Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1584/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo alla via Isidoro La Lumia n. 7, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bertuglia che la rappresenta e difende, per mandato in atti
Appellante in riassunzione
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi deceduto in data 12/10/2021; C.F._2
Appellato contumace
E nei confronti di
(C.F. ) in persona del Direttore e Procuratore p.t., n.q. di Controparte_2 P.IVA_1 erede di , elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova n. 37/A Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Canini che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Bellini per mandato in atti;
Successore nel processo ex art. 111 c.p.c.
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Conclusioni delle parti: tutte le parti, all'udienza del 15 Aprile 2025, hanno concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2013, introduceva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo un'azione nei confronti di al fine di sentir dichiarare Controparte_1
l'illegittimità del diniego di rinnovo della locazione di un locale adibito ad ufficio, sito in Palermo, nella piazza Vittorio Veneto n. 20, piano rialzato, composto da cinque vani e due servizi,
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5784/14 del 24.11.2014, ha condannato il resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dal rilascio dell'immobile al soddisfo, e alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello . Controparte_1
Con sentenza n. 357/2018, pubblicata in data 20/03/2018, la Corte di Appello di Palermo, Sezione II Civile, in parziale riforma della sentenza n. 5784/2014 resa dal Tribunale di Palermo, ha ridotto il risarcimento del danno ad € 960,00 (spese del trasloco), condannando
[...] alla restituzione della somma di € 16.329,17, che era stata corrisposta da Parte_1 [...]
in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1 lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 27, 31 della l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23269/22 del 03/03-26/07/2022, ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente depositato e notificato,
[...] ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello Parte_1 proposto dal Prof. ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, di ritenere e dichiarare CP_1
l'infondatezza dell'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 5784/14 resa dal Tribunale di Palermo in data 24 novembre 2014, con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio , n.q. di erede di in forza di Controparte_2 Controparte_1 testamento olografo del 20.02.2021, pubblicato con verbale del 16 novembre 2021 per atto del Notaio Dott. di Palermo, rep. n. 17181, racc. 8404, registrato il 23.11.2021 al Persona_1
n. 38732, serie 1T, che ha rappresentato di avere stipulato con l'appellante in riassunzione un accordo transattivo che prevede il versamento omnicomprensivo di euro 24.000,00 a saldo, stralcio e transazione della richiesta di risarcimento formulata dalla dott.ssa e Parte_1
l'abbandono del giudizio.
ha, altresì, esposto di avere ottenuto dal Tribunale di Palermo – Volontaria Controparte_2
Giurisdizione la necessaria autorizzazione a definire il giudizio con Parte_1 in data 18.02.2025 (n. cronol. 1455/2025 proc. R.G. 791/2025 – ALL. 8) e di avere, altresì, in data 3 aprile 2025, effettuato il versamento di euro 24.000,00, tramite bonifico bancario, chiedendo, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con istanza depositata in data 09.04.2025, l'appellante in riassunzione ha chiesto anch'essa che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con reciproca rinuncia alle spese di lite. All'esito della discussione orale del 15/04/2025, la causa è stata posta in decisione.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, entrambe le parti, con note di trattazione scritta autorizzate nonché all'udienza del 15 aprile 2025, hanno concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
A fronte di ciò, la Corte prende atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. A tale riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti
o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. SS.UU. n. 1048/2000).
Le spese vengono interamente compensate, come concordemente richiesto.
L'esito del giudizio preclude alla condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 (v. Cass. 3542/2017, 15042/18).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 5784/2014 emessa dal Tribunale di Palermo il 25/11/2014 all'esito del giudizio n.r.g. 10826/2013;
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Palermo, 09/05/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo