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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7364/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
DORIA ROSA ANNA
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ROVARIS ELENA,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 19/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, – premesso che dalla relazione Parte_1 more uxorio ormai cessata con nasceva in data 04.12.2021 il figlio - Persona_1 Per_2 chiedeva a questo Tribunale di disporre l'affidamento del figlio in via esclusiva, prevedendo il collocamento del medesimo presso la propria residenza in Bergamo alla via Puccini n. 91, la regolamentazione delle visite da parte del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di concorrere nel mantenimento del piccolo mediante il Per_2
pagina 1 di 6 versamento di un assegno mensile di Euro 500,00, l'integrale riscossione dell'assegno unico erogato dallo Stato, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa.
Con decreto n. 4382/2024 del 24.12.2024, il Giudice Relatore dott.ssa Cimminiello fissava udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 30.04.2025, fissando il termine di 30 giorni prima per la costituzione di parte convenuta.
Costituitosi in giudizio il sig. contestava le domande anche in ounto di affido del Persona_1 minore.
Alla successiva udienza del 19/06/2025, il Giudice, esaminati anche gli atti del procedimento penale a carico de resistente, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti come da verbale e le parti dichiaravano di voler definire la causa alle condizioni così statuite, compensando integralmente le spese di lite.
Il Collegio osserva che le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici non sono in contrasto con gli interessi della prole, né con norme imperative. In particolare, il regime di affido esclusivo allo stato (vista la pendenza, seppur ancora in fase di indagini preliminari, del procedimento penale
11684/24 RGNR a carico de resistente) appare rispondente all'interesse del minore e della ricorrente, così come previsto ex art. 473bis.46 c.p.c.
Il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione le condizioni di cui al verbale di udienza, come in dispositivo. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, tenuto conto della tenera età del minore e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE l'affido esclusivo del figlio alla madre, con Persona_3 Parte_2 collocamento presso l'abitazione di quest'ultima in Comiso (RG) – autorizzando la madre al trasferimento di residenza del minore – riconoscendo alla stessa il potere di provvedere, autonomamente, ad ogni incombente in ambito scolastico ed extrascolastico (ad es. per la sottoscrizione di deleghe, di consensi alla privacy, di permessi per le uscite didattiche o altri moduli richiesti nell'esercizio delle attività scolastiche ovvero per l'iscrizione ad attività sportive o catechesi) e di intrattenere rapporti ordinari con le autorità scolastiche (colloqui con insegnanti e direzione) ovvero con il medico pediatra del minore. In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di ER
, con correlato dovere della madre di comunicare al resistente, eventualmente anche
[...] tramite i Servizi Sociali, ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione del pagina 2 di 6 minore e ogni determinazione assunta in tali ambiti. Resta invece ferma la necessità per i genitori
– eventualmente supportati dai Servizi Sociali – di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse del figlio minore in materia sanitaria (vaccinazioni, terapie e interventi medici), scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai cicli di studi, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. DISPONE che le frequentazioni e i contatti tra padre e figlio avvengano come segue:
a. a. il padre, personalmente o mezzo ella di lui madre, potrà prendere il figlio ogni mercoledì
b. dall'uscita della scuola riaccompagnandolo alle 20,30 dalla madre;
c. b. a settimane alterne, o il sabato o la domenica, il padre potrà tenere con sé il figlio d. prelevandolo dall'abitazione della madre alle ore 10,00 e ivi riportandolo alle ore 21,00, con la precisazione che quando terrà con sé il figlio il sabato potrà pernottare presso la casa della nonna paterna con il papà con rientro alla domenica alle ore 17.00 presso la casa materna;
e. c. tale alternanza rimarrà in vigore anche durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive con la sola specifica che il padre potrà tenere con sé il figlio prendendolo da casa Per_2 della madre alle ore 10,00 e ivi riportandolo alle ore 21,00:
f. - ad anni alterni nella giornata di Natale o di Santo Stefano;
g. - sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
h. Si dà atto che per l'anno 2025 il figlio minore trascorrerà il Natale con il padre.
3. pone a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento del Persona_1 figlio mediante la corresponsione alla Signora di un assegno Per_2 Parte_1 mensile dell'importo non inferiore ad €. 275,00 decorrente da giugno 2025, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario e in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo goli indici ISTAT come per legge;
4. pone a capo di ogni genitore nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti pagina 3 di 6 sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere pagina 4 di 6 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 5 di 6 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente Relatore
Raffaella Cimminiello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7364/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
DORIA ROSA ANNA
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ROVARIS ELENA,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 19/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, – premesso che dalla relazione Parte_1 more uxorio ormai cessata con nasceva in data 04.12.2021 il figlio - Persona_1 Per_2 chiedeva a questo Tribunale di disporre l'affidamento del figlio in via esclusiva, prevedendo il collocamento del medesimo presso la propria residenza in Bergamo alla via Puccini n. 91, la regolamentazione delle visite da parte del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di concorrere nel mantenimento del piccolo mediante il Per_2
pagina 1 di 6 versamento di un assegno mensile di Euro 500,00, l'integrale riscossione dell'assegno unico erogato dallo Stato, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa.
Con decreto n. 4382/2024 del 24.12.2024, il Giudice Relatore dott.ssa Cimminiello fissava udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 30.04.2025, fissando il termine di 30 giorni prima per la costituzione di parte convenuta.
Costituitosi in giudizio il sig. contestava le domande anche in ounto di affido del Persona_1 minore.
Alla successiva udienza del 19/06/2025, il Giudice, esaminati anche gli atti del procedimento penale a carico de resistente, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti come da verbale e le parti dichiaravano di voler definire la causa alle condizioni così statuite, compensando integralmente le spese di lite.
Il Collegio osserva che le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici non sono in contrasto con gli interessi della prole, né con norme imperative. In particolare, il regime di affido esclusivo allo stato (vista la pendenza, seppur ancora in fase di indagini preliminari, del procedimento penale
11684/24 RGNR a carico de resistente) appare rispondente all'interesse del minore e della ricorrente, così come previsto ex art. 473bis.46 c.p.c.
Il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione le condizioni di cui al verbale di udienza, come in dispositivo. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, tenuto conto della tenera età del minore e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE l'affido esclusivo del figlio alla madre, con Persona_3 Parte_2 collocamento presso l'abitazione di quest'ultima in Comiso (RG) – autorizzando la madre al trasferimento di residenza del minore – riconoscendo alla stessa il potere di provvedere, autonomamente, ad ogni incombente in ambito scolastico ed extrascolastico (ad es. per la sottoscrizione di deleghe, di consensi alla privacy, di permessi per le uscite didattiche o altri moduli richiesti nell'esercizio delle attività scolastiche ovvero per l'iscrizione ad attività sportive o catechesi) e di intrattenere rapporti ordinari con le autorità scolastiche (colloqui con insegnanti e direzione) ovvero con il medico pediatra del minore. In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di ER
, con correlato dovere della madre di comunicare al resistente, eventualmente anche
[...] tramite i Servizi Sociali, ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione del pagina 2 di 6 minore e ogni determinazione assunta in tali ambiti. Resta invece ferma la necessità per i genitori
– eventualmente supportati dai Servizi Sociali – di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse del figlio minore in materia sanitaria (vaccinazioni, terapie e interventi medici), scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai cicli di studi, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. DISPONE che le frequentazioni e i contatti tra padre e figlio avvengano come segue:
a. a. il padre, personalmente o mezzo ella di lui madre, potrà prendere il figlio ogni mercoledì
b. dall'uscita della scuola riaccompagnandolo alle 20,30 dalla madre;
c. b. a settimane alterne, o il sabato o la domenica, il padre potrà tenere con sé il figlio d. prelevandolo dall'abitazione della madre alle ore 10,00 e ivi riportandolo alle ore 21,00, con la precisazione che quando terrà con sé il figlio il sabato potrà pernottare presso la casa della nonna paterna con il papà con rientro alla domenica alle ore 17.00 presso la casa materna;
e. c. tale alternanza rimarrà in vigore anche durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive con la sola specifica che il padre potrà tenere con sé il figlio prendendolo da casa Per_2 della madre alle ore 10,00 e ivi riportandolo alle ore 21,00:
f. - ad anni alterni nella giornata di Natale o di Santo Stefano;
g. - sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
h. Si dà atto che per l'anno 2025 il figlio minore trascorrerà il Natale con il padre.
3. pone a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento del Persona_1 figlio mediante la corresponsione alla Signora di un assegno Per_2 Parte_1 mensile dell'importo non inferiore ad €. 275,00 decorrente da giugno 2025, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario e in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo goli indici ISTAT come per legge;
4. pone a capo di ogni genitore nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti pagina 3 di 6 sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere pagina 4 di 6 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 5 di 6 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente Relatore
Raffaella Cimminiello
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