Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1229/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 435/2020 del Giudice di Pace di Paola del 24.2.2021 dep. il 26.2.2021 tra
(p.iva. ) e (p.iva Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Luisa Caldiero (c.f. P.IVA_2
) C.F._1
- appellanti -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Marta GAMMELLA (C.F: ) C.F._3
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Il Giudice di Pace di Paola, con sentenza n. 435/2020 del Giudice di Pace di Paola del 24.2.2021 dep. il 26.2.2021, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
ha annullato il verbale n. 687s/2020 del 5/8/2020 – redatto dalla Polizia CP_1
Municipale, Servizio e di Controparte_2 [...]
– per superamento dei limiti di velocità in violazione dell'art. 142, 8° Parte_1
comma, Codice della Strada, rilevato a mezzo apparecchiatura velocità modello Scout
Speed, per la genericità della motivazione in ordine al difetto di contestazioni immediata.
1.2. – Hanno proposto appello i e di Controparte_2 [...]
evidenziando che, nel verbale di accertamento opposto, era congruamente Parte_1 motivato il difetto di contestazione immediata in quanto l'accertamento era avvenuto a mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lett. e), d.lgs. 285/1992 e che erano infondati gli ulteriori motivi di opposizione.
Hanno, quindi, chiesto, in riforma della sentenza appellata, di rigettare l'opposizione, confermando il verbale opposto.
1.3. – Si è costituita che ha chiesto di confermare la sentenza Controparte_1
impugnata per infondatezza dell'appello in quanto la motivazione contenuta nel verbale opposto in merito al difetto di contestazione immediata era effettivamente generica e, comunque, perché erano fondati gli altri motivi di opposizione.
2. – Ciò posto, la sentenza appellata deve essere confermata, anche se per ragioni diverse da quella in essa enunciata.
2.1. – Invero, l'art. 201, comma 1 bis, lett. e), d.lgs. 285/1992, prevede che non è necessaria la contestazione immediata, tra l'altro, quando l'accertamento della violazione avviene “per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Il verbale opposto, richiamando il predetto articolo ha evidenziato “l'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile, in sicurezza e nei modi regolamentari previsti dal CdS in quanto non era possibile effettuare l'inversione di marcia in tempo utile ed in sicurezza”.
2 Tale motivazione è sufficiente per integrare la specifica fattispecie normativa che prefigura autonoma ipotesi in cui non sussiste l'obbligo di contestazione immediata.
A fronte di tale chiara motivazione, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare che, a differenza da quanto asserito dai verbalizzati, era, invece, possibile fermare il veicolo che procedeva in direzione opposta in tempo utile e con le modalità regolamentari.
2.2. – Nondimeno, è fondata l'eccezione della parte appellata di mancanza di preventiva informazione dell'utenza circa la predisposizione dell'apparecchiatura utilizzata, contenuta nell'originario ricorso in opposizione e riproposta con la comparsa di costituzione in appello.
Invero, la Suprema Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021) ha ormai chiarito che:
- “l'art. 142, comma 6 bis C.d.S. rimette al decreto ministeriale la (mera) individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso”;
- gli artt. 1 e 2 dm 15.8.2007 contengono “previsioni che distinguono le modalità di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo in termini differenti, che possono consistere in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, ovvero in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli”;
- in particolare, “le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile,
l'esonero dall'obbligo della preventiva segnalazione”;
- “la richiamata previsione dell'art. 1 del d.m. 15 agosto 2007 consente, infatti, di adattare le modalità di impiego e di segnalazione al tipo di postazione specificamente prevedendo, in caso di postazione mobile, che i dispositivi di segnalazione luminosi siano installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella
3 loro disponibilità e che se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero
«rilevamento velocità»”;
- “è, infatti, lo stesso decreto ministeriale del 15 agosto 2007 che, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l'iscrizione "controllo velocità" o "rilevamento della velocità", visibili sia frontalmente che da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale”;
- “in conclusione l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007 non può costituire una legittima deroga al disposto dell'art. 142, comma 6 bis C.d.S.”.
Ha, poi, da ultimo precisato (Sez. 2, Ordinanza n. 4007 dell'8.2.2022) che “l'articolo 142, co.
6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”, atteso che:
- “quanto all'interpretazione letterale, è agevole rilevare che, secondo il significato proprio delle parole, il senso del sintagma «preventivamente segnalate» è diverso dal significato del sintagma «ben visibili». Un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato”;
- “quanto all'interpretazione teleologica, va considerato che la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha uno scopo diverso da quello della disposizione che prescrive la visibilità di detta postazione. La prima disposizione, infatti, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli
4 del possibile accertamento;
la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione”.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno documento, attraverso le fotografie prodotte in primo grado, che erano presenti in strada cartelli di presegnalazione del controllo elettronico di velocità.
Tuttavia non hanno assolto al loro ulteriore onere di provare la visibilità, per gli utenti, della presenza di apparecchiatura finalizzata al controllo della velocità a bordo dell'autovettura utilizzata dalla Polizia Municipale.
Pertanto, occorre confermare l'annullamento del verbale opposto per la violazione dell'art. 142, comma 6 bis C.d.S. sub specie di difetto di visibilità dell'apparecchiatura di controllo di velocità presente su autovettura di servizio.
3. – L'erroneità della motivazione contenuta nella sentenza appellata ed i recenti chiarimenti della Suprema Corte giustificano la compensazione delle spese di lite.
Infine, per il rigetto dell'impugnazione, sussiste, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13
d.p.r. 115/2002, l'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza appellata, compensando le spese del giudizio di appello. Dà atto, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 d.p.r.
115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 24 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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