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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice IR MA, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
1576/2025 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. AF Carrà. spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv.
- ricorrente -
C O N T R O ______________ ________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
Per pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. ______________ _____
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3/02/2025, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità
d'accompagnamento che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
in particolare il c.t.u. ha affermato che “La ricorrente, sig. ra Parte_1
a causa delle patologie da cui è affetta, in atto non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui necessita di assistenza continua, con conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento. 3)A causa delle suddette patologie elencate in diagnosi, la ricorrente, sig. ra in atto presenta una riduzione Parte_1 della propria autonomia personale correlata all'età, di tale entità, da avere bisogno di un intervento assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, e quindi è portatrice di un handicap grave, ai sensi dell'Art. 3, Comma 3, Legge 104/92. 4)Tale riduzione dell'autonomia personale della ricorrente, sig. ra di tale entità, da renderla bisognosa di un intervento Parte_1 assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, con conseguente status di portatrice di handicap grave, ai sensi dell'Art. 3, Comma 3, Legge 104/92, e la necessità di assistenza continua per la suddetta, con il conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento, si fanno decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, che è stata effettuata, per il riconoscimento di entrambi i benefici, giorno 04.12.23” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, entrambi a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. AF Carrà, che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.
AF Carrà, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/12/2025
IL GIUDICE
IR MA
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice IR MA, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
1576/2025 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. AF Carrà. spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv.
- ricorrente -
C O N T R O ______________ ________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
Per pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. ______________ _____
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3/02/2025, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità
d'accompagnamento che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
in particolare il c.t.u. ha affermato che “La ricorrente, sig. ra Parte_1
a causa delle patologie da cui è affetta, in atto non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui necessita di assistenza continua, con conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento. 3)A causa delle suddette patologie elencate in diagnosi, la ricorrente, sig. ra in atto presenta una riduzione Parte_1 della propria autonomia personale correlata all'età, di tale entità, da avere bisogno di un intervento assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, e quindi è portatrice di un handicap grave, ai sensi dell'Art. 3, Comma 3, Legge 104/92. 4)Tale riduzione dell'autonomia personale della ricorrente, sig. ra di tale entità, da renderla bisognosa di un intervento Parte_1 assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, con conseguente status di portatrice di handicap grave, ai sensi dell'Art. 3, Comma 3, Legge 104/92, e la necessità di assistenza continua per la suddetta, con il conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento, si fanno decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, che è stata effettuata, per il riconoscimento di entrambi i benefici, giorno 04.12.23” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, entrambi a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. AF Carrà, che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.
AF Carrà, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/12/2025
IL GIUDICE
IR MA