CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
US EF IN EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4472/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF01744 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF01744 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF01744 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7277/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria
l'Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD704PF01744/2024 notificato, ai fini Ires, Iva ed Irap, anno d'imposta 2018, in data 11.03.2025.
A sostegno del ricorso ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, essa ricorrente ha natura di scuola paritaria come dimostrato dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 488/254 del
28 febbraio 2001 con cui la scuola materna non statale autorizzata “Società_1” con sede in S. Nominativo_1 – Indirizzo_1 - comune di Reggio Calabria - provincia di Reggio Calabria, è riconosciuta scuola paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 e dal decreto del 19.02.2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria – Direzione Generale – Ufficio II ha ratificato il cambio di denominazione da Scuola dell'infanzia
“Valleverde” con codice meccanografico nr. RC1A021019, in scuola dell'infanzia “ Ricorrente_1”; lo status formale di "Scuola Paritaria", già acquisito e con efficacia dal 2001, in base alla Legge n. 62/2000, legittima la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni senza fini di lucro, essendo l'Associazione in possesso dei relativi requisiti sostanziali (assenza fini di lucro, previsione statutaria che in caso di scioglimento i residui attivi saranno devoluti ad altre organizzazioni con finalità sportive, ecc) avvalorati dall'affiliazione alla FISM. In via gradata ha osservato che il reddito e il valore della produzione avrebbero dovuto essere determinati mediante l'applicazione ai ricavi pari ad € 126.806,00 del coefficiente di redditività del 3% escludendo l'imposta sul valore aggiunto in quanto l'attività svolta non rientra tra le attività imponibili ai fini IVA. Infine ha contestato l'errata applicazione dell'IVA sulle rette scolastiche, in violazione dell'art. 10 n. 20 Dpr 633/72.
Si è costituito l'Ufficio che ha resistito al ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Dopo un rinvio per tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 09.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'amministrazione ha escluso il diritto della ricorrente a fruire delle agevolazioni fiscali sulla base dei seguenti elementi: a) la non appartenenza per l'anno 2018 all'elenco delle scuole paritarie;
b) il fatto che l'Associazione non abbia operato quale associazione senza fine di lucro. Orbene, muovendo dal primo requisito, sostiene la ricorrente che la qualifica di scuola paritaria in capo all'Ricorrente_1 risulterebbe attestata dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. nr 488/254 del 28.01.2001 con cui la scuola materna non statale autorizzata Società_1 con sede in Località_1 – Indirizzo_1 comune di Reggio di Calabria - Provincia di Reggio di Calabria è riconosciuta scuola paritaria ai sensi e per gli effetti della L. del 10/03/2000 nr. 62 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, nonché dal Decreto del 19.02.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio II che ha ratificato il cambio di denominazione da Scuola dell'infanzia “Società_1 con codice meccanografico nr. RC1A021019, in scuola dell'infanzia “Ricorrente_1”.
Ritiene la Corte che l'assunto non possa essere condiviso.
Ed invero, l'unico decreto di riconoscimento dello status di scuola paritaria è quello adottato in data 28.01.2001 nei confronti della Scuola dell'Infanzia Società_1, soggetto giuridico diverso dall'Ricorrente_1, come dimostra il fatto che i due enti hanno avuto diverso codice fiscale (anche nell'anno 2018 oggetto di contestazione) e diversa compagine societaria. Inoltre l'Associazione odierna ricorrente risulta costituita nel 2011 (e dunque successivamente al citato decreto di riconoscimento), la Società_1 è stata cancellata dal registro delle imprese con effetto dal 05.05.2023 con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, a seguito di provvedimento dell'Organo di vigilanza;
l' Ricorrente_1 non ha mai dichiarato redditi, mentre “Società_1 li ha dichiarati sino al 2019.
Esclusa, dunque, l'identità giuridica tra la Società_1 e l'Ricorrente_1, nella specie difetta anche la prova della cessione all'Associazione dell'azienda in precedenza gestita dalla
Cooperativa Sociale. Né tale prova può trarsi dal più volte richiamato Decreto del 19.02.2025 il quale, come precisato all'art. 2, modifica il decreto di riconoscimento prot. n. 488/254 del 28.01.2001 “limitatamente alla denominazione dell'Istituto sopra emarginato”, e non anche con riferimento al soggetto gestore. Invero, solo una volta perfezionatosi, dal punto di vista civilistico, il subentro dell'Associazione nella gestione della scuola paritaria, può discorrersi di "mutamento di soggetto gestore" ai fini delle necessarie modifiche del decreto di riconoscimento della parità scolastica, previa verifica del permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità.
In ogni caso, nella specie difettano anche gli ulteriori requisiti necessari per poter qualificare l'Associazione quale ente senza scopo di lucro.
Nell'avviso di accertamento si dà atto delle seguenti incongruenze ed irregolarità: a) Il Consiglio direttivo poteva essere confermato per un massimo di tre anni;
invece, dal momento della costituzione fino all'annualità oggetto del controllo (anno 2018) la composizione del Consiglio Direttivo è rimasta immutata. Anche per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo (verbale del 30/08/2019) la deliberazione è presa dall'assemblea in seconda convocazione e, come sempre, vengono confermati in carica i membri del Consiglio Direttivo precedenti;
b) Dalla lettura dei verbali del Consiglio Direttivo mai si fa riferimento all'accettazione delle domande di iscrizione di nuovi soci;
c) sul libro soci sono inseriti dei nominativi, la data di iscrizione, il conferimento della quota associativa (pari a € 100,00) però non viene precisata la data di cessazione.
Pertanto, dal libro soci non si riesce ad individuare quali sono i soggetti che fanno ancora parte dell'Associazione e, pertanto, quali siano i soci nel corso dell'anno 2018; d) Nei Verbali delle Assemblee i nominativi dei soci partecipanti non sono mai indicati, neppure in sede di approvazione del bilancio 2018 chiuso al 31/12/2018; e) La gran parte delle deliberazioni vengono prese dall'assemblea in seconda convocazione;
f) alcuni punti essenziali previsti tra i compiti dell'assemblea generale non risultano concretamente dai verbali d'assemblea (in particolare, “Approvare la scelta degli insegnanti e del personale di servizio”); g) la partecipazione alle scelte dell'Associazione è limitata ai soli membri del Consiglio Direttivo.
Tutti questi dati rendono fortemente incerta la reale democraticità dell'Associazione.
Inoltre, sul piano finanziario e fiscale, sono state riscontrate incongruenze ed irregolarità ancor più gravi, anch'esse incontestate: h) a fronte dell'elenco, consegnato dalla parte, nel quale sono indicate le operazioni effettuate dall'associazione con i movimenti in entrata e in uscita, la corrispondenza delle voci in entrata è stata riscontrata solo parzialmente, per un totale pari a € 18.830,00. In tutti gli altri casi, per un totale di
€ 84.054,00 non è stato indicato nulla e non vi è corrispondenza nelle voci di entrata degli estratti conto esibiti. i) Con riferimento alle quote di partecipazione versate dai genitori dei bambini affidati alla Scuola, non sono state consegnate ricevute;
gli importi relativi alle diverse quote di partecipazione versate vengono desunti unicamente dagli estratti conto consegnati, dove tra le voci in entrata sono indicati contributi associativi diversi;
j) per quanto riguarda le uscite a fronte di uscite relative a stipendi per € 14.885,29 indicate alla data del 05/01/2024 non vi è alcuna movimentazione riferita agli stipendi negli estratti conto esibiti. In relazione a tale ultima incongruenza, l'Associazione non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, che prevede che i pagamenti a favore di enti, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Nell'atto impugnato si evidenzia ancora che: i dati riportati nel rendiconto economico e finanziario 2018, esibito dalla Parte, sono inattendibili;
infatti, le quote di partecipazione ivi indicate non corrispondono a quelle riportate nel verbale del Consiglio direttivo di approvazione del rendiconto consuntivo del 25/03/2019 in cui
è indicato l'importo di € 126.806,15; l) non ha esercitato l'opzione per il regime fiscale di cui alla legge n.
398 del 1991, mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del DPR n. 1999, alla Società
Italiana ed Editori (SIAE), competente in relazione al domicilio fiscale della società senza fini di lucro, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno, e soprattutto all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 442 del 1997. m)
"Non ha numerato progressivamente le fatture di acquisto”.
Infine l'Associazione ha imputato i costi di costruzione e finanziamento per immobili rivelatisi di proprietà della rappresentante Sig.ra Rappresentante_1.
Non ricorrendo le condizioni per la qualificazione dell'Associazione come ente senza scopo di lucro, correttamente l'Ufficio ha applicato l'IVA sulle quote e i contributi richiesti ai fruitori, rispetto ai quali non è stato neppure possibile accertarne il carattere simbolico necessario per escludere il carattere economico- commerciale dell'attività esercitata.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1.000,00 oltre accessori se dovuti. Reggio Calabria, 09.12.2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
US EF IN EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4472/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF01744 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF01744 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF01744 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7277/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria
l'Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD704PF01744/2024 notificato, ai fini Ires, Iva ed Irap, anno d'imposta 2018, in data 11.03.2025.
A sostegno del ricorso ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, essa ricorrente ha natura di scuola paritaria come dimostrato dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 488/254 del
28 febbraio 2001 con cui la scuola materna non statale autorizzata “Società_1” con sede in S. Nominativo_1 – Indirizzo_1 - comune di Reggio Calabria - provincia di Reggio Calabria, è riconosciuta scuola paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 e dal decreto del 19.02.2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria – Direzione Generale – Ufficio II ha ratificato il cambio di denominazione da Scuola dell'infanzia
“Valleverde” con codice meccanografico nr. RC1A021019, in scuola dell'infanzia “ Ricorrente_1”; lo status formale di "Scuola Paritaria", già acquisito e con efficacia dal 2001, in base alla Legge n. 62/2000, legittima la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni senza fini di lucro, essendo l'Associazione in possesso dei relativi requisiti sostanziali (assenza fini di lucro, previsione statutaria che in caso di scioglimento i residui attivi saranno devoluti ad altre organizzazioni con finalità sportive, ecc) avvalorati dall'affiliazione alla FISM. In via gradata ha osservato che il reddito e il valore della produzione avrebbero dovuto essere determinati mediante l'applicazione ai ricavi pari ad € 126.806,00 del coefficiente di redditività del 3% escludendo l'imposta sul valore aggiunto in quanto l'attività svolta non rientra tra le attività imponibili ai fini IVA. Infine ha contestato l'errata applicazione dell'IVA sulle rette scolastiche, in violazione dell'art. 10 n. 20 Dpr 633/72.
Si è costituito l'Ufficio che ha resistito al ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Dopo un rinvio per tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 09.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'amministrazione ha escluso il diritto della ricorrente a fruire delle agevolazioni fiscali sulla base dei seguenti elementi: a) la non appartenenza per l'anno 2018 all'elenco delle scuole paritarie;
b) il fatto che l'Associazione non abbia operato quale associazione senza fine di lucro. Orbene, muovendo dal primo requisito, sostiene la ricorrente che la qualifica di scuola paritaria in capo all'Ricorrente_1 risulterebbe attestata dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. nr 488/254 del 28.01.2001 con cui la scuola materna non statale autorizzata Società_1 con sede in Località_1 – Indirizzo_1 comune di Reggio di Calabria - Provincia di Reggio di Calabria è riconosciuta scuola paritaria ai sensi e per gli effetti della L. del 10/03/2000 nr. 62 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, nonché dal Decreto del 19.02.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio II che ha ratificato il cambio di denominazione da Scuola dell'infanzia “Società_1 con codice meccanografico nr. RC1A021019, in scuola dell'infanzia “Ricorrente_1”.
Ritiene la Corte che l'assunto non possa essere condiviso.
Ed invero, l'unico decreto di riconoscimento dello status di scuola paritaria è quello adottato in data 28.01.2001 nei confronti della Scuola dell'Infanzia Società_1, soggetto giuridico diverso dall'Ricorrente_1, come dimostra il fatto che i due enti hanno avuto diverso codice fiscale (anche nell'anno 2018 oggetto di contestazione) e diversa compagine societaria. Inoltre l'Associazione odierna ricorrente risulta costituita nel 2011 (e dunque successivamente al citato decreto di riconoscimento), la Società_1 è stata cancellata dal registro delle imprese con effetto dal 05.05.2023 con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, a seguito di provvedimento dell'Organo di vigilanza;
l' Ricorrente_1 non ha mai dichiarato redditi, mentre “Società_1 li ha dichiarati sino al 2019.
Esclusa, dunque, l'identità giuridica tra la Società_1 e l'Ricorrente_1, nella specie difetta anche la prova della cessione all'Associazione dell'azienda in precedenza gestita dalla
Cooperativa Sociale. Né tale prova può trarsi dal più volte richiamato Decreto del 19.02.2025 il quale, come precisato all'art. 2, modifica il decreto di riconoscimento prot. n. 488/254 del 28.01.2001 “limitatamente alla denominazione dell'Istituto sopra emarginato”, e non anche con riferimento al soggetto gestore. Invero, solo una volta perfezionatosi, dal punto di vista civilistico, il subentro dell'Associazione nella gestione della scuola paritaria, può discorrersi di "mutamento di soggetto gestore" ai fini delle necessarie modifiche del decreto di riconoscimento della parità scolastica, previa verifica del permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità.
In ogni caso, nella specie difettano anche gli ulteriori requisiti necessari per poter qualificare l'Associazione quale ente senza scopo di lucro.
Nell'avviso di accertamento si dà atto delle seguenti incongruenze ed irregolarità: a) Il Consiglio direttivo poteva essere confermato per un massimo di tre anni;
invece, dal momento della costituzione fino all'annualità oggetto del controllo (anno 2018) la composizione del Consiglio Direttivo è rimasta immutata. Anche per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo (verbale del 30/08/2019) la deliberazione è presa dall'assemblea in seconda convocazione e, come sempre, vengono confermati in carica i membri del Consiglio Direttivo precedenti;
b) Dalla lettura dei verbali del Consiglio Direttivo mai si fa riferimento all'accettazione delle domande di iscrizione di nuovi soci;
c) sul libro soci sono inseriti dei nominativi, la data di iscrizione, il conferimento della quota associativa (pari a € 100,00) però non viene precisata la data di cessazione.
Pertanto, dal libro soci non si riesce ad individuare quali sono i soggetti che fanno ancora parte dell'Associazione e, pertanto, quali siano i soci nel corso dell'anno 2018; d) Nei Verbali delle Assemblee i nominativi dei soci partecipanti non sono mai indicati, neppure in sede di approvazione del bilancio 2018 chiuso al 31/12/2018; e) La gran parte delle deliberazioni vengono prese dall'assemblea in seconda convocazione;
f) alcuni punti essenziali previsti tra i compiti dell'assemblea generale non risultano concretamente dai verbali d'assemblea (in particolare, “Approvare la scelta degli insegnanti e del personale di servizio”); g) la partecipazione alle scelte dell'Associazione è limitata ai soli membri del Consiglio Direttivo.
Tutti questi dati rendono fortemente incerta la reale democraticità dell'Associazione.
Inoltre, sul piano finanziario e fiscale, sono state riscontrate incongruenze ed irregolarità ancor più gravi, anch'esse incontestate: h) a fronte dell'elenco, consegnato dalla parte, nel quale sono indicate le operazioni effettuate dall'associazione con i movimenti in entrata e in uscita, la corrispondenza delle voci in entrata è stata riscontrata solo parzialmente, per un totale pari a € 18.830,00. In tutti gli altri casi, per un totale di
€ 84.054,00 non è stato indicato nulla e non vi è corrispondenza nelle voci di entrata degli estratti conto esibiti. i) Con riferimento alle quote di partecipazione versate dai genitori dei bambini affidati alla Scuola, non sono state consegnate ricevute;
gli importi relativi alle diverse quote di partecipazione versate vengono desunti unicamente dagli estratti conto consegnati, dove tra le voci in entrata sono indicati contributi associativi diversi;
j) per quanto riguarda le uscite a fronte di uscite relative a stipendi per € 14.885,29 indicate alla data del 05/01/2024 non vi è alcuna movimentazione riferita agli stipendi negli estratti conto esibiti. In relazione a tale ultima incongruenza, l'Associazione non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, che prevede che i pagamenti a favore di enti, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Nell'atto impugnato si evidenzia ancora che: i dati riportati nel rendiconto economico e finanziario 2018, esibito dalla Parte, sono inattendibili;
infatti, le quote di partecipazione ivi indicate non corrispondono a quelle riportate nel verbale del Consiglio direttivo di approvazione del rendiconto consuntivo del 25/03/2019 in cui
è indicato l'importo di € 126.806,15; l) non ha esercitato l'opzione per il regime fiscale di cui alla legge n.
398 del 1991, mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del DPR n. 1999, alla Società
Italiana ed Editori (SIAE), competente in relazione al domicilio fiscale della società senza fini di lucro, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno, e soprattutto all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 442 del 1997. m)
"Non ha numerato progressivamente le fatture di acquisto”.
Infine l'Associazione ha imputato i costi di costruzione e finanziamento per immobili rivelatisi di proprietà della rappresentante Sig.ra Rappresentante_1.
Non ricorrendo le condizioni per la qualificazione dell'Associazione come ente senza scopo di lucro, correttamente l'Ufficio ha applicato l'IVA sulle quote e i contributi richiesti ai fruitori, rispetto ai quali non è stato neppure possibile accertarne il carattere simbolico necessario per escludere il carattere economico- commerciale dell'attività esercitata.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1.000,00 oltre accessori se dovuti. Reggio Calabria, 09.12.2025