Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa M. Rosaria Elmino, all'udienza del 16 gennaio 2025, viste le conclusioni delle parti e sentita la discussione orale, pronuncia a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16461 RG dell'anno 2023 vertente tra nata a [...] il [...] rapp.ta e Parte_1 difesa dagli avv. Gabriella Lauretta e Dina Mazza ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Madonna della Misericordia 1 a presso lo studio dei difensori
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t- rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Sofia Lizzi elett.te dom.to presso la provinciale in CP_1
Napoli alla via De Gasperi 55,
Resistente
FATTO E DIRITTO
che l' in CP_1 data 21.6.2023 le aveva notificato comunicazione con la quale le contestava di avere indebitamente percepito sulla pensione innanzi indicata la somma di euro 4.921,93 per il periodo dall'1/1/2019 al 31/12/2019; che la motivazione addotta dall' consisteva nell'avere la ricorrente omesso CP_2 di trasmettere la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018 entro il termine del 15 settembre 2021, con la conseguente revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 “ai sensi dell'articolo 35 , comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009”; che in realtà aveva sempre percepito la sola pensione – assegno sociale con decorrenza da luglio 2017 e non aveva mai posseduto altri tipi di reddito, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge separato pari ad euro 100 mensili a partire da ottobre 2016; che era già a conoscenza CP_2 di tale circostanza, in quanto cronologicamente precedente al riconoscimento ed alla erogazione dell'assegno sociale;
che pertanto l'azzeramento della pensione sociale per l'anno 2019 era da ritenersi illegittimamente operata, in quanto – in assenza di modifiche reddituali – l'assistita non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione;
che inoltre l'istituto non aveva preventivamente sospeso la prestazione, ma aveva proceduto immediatamente alla revoca della stessa, contrariamente a quanto previsto dalla legge (comma 6, lettera c) art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14/2009).
Concludeva chiedendo “l) Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di € 4.921,93 per il periodo dall' 1/ 1/2019 al 31/12/2019, erogato sulla pensione cat. AS n. 078-50004001203, assegno sociale erogate dal (come specificato dal provvediment del 21 CP_1 CP_1 giugno 2023); 2) Condannare per l'effetto alla restituzione della CP_3 somma di €4.921,93 eventualmente già trattenuta sulla prestazione in oggetto” con vittoria di spese e competenze di lite ed attribuzione.
Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della CP_1 domanda.
Non essendo necessaria ulteriore istruttoria la causa era rinviata per la discussione all'odierna udienza. Udite le conclusioni delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L' ha comunicato l'indebito alla parte ricorrente, percettrice di assegno CP_1 sociale, in quanto, come si legge nella memoria difensiva, la stessa non ha comunicato tempestivamente i propri redditi 2017 con l'apposito modello RED.
Ricostruite in tal modo le posizioni delle parti, si osserva che, in tema di indebito assistenziale (o anche previdenziale), secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto (cfr. tra le tante SSUU Cass. CP_2
18046/2010).
Nella fattispecie, tuttavia, bisogna prendere le mosse dal disposto del DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 che, all'art. 13, comma 6, lett. c), che così recita:
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
…
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Dalla lettura di tale norma si evince per tabulas che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste solo nell'ipotesi in cui il titolare CP_1 della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente” all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Nella specie parte va innanzitutto rilevato che parte ricorrente ha documentato di non aver percepito alcun reddito incidente sulle prestazioni in godimento per l'annualità in contestazione (2017) diverso da quelli già in precedenza dichiarati (assegno di mantenimento di euro 1200,00 annui) e del resto l' non ha contestato la mancanza da parte della ricorrente del CP_1 requisito reddituale, ma solo la mancata trasmissione della comunicazione reddituale annuale al fine di consentire all'ente la verifica circa il mancato superamento dei limiti reddituali.
Ora se è indubbio che la trasmissione del modello Red rientra in un onere di collaborazione della parte assistita, tanto più in un caso come questo in cui l' aveva inviato anche un sollecito (cfr. relata raccomandata AR del CP_1 20.9.2022), è altrettanto vero innanzitutto che la ricorrente, non avendo prodotto alcun altro reddito superiore alla soglia di euro 3000,00, rientrava nell'area di esenzione dall'obbligo di presentare dichiarazione annuale dei redditi, da cui ne consegue altresì l'insussistenza dell'obbligo ad inviare la relativa comunicazione all'ente erogatore della prestazione assistenziale (assegno sociale) in godimento, nonché la sua irrilevanza.
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente (cfr. verbale udienza di separazione 18.10.2016 contenente le condizioni economiche e la fissazione dell'assegno mensile di mantenimento di euro 100,00 a carico del coniuge separato, omologa della separazione, autocertificazione reddituale) emerge chiaramente che la stessa, durante l'anno 2017, aveva percepito, quale unico reddito oltre l'assegno sociale, l'assegno di mantenimento a carico del proprio ex coniuge separato, fissato in euro 100,00 mensili (1.200,00 euro annui), e che pertanto la stessa non superava, in tale anno, la soglia reddituale oltre la quale vi è revoca ovvero la riduzione dell'importo dell'assegno sociale in godimento.
Parte resistente nulla ha invece dimostrato con riguardo ad eventuali ulteriori incrementi reddituali della ricorrente riferibili al periodo in considerazione.
Merita poi rilievo, ai fini che qui occupano, il fatto che l'art. 13 co 1 legge n. 412/91 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa ovvero incompleta segnalazione da parte del pensionato di “fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”.
Nel caso in esame è invece pacifico che la situazione reddituale della ricorrente, non aveva subìto variazioni rispetto a quanto già dichiarato dall'assistita al momento della presentazione della domanda amministrativa di assegno sociale (luglio 2017, essendo la separazione consensuale di epoca antecedente -2016) per cui tali dati (anche quelli relativi all'assegno di mantenimento e della sua entità) erano già conosciuti dall' ed erano CP_1 rimasti inalterati. In ogni caso l'omessa trasmissione del modello RED per un unico anno non può integrare, ad avviso del Tribunale, una ipotesi di doloso occultamento da parte del pensionato dei dati reddituali “rilevanti” ai fini dell'erogazione della prestazione.
Va in definitiva accolto il ricorso anche in relazione alla condanna dell' CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di euro 4.921,93 e condanna l' alla restituzione in favore della stessa delle CP_1 somme eventualmente già trattenute;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.420,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino