Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2037/2022 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giulia Aondio, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Piazza degli Affari n. 12;
RICORRENTE contro
(C.F.: )), con il patrocinio dell'avv. Saverio Controparte_1 C.F._2
Megna, con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi in Lecco, Via Lazzaretto n. 13;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 11
“Nel merito:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
2) Addebitare la separazione al sig. per i di lui comportamenti contrari ai doveri che Controparte_1
nascono dal matrimonio ai sensi dell'art. 151, 2° comma, con riserva di richiedere risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
3) Assegnare l'intera abitazione coniugale di Galbiate, Via Lecco n. 37, come attualmente occupata e descritta in atti, e con gli arredi ivi esistenti, alla sig.ra affinché ivi risieda con i figli, Parte_1
entrambi maggiorenni, e con obbligo a carico del sig. di Per_1 Per_2 Controparte_1
provvedere al pagamento di tutte le spese ed imposte necessarie al mantenimento della abitazione, utenze tutte comprese.
4) Porre a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei figli conviventi e la somma mensile di Euro 1.000,00=, per ciascun figlio (euro Per_1 Per_2
2.000,00 complessivi) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione monetaria.
5) Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese necessarie per i figli sia ordinarie che straordinarie per cure mediche, scolastiche, sportive e ricreative, come da protocollo del
Tribunale di Lecco,
e più in particolare:
1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
3) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
5) tickets sanitari;
6) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
7) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
8) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
9) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
10) cure termali e fisioterapiche;
11) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero pagina 2 di 11 previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
12) farmaci omeopatici;
13) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
14) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
15) libri di testo;
16) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
17) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
18) assicurazione scolastica;
19) fondo cassa richiesto dalla scuola;
20) gite scolastiche senza pernottamento;
21) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
22) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
23) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
24) gite scolastiche con pernottamento;
25) corsi di recupero e lezioni private;
26) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
27) alloggio presso la sede universitaria;
28) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
29) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
30) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
31) corsi di lingue;
32) corsi di musica e strumenti musicali;
33) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
34) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
pagina 3 di 11 35) baby sitter;
36) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
37) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
38) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
39) in ordine alle spese straordinarie sostenute in favore di e di i coniugi danno atto Per_2 Per_1
che il genitore che intende sostenere una spesa tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto anche con modalità informatiche;
l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, entro massimo 10 gg. dalla ricezione della stessa;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora pervenga invece tempestiva risposta di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio carico.
40) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione), all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e, correlativamente, il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
* * *
6) I coniugi sin da ora esprimono il consenso alla richiesta ed al rilascio dei documenti per il figlio minore validi per l'espatrio.
7) La ricorrente formula riserva di richiesta risarcitoria nei confronti del marito per i comportamenti dallo stesso tenuti e contrari ai doveri derivanti dal matrimonio determinanti forte afflizione.
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: si formula ogni più ampia riserva di integrare, dedurre e modificare domande, eccezioni e conclusioni, nel merito e in via istruttoria, ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con osservanza.
Lecco, 15 luglio 2024
Avv. Giulia Aondio”
pagina 4 di 11 CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
“Voglia il Tribunale adito. ogni contraria e diversa istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e respinta così giudicare:
In via principale e di merito
1. dichiarare inammissibili, improcedibili e/o, comunque, rigettare, anche nel merito, tutte le domande svolte dalla ricorrente che risultino incompatibili con le difese e conclusioni rassegnate dal dr. CP_1
ed in particolare respingere la domanda di addebito della separazione, siccome infondata;
2. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
3. porre a carico del dr. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
con il versamento di un assegno mensile sensibilmente riducendolo rispetto a quello già determinato dal Tribunale ad esito dell'udienza Presidenziale, tenendo conto di tutto quanto esposto in atti e delle produzioni documentali, nonchè della capacità reddituale di entrambi i coniugi, da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra ed alla figlia entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi Pt_1 Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, decorso un anno dall'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, oltre al 50% delle spese necessarie per i figli sia ordinarie che straordinarie per cure mediche, scolastiche, sportive e ricreative, come da protocollo del Tribunale di Lecco.
In via istruttoria:
Il dr. chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della ricorrente e la prova per testi sui CP_1
seguenti capitoli di prova;
1) Vero che la sig.ra ha riferito al marito all'inizio dell'anno 2022 di volersi separare e che era Pt_1
libero di intrattenere rapporti con chi avesse voluto?
2) Vero che nel corso dell'anno 2011 la sig.ra si è trasferita nell'appartamento al piano superiore Pt_1 dell'abitazione coniugale sostenendo di dover studiare per la Scuola di Specialità Veterinaria alla quale era iscritta?
3) Vero che si era attivato nel corso dell'anno 2020 per ottenere in tempi rapidi la Controparte_1
certificazione per DSA e ADHD del figlio presenziando agli incontri con il personale Per_2
certificatore?
4) Vero che nell'anno 2011 la sig.ra aveva richiesto al sig. la separazione a mezzo di un Pt_1 CP_1
legale del Foro di Lecco?
5) Vero che il sig. ha sempre accompagnato e ripreso il figlio nelle svariate attività CP_1 Per_2
sportive che praticava?
pagina 5 di 11 6) Vero che ad esempio ha presenziato quale genitore accompagnatore per i ragazzi della bicicletta mountain bike nel corso dell'anno 2021?
7) Vero che il sig. è stato rappresentante di classe di anche perchè sempre presente CP_1 Per_2
ai colloqui con i professori?
8) vero che durante il lock down il sig. con i figli e hanno fatto un orto? CP_1 Per_2 Per_1
9) Vero che il sig. con i figli e hanno fatto le vacanze sempre insieme in CP_1 Per_2 Per_1 camper, visitando negli anni tutta l'Italia, e poi in Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Croazia,
Albania, Grecia, Bosnia, Germania, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia, Regno Unito e New York?
10) Vero che nel corso della primavera 2023 il sig. ha partecipato al cammino degli Dei CP_1
partendo da Lecco in treno e giungendo a Bologna portando con sé ed altri 5 ragazzi suoi Per_1
coetanei?
11) Vero che per l'allevamento dei cavalli il sig. è Imprenditore Agricolo Non a Titolo CP_1
Principale?
12) Vero che la sig.ra da oltre 13 anni ha iniziato ad essere allevatrice di cani da guardia di Pt_1 grande mole di razza Hovawart svolgendo tale attività presso l'abitazione coniugale?
13) Vero che la sig.ra svolge molte attività con i cani tra cui l'agility dog, la difesa, la ricerca, il Pt_1 soccorso in acqua e l'addestramento all'obbedienza ed alla socializzazione?
14) Vero che il figlio di notte scappava di casa e una sera il padre accortosi che stava Per_2
uscendo ha tentato di fermarlo, minacciava di buttarsi dalla finestra se non lo avesse fatto uscire?
15) Vero che per tale ragione il sg. ha chiamato la madre al telefono poiché assente perché CP_1
potesse intervenire?
16) Vero che nel mese di gennaio 2022 il sig. ha chiesto un incontro congiunto con la moglie CP_1
presso la dr.ssa di Lecco psicoterapeuta? CP_2
17) Vero che concluso tale incontro la sig.ra ha dichiarato di volersi separare e che non le sarebbe Pt_1
interessato più nulla riguardo le frequentazioni del marito con altre donne?
18) Vero che il dr. nulla ha opposto circa il cambiamento di scuola del figlio CP_1 Per_2
19) Vero che da fine anno 2021 la sig.ra ha iniziato ad avere frequenti uscite serali dichiarando Pt_1 che il rapporto con il marito era terminato, uscendo per festeggiare l'ultimo dell'anno con amici lasciando il marito a casa da solo?
20) Vero che nella primavera 2022, la sig.ra di rientro da una serata ed incontrato il marito in Pt_1
cucina gli ha comunicato che aveva avuto un rapporto con un altro uomo?
21) Vero che la sig.ra l'indomani continuava a ribadire il suo disinteresse per il marito ancora Pt_1
dicendo che era libero di intrattenere rapporti con chi avesse voluto?
pagina 6 di 11 22) Vero che la casa coniugale si trova in un immobile composto dal piano terra ove si trova la clinica veterinaria del dr. e due appartamenti al primo e CP_1
secondo piano?
Si indicano a testi:
Testimone_1 [...]
Cernusco S/N Testimone_2
Pierfederico Fileni,
[...]
, Testimone_3 [...]
Testimone_4 [...]
Lecco Testimone_5
Con osservanza.
Lecco, 15 Luglio 2024
Avv. Saverio Megna”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile il 05/03/2005 Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Abbadia Lariana e hanno avuto due figli, il 03/09/1999 in epoca antecedente al Per_1
matrimonio, e il 07/07/2005. Per_2
Con ricorso depositato in data 26/10/2022 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la separazione giudiziale dal marito, con addebito di responsabilità a quest'ultimo a causa del comportamento assunto dallo stesso in violazione dei doveri matrimoniali, nonché l'affido condiviso del figlio minorenne all'epoca del deposito del ricorso e l'assegnazione della casa Per_2
coniugale, sita in Galbiate, Via Lecco n. 37. Quanto ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole € 1.500 per ciascun figlio
(complessivamente euro 3.000), oltre il 50% delle spese straordinarie, importo ridotto ad € 1.000 in sede di precisazione delle conclusioni.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione giudiziale e Controparte_1
contestando le ulteriori domande ex adverso formulate. In particolare, ha chiesto di assegnare alla sig.ra il piano secondo della casa coniugale, permettendo al resistente di abitare al primo piano. Quanto Pt_1
ai profili economici ha chiesto al Tribunale di determinare il di lui contributo al mantenimento ordinario per la prole.
pagina 7 di 11 All'udienza del 23/02/2022, il Presidente del Tribunale, essendo infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale Per_2
ha assegnato la casa coniugale nella sua interezza, di proprietà esclusiva di rimettendo la CP_1
causa avanti al Giudice istruttore.
A seguito di diversi rinvii dell'udienza, come richiesti dalle parti al fine di addivenire ad una consensualizzazione circa le condizioni di separazione, le parti sono comparse all'udienza del
06/10/2023 dando atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo complessivo e pertanto il Giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di prova orale, consistita nell'escussione dei testi e figli della coppia. Per_1 Testimone_6
La causa, a seguito del deposito di fogli di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente osserva il Tribunale che parte ricorrente, con il deposito della memoria di replica, dando atto delle inadempienze perpetrate dal nel mantenimento ordinario e straordinario della CP_1
prole, ne ha chiesto l'ammonizione, nonché di individuare ai sensi dell'art. 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva e la condanna ad una sanzione amministrativa pecuniaria. Di contro parte resistente ha eccepito l'inammissibilità di tali ulterioi domande, non essendo stato possibile effettuare il contraddittorio.
A tal riguardo rileva il Tribunale come la memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c. si configuri come mera risposta alle deduzioni avversarie e pertanto in essa non possono essere formulate questioni o conclusioni nuove. Pertanto, ritiene il Tribunale l'inammissibilità delle nuove questioni ovvero conclusioni formulate nella memoria di replica di parte ricorrente in quanto tardive e di fatto lesive del diritto di difesa.
Nel merito, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
Parimenti risulta fondata e meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione a carico di parte resistente.
Come noto, la pronuncia di addebito della separazione ex art. 151, co. 2, c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725, Cassazione civile sez. I, 30/05/2023, n.15196).
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulla violazione dei doveri coniugali, evidenziando in particolare che il marito, a far tempo dal mese di ottobre 2021, ha iniziato a chiudersi a chiave all'intero della camera matrimoniale, inibendone l'accesso alla moglie, trovandosi costretta a bussare o chiedere il permesso per potervi entrare. Inoltre, la ricorrente, atteso l'atteggiamento più freddo e distaccato del marito nei suoi confronti, ha iniziato a nutrire dubbi circa l'intrattenimento da parte di quest'ultimo di relazioni extraconiugali e pertanto, incaricando un'agenzia investigativa al fine di procedere ad effettuare le verifiche del caso, è venuta a conoscenza della relazione sentimentale tra il sig. e la sig.ra . Di contro anche negli atti di parte CP_1 Parte_2 resistente si evince come dall'anno 2021 qualcosa si sia incrinato nella relazione coniugale, mostrandosi la con un atteggiamento emotivamente e fisicamente più distaccato verso il marito. Pt_1
Ancorché la ricorrente deduca l'assenza del marito in un periodo della propria vita, caratterizzato da particolare fragilità, segnatamente dal 2013 al 2015, appare chiaro come l'evento determinante la rottura definitiva del rapporto coniugale sia stato dettato proprio dalla condotta posta in essere dal relativa al mese di ottobre 2021, allorquando il medesimo ha iniziato a chiudersi a chiave CP_1 all'interno della camera matrimoniale, impedendone l'accesso alla moglie. Invero, tale circostanza ha trovato conferma nella dichiarazione testimoniale resa dai figli e i quali hanno Per_1 Per_2
esposto che la camera matrimoniale fosse chiusa a chiave. Tale evento, fortemente disagiante e umiliante per la , ha comportato la nascita in quest'ultima di una serie di dubbi circa Pt_1
l'intrattenimento da parte del di relazioni extra coniugali. Al riguardo, la ricorrente ha dedotto CP_1
di aver avuto contezza della relazione extra coniugale intrapresa dal con , a CP_1 Parte_2
seguito di indagine investigativa. Invero ha altresì esposto che il ha intrattenuto un'ulteriore CP_1
relazione con , come raccontatole a seguito di una confidenza resa dal figlio CP_3 Per_2 circostanza oltretutto confermata da quest'ultimo in sede testimoniale (cfr verbale d'udienza del
9.4.2024).
Può dunque ritenersi adeguatamente provato che la causa principale e scatenante della crisi matrimoniale sia imputabile alla violazione da parte del convenuto dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c., a partire dalla chiusura a chiave della camera matrimoniale e dall'infedeltà posta in essere dallo stesso, avuto riguardo in particolare alla modalità di intrattenimento delle relazioni sentimentali, perpetrate da quest'ultimo all'interno dell'abitazione, ex casa coniugale, occupata da moglie e figli e, in totale dispregio degli stessi anche in loro presenza.
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte la separazione tra i coniugi deve essere addebitata a
Controparte_1
pagina 9 di 11 Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Passando all'assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro genitore, ricorda il Tribunale che il presupposto è la convivenza degli stessi con la prole, anche se divenuti maggiorenni, a patto che questi ultimi si trovino nella condizione di non autosufficienza economica, avuto riguardo al diritto primario della prole alla conservazione dell'ambiente domestico familiare (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/11/2007, n.25010, Cassazione civile sez. I, 08/11/1997, n.11030).
Ciò premesso ritiene il Tribunale di confermare quanto disposto dall'ordinanza presidenziale, attesa la necessità che, in una logica tutelante dei figli e maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, la casa coniugale venga assegnata nella sua interezza alla ricorrente, avuto riguardo alla convivenza dei figli con la stessa e all'impossibilità di poter procedere ad una condivisione degli spazi come richiesto dal resistente.
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Con riguardo alla sig.ra nel corso del giudizio è emerso che Pt_1
la stessa, presentante attività lavorativa come dirigente veterinario alla AST e titolare di una propria clinica veterinaria, abbia percepito un reddito lordo di € 87.106 nel 2019, € 91.634 nel 2020, € 98.038 nel 2021. Per quanto riguarda il è emerso che lo stesso, esercitante anch'esso attività di medico CP_1
veterinario, abbia percepito un reddito lordo di € 103.463 nell'anno 2019, € 100.603 nell'anno 2020, €
115.929 nell'anno 2021 ed € 116.023 nell'anno 2022.
Pertanto, ritiene il Tribunale l'opportunità di confermare l'assegno mensile a carico del a titolo CP_1
di contributo al mantenimento dei figli, come indicato nell'ordinanza presidenziale, nella misura di €
1.000,00 a figlio (complessivamente € 2.000,00), importo che risulta adeguato avuto riguardo alla capacità reddituale maggiore del alle esigenze dei figli maggiorenni non economicamente CP_1
autosufficienti nonché al fatto che i figli risultano convivere pacificamente con la madre, la quale si occupa di tutte le loro esigenze in via prevalente.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto da un lato della soccombenza del resistente rispetto alla domanda di addebito, dall'altro lato della natura costitutiva della sentenza e dell'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate dalla ricorrente, questo Tribunale ritiene equo condannare parte resistente a rifondere a parte ricorrente la quota di ½ delle spese di lite, e compensare la restante metà. Le spese di lite vengono liquidate, già in tale quota, ai sensi del D.M. 147/22 (entrato in vigore il 23.10.2022) nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000,
pagina 10 di 11 ridotti in ragione della complessiva attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile in data 05/03/2005 nel Comune di Abbadia Lariana, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, n. 3, anno 2005, con addebito a carico di Controparte_1
- assegna la casa coniugale alla ricorrente , in qualità di genitore convivente con i Parte_1
figli e maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi, nella sua Per_2 Per_1
attuale consistenza abitativa, con tutto quanto l'arreda;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario della prole, a l'importo di € 1.000,00 per ciascun figlio Parte_1
(complessivamente € 2.000), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della presente sentenza;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo
Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
- condanna a rifondere a la quota di ½ delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida, già in tale quota, in € 3.500 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa la restante quota di ½ tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ABBADIA LAIRANA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
pagina 11 di 11