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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/03/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18374/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 16 maggio 2024, discussa nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Graciotti presso il cui studio in Milano, via Pergolesi n. 6, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato Casablanca (Marocco) il 06.01.1983, CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17.06.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per : come rassegnate all'udienza del 15.01.2025 Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in data 26.01.2016 presso Parte_1 CP_1
il Consolato del Marocco a Milano - atto non trascritto nei registri dello stato civile. Per Dall'unione coniugale è nato , il [...].
Con ricorso depositato il 16.05.2024, la ricorrente allegava la cessazione dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e chiedeva la pronuncia della separazione dal marito, l'affido condiviso del figlio Per minore con collocamento presso la madre, regolamentazione delle visite paterne e un contributo paterno al mantenimento del figlio minore dell'importo mensile di € 500,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 15.01.2025, non costituitosi né comparso il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, eseguito ex art. 139 c.p.c a mani proprie presso l'indirizzo di residenza il Giudice delegato provvedeva a sentire la ricorrente che dichiarava: “Confermo la volontà di separarmi;
mio marito è andato via di casa da quasi 2 anni e da allora non siamo più tornati insieme. So che ha ricevuto il ricorso e sapeva anche dell'udienza ma non ha intenzione di costituirsi. Lui si è trasferito a dove ha comprato casa. Ora sta pagando il CP_2
mutuo. Lavora come metronotte ma non so dire quanto guadagna, lui si lamenta sempre degli straordinari, dovrebbe essere intorno ai 1000 e paga di mutuo € 300. Da quando è andato via, in realtà anche prima per le spese di casa, mi ha sempre dato al 20 del mese, la cifra di 500 € al mese e cosi ha continuato a fare dopo esser andato via;
ma dopo aver ricevuto il ricorso ha diminuito
l'importo; ora mi da 350/400 € al mese e per lei va bene, comunque lui provvede anche alle cose che servono al bambino, io glielo scrivo e lui le compra. Non ne abbiamo parlato però penso che sia perché io prendo l'intero assegno unico di circa 200 € Con il bambino va tutto bene;
lui lavora fisso di notte dalle 11 di sera alle 7 di mattina;
di solito viene al mattino tutti i weekend, sia al sabato che alla domenica, ma non ha orari fissi ma senza pernotti, il papà vorrebbe ma non abbiamo ancora provato.
Viene anche nei giorni festivi o quando sta male, mi aiuta perché invece io al mattino sono fuori per lavoro e non saprei a chi lasciarlo Io lavoro p.t. tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle
12.30; ho un contratto a t.i. e guadagno circa 5/600 € al mese. Pago per l'abitazione ALER circa
120/150 € al mese compreso le spese;
Ho un altro figlio di 16 anni, ma il padre non mi da niente;
per
pagina 2 di 8 lui prendo solo l'assegno di 200 € Fino ad ora non ci sono stati problemi e andiamo d'accordo, ci Per siamo accordati anche per le vacanze estive, che ha trascorso con me ad agosto e sta con il padre fino a quando non si riapre la scuola. Il bambino frequenta la prima classe alla scuola primaria di Via
Cittadini, 9.”
Il Giudice delegato invitava la difesa ricorrente ad interloquire in ordine alle domande avanzate.
Il difensore si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, non essendovi istanze istruttorie. All'esito della discussione il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“dichiara la contumacia del resistente;
autorizza i coniugi a vivere separati come già di fatto avviene;
conferma l'affido condiviso del minore, con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna di via Cogne 4, Milano, anche ai fini della residenza anagrafica;
rimette alla madre la determinazione
Per delle modalità di visita di con il minore, tenuto conto della volontà e dell'interesse e degli impegni del minore;
la madre provvederà al graduale inserimento dei pernotti presso il padre, nei
Per weekend e nel periodo estivo;
salvo migliori accordi tra le parti, starà con il padre:
- durante le festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie, alternando con il padre il primo (26-31 dicembre) e il secondo periodo
(1- 6 gennaio), ed alterando altresì con la madre il giorno della Vigilia e quello di Natale;
- nei ponti scolastici ad anni alterni;
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat secondo legge, l'importo di € 400,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% con le modalità di cui al Protocollo redatto dal Tribunale di Milano;
l'intero segno unico continuerà ad essere erogato alla madre;
”
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, il Giudice delegato ordinava la discussione orale della causa. La difesa di parte attrice chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e all'esito il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte pagina 3 di 8 dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. art. 7 Reg. CE 1111/2019 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15, approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto e la mancata costituzione del convenuto, nonostante la regolare notifica avvenuta a mani dello stesso, oltre alle allegazioni della parte ricorrente sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti provvisori assunti dal G.D., le cui motivazioni devono essere integralmente confermate, come da richiesta della ricorrente e in assenza di elementi sopravvenuti nelle relazioni tra le parti e il minore.
Deve pertanto esser confermato l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, posto che non sono emerse dagli atti processuali situazioni di pregiudizio per lo stesso: le parti, sin dall'epoca della separazione di fatto, hanno saputo raggiungere accordi in ordine alla gestione del bambino e alle sue frequentazioni con il padre, che ha mantenuto stabili rapporti con il figlio, provvedendo spontaneamente al suo mantenimento diretto e coadiuvando la madre in base ai rispettivi impegni di lavoro.
pagina 4 di 8 La situazione familiare, pertanto a fronte delle allegazioni della ricorrente e in assenza di contestazioni Per del convenuto, deve ritenersi stabile e adeguata a garantire il benessere del figlio .
Quanto alle modalità di visita paterne con il minore, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, il padre tiene con sé il minore nel weekend, al sabato e alla domenica, per l'intera giornata – allo stato senza pernotti, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre;
fermo che - stante la contumacia del resistente e in assenza di diverse richieste, ogni diversa regolamentazione dev'essere rimessa alla madre, che comunque provvederà, nel rispetto della volontà del minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, al graduale inserimento dei pernotti presso il padre, nei weekend e nel periodo estivo. Per VO migliori accordi tra le parti, starà altresì con il padre, durante le festività pasquali, ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie, alternando con il padre il primo (26-31 dicembre) e il secondo periodo (1- 6 gennaio), ed alterando altresì con la madre il giorno della Vigilia e quello di Natale;
nei ponti scolastici ad anni alterni;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il mantenimento del figlio minore
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori anche in punto economico;
avuto riguardo alla situazione economica delle parti, deve rilevarsi che il padre, secondo le allegazioni della ricorrente, è stabilmente occupato ed è titolare di redditi da lavoro dipendente, con cui sostiene le rate del mutuo acceso per l'acquisto della propria abitazione, di € 300 circa;
la sig.ra invece, Pt_1
lavora p.t. come addetta alle pulizie per la Euro & Promos FM spa, con un reddito annuo di € 7.943,00 nel 2022 e di € 8.470,00 nel 2023; ha un altro figlio nato da una precedente relazione integralmente a suo carico e vive in un alloggio popolare in via Cogne 4 con contratto di locazione a lei intestato.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, risultando il resistente dotato di piena capacità lavorativa specifica ed essendo lo stesso tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore, si ritiene equo e
Per congruo alle rispettive condizioni economiche il contributo paterno al mantenimento del figlio già determinato nell'importo di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla ricorrente, collocataria prevalente del minore.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
pagina 5 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio religioso in data 26.01.2016 presso il CP_1
Consolato del Marocco a Milano;
Per 2. Conferma l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna di via Cogne 4, Milano, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che salvo migliori accordi tra le parti, il padre terrà con sé il minore:
- ogni settimana, nei giorni di sabato e domenica, secondo gli orari di volta in volta concordati con la madre, tenuto conto della volontà e dell'interesse e degli impegni del minore e con graduale inserimento dei pernotti presso il padre, nei weekend e nel periodo estivo;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie, alternando con il padre il primo (26-31 dicembre) e il secondo periodo (1- 6 gennaio), ed alterando altresì con la madre il giorno della Vigilia e quello di
Natale; - nei ponti scolastici ad anni alterni;
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
4. Dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1
figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat secondo legge (prima rivalutazione febbraio 2026), l'importo di € 400,00;
5. Dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite tra i genitori al 50% come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 6 di 8 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
7. Nulla sulle spese;
pagina 7 di 8 8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le opportune annotazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 16 maggio 2024, discussa nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Graciotti presso il cui studio in Milano, via Pergolesi n. 6, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato Casablanca (Marocco) il 06.01.1983, CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17.06.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per : come rassegnate all'udienza del 15.01.2025 Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in data 26.01.2016 presso Parte_1 CP_1
il Consolato del Marocco a Milano - atto non trascritto nei registri dello stato civile. Per Dall'unione coniugale è nato , il [...].
Con ricorso depositato il 16.05.2024, la ricorrente allegava la cessazione dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e chiedeva la pronuncia della separazione dal marito, l'affido condiviso del figlio Per minore con collocamento presso la madre, regolamentazione delle visite paterne e un contributo paterno al mantenimento del figlio minore dell'importo mensile di € 500,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 15.01.2025, non costituitosi né comparso il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, eseguito ex art. 139 c.p.c a mani proprie presso l'indirizzo di residenza il Giudice delegato provvedeva a sentire la ricorrente che dichiarava: “Confermo la volontà di separarmi;
mio marito è andato via di casa da quasi 2 anni e da allora non siamo più tornati insieme. So che ha ricevuto il ricorso e sapeva anche dell'udienza ma non ha intenzione di costituirsi. Lui si è trasferito a dove ha comprato casa. Ora sta pagando il CP_2
mutuo. Lavora come metronotte ma non so dire quanto guadagna, lui si lamenta sempre degli straordinari, dovrebbe essere intorno ai 1000 e paga di mutuo € 300. Da quando è andato via, in realtà anche prima per le spese di casa, mi ha sempre dato al 20 del mese, la cifra di 500 € al mese e cosi ha continuato a fare dopo esser andato via;
ma dopo aver ricevuto il ricorso ha diminuito
l'importo; ora mi da 350/400 € al mese e per lei va bene, comunque lui provvede anche alle cose che servono al bambino, io glielo scrivo e lui le compra. Non ne abbiamo parlato però penso che sia perché io prendo l'intero assegno unico di circa 200 € Con il bambino va tutto bene;
lui lavora fisso di notte dalle 11 di sera alle 7 di mattina;
di solito viene al mattino tutti i weekend, sia al sabato che alla domenica, ma non ha orari fissi ma senza pernotti, il papà vorrebbe ma non abbiamo ancora provato.
Viene anche nei giorni festivi o quando sta male, mi aiuta perché invece io al mattino sono fuori per lavoro e non saprei a chi lasciarlo Io lavoro p.t. tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle
12.30; ho un contratto a t.i. e guadagno circa 5/600 € al mese. Pago per l'abitazione ALER circa
120/150 € al mese compreso le spese;
Ho un altro figlio di 16 anni, ma il padre non mi da niente;
per
pagina 2 di 8 lui prendo solo l'assegno di 200 € Fino ad ora non ci sono stati problemi e andiamo d'accordo, ci Per siamo accordati anche per le vacanze estive, che ha trascorso con me ad agosto e sta con il padre fino a quando non si riapre la scuola. Il bambino frequenta la prima classe alla scuola primaria di Via
Cittadini, 9.”
Il Giudice delegato invitava la difesa ricorrente ad interloquire in ordine alle domande avanzate.
Il difensore si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, non essendovi istanze istruttorie. All'esito della discussione il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“dichiara la contumacia del resistente;
autorizza i coniugi a vivere separati come già di fatto avviene;
conferma l'affido condiviso del minore, con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna di via Cogne 4, Milano, anche ai fini della residenza anagrafica;
rimette alla madre la determinazione
Per delle modalità di visita di con il minore, tenuto conto della volontà e dell'interesse e degli impegni del minore;
la madre provvederà al graduale inserimento dei pernotti presso il padre, nei
Per weekend e nel periodo estivo;
salvo migliori accordi tra le parti, starà con il padre:
- durante le festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie, alternando con il padre il primo (26-31 dicembre) e il secondo periodo
(1- 6 gennaio), ed alterando altresì con la madre il giorno della Vigilia e quello di Natale;
- nei ponti scolastici ad anni alterni;
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat secondo legge, l'importo di € 400,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% con le modalità di cui al Protocollo redatto dal Tribunale di Milano;
l'intero segno unico continuerà ad essere erogato alla madre;
”
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, il Giudice delegato ordinava la discussione orale della causa. La difesa di parte attrice chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e all'esito il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte pagina 3 di 8 dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. art. 7 Reg. CE 1111/2019 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15, approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto e la mancata costituzione del convenuto, nonostante la regolare notifica avvenuta a mani dello stesso, oltre alle allegazioni della parte ricorrente sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti provvisori assunti dal G.D., le cui motivazioni devono essere integralmente confermate, come da richiesta della ricorrente e in assenza di elementi sopravvenuti nelle relazioni tra le parti e il minore.
Deve pertanto esser confermato l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, posto che non sono emerse dagli atti processuali situazioni di pregiudizio per lo stesso: le parti, sin dall'epoca della separazione di fatto, hanno saputo raggiungere accordi in ordine alla gestione del bambino e alle sue frequentazioni con il padre, che ha mantenuto stabili rapporti con il figlio, provvedendo spontaneamente al suo mantenimento diretto e coadiuvando la madre in base ai rispettivi impegni di lavoro.
pagina 4 di 8 La situazione familiare, pertanto a fronte delle allegazioni della ricorrente e in assenza di contestazioni Per del convenuto, deve ritenersi stabile e adeguata a garantire il benessere del figlio .
Quanto alle modalità di visita paterne con il minore, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, il padre tiene con sé il minore nel weekend, al sabato e alla domenica, per l'intera giornata – allo stato senza pernotti, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre;
fermo che - stante la contumacia del resistente e in assenza di diverse richieste, ogni diversa regolamentazione dev'essere rimessa alla madre, che comunque provvederà, nel rispetto della volontà del minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, al graduale inserimento dei pernotti presso il padre, nei weekend e nel periodo estivo. Per VO migliori accordi tra le parti, starà altresì con il padre, durante le festività pasquali, ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie, alternando con il padre il primo (26-31 dicembre) e il secondo periodo (1- 6 gennaio), ed alterando altresì con la madre il giorno della Vigilia e quello di Natale;
nei ponti scolastici ad anni alterni;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il mantenimento del figlio minore
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori anche in punto economico;
avuto riguardo alla situazione economica delle parti, deve rilevarsi che il padre, secondo le allegazioni della ricorrente, è stabilmente occupato ed è titolare di redditi da lavoro dipendente, con cui sostiene le rate del mutuo acceso per l'acquisto della propria abitazione, di € 300 circa;
la sig.ra invece, Pt_1
lavora p.t. come addetta alle pulizie per la Euro & Promos FM spa, con un reddito annuo di € 7.943,00 nel 2022 e di € 8.470,00 nel 2023; ha un altro figlio nato da una precedente relazione integralmente a suo carico e vive in un alloggio popolare in via Cogne 4 con contratto di locazione a lei intestato.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, risultando il resistente dotato di piena capacità lavorativa specifica ed essendo lo stesso tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore, si ritiene equo e
Per congruo alle rispettive condizioni economiche il contributo paterno al mantenimento del figlio già determinato nell'importo di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla ricorrente, collocataria prevalente del minore.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio religioso in data 26.01.2016 presso il CP_1
Consolato del Marocco a Milano;
Per 2. Conferma l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna di via Cogne 4, Milano, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che salvo migliori accordi tra le parti, il padre terrà con sé il minore:
- ogni settimana, nei giorni di sabato e domenica, secondo gli orari di volta in volta concordati con la madre, tenuto conto della volontà e dell'interesse e degli impegni del minore e con graduale inserimento dei pernotti presso il padre, nei weekend e nel periodo estivo;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie, alternando con il padre il primo (26-31 dicembre) e il secondo periodo (1- 6 gennaio), ed alterando altresì con la madre il giorno della Vigilia e quello di
Natale; - nei ponti scolastici ad anni alterni;
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
4. Dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1
figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat secondo legge (prima rivalutazione febbraio 2026), l'importo di € 400,00;
5. Dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite tra i genitori al 50% come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 6 di 8 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
7. Nulla sulle spese;
pagina 7 di 8 8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le opportune annotazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
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