Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7996/2020 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Nicotra e Cristina
Bianchino, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Birardi e
Monica Portaccio, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1480/2020,
emesso dal Tribunale di Bari, in data 16.04.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 3175/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.09.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 19.06.2020, la
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in Parte_1
epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di 6.186,96 (oltre agli interessi moratori dalla
[...]
scadenza al saldo e spese della fase monitoria), per canoni di noleggio e assistenza, relativi ad un Jumbo Screen FC100/3.9 SMD
Indoor, rimasti impagati, nonché per l'applicazione della penale prevista dal contratto.
pponente, dopo aver eccepito l'inesistenza dell'avverso CP_2
diritto di credito, avendo restituito il bene, oggetto del contratto di noleggio, entro il termine di sei mesi, previsto dal contratto medesimo, ha concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo de quo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno per responsabilità
processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
06.10.2020, si è costituita la la Controparte_1
quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione,
ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
I.
4-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
13.09.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127
ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente si osserva, in termini generali ed è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […].
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento”. (si veda ex ultimis Cass. n.
127/2022; in senso conforme Cass. n.25872/2020)” (si veda ex ultimis
Cass. n. 127/2022; in senso conforme Cass. n.25872/2020)
II.
5-Nel caso di specie, è pacifico, oltre che provato in via documentale che:
1) le parti hanno sottoscritto in data 06.05.2019 un contratto di noleggio ed assistenza globale full, in forza del quale la ha concesso Controparte_1 alla il noleggio di uno Jumbo Parte_1 screen, per una durata di sessanta mesi, decorrente dall'attivazione, pattuendo, altresì, un canone mensile pari ad € 169,00 oltre IVA;
2) il predetto contratto stabilisce espressamente che per i primi 6 mesi il sarà fornito in conto visione Parte_2 con servizi ed accessori completamente gratuiti, al termine l'Utilizzatore potrà decidere di restituirlo o tenerlo effettuando il pagamento attraverso noleggio operativo con 60 ratei da 169 €+Iva, cadauno aventi scadenza mensile anticipata;
3) il bene, oggetto del noleggio, è stato consegnato all'utilizzatore in data 06.09.2019;
4) in data 12.11.2019, la inviava alla Controparte_1 la seguente comunicazione “A Parte_1 tutt'oggi nonostante numerosi interventi il CP_3
SMD INDOOR fornito in risulta
[...] CP_4 inutilizzato. Essendo ciò palesemente contrapposto all'obiettivo iniziale siamo a richiedervi, perdurando, di mantenerlo avviando sin da subito il noleggio operativo ovvero di restituirlo a stretto giro. In attesa di un vostro pronto riscontro porgiamo distinti saluti”;
5) in riscontro alla predetta missiva, con comunicazione, inviata in data 14.11.2019, la rispondeva Parte_1 quanto segue: “Buongiorno, Vi comunichiamo che il Jumbo
Screen non risponde alle nostre esigenze di conseguenza rescindiamo il contratto in essere e Vi preghiamo di voler ritirare il sudetto. Per cortesia vogliate comunicarci la data in cui verrete a ritirarlo. Cordialità”;
6) a tale comunicazione, faceva seguito in data 20.11.2019, la risposta della : “Spett.le CP_1 Parte_1
Come da comunicazioni ed accordi intercorsi,
[...] confermiamo che provvederemo al ritiro del Jumbo Screen di cui all' oggetto, mediante ns corriere incaricato, previa ricezione di idonee foto dello stesso adeguatamente imballato e pronto per la spedizione. Le immagini richieste, necessarie per poter procedere alla prenotazione del corriere, dovete inviarle all' indirizzo
Saranno quindi verificate dal Email_1 ns Responsabile Tecnico, che legge in copia. In attesa di quanto sopra, cordiali saluti.”
7) il infine, veniva effettivamente Parte_2
riconsegnato in data 28.02.2020 (rif. d.d.t. all. memoria
183, co. VI, n.2, c.p.c. di parte opposta).
II.
6-Ciò posto, la parte opponente ha eccepito che, avendo restituito il Jumbo screen nel termine di sei mesi previsto dal contratto, nulla è dovuto alla controparte né a titolo di godimento né a titolo di penale, non essendo la incorsa Parte_1 in alcun inadempimento.
II.
7-L'eccezione è fondata.
II.
8-Rimarcato, in particolare, che il contratto attribuisce espressamente all'utilizzatore il diritto di detenere il bene per i primi sei mesi in conto visione, con servizi ed accessori completamente gratuiti, con facoltà al termine del semestre di optare tra la restituzione del bene o il riscatto del medesimo, deve ribadirsi che è incontestato che il jumbo screen, consegnato alla in data 06.09.2019, è stato restituito alla Parte_1 in data 28.02.2020, entro il termine Controparte_1 di sei mesi previsto dal contratto.
II.
9-Ciò posto, è, innanzitutto, inconferente il richiamo della parte opposta alla disciplina della rescissione, atteso che la caducazione del contratto deriva non già dall'applicazione della fattispecie prevista è disciplinata dagli artt. 1447 e seguenti del codice civile, atteso che lo scioglimento del vincolo contrattuale, nella specie si è verificato, a seguito dell'esercizio da parte della di un diritto potestativo, espressamente Parte_1 attribuitole dall'accordo contrattuale.
II.10-Non può essere condivisa, inoltre, la tesi, sostenuta dall'opposta, secondo cui, avendo la detenuto Parte_1 il bene dal 15.11.2019, corrispondente alla data in cui la
[...]
aveva comunicato la volontà di risolvere il contratto sino Parte_1 al 28.02.2020, sarebbero dovuti i canoni, maturati nel relativo periodo.
II.11-Sotto questo profilo, deve, in particolare, ribadirsi che, avendo la pacificamente restituito il Parte_1 bene, entro il termine di sei mesi, decorrente dalla consegna del medesimo, nulla è dovuto per il relativo godimento, atteso che il contratto di noleggio attribuisce espressamente all'utilizzatore il diritto di detenere il jumbo screen in conto visione, con servizi ed accessori completamente gratuiti.
II.12-A conferma di ciò deve evidenziarsi che il contratto prevede che dopo la riconsegna del bene l'utilizzatore sia tenuto al pagamento dei canoni di noleggio, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, oppure laddove il bene medesimo sia stato riconsegnato, oltre i termini previsti dal contratto, circostanze entrambe non verificatesi, non essendo, per un verso, l'utilizzatore tenuto al pagamento del canone nei primi sei mesi, detenendo il bene in conto visione, con utilizzo gratuito dei relativi servizi ed accessori ed avendo, per altro verso, pacificamente riconsegnato il jumbo screen entro il termine di sei mesi previsto dal contratto.
II.13-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, è infondata anche la richiesta di pagamento della penale contrattuale, avendo la senza incorrere in alcun inadempimento Parte_1 contrattuale, restituito il bene entro il termine semestrale, previsto dal contratto.
II.14-In accoglimento dell'opposizione deve essere, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo de quo.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui-dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 6.186,96. III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione, che si reputa equo ridurre del
50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00
Parte_3
[...]
919,00 -20% 735,20
[...]
Introduttiva 777,00 -20% 621,60
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80
Totale € 3.557,60
IV.
1-La manifesta infondatezza della domanda monitoria,
azionata nonostante l'utilizzatore avesse restituito il bene nel termine contrattualmente previsto, con applicazione da parte della di una penale, in palese assenza dei presupposti CP_1
contrattuali, denotando, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di €
889,40, pari ad un quarto delle spese processuali, come liquidate nel prospetto allegato al paragrafo III.3.
Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che
il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'im-porto delle spese processuali (o di un loro multiplo) o an-
che del valore della controversia”. Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c.
introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso
del processo ed a preservare la funzionalità del sistema giustizia,
garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela,
essendo unica-mente condizionata all'accertamento di una condotta di
grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede
la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a
reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o
la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche
d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai
connotati innegabilmente pubblicistici”.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla , con atto Parte_1
di citazione notificato in data 19.06.2020, nei confronti della disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1480/2020, CP_5
emesso dal Tribunale di Bari, in data 16.04.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 3175/2020 R.G.;
C. CONDANNA la al pagamento, in Controparte_1
favore della delle spese processuali Parte_1
che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.557,60 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge.
D. CONDANNA la a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata
ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 889,40, pari ad un quarto delle spese
[...]
processuali, come liquidate al capo sub C).
Così deciso in Bari, addì 19.02.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo