (cfr. Tribunale
Reggio Emilia 26 maggio 2014).
Ed ancora, “Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui
l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni, ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo successivo” (Cass. 31 maggio
2005, n. 11578).
Con riferimento all'opposizione promossa dalla Sig.ra si osserva che Pt_1
l'atto di precetto, originariamente notificato, non è divenuto inefficace,
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avendo conservato la sua efficacia, né tale efficacia risulta essere stata sospesa dal Giudice, il quale ha rigettato l'istanza di sospensione, fissando per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 05.11.2026.
È incontestato che l'esecuzione di rilascio dell'immobile è iniziata con l'atto di avviso notificato n data 07.01.2025, con il quale veniva comunicata all'esecutata, la data per il primo accesso, ovvero la data del 29 gennaio 2025.
Successivamente, l'esecuzione subiva tre rinvii, stante la mancata collaborazione e disponibilità dell'esecutata (cfr. verbali di accesso del
29.01.2025, del 07.03.2025 e del 31.03.2025).
Nell'ultimo verbale di accesso del 31.03.2025, il Funzionario rinviava CP_3
l'altro accesso al 16.05.2025.
Quest'ultima data, tuttavia, non poteva essere rispettata per l'impedimento del
Funzionario tanto che veniva fissata un'altra data al 13.06.2025, con CP_3
altro avviso di rilascio, notifiato alla Sig.ra il 27.05.2025. Pt_1
Da quanto sopra esposto, si deduce che l'atto di precetto era pienamente valido ed efficace quando veniva notificato il secondo avviso di rilascio, in data 27.05.2025, proprio per comunicare all'esecutata la nuova data di accesso.
Va infatti, precisato, che l'esecuzione non si è mai interrotta, come invece sostenuto dall'opponente, nè può dirsi che sia stata sospesa, con provvedimento del Giudice investito dall'opposizione agli atti esecutivi, ma è stata differita per circostanze oggettive ed organizzative, indipendenti dalla volontà dell'esecutante.
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Il predetto differimento, infatti, non può essere imputato all'inattività dell'esecutante per mancato interesse alla prosecuzione dell'esecuzione, tanto
è vero che, con pec del 14.07.2025, il Funzionario nella persona del Dr. CP_3
, su richiesta e sollecito dell'avv. Randazzo (legale del Sig. CP_4
, dichiarava “espressamente” che il rinvio ad altra data, rispetto a CP_2
quella già programmata per il mese di maggio, dipendeva da problemi organizzativi dell'ufficio, dovuti anche all'assenza del Funzionario competente all'esecuzione de qua.
Da ciò consegue, pertanto, che l'assunto dell'opponente non è condivisibile, in quanto l'atto di precetto, quale atto prodromico all'esecuzione, era ed è pienamente valido ed efficace, per tutte le argomentazioni sopra esposte.
D'altra parte, l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di legittimità dell'attività esecutiva richiesta dal creditore, concretizza un potere-dovere dell'ufficiale giudiziario di verificare all'atto della richiesta e prima di intraprendere l'esecuzione, se tali presupposti sussistano.
Spetta, quindi, a questi la verifica della validità formale degli atti e della loro regolare notifica.
In conclusione, l'esecuzione promossa in danno della Sig.ra è stata Pt_1
correttamente azionata in forza dell'atto di precetto notificatole in data
29.10.2024, unitamente al titolo esecutivo, avverso ai quali la Sig.ra ha Pt_1
proposto opposizione agli atti esecutivi, ad oggi pendente, ma che non ha privato detti titoli della loro efficacia.
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Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
Sulla condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:
Con riferimento, poi, alla richiesta condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, in materia, pare opportuno rammentare, preliminarmente, che tale previsione, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno strumento riconducibile all'istituto dei c.d. “punitive damages”, riconosce, al suo terzo comma, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla liquidazione delle spese di lite ed in aggiunta al loro importo, la condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di “una somma equitativamente determinata”. A tal fine, sebbene la disposizione in esame, contrariamente alla previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., non richieda espressamente la prova della mala fede o della colpa grave della controparte, si ritiene nondimeno che simile pronuncia postuli la sussistenza di un presupposto soggettivo riconducibile alla mala fede o alla colpa grave di una delle parti, la cui condotta sia valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr.
Cass. sez. II, n. 27623 del 21.11.2017).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, pur alla luce dell'esito del presente giudizio, non paiono sussistere le condizioni per pronunciare, in danno della parte opposta, la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.-
Sulle spese processuali:
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Alla luce dell'effettivo svolgimento del giudizio e del comportamento processuali delle parti, ritiene questo Giudice di compensare, integralmente, le spese.
Mette conti evidenziare, infatti, che parte opposta si è costituita ma non ha depositato le note conclusive, né le successive comparse conclusionali e memorie di replica, né ha depostato note scritte, in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dalla Sig.ra Pt_1
avverso l'avviso di rilascio dell'immobile dalla stessa detenuto sito in
[...]
Petralia Sottana, Via Generale A. Dalla Chiesa n. 3, del 22.05.2025 e notificato in data 27.05.2025, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 3° comma, c.p.c., formulata dalla parte opposta;
- spese compensate.
Così deciso in Termini Imerese il 27.12.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con
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modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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