Ordinanza collegiale 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 11/10/2022, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01591/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1591 del 2021, proposto da:
- TA BI, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Mangione, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Melendugno e l’Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica n. 98 del 6 settembre 2021, del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 18 giugno 2021, della proposta di provvedimento paesaggistico del 1° luglio 2021, della comunicazione di preavviso di provvedimento paesaggistico negativo del 15 maggio 2021, della relazione istruttoria del 15 maggio 2021 e della nota prot. n. 6699 del 25 marzo 2021 a firma del Responsabile dell’Ufficio tecnico - nella parte in cui attesta che, alla data del 6 settembre 1985, la destinazione dell’area fosse agricola ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque pregiudizievole.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Relatore all’udienza pubblica del 5 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- la sig.ra BI, proprietaria sin dal 2015 di un terreno in agro di Melendugno, località Villaggio Nettuno - Torre Specchia, presentava il 29 settembre 2020 un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un immobile da destinare a residenza estiva.
- seguivano: la richiesta di autorizzazione paesaggistica, con parere urbanistico favorevole del Responsabile del III Servizio - Assetto del Territorio del Comune di Melendugno; il preavviso ex art. 10- bis l. n. 241/1990, del 15 maggio 2021; le osservazioni della parte, in data 24 maggio 2021; il parere sfavorevole della Commissione Locale del Paesaggio, espresso alla seduta del 18 giugno 2021; la determinazione n. 98 del 6 settembre 2021 con cui l’A.c., infine, richiamati gli atti predetti, denegava il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e delle NTA del PPTR.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione ed omessa applicazione di legge: art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/04; eccesso di potere per carenza di istruttoria; errore nei presupposti di fatto e di diritto; illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta dell’azione amministrativa; b) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 79, 90 e 45 delle NTA del PPTR; violazione ed omessa applicazione di legge: art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/04; eccesso di potere; d) violazione e falsa applicazione art. 82 DPR n. 616/1977; violazione l. n. 1497/1939; eccesso di potere; difetto di motivazione; carenza di istruttoria; errore nei presupposti di fatto e di diritto; violazione del giusto procedimento; sviamento.
2.- Considerato che l’impugnato diniego reca la seguente motivazione: « (…) Rilevate le componenti paesaggistiche presenti nell’area d’intervento, come individuate nel sistema delle tutele del PPTR vigente:
- BP - Territori costieri - Immobili e aree di notevole interesse pubblico;
- UCP - Vincolo idrogeologico;
Vista la propria comunicazione di preavviso di provvedimento paesaggistico negativo del 15.05.2021, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990 e s.m.i., con le seguenti motivazioni:
1. l’area in oggetto ricade nei Bene Paesaggistico ‘Territori Costieri’, scheda PAE 0060, per il quale le NTA del PPTR LI all’art. 45 comma 2 lettera al) prevedono l’inammissibilità di qualsiasi nuova opera edilizia;
2. inapplicabilità delle esclusioni previste al comma 2 art. 142 del d.lgs n. 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), in quanto alla data del 6 settembre 1985 l’area d’interesse era tipizzata come ‘zona agricola’ nell’allora vigente Piano Urbanistico, così come dichiarato nella nota prot. n. 6699 del 25 marzo 2021 dal responsabile del III Servizio - Assetto del Territorio del Comune di Melendugno (Le).
Viste le osservazioni prodotte …
Visto il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio…
Vista la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento paesaggistico con parere sfavorevole alla realizzazione delle opere in oggetto del 1 ° luglio 2021.
Vista la nota prot. n. 422/UNIONE del 1° luglio 2021 … con la quale è stato richiesto il parere di competenza alla Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Brindisi e Lecce.
Accertata l’avvenuta scadenza dei termini previsti per il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi dell’art. 146 comma 9 del d.lgs. 42/2004.
Preso atto che gli enti/commissioni pronunciatisi durante l’iter procedimentale hanno confermato i medesimi motivi ostativi all’approvazione dell’istanza già espressi dal RUP in sede di preavviso di diniego.
Determina di denegare il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla Sig.ra TA BI … per le opere di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, nonché ai sensi e per gli effetti delle NTA del PPTR vigente, per le seguenti motivazioni:
I. l’area d’intervento è soggetta al vincolo ministeriale ex DM 10 maggio 1974 e come tale disciplinata dall’art. 79 NTA PPTR e dalla correlata scheda di identificazione PAE060, che tra le prescrizioni del Bene Paesaggistico Territori Costieri, lettera a.1) del punto 1), non risultano ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
Il. l’area d’intervento non ricade nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 142 del d.lgs. 42/004, in quanto alla data del 6 settembre 1985 l’area d’interesse era tipizzata come ‘zona agricola’ nell’allora vigente Piano Urbanistico, così come dichiarato nella nota prot. n. 6699 del 25 marzo 2021 dal responsabile del III Servizio - Assetto del Territorio del Comune di Melendugno (Le) ».
3.- Osservato che la parte ricorrente allega a sua volta, tra l’altro, che: « il lotto di proprietà della sig.ra BI è inserito nella perimetrazione della aree edificabili del Comparto B/1 bis del Piano Quadro Torre Specchia - Villaggio Nettuno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Melendugno n. 180 del 31/05/1978, che ha introdotto una variante al Piano di Fabbricazione vigente, approvato con prescrizioni dalla Regione LI con deliberazione di G.R. n. 4673 del 30/05/1980, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 67 del 26/09/1980. Le prescrizioni dettate dal CUR sono state, poi, puntualmente recepite dal Comune di Melendugno con delibera di Consiglio comunale n. 250 del 6/10/1980. Pertanto, l’iter di approvazione della variante allo strumento urbanistico comunale allora vigente (Piano di Fabbricazione), si è perfezionato in conformità agli artt. 28 e segg. della legge n. 1150/1942 e della legge regionale n. 6/1979 e successive modifiche ed integrazioni. Questa situazione, verificabile per tabulas dalle allegazioni documentali, fa sussumere la fattispecie che ci occupa non già nel 1° comma dell’art. 142 del Codice dei Beni culturali, che individua le aree tutelate per legge, ma nel comma successivo, che esonera dall’applicazione della disposizione di cui al primo comma e dalla normativa che regola il Titolo I del medesimo Codice ‘le aree che alla data del 06 settembre 1985 … a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B’ ».
4.- Ritenuto, dunque, al fine di avere una formale indicazione sulla tipizzazione urbanistica dell’area in parola al 6 settembre 1985, tipizzazione rispetto alla quale, per quanto esposto, A.c. ( v. anche nota del Responsabile Ufficio Tecnico in data 25 marzo 2021 e certificato di destinazione allegato ) e parte ricorrente articolano opposte allegazioni, di dover richiedere alla p.A. regionale una relazione di chiarimenti sul punto, la quale appunto tenga pure conto, con motivazione espressa, delle richiamate allegazioni.
4.1 Ritenuto che la relazione va in particolare richiesta al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione LI ( con facoltà di delega ), il quale potrà e dovrà anche avviare un’interlocuzione con il Responsabile dell’UTC di Melendugno.
4.2 Ritenuto che:
- per l’adempimento istruttorio e il deposito telematico presso la Segreteria di questo Tribunale della relazione di chiarimenti - e degli atti dalla medesima richiamati - viene fissato il termine di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 7 giugno 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 7 giugno 2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione LI e al Responsabile dell’UTC di Melendugno .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO