Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 613
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Sentenza 19 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, dal Giudice dott. Enzo Davide Ruffo. Le parti in causa hanno presentato rispettivamente un'opposizione al decreto ingiuntivo e una richiesta di conferma del medesimo. L'opponente ha sostenuto di aver restituito il bene oggetto del contratto di noleggio entro il termine previsto, eccependo l'inesistenza del credito vantato dalla controparte e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, oltre al risarcimento per responsabilità processuale aggravata. La controparte, invece, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità del credito.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione dell'opponente. Ha argomentato che, essendo il bene stato restituito entro il termine contrattuale, non sussisteva alcun obbligo di pagamento né per i canoni né per la penale. Il Giudice ha chiarito che il contratto prevedeva un periodo di "conto visione" senza costi, e che la restituzione tempestiva del bene escludeva ogni inadempimento. Inoltre, ha condannato la controparte al pagamento delle spese processuali e a un risarcimento per responsabilità processuale aggravata, evidenziando la manifesta infondatezza della domanda monitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 613
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 613
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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