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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 712/2022, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BUTTITTA VINCENZA MARCELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
pagina 1 di 4 in data 3.10.1987, regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Palermo (atto n. 580, parte II, serie A, anno
1987), e che dalla loro unione erano nati due figli: ed , ormai Per_1 Per_2
maggiorenni e fuoriusciti dal nucleo familiare.
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di
Trapani, con sentenza n. 698/2021, aveva pronunciato la loro separazione personale, senza alcuna previsione di carattere economico.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che entrambi avevano intrapreso una nuova relazione sentimentale.
Chiedeva che nulla venisse disposto a proprio carico in ordine al mantenimento della resistente (percettrice di emolumenti statali).
Precisava di essere proprietario esclusivo della casa coniugale, di cui era stato ordinato il rilascio alla moglie e ai figli, successivamente ceduta a terzi.
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed avanzando domanda riconvenzionale al fine di ottenere la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile di € 150,00 mensili, sulla scorta dell'insufficienza delle somme percepite (€ 780,00 mensili) per far fronte alle proprie esigenze quotidiane.
Rappresentava di aver contribuito, in costanza di matrimonio, al benessere della famiglia con lavori occasionali, oltre che con la gestione della casa e dei figli.
*****
pagina 2 di 4 Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, all'evidenza disponibile, non riteneva sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza dell'1.03.2023, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
La causa veniva istruita tramite prove orali ed approfondimenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti;
indi, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto alla domanda formulata dalla resistente e tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, si rammenta in punto di diritto che (e come pure chiarito dal S.C. nella sent. n. 18287 dell'11.07.2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
pagina 3 di 4 Traslando i riportati principi giurisprudenziali al caso di specie, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione emersi dalle indagini tributarie, consta una sostanziale analogia delle risorse, derivanti per entrambi quasi esclusivamente da sussidi: ciò anche in disparte da quanto affermato in ordine all'allegata nuova relazione sentimentale instaurata dalla non essendo comunque provata coabitazione e CP_1 stabilità. Di talchè, anche considerando l'attuale età del ricorrente e la mancanza di prova di redditi ulteriori, la domanda va respinta.
Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- Vista la sentenza già emessa ,
- respinge la domanda riconvenzionale,
- condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore dell'Erario nella misura di € 2906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 712/2022, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BUTTITTA VINCENZA MARCELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
pagina 1 di 4 in data 3.10.1987, regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Palermo (atto n. 580, parte II, serie A, anno
1987), e che dalla loro unione erano nati due figli: ed , ormai Per_1 Per_2
maggiorenni e fuoriusciti dal nucleo familiare.
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di
Trapani, con sentenza n. 698/2021, aveva pronunciato la loro separazione personale, senza alcuna previsione di carattere economico.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che entrambi avevano intrapreso una nuova relazione sentimentale.
Chiedeva che nulla venisse disposto a proprio carico in ordine al mantenimento della resistente (percettrice di emolumenti statali).
Precisava di essere proprietario esclusivo della casa coniugale, di cui era stato ordinato il rilascio alla moglie e ai figli, successivamente ceduta a terzi.
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed avanzando domanda riconvenzionale al fine di ottenere la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile di € 150,00 mensili, sulla scorta dell'insufficienza delle somme percepite (€ 780,00 mensili) per far fronte alle proprie esigenze quotidiane.
Rappresentava di aver contribuito, in costanza di matrimonio, al benessere della famiglia con lavori occasionali, oltre che con la gestione della casa e dei figli.
*****
pagina 2 di 4 Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, all'evidenza disponibile, non riteneva sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza dell'1.03.2023, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
La causa veniva istruita tramite prove orali ed approfondimenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti;
indi, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto alla domanda formulata dalla resistente e tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, si rammenta in punto di diritto che (e come pure chiarito dal S.C. nella sent. n. 18287 dell'11.07.2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
pagina 3 di 4 Traslando i riportati principi giurisprudenziali al caso di specie, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione emersi dalle indagini tributarie, consta una sostanziale analogia delle risorse, derivanti per entrambi quasi esclusivamente da sussidi: ciò anche in disparte da quanto affermato in ordine all'allegata nuova relazione sentimentale instaurata dalla non essendo comunque provata coabitazione e CP_1 stabilità. Di talchè, anche considerando l'attuale età del ricorrente e la mancanza di prova di redditi ulteriori, la domanda va respinta.
Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- Vista la sentenza già emessa ,
- respinge la domanda riconvenzionale,
- condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore dell'Erario nella misura di € 2906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 4 di 4