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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11742 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
Udienza dell'11/12/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5748/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
con sede in Fuorni-Salerno, Via Parte_1 delle Calabrie n. 44 P.I. , in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv. Massimo Camilli, del Foro di Venezia, C.F. C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato difensore in Venezia, Via F.lli Rondina n. 6, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE E
(cod. fiscale ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...], che si costituisce nel presente giudizio sia in proprio che nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di (p. IVA CP_2
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 ) con sede in Napoli alla via Ciccone n. 15, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Serino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 31 in forza del mandato alle liti unito alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
NONCHE' presso la sede in Controparte_3
Milano al Corso Garibaldi n. 86, in persona del rappresentante per l'Italia, dott.ssa nata a [...] il Controparte_4
24/10/63, anche nella qualità di successore nella titolarità nei contratti, con effetto a decorrere dal 01/01/21 e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento dell'High Court of Justice Business and Propriety Court of England and Wales Companies Court (ChD), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sara Armella del foro di Genova (C.F. congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente all'avv. Massimiliano Stefanelli del foro di Lecce (C.F. ed elettivamente domiciliata nello C.F._4 studio di Milano, via Torino n. 15/6. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premetteva quanto segue:
[...]
1. con Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, la Commissione Europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva per determinati prodotti di acciaio consistente nella istituzione di contingenti tariffari
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 agevolati. Tali contingenti sono stati successivamente riconfermati sino al 30/6/2024 con Regolamento UE 2021/1029 del 24 giugno 2021; 2. per effetto di detti regolamenti, l'importazione nella UE di tali prodotti in acciaio, per quantitativi rientranti nel contingente, sono esentati dal pagamento del dazio;
diversamente, cioè per i quantitativi importati extra contingente, è dovuto il dazio doganale addizionale del 25%;
3. il sistema dei contingenti tariffari, gestiti dalla Commissione UE e dagli Stati membri in conformità al sistema di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, funziona, in sintesi, in questo modo: (i) i regolamenti comunitari istituiscono contingenti tariffari (di regola trimestrali) per l'importazione nella UE di determinati prodotti da determinati Paesi a dazio agevolato, ovvero a dazio 0, stabilendone i quantitativi e le date di apertura e chiusura entro le quali gli operatori interessati possono accedervi;
quanto sopra è immediatamente verificabile dall'allegato al Reg.to UE 2021/1029 prodotto in atti, il quale riporta l'elenco dei prodotti beneficiari individuati con il rispettivo codice di classificazione doganale, i volumi dei contingenti suddivisi per Paese, le date di apertura e chiusura di ciascun contingente che è contraddistinto, nell'ultima colonna dell'allegato, da un “numero d'ordine”; (ii) nel periodo di vigenza del contingente l'Ufficio preposto presso la Commissione UE riceve, tramite gli Uffici delle dogane degli Stati membri, i dati relativi alle richieste di accesso presentate (con la dichiarazione doganale) dagli importatori comunitari interessati, provvedendo a distribuire fra tutti i richiedenti il quantitativo contingentato;
pertanto, se nel primo giorno di apertura del contingente il complessivo quantitativo oggetto di domanda è inferiore o pari al volume del contingente, ciascun operatore si vedrà attribuito il 100% del quantitativo richiesto;
se invece il quantitativo complessivo è superiore, come per lo più accade, ciascun singolo operatore se ne vedrà assegnata una quota percentuale;
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 (iii) il Regolamento istitutivo 159/2019 prevede tuttavia, ciò, peraltro, solo in occasione del contingente relativo all'ultimo trimestre dell'anno che va dal 1 aprile al 30 giugno (si precisa infatti che l'anno contingentale non coincide con quello solare, bensì ha inizio il primo di luglio e termina il 30 di giugno dell'anno successivo) di poter accedere, in caso di esaurimento del contingente assegnato a ciascun Paese esportatore (cd. contingente specifico), al contingente globale “Altri Paesi” (c.d. contingente residuo) al quale possono ricorrere sia gli operatori che non hanno presentato richiesta di assegnazione nell'ambito del contingente specifico, sia coloro che vi hanno acceduto e però non abbiano visto riconosciuto per intero il quantitativo richiesto;
4. tale essendo il “meccanismo”, ben si comprende l'interesse di ciascun operatore a che la domanda di accesso al contingente (da farsi con la stessa presentazione della bolla doganale di importazione) sia il più possibile tempestiva affinché il quantitativo di prodotto importato (ovvero quantomeno una quota) concorra all'assegnazione del contingente prima che questo vada esaurito. Tale tempestività è ancor più necessaria nel caso di successiva richiesta di accesso al cd. contingente residuo;
mentre infatti per il contingente specifico la distribuzione del quantitativo fra i richiedenti viene perequata sulla base di tutte le richieste pervenute in un determinato giorno, nel caso del contingente residuo l'attribuzione del quantitativo è immediata in base all'ordine di arrivo della relativa richiesta;
5. svolge l'attività di commercio di prodotti Parte_1 siderurgici in ferro e acciaio che per lo più importa da Paesi terzi. Per l'effettuazione delle operazioni di importazione e l'esecuzione di tutte le formalità doganali relative Parte_1 si avvale abitualmente da anni della società di CP_2
Napoli. Amministratore unico della è il Sig. CP_2
, spedizioniere doganale iscritto Controparte_1 all'Albo di Napoli;
6. in vista dell'apertura, in data 1/4/2022, dell'ultimo contingente trimestrale dell'anno, a marzo 2022, Parte_1 acquistava presso un abituale fornitore un quantitativo di
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 prodotti in acciaio di origine Turchia incaricando CP_2 dell'esecuzione dell'operazione di importazione da gestire, usufruendo dell'agevolazione contingentale istituita a norma dei regolamenti comunitari di cui sopra;
7. con dichiarazione doganale (DAU Documento Amministrativo Unico) n. 7018L del 01/04/2022
[...]
, amministratore di che ha operato in CP_1 CP_2 qualità di rappresentante diretto di ha pertanto Parte_1 presentato all'importazione alla Dogana di Salerno per conto dell'attrice un quantitativo pari a 1.499.300 Kg di barre e tondi per cemento armato, codice doganale 72142000, con richiesta di ammissione automatica dell'intero quantitativo al contingente specifico tariffario n. d'ordine 098866 (casella n. 39 del DAU) apertosi in quello stesso giorno relativo alle importazioni del prodotto in questione dalla Turchia. Il dazio all'importazione, conseguentemente, non veniva conteggiato (casella n. 47 del DAU laddove, in corrispondenza al codice A00 (dazio) è indicata l'aliquota 0%).
8. come l'attrice successivamente era venuta a conoscenza, la richiesta di di ammissione al Parte_1 contingente specifico n. d'ordine 098866, evasa dal competente Ufficio comunitario deputato alla gestione dei contingenti in data 5/4/2022, veniva tuttavia soddisfatta solo parzialmente: più precisamente, a fronte della richiesta di ammissione dell'intero quantitativo di 1.499.300 chilogrammi, la quantità assegnata ad Parte_1
è stata di 999.776,414 Kg, pari alla percentuale 66.683%, ciò in quanto le richieste di ammissione al contingente specifico presentate il giorno 1/4/2022 (primo giorno di apertura) erano state superiori al suo volume, di tal che, secondo il meccanismo che sopra illustrato, il quantitativo era stato attribuito proporzionalmente fra tutti i soggetti comunitari richiedenti;
9. verificatasi questa situazione, sussistevano dunque le condizioni, come ciò risulta certificato anche dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), affinchè Parte_1 potesse accedere al cd. contingente residuo n. d'ordine 098593 che era stato aperto (cd. “inizio validità”) già in
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 data 1/4/2022, con un volume di 32.806710 Kg, atteso appunto l'esaurimento, nel primo giorno di apertura, del contingente specifico n. d'ordine 098866;
10. conformemente alla comune pratica doganale, una volta verificata in Dogana la percentuale di assegnazione del contingente specifico ed appurato che il quantitativo dichiarato con la bolla doganale 7018 L 01/04/2022 vi era rientrato solo parzialmente, lo spedizioniere avrebbe pertanto dovuto immediatamente richiedere nell'interesse di (mediante istanza alla Dogana di rettifica della Parte_1 dichiarazione doganale originaria) l'assegnazione del rimanente quantitativo al contingente residuo, un tanto al fine di scongiurare l'assoggettamento della parte de qua del quantitativo esclusa dal primo contingente al pagamento del dazio al 25%;
11. se così fosse stato fatto, il quantitativo importato in data 1/4/2022 che non era rientrato nel contingente specifico 098866, sarebbe certamente rientrato nel contingente residuo n. d'ordine 098953. Dalla pagina di AIDA risultava infatti che la capienza iniziale del contingente residuo 098953 era di 32.806.710 KG, che la data di inizio validità era l'1/4/2022, che detto contingente era divenuto “critico” in data 12/4/2022 e che in data 13/4/22 lo stesso era andato esaurito. A norma dell'art. 53 del Reg. (UE) 2015/2447, un contingente tariffario è considerato critico quando il 90 % del volume totale sia andato esaurito. Ne discende che, alla data del 12/4/2022, in cui era divenuto critico, il contingente residuo aveva ancora una capienza di 3.280.671 KG, pari a 3.280,671 Ton. Il quantitativo importato da che non era Pt_1 rientrato nel contingente specifico 098866, era pari a 499.523 Kg, pari 499,52 Ton. Essendo tale quantitativo pari a ca. il 15% del contingente residuo alla data del
12/4/2022, anche ove la richiesta fosse stata fatta in tale data, detto quantitativo sarebbe rientrato nel contingente. Quanto sopra vale, a maggior ragione, se la richiesta di assegnazione fosse stata presentata in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti fra il 6/4/2022 compreso ed il
13/4/2022, atteso che, in tutti i tali giorni, il contingente residuo aveva avuto una capienza tale da assorbire
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 ampiamente il quantitativo di prodotto importato da Pt_1
che non aveva ottenuto l'assegnazione nell'ambito del
[...] contingente specifico;
12. conferma inconfutabile di quanto sopra è costituita dalla comunicazione ottenuta per il tramite del fornitore di dall'Ufficio preposto presso la Commissione UE Parte_1 che gestisce i contingenti tariffari (Directorate General for Taxation and Customs Union Customs Tariff) riportante i dati relativi all'esaurimento progressivo del contingente residuo numero d'ordine 098593 nei giorni dall'8 aprile 2022 in avanti che sono i seguenti:
-Balance (available volume) after 08.04.2022 allocation: 10.187 705 kg
-Balance (available volume) after 11.04.2022 allocation:
5.898.743 kg -Balance (available volume) after 12.04.2022 allocation:
4.461.446 kg
-Balance (available volume) after 13.04.2022 allocation: 4. 307.168 kg
-Balance (available volume) after 14.04.2022 allocation: 0 kg;
È dunque documentale che, se lo spedizioniere avesse operato con la dovuta diligenza, formulando la richiesta di assegnazione nel contingente residuo del quantitativo escluso dal contingente specifico in un giorno qualunque successivo al 5/4/2022 ed entro il 13/4/2022, detto quantitativo vi sarebbe sicuramente rientrato;
13. era accaduto, invece, che lo spedizioniere doganale, per dimenticanza/incuria/negligenza, non aveva provveduto nel senso indicato, omettendo di procedere a quanto necessario (istanza di rettifica della dichiarazione doganale originaria ed presentazione contestuale alla Dogana di un nuovo “singolo”) per l'attribuzione a Pt_1 del contingente residuo per il quantitativo di prodotto
[...] rimasto escluso dall'assegnazione del contingente specifico, di tal che, nel maggio 2022, l' di Controparte_5
Salerno aveva contestato all'attrice la mancata corresponsione del dazio addizionale (25%) sul tale quantitativo escluso, intimandole per l'effetto il pagamento dell'importo complessivo di € 113.808,96, di cui € 93.286,03 a titolo di dazio ed € 20.522,93 a titolo di IVA,
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 che in data 18 maggio 2022 l'attrice aveva provveduto a pagare;
14. con pec di pari data, aveva contestato a Parte_1 ed allo spedizioniere l'inadempimento CP_2 CP_1 agli obblighi, anche di mandato, loro imputabili, per grave negligenza professionale, formulando richiesta di risarcimento del danno;
15. pur avendo costoro ammesso l'addebito, a tutt'oggi la vicenda non è ancora stata definita;
16. all'indomani dei fatti riferiti, e CP_2 [...]
, riconosciuto l'errore commesso ed il loro CP_1 obbligo risarcitorio, comunicavano all'attrice di essere in attesa dell'indennizzo da parte della propria Compagnia assicurativa che, a detta dei convenuti, prontamente allertata, avrebbe tempestivamente provveduto a liquidare il sinistro, promettendo a breve il rimborso di quanto dall'attrice corrisposto alla e Parte_2 facoltizzandola nel frattempo a tenere in sospeso il pagamento di proprie fatture per prestazioni maturate e maturande sino a concorrenza dell'importo dovuto;
17. confidando in tali assicurazioni, era rimasta Parte_1 pertanto in attesa, omettendo nel contempo il pagamento delle seguenti fatture di CP_2
- Fattura N. 371 del 27/04/2022 con Imponibile €. 35.713.34 + I.V.A. €. 7.854,73;
- Fattura N. 874 del 29/09/2022 con Imponibile €. 6.481,00 + I.V.A. € 877,80;
- Fattura N. 945 del 28/10/2022 con Imponibile €. 4.429,32 + I.V.A. €. 661,39;
- Fattura N.1046 del 31/08/2022 con Imponibile €. 9.758,00 + I.V.A. €. 1.305,70;
- Fattura N.1048 del 31/10/2022 con Imponibile €. 3.562,58 + I.V.A. €. 459,27;
- Fattura N.1050 del 31/10/2022 con Imponibile €. 7.261,00 + I.V.A. €. 844,80;
- Fattura N.1054 del 06/11/2022 con Imponibile €. 202,00+ I.V.A. €. 0;
- Fattura N.1253 del 29/12/2022 con Imponibile €. 4.190,00 + I.V.A. €. 558,80, per il complessivo importo di € 84.159,73, peraltro
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 inferiore all'ammontare del danno patito.
18. a distanza di quasi un anno dai fatti, volendo definire la vicenda, aveva comunicato a di Parte_1 CP_2 ritenere definitivamente compensato il predetto importo con il proprio controcredito, intimandole il pagamento della relativa differenza ancora dovuta;
19. ed , pur disponibili a CP_2 Controparte_1 parole, accampando l'imminente liquidazione del sinistro da parte della propria assicurazione, non intendono dare definitiva soluzione alla vicenda.
Tanto premesso, l'attrice riteneva che la e CP_2 [...]
fossero entrambi responsabili per inadempimento nei CP_1 confronti dell'attrice, a fronte della errata esecuzione dell'incarico consistente nella esecuzione della operazione di importazione, da cui discende l'obbligo di risarcire il danno che all'attrice è derivato. La sarebbe responsabile ex contractu nei confronti di CP_2 del buon esito dell'operazione doganale, oltre che ex Parte_1 art. 2049 c.c. dell'operato di il quale, a sua Controparte_1 volta, quale spedizioniere doganale, che ha agito in rappresentanza diretta della ditta importatrice, è personalmente responsabile per aver non aver eseguito il mandato nell'interesse dell'attrice con la diligenza qualificata esigibile da un operatore professionale.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo, accertati i fatti e dichiarato l'inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti nei confronti di in ordine alla corretta e diligente Parte_1 esecuzione nell'interesse della attrice delle procedure di importazione/sdoganamento afferenti l'operazione di importazione di cui è causa, accertato, in particolare, l'inadempimento di al mandato di Controparte_1 rappresentanza in Dogana a questi imputabile a titolo di colpa professionale, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine alla causazione del danno derivato ad Pt_1 ammontante alla somma capitale di € 113.808,96 da questa
[...] corrisposta alla a titolo di dazio ed IVA ed il Parte_2 conseguente obbligo solidale di costoro di provvedere al risarcimento del danno in favore dell'attrice,
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 in via principale:
- di accertare l'intervenuta compensazione legale ex art. 1243, primo comma c.c., ovvero disporla giudizialmente ex art. 1243, secondo comma c.c., fra il credito vantato dalla attrice ammontante a capitali € 113.808,96, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 18/5/2022 alla data odierna ed il credito di di cui alle fatture descritte CP_2 ammontante ad € 84.159,49, condannando in via solidale entrambi i convenuti al pagamento in favore di Parte_1 della residua differenza, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda, ovvero da quella diversa di legge, al saldo effettivo;
in via subordinata:
- di condannare, in via solidale, entrambi i convenuti a risarcire il danno arrecato e, per l'effetto, a pagare ad la somma capitale di € 113.808,96, dall'attrice Parte_1 dovuta corrispondere alla a titolo di Parte_2 dazio ed IVA, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 18/5/2022 al saldo effettivo, ovvero dalla/alla diversa data di legge;
in ogni caso:
- di condannare entrambi i convenuti, in via solidale, alla refusione delle competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfettario 15% e 4% cpa.
In data 28/6/2023, si costituiva , in proprio Controparte_1
e quale legale rappresentante della che, CP_2 preliminarmente eccepiva di non aver mai riconosciuto “l'errore commesso ed il loro obbligo risarcitorio”, come invece affermato dalla attrice. Premetteva che gli obblighi di e, di riflesso, del suo CP_2 amministratore iscritto all'albo degli spedizionieri doganali dell'ordine territoriale di Napoli con patente n. erano stati N_1 cristallizzati nel MANDATO GENERALE DI RAPPRESENTANZA DOGANALE che la attrice aveva rilasciato nel novembre 2019 in relazione a tutte le “formalità doganali di importazione e/o esportazione, definitive o temporanee, e le eventuali operazioni connesse o accessorie sino a regolare svincolo delle merci”. In tale documento, le operazioni accessorie venivano puntualmente elencate e fra esse non era ricompresa l'attività (il
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 ricorso suppletivo ad un contingente tariffario diverso da quello indicato dal mandante attraverso la rettifica della originaria dichiarazione doganale) dalla cui omissione controparte pretende di far discendere una responsabilità per colpa del convenuto. Parte attrice non aveva, peraltro, allegato, né dimostrato, l'esistenza di una specifica istruzione di (successiva al Pt_1 novembre 2019) indirizzata al convenuto e tesa alla adozione del comportamento che avrebbe dovuto assumere il signor
, una volta che l'ufficio Commissione europea avesse CP_1 proceduto, con riguardo alla dichiarazione di importazione presentata a nome di alla assegnazione del quantitativo Pt_1 di acciaio destinatario delle misure di salvaguardia nell'ambito dello specifico contingente tariffario. Affermava parte convenuta che, in linea generale, lo spedizioniere doganale assume su scala professionale l'incarico di rappresentare presso gli uffici doganali i proprietari delle merci destinate ad essere introdotte, in via definitiva o temporanea, nel territorio dell'Unione espletando le formalità di rito in funzione dello specifico del regime doganale. La basilare regola di comportamento cui è improntato l'agire dello spedizioniere doganale è quella eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia osservando le specifiche istruzioni del committente che assolvono appunto al ruolo di delineare, sostanziandolo, il contenuto della obbligazione dell'operatore e quindi il comportamento cui esso è tenuto in forza di tale obbligo. Nella fattispecie in esame non ricorre tuttavia quell'obbligo, di fonte legale o negoziale, ipotizzato ex adverso tanto è vero che il procuratore della attrice è costretto in via suppletiva a ricorrere, per sostanziare la sua tesi, alla figura della 'comune pratica doganale', non esistendo, nel settore professionale di riferimento, una regola che imponga al transitario, in mancanza di una specifica istruzione scritta del proprio mandante e committente (il rappresentato doganale), di richiedere – all'avvio dell'ultimo trimestre dell'anno cd. contingentale – la assegnazione nel contingente residuo dell'eventuale quantitativo escluso dal contingente specifico attraverso la rettifica della originaria dichiarazione doganale. Non sussistendo, dunque, in capo al convenuto quell'obbligo di comportamento prospettato in atti, non esisterebbe spazio per invocare un suo potenziale inadempimento in caso di
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11 inesecuzione di tale supposta obbligazione con tutte le conseguenze che discendono quanto alle domande, principali e subordinate, formulate da Pt_1
In subordine, nell'ipotesi di sussistenza di tale obbligo di rettifica della dichiarazione doganale, parte convenuta eccepiva il difetto del nesso causale fra la ipotizzata omissione ed il danno patrimoniale denunciato in termini di un maggior aggravio di spesa dalla deducente attrice, dal momento che dalla comunicazione di posta elettronica che tale sig. Persona_1 avrebbe trasmesso ad un dipendente della società Unisteel in data 10 giugno 2022 si ricava che le assegnazioni (allocations) dei quantitativi per quel contingente tariffario erano relative alle dichiarazioni doganali (customs declarations) accettate dalle autorità doganali degli Stati membri il giorno 1 aprile 2022 e che queste erano state tali da assorbire interamente il quantitativo all'epoca disponibile (they received all 100% benefit). Se anche il convenuto si fosse dunque attivato il giorno seguente a quello di pubblicazione sul sito della Direzione Generale Fiscalità ed Unione Doganale della Commissione europea, avvenuta apparentemente alle ore 19.00 del 5 aprile 2022, della percentuale di assegnazione (66,683%) sul contingente specifico, una ipotetica domanda di prelievo sul contingente residuale non avrebbe avuto l'esito auspicato dalla attrice in quanto, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, nel caso del contingente residuo “l'attribuzione del quantitativo è immediata in base all'ordine di arrivo della relativa richiesta” e solo quelle presentate dagli operatori in data 1 aprile 2022 ossia il giorno stesso di apertura di quel contingente tariffario sembra abbiano trovato soddisfazione e capienza. La asserita omissione del convenuto non avrebbe avuto, pertanto, alcuna incidenza, sotto un profilo eziologico, sulla revisione dell'accertamento operato dal soggetto pubblico nei confronti del rappresentato nel mese seguente. Pt_1
In via di estremo subordine, con riguardo al quantum debeatur, censurava la pretesa avversaria tesa ad ottenere un indennizzo, in via diretta ovvero tramite compensazione, per la somma di € 20.552,93 che sarebbe stata corrisposta da a titolo di IVA Pt_1
a seguito della revisione di accertamento disposta dalla amministrazione doganale. Operando l'attrice in veste di impresa giammai l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) potrà infatti
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 12 costituire voce del ristoro patrimoniale in quanto essa ha beneficiato della detrazione di siffatta imposta nell'esercizio finanziario di riferimento per cui trarrebbe oggi una ingiusta locupletazione dall'incasso di tale ammontare. Parte convenuta, proponeva domanda riconvenzionale, avendo l'attore riconosciuto l'esistenza di un proprio obbligo pecuniario verso per le pregresse attività e prestazioni da essa rese CP_2 in favore della attrice, come dettagliato e specificato nelle fatture commerciali versate in atti, per un totale di € 84.159,73 euro incluso IVA. Parte convenuta, altresì, richiedeva di chiamare in causa l'impresa assicuratrice con cui Controparte_3 era stata stipulata una polizza per il periodo assicurativo che corre dal 10 agosto 2021 al 9 agosto 2022, sino ad un massimale di € 3000.000,00 e con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, al fine di essere integralmente garantito e tenuto indenne dalla predetta compagnia assicuratrice in forza della suddetta polizza assicurativa per tutte le conseguente pregiudizievoli (incluso, evidentemente, la ipotetica estinzione del credito pecuniario vantato da verso la a motivo CP_2 Pt_1 della compensazione invocata dalla attrice) abbia per ipotesi a patire al termine del presente giudizio a seguito e per effetto dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate dall'attrice, con piena manleva del sig. e della società CP_1 da costui amministrata da ogni onere e spesa incluso evidentemente quella derivante dal patrocinio legale.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare e nel rito
- di fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, Controparte_3 nel merito
- di rigettare le domande di in Parte_1 quanto infondate e comunque non provate e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannare, all'occorrenza anche in via anticipatoria, la medesima società attrice, al pagamento in favore di CP_2 della sorta capitale di € 84.159,73, oltre agli interessi legali di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 a far data dalla scadenza di ciascuna delle otto fatture insolute;
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 13 in via gradata, in caso di totale o parziale accoglimento delle domande di parte attrice
- di dichiarare ed accertare l'obbligo del terzo chiamato, a manlevare e tenere indenne, in virtù della Polizza dello spedizioniere doganale n. E211258, il sig.
[...]
e/o la società da costui amministrata CP_1 CP_2
da ogni e qualsivoglia pregiudizio costoro abbiano
[...] per ipotesi a patire (incluso evidentemente la estinzione a titolo di compensazione del credito vantato dal soggetto societario) e, per l'effetto, condanni il predetto assicuratore belga a ristorare detto pregiudizio economico eseguendo nelle forme di legge il versamento del relativo indennizzo assicurativo (al netto della franchigia di polizza) e sollevando comunque integralmente il sig.
[...]
e la da ogni condanna, onere o spesa CP_1 CP_2 incluso evidentemente quella derivante dal patrocinio legale del difensore e procuratore. Con vittoria di spese (anche generali) e onorari di giudizio.
In data 5/7/2023, il Giudice autorizzava la chiamata del terzo.
In data 23/12/2023, si costituiva il terzo chiamato, che evidenziava la non configurabilità della responsabilità dello spedizioniere, non essendo state documentate istruzioni specifiche da parte dell'importatore nei confronti dello stesso ed avendo lo stesso operato con la dovuta diligenza richiesta all'articolo 1710 c.c., non essendo dovuto nessun ulteriore controllo al momento della domanda di accesso al contingente, in quanto la successiva assegnazione non era un evento concretamente pronosticabile. Aggiungeva che nel Mandato Generale di Rappresentanza Doganale, conferito da a in data 04/11/2019, tra le Pt_1 CP_2 operazioni connesse ed accessorie da eseguirsi per espletare le formalità doganali sino a regolare svincolo delle merci, non vi era traccia dell'attività (vale a dire il ricorso suppletivo ad un contingente tariffario diverso da quello indicato dal mandante, attraverso la rettifica della dichiarazione doganale originaria), la cui (presunta) omissione avrebbe comportato, secondo la società attrice, l'insorgere di una responsabilità per colpa dello
. Parte_3
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 14 Evidenziava che gli spedizionieri operano seguendo degli usi negoziali e molte delle clausole non devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti (1340 c.c.), tranne nei casi in cui si tratti di vantaggi tariffari in favore del committente che, nel qual caso, devono essere espressamente pattuiti tra le parti. Nel caso di specie, lo spedizioniere non aveva effettuato i controlli successivi al proprio operato per due motivazioni diverse: da un lato il contingente risultava non critico, dall'altro non aveva ricevuto istruzioni documentabili in merito. La mancata fruizione del contingente residuo era conseguenza, pertanto, della genericità del Mandato conferito da a Pt_1
, giacché nessuna diversa pattuizione tra le parti e, men CP_2 che meno, nessuna norma obbligava, nel caso di specie, lo spedizioniere a monitorare il portale AIDA nei giorni successivi a quello di assegnazione del contingente specifico. Con riguardo al risarcimento del danno, evidenziava che l'IVA non fosse dovuta, avendo il danneggiato diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta. Con riguardo alla operatività della polizza n° E211258, evidenziava che l'art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, sottoscritta da in data 11/08/2021, prevedeva CP_2 espressamente che: “il diritto dell' ad essere coperto in Parte_4 base alla presente polizza è subordinato alla condizione che l' stesso invii tempestiva notifica scritta alla Società di Parte_4 ogni circostanza rilevante in relazione ai rischi coperti, fornendole altresì originali e/o copie dei documenti rilevanti. Inoltre, l'Assicurato dovrà fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno eventualmente verificatosi, raccogliere tutte le notizie, i documenti e gli atti relativi all'avvenimento e adoperarsi per la raccolta degli elementi utili per la difesa. L' Parte_4 dovrà inoltre compiere tutti gli atti necessari, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, per salvaguardare l'azione di rivalsa contro i terzi responsabili, astenendosi in ogni caso dal riconoscere qualsiasi propria responsabilità, nonché dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto della società. L'inadempimento di tali obblighi comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.”. Nel caso di specie, non aveva adempiuto all'obbligo di CP_2
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 15 compiere tutti gli atti necessari alla propria tutela legale, giacché aveva accettato il reclamo di senza alcun permesso scritto Pt_1 da parte della propria assicurazione e senza riferire la circostanza (rilevante) che l'importatore avesse trattenuto delle somme dovutele per prestazioni eseguite e non pagate, con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi elencati nel citato art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, comporta, per l' , la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo Parte_4 ai sensi dell'art. 1915 c.c., con conseguente inoperatività totale o parziale della polizza de quo.
La terza chiamata concludeva, pertanto, chiedendo: nel merito
- di rigettare tutte le domande avanzate da Parte_1
nei confronti dell'Assicurato signor
[...] [...]
, in proprio ed in qualità di amministratore unico CP_1 di giacché infondate in fatto ed in diritto, CP_2 oltreché non provate;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avanzate da Parte_1 accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza n° E211258 dell'11/08/2021 per inadempimento, da parte dell'Assicurato, degli obblighi di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza
- di rigettare tutte le domande avanzate dai convenuti nei confronti della terza chiamata;
con vittoria in ogni caso di spese e competenze del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza odierna la causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Preliminarmente è necessario inquadrare la figura dello spedizioniere doganale. La figura in esame è prevista dalla legge n. 1612/1960, la quale, al suo art. 1, stabilisce che “l'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 16 campo doganale”. Il successivo art. 2 prevede che “il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente. La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale”. La disciplina relativa alla procedura per la nomina degli spedizionieri doganali è dettata dagli artt. 47 e ss. del d.P.R. n. 43/1943. In particolare, l'art. 48 prevede che la patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso di determinati requisiti, tra cui il superamento di un esame. A norma dell'art. 40 del T.U.D.G, “ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43. Agli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo è riservata la rappresentanza diretta”. Quella dello spedizioniere doganale è, quindi, una figura professionale specializzata e regolamentata che svolge la funzione di rappresentare il proprietario della merce nell'ambito dello svolgimento delle operazioni doganali. Il rapporto contrattuale in oggetto è sussumibile nel tipico negozio di mandato. Tenuto conto poi della disciplina specifica di cui al d.P.R. n. 43 del 1973 (contenente Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), Parte_1 ha incaricato la rappresentato dal suo
[...] CP_2 amministratore unico (spedizioniere Controparte_1 doganale iscritto nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612), di effettuare le operazioni doganali presso il porto di Salerno in regime di c.d. rappresentanza diretta (art. 40 del d.P.R. cit.). In caso di rappresentanza diretta, come nella specie, lo spedizioniere doganale, è mandatario con rappresentanza dell'impresa importatrice, e nel momento in cui effettua la dichiarazione in dogana agisce in nome e per conto del
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 17 mandante (ex artt. 1704 e 1388 c.c.) e la sua attività, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti dei confronti del rappresentato. La disciplina eurounitaria dei dazi dogali, prevista dal Regolamento di Esecuzione UE n. 159/2019, mira ad evitare gli effetti anticoncorrenziali derivanti dall'importazione di una merce da un paese estero acquistata a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato comune, stabilendo misure antidumping. L'applicazione del dazio doganale del 25% sul valore CIF della merce trova applicazione per le importazioni di merce eccedenti un determinato contingente doganale periodicamente stabilito e limitato ad una quantità definita di merce, distinte per tipologia. Il sistema dei contingenti tariffari è finalizzato a consentire agli operatori comunitari la possibilità, in determinati periodi dell'anno, di importare nella UE determinati prodotti da determinati Paesi a dazio agevolato, ovvero a dazio 0, sino al limite di capienza del contingente stesso. Volta che l'attribuzione del contingente fra i richiedenti segue il criterio cronologico di accettazione delle domande (fatta salva la ripartizione percentuale nel caso in cui la totalità delle domande presentate nella stessa data superino il limite quantitativo del contingente), ne deriva l'importanza che la richiesta di accesso al contingente (che è contenuta nella bolla doganale di importazione che viene presentata alla dogana) sia il più possibile tempestiva. Come detto, il contratto concluso con lo spedizioniere viene inquadrato nell'ambito del contratto di mandato. Il mandato viene regolato dal codice civile agli artt. 1703 – 1730), ed è ricompreso fra i cd. contratti “tipici” o “nominati”, ossia fra quegli accordi a contenuto patrimoniale espressamente previsti e specificamente regolamentati dall'ordinamento giuridico italiano. L'art. 1703 lo definisce più precisamente come l'accordo mediante il quale una parte (detta “mandatario”) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra parte (“mandante”). Sebbene l'art. 1709 c.c. presupponga l'onerosità del contratto in questione, si ammette che esso possa essere stipulato anche a titolo gratuito. Nel primo caso, qualora il relativo compenso non sia stato stabilito dalle parti o sia desumibile dalle tariffe professionali o dagli usi, potrà essere
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 18 definito dal giudice. Il mandante, da parte sua, deve comunque fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, rimborsargli le spese incontrate e, salvo patto contrario, pagargli un compenso. Il mandato può essere conferito per il compimento di uno o più atti singolarmente determinati (nel caso di specie si parla di “mandato speciale”), oppure in relazione a tutti gli affari che interessano il mandante od a quelli attinenti ad una data sfera di rapporti dello stesso tipo (“mandato generale”). Ogni volta quindi che l'atto concluso tra le parti non specifica il tipo di attività da realizzare, si presume che ci si trovi di fronte ad un mandato generale. La distinzione di cui sopra ha una rilevanza specifica sul piano normativo, in quanto solo al mandato speciale si applica l'art. 1708, comma 1 c.c., in base al quale il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato concesso, ma anche quelli necessari al compimento di questi. Ne consegue che sono compresi nel mandato speciale anche quelle attività, aventi contenuto a carattere materiale o giuridico, le quali sono indispensabili ai fini della concreta esecuzione dell'incarico (e non anche quelle non necessarie, ma meramente utili al fine dell'esecuzione dello stesso). Al solo mandato generale, inoltre, si applica l'art. 1708, comma 2 c.c., per il quale il mandato non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo che siano espressamente indicati. Questo significa che nell'ambito del mandato deve essere espressamente indicato il tipo di atto da compiere, mentre è insufficiente l'inserzione di una mera clausola di stile che autorizza a compiere ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Il mandato generale abilita quindi il mandatario a compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, a meno che nel contratto non sia stabilito diversamente. Il mandato speciale, in più, dà facoltà al mandatario di compiere anche gli atti funzionalmente necessari per il compimento di quelli contrattualmente stabiliti. Il mandato, ancora (sia generale che speciale), può essere stipulato con uno o più mandatari. Nel secondo caso ciascun mandatario potrà svolgere il proprio compito da solo (mandato disgiuntivo) oppure congiuntamente con gli altri (mandato congiuntivo). Il contratto, a seconda dell'interesse del mandatario, può essere stipulato con o senza rappresentanza. Il mandato con rappresentanza si ha quando il mandante, mediante uno speciale
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 19 atto (detto procura) conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo, cioè di manifestare per lui una certa volontà di fronte ai terzi. La procura è dunque il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di farsi rappresentare, la quale è normalmente seguita – nell'ipotesi in questione – da un contratto di mandato, che regola in maniera specifica i rapporti tra rappresentante e rappresentato, sebbene i due atti possano essere contestuali. Nel mandato con rappresentanza il mandatario agirà di fronte ai terzi in nome e per conto del mandante e, per conseguenza, gli effetti degli atti giuridici da lui compiuti ricadranno direttamente sul mandante, che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi. Il mandato senza rappresentanza invece, si ha quando il mandante non ha conferito una specifica procura al mandatario. In tale ipotesi, quest'ultimo agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che gli effetti degli atti giuridici da egli posti in essere ricadranno su di lui, che, tuttavia, dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato. La procura quindi, a differenza del mandato, è un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio sottostante per il quale è conferita (Cass., 11 febbraio 1998, n. 1388, Cass. 4 dicembre 1996, n. 10819). Per quanto attiene gli obblighi che gravano a carico del mandatario, il codice civile dispone che: questi è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
tuttavia, nel caso in cui il mandato sia gratuito, la responsabilità per colpa dovrà essere valutata con minore rigore;
egli è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato;
la sua prestazione non può eccedere i limiti fissati nel mandato (in difetto l'atto compiuto resta a carico del mandatario, qualora il mandante non lo ratifichi); rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Il mandante deve, a sua volta: somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome;
rimborsare al mandatario le
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 20 anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, deve inoltre pagare il compenso pattuito, in proporzione all'attività svolta dal mandatario e risarcire inoltre i danni che il mandatario possa aver subito a causa dell'incarico Il mandatario ha diritto, ai sensi dell'art. 1721 c.c. a soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti in conseguenza degli affari che abbia concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. Per quanto riguarda invece le cause di estinzione del mandato, il codice elenca i seguenti casi: a. scadenza del termine;
b. morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario;
c. revoca del mandato ad opera del mandante: essendo quest'ultimo soggetto l'interessato alla esecuzione del contratto, è ammesso che lo possa revocare in ogni momento;
ove però le parti abbiano previsto un patto di irrevocabilità dello stesso, qualora il mandante revochi il mandato senza giusta causa, egli risponderà dei danni nei confronti del mandatario. Nel caso in cui sia, invece, previsto un termine ed il mandante revochi senza giusta il mandato, egli sarà tenuto ad indennizzare il mandatario per il mancato guadagno ed inoltre a corrispondere a quest'ultimo il compenso per l'attività prestata, oltre al rimborso delle spese sostenute;
d. rinuncia al mandato da parte del mandatario: anche in questo caso. qualora lo stesso rinunzi senza giusta causa, sarà tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del mandante. Sebbene per la conclusione del mandato, ed anche per il mandato concluso con lo spedizioniere doganale, non sia richiesta dalla normativa vigente alcuna forma particolare, né tanto meno l'utilizzazione di formule particolari, è tuttavia necessario che vengano adottati alcuni accorgimenti nella stipula di tale atto, i quali, in particolare, devono permettere la chiara identificazione del rappresentato, del rappresentante e dell'oggetto in cui si articola l'esercizio del mandato medesimo.
A prescindere quindi dal modo in cui il mandato viene redatto (es. contratto ad hoc o semplice lettera di incarico accettata dal mandante), dallo stesso dovranno risultare, pertanto, le seguenti informazioni minime: generalità del mandante;
elenco della documentazione fornita dal mandante tipo di operazione/i doganale/i che saranno oggetto dell'incarico; descrizione, da effettuarsi in maniera chiara ed inequivocabile, della merce oggetto dell'operazione/i.
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 21 Ai fini della configurabilità della responsabilità contrattuale dello spedizioniere doganale, il creditore deve provare i fatti costitutivi: il contratto (l'esistenza dell'obbligazione) e allegare l'inadempimento (perché la colpa non è fatto costitutivo). Il debitore deve provare il fatto estintivo, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile ex art. 1256 c.c., cioè la mancanza di colpa (1218 c.c.), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Nella responsabilità contrattuale la colpa è l'inosservanza della diligenza (quella del buon padre di famiglia – 1176 comma 1 c.c.- la diligenza media) adeguata a soddisfare l'esigenza del creditore. Nel caso del professionista l'adeguatezza della diligenza va valutata con riferimento alla tipologia dell'attività esercitata e alla categoria professionale di appartenenza. Tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma cod.civ. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione. Nello specifico di quanto in questa sede rileva, grava sull'attore, che ha eccepito l'inadempimento del mandatario alla specifica obbligazione dedotta (richiesta nell'interesse di Parte_1 mediante istanza alla Dogana di rettifica della dichiarazione doganale originaria dell'assegnazione del rimanente quantitativo al contingente residuo), la dimostrazione che la dedotta obbligazione trovi la sua fonte nel contratto concluso e che, pertanto, essa rientri nei contenuti dell'incarico conferito mediante il contratto di mandato. Applicando i principi sopra richiamati in tema di riparto dell'onere della prova al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice abbia provato che tra gli obblighi dello spedizioniere rientrasse anche quello di provvedere alla richiesta del contingente residuo. Il mandato generale di rappresentanza doganale stipulato tra le parti il 4/11/2019, prevedeva l'obbligo per il mandatario di curare le formalità doganali di importazione e/o esportazione, definitive o temporanee e le eventuali operazioni connesse e accessorie sino al regolare svincolo delle merci. Specifica poi le operazioni accessorie come quelle che ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini dell'esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni, la
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 22 sottoscrizione di documenti e verbali e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento di suddette operazioni. In virtù del Mandato Generale di Rappresentanza Doganale conferito a in data 04/11/2019, l'attrice aveva CP_2 incaricato lo spedizioniere di curare le formalità doganali di importazione della merce acquistata a marzo 2022 dalla Turchia (“barre e tondi per cemento armato”), con l'indicazione di
“gestire” detta operazione “usufruendo dell'agevolazione contingentale istituita a norma dei regolamenti comunitari” in materia. Deve ritenersi che tra i compiti dello spedizioniere rientri quello della verifica del contingente tariffario, compresa la richiesta di assegnazione del contingente residuo. La funzione di verifica del contingente tariffario è intimamente e strettamente connessa con la prestazione del servizio di doganalista e rappresentante doganale (di cui agli artt. 18 e 19 Reg. UE 952/2013), il quale si incentra nella prestazione della dichiarazione doganale di cui all'art. 5 del “CDC” (Reg. UE 2913/1992). E poiché la dichiarazione doganale può, per sua natura, essere soggetta a dazio, l'attività di controllo della possibilità che la merce sdoganata possa, o meno, essere appunta sottoposta a dazio, non può ritenersi separata o aggiuntiva (e come tale necessitante di una particolare prova per la sua stipulazione) rispetto a quella tipica e funzionale del doganalista in quanto tale. Si tratta, cioè, in altri termini, evidentemente di una funzione la cui obliterazione renderebbe in buona parte priva di senso e di giustificazione causale la stessa prestazione del servizio di doganalista. In questo senso, la prestazione di una attività di tal genere deve considerarsi un effetto legale tipico del conferimento, allo spedizioniere doganale, del relativo mandato. Ed infatti il convenuto , stante l'interesse di Controparte_6 di importare le merci evitando, per quanto possibile, il Pt_1 pagamento del dazio, aveva effettuato l'operazione di importazione oggetto del presente giudizio in data 1/4/2022, essendo questo il primo giorno di apertura dei contingenti specifici del quarto quadrimestre contingentale previsto dai Reg.ti UE 2019/159 e 2021/1029 per l'importazione nella UE di
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 23 determinati prodotti in acciaio in esenzione daziaria. Una volta fosse emerso (come è avvenuto in data 5/4/2022, data in cui l'Ufficio UE preposto aveva effettuato e reso nota la ripartizione proporzionale del contingente specifico fra tutti gli operatori comunitari che ne avevano fatto richiesta in data 1/4/2022 comunicando detta percentuale di assegnazione a tutte le dogane), che il quantitativo importato da era rientrato Pt_1 solo parzialmente nel contingente specifico Turchia n. d'ordine 098866 (essendo il quantitativo complessivo ammesso a contingente stato suddiviso percentualmente fra tutti coloro che avevano presentato domanda nella stessa data dell'1/4/2022), circostanza che lo spedizioniere doveva verificare, una volta reso disponibile il dato, l'effettuazione da parte dello spedizioniere della domanda accesso al contingente residuo, reso accessibile proprio in considerazione dell'esaurimento di quello specifico, così da consentire alla ditta di poter beneficiare, per il quantitativo non rientrato nel contingente specifico, dell'esenzione daziaria, rientrava certamente nell'ambito del mandato che il doganalista era tenuto ad espletare, quale professionista del settore, al fine di garantire la realizzazione del miglior interesse per il mandante. Sussiste, altresì, il nesso di causalità materiale tra la condotta negligente dello spedizioniere e l'evento del mancato conseguimento del beneficio dell'esenzione daziaria. Con riguardo al profilo della causalità giuridica, deve ritenersi che, in base ad un giudizio prognostico, la richiesta di assegnazione del contingente residuo avrebbe evitato le conseguenze dannose poi verificatesi, dal momento che, alla data del 5/4/2022 ed anche nei giorni seguenti (fino al 13/4/2022), il contingente residuo era capiente, consentendo così alla di beneficiare dell'esenzione daziaria anche sulla Pt_1 parte della merce che non era rientrata nel primo contingente. L'omissione dello spedizioniere ha certamente cagionato un danno alla pari ad € 93.286,03 (con esclusione dell'IVA, Pt_1 avendo il danneggiato diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta), oltre interessi legali dal 18/5/2022, data del pagamento, al soddisfo. Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, la stessa va accolta, avendo la ammesso di Parte_1 aver omesso il pagamento delle seguenti fatture di CP_2
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 24 - Fattura N. 371 del 27/04/2022 con Imponibile €. 35.713.34 + I.V.A. €. 7.854,73;
- Fattura N. 874 del 29/09/2022 con Imponibile €. 6.481,00 + I.V.A. € 877,80;
- Fattura N. 945 del 28/10/2022 con Imponibile €. 4.429,32 + I.V.A. €. 661,39;
- Fattura N.1046 del 31/08/2022 con Imponibile €. 9.758,00 + I.V.A. €. 1.305,70;
- Fattura N.1048 del 31/10/2022 con Imponibile €. 3.562,58 + I.V.A. €. 459,27;
- Fattura N.1050 del 31/10/2022 con Imponibile €. 7.261,00 + I.V.A. €. 844,80;
- Fattura N.1054 del 06/11/2022 con Imponibile €. 202,00+ I.V.A. €. 0;
- Fattura N.1253 del 29/12/2022 con Imponibile €. 4.190,00 + I.V.A. €. 558,80, per il complessivo importo di € 84.159,73. Tali somme possono essere oggetto di compensazione. Parte convenuta è tenuta al pagamento della somma di € 93.286,03 e della somma di € 9409,74, pari agli interessi legali dal 18/5/2022 alla data del deposito della sentenza (oltre agli interessi fino al soddisfo), per un totale di € 102.695,77. Parte attrice è, invece tenuta al pagamento della somma di € 84.159,73 e della somma di € 31.212,00, peri agli interessi ex dlgs 231/02 alla data del deposito della sentenza (oltre agli interessi fino al soddisfo), per un totale di € 102.695,77, per un totale di € 115.371,73. Operate le compensazioni, residua un credito della convenuta di
€ 12.675,96. Con riguardo alla domanda di manleva, risulta documentalmente provato e non contestato che parte convenuta ha stipulato, per il tramite del broker Banchero Costa Insurance di Genova, la Polizza dello n. E211258 con la impresa Parte_5 assicuratrice (per il periodo dal Controparte_3
10 agosto 2021 al 9 agosto 2022) sino ad un massimale di € 300.000,00 e con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro. Le violazioni commesse dal convenuto rientrano tra i rischi assicurati (art. 2). Parte convenuta ha eccepito la tardività della costituzione della terza chiamata, avvenuta il 23/12/2023, mentre il termine
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 25 ultimo era il 22/12/2023, con conseguente applicazione delle decadenze previste dall'art. 163 commi 2 e 3 c.p.c. In particolare, in caso di costituzione tardiva la parte non può proporre domande riconvenzionali né le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La terza chiamata ha eccepito la violazione dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, sottoscritta da in data CP_2
11/08/2021, che prevedeva espressamente che: “il diritto dell' ad essere coperto in base alla presente polizza è Parte_4 subordinato alla condizione che l' stesso invii Parte_4 tempestiva notifica scritta alla Società di ogni circostanza rilevante in relazione ai rischi coperti, fornendole altresì originali e/o copie dei documenti rilevanti. Inoltre, l'Assicurato dovrà fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno eventualmente verificatosi, raccogliere tutte le notizie, i documenti e gli atti relativi all'avvenimento e adoperarsi per la raccolta degli elementi utili per la difesa. L' dovrà inoltre compiere Parte_4 tutti gli atti necessari, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, per salvaguardare l'azione di rivalsa contro i terzi responsabili, astenendosi in ogni caso dal riconoscere qualsiasi propria responsabilità, nonché dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto della società. L'inadempimento di tali obblighi comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.”. Tale violazione dell'obbligo di compiere tutti gli atti necessari alla propria tutela legale, era consistita nell'accettare il reclamo di senza alcun permesso scritto da parte (rilevante) che Pt_1
l'importatore avesse trattenuto delle somme dovutele per prestazioni eseguite e non pagate. Tale eccezione va ritenuta un'eccezione in senso stretto, dal momento che la Cassazione (ord. 21 gennaio 2025 n. 1469), in continuità con i precedenti del 2018 (ord. 23 gennaio 2018 n. 1558) e del 2024 (ord. 14 marzo 2024 n. 6954), ha stabilito che in presenza di una clausola di delimitazione del rischio dell'assicuratore, l'eccezione che si fonda su di essa ha natura di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta alle preclusioni assertive. Secondo la Cassazione, la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 26 contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. La tardiva costituzione ha comportato la decadenza dal proporre eccezioni in senso stretto, con conseguente accoglimento della domanda di manleva.
2. Sulle spese di lite. Stante la soccombenza reciproca, nei rapporti tra attore e convenuti le spese di lite possono essere compensate. Le spese del terzo chiamato vanno poste a carico di parte attrice. La Cassazione, infatti, con l'ordinanza n. 6144/2024 ha confermato che anche nella chiamata del terzo le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto. Nel caso di specie la chiamata si era resa necessaria dalla domanda attorea.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 5748 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra
, in Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di CP_2 [...]
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_3 provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
2.accoglie la domanda riconvenzionale;
3.operate le compensazioni, condanna Parte_1
al pagamento, in favore di , in
[...] Controparte_1 proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di della somma di € CP_2
€ 12.675,96., oltre interessi come in motivazione;
4.condanna la in persona Controparte_3
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 27 del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne in proprio e nella qualità di Controparte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di della somma di € 93.286,03 (con esclusione CP_2 dell'IVA, avendo il danneggiato diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta), oltre interessi legali dal 18/5/2022, data del pagamento, al soddisfo, cui va detrattala franchigia di € 1.000,00. 5. compensa integralmente tra e Parte_1
in proprio e nella qualità di Controparte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_2
6. condanna e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e CP_1 legale rappresentante pro tempore di al CP_2 pagamento, in favore di Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13/12/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 28
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
Udienza dell'11/12/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5748/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
con sede in Fuorni-Salerno, Via Parte_1 delle Calabrie n. 44 P.I. , in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv. Massimo Camilli, del Foro di Venezia, C.F. C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato difensore in Venezia, Via F.lli Rondina n. 6, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE E
(cod. fiscale ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...], che si costituisce nel presente giudizio sia in proprio che nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di (p. IVA CP_2
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 ) con sede in Napoli alla via Ciccone n. 15, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Serino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 31 in forza del mandato alle liti unito alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
NONCHE' presso la sede in Controparte_3
Milano al Corso Garibaldi n. 86, in persona del rappresentante per l'Italia, dott.ssa nata a [...] il Controparte_4
24/10/63, anche nella qualità di successore nella titolarità nei contratti, con effetto a decorrere dal 01/01/21 e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento dell'High Court of Justice Business and Propriety Court of England and Wales Companies Court (ChD), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sara Armella del foro di Genova (C.F. congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente all'avv. Massimiliano Stefanelli del foro di Lecce (C.F. ed elettivamente domiciliata nello C.F._4 studio di Milano, via Torino n. 15/6. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premetteva quanto segue:
[...]
1. con Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, la Commissione Europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva per determinati prodotti di acciaio consistente nella istituzione di contingenti tariffari
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 agevolati. Tali contingenti sono stati successivamente riconfermati sino al 30/6/2024 con Regolamento UE 2021/1029 del 24 giugno 2021; 2. per effetto di detti regolamenti, l'importazione nella UE di tali prodotti in acciaio, per quantitativi rientranti nel contingente, sono esentati dal pagamento del dazio;
diversamente, cioè per i quantitativi importati extra contingente, è dovuto il dazio doganale addizionale del 25%;
3. il sistema dei contingenti tariffari, gestiti dalla Commissione UE e dagli Stati membri in conformità al sistema di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, funziona, in sintesi, in questo modo: (i) i regolamenti comunitari istituiscono contingenti tariffari (di regola trimestrali) per l'importazione nella UE di determinati prodotti da determinati Paesi a dazio agevolato, ovvero a dazio 0, stabilendone i quantitativi e le date di apertura e chiusura entro le quali gli operatori interessati possono accedervi;
quanto sopra è immediatamente verificabile dall'allegato al Reg.to UE 2021/1029 prodotto in atti, il quale riporta l'elenco dei prodotti beneficiari individuati con il rispettivo codice di classificazione doganale, i volumi dei contingenti suddivisi per Paese, le date di apertura e chiusura di ciascun contingente che è contraddistinto, nell'ultima colonna dell'allegato, da un “numero d'ordine”; (ii) nel periodo di vigenza del contingente l'Ufficio preposto presso la Commissione UE riceve, tramite gli Uffici delle dogane degli Stati membri, i dati relativi alle richieste di accesso presentate (con la dichiarazione doganale) dagli importatori comunitari interessati, provvedendo a distribuire fra tutti i richiedenti il quantitativo contingentato;
pertanto, se nel primo giorno di apertura del contingente il complessivo quantitativo oggetto di domanda è inferiore o pari al volume del contingente, ciascun operatore si vedrà attribuito il 100% del quantitativo richiesto;
se invece il quantitativo complessivo è superiore, come per lo più accade, ciascun singolo operatore se ne vedrà assegnata una quota percentuale;
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 (iii) il Regolamento istitutivo 159/2019 prevede tuttavia, ciò, peraltro, solo in occasione del contingente relativo all'ultimo trimestre dell'anno che va dal 1 aprile al 30 giugno (si precisa infatti che l'anno contingentale non coincide con quello solare, bensì ha inizio il primo di luglio e termina il 30 di giugno dell'anno successivo) di poter accedere, in caso di esaurimento del contingente assegnato a ciascun Paese esportatore (cd. contingente specifico), al contingente globale “Altri Paesi” (c.d. contingente residuo) al quale possono ricorrere sia gli operatori che non hanno presentato richiesta di assegnazione nell'ambito del contingente specifico, sia coloro che vi hanno acceduto e però non abbiano visto riconosciuto per intero il quantitativo richiesto;
4. tale essendo il “meccanismo”, ben si comprende l'interesse di ciascun operatore a che la domanda di accesso al contingente (da farsi con la stessa presentazione della bolla doganale di importazione) sia il più possibile tempestiva affinché il quantitativo di prodotto importato (ovvero quantomeno una quota) concorra all'assegnazione del contingente prima che questo vada esaurito. Tale tempestività è ancor più necessaria nel caso di successiva richiesta di accesso al cd. contingente residuo;
mentre infatti per il contingente specifico la distribuzione del quantitativo fra i richiedenti viene perequata sulla base di tutte le richieste pervenute in un determinato giorno, nel caso del contingente residuo l'attribuzione del quantitativo è immediata in base all'ordine di arrivo della relativa richiesta;
5. svolge l'attività di commercio di prodotti Parte_1 siderurgici in ferro e acciaio che per lo più importa da Paesi terzi. Per l'effettuazione delle operazioni di importazione e l'esecuzione di tutte le formalità doganali relative Parte_1 si avvale abitualmente da anni della società di CP_2
Napoli. Amministratore unico della è il Sig. CP_2
, spedizioniere doganale iscritto Controparte_1 all'Albo di Napoli;
6. in vista dell'apertura, in data 1/4/2022, dell'ultimo contingente trimestrale dell'anno, a marzo 2022, Parte_1 acquistava presso un abituale fornitore un quantitativo di
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 prodotti in acciaio di origine Turchia incaricando CP_2 dell'esecuzione dell'operazione di importazione da gestire, usufruendo dell'agevolazione contingentale istituita a norma dei regolamenti comunitari di cui sopra;
7. con dichiarazione doganale (DAU Documento Amministrativo Unico) n. 7018L del 01/04/2022
[...]
, amministratore di che ha operato in CP_1 CP_2 qualità di rappresentante diretto di ha pertanto Parte_1 presentato all'importazione alla Dogana di Salerno per conto dell'attrice un quantitativo pari a 1.499.300 Kg di barre e tondi per cemento armato, codice doganale 72142000, con richiesta di ammissione automatica dell'intero quantitativo al contingente specifico tariffario n. d'ordine 098866 (casella n. 39 del DAU) apertosi in quello stesso giorno relativo alle importazioni del prodotto in questione dalla Turchia. Il dazio all'importazione, conseguentemente, non veniva conteggiato (casella n. 47 del DAU laddove, in corrispondenza al codice A00 (dazio) è indicata l'aliquota 0%).
8. come l'attrice successivamente era venuta a conoscenza, la richiesta di di ammissione al Parte_1 contingente specifico n. d'ordine 098866, evasa dal competente Ufficio comunitario deputato alla gestione dei contingenti in data 5/4/2022, veniva tuttavia soddisfatta solo parzialmente: più precisamente, a fronte della richiesta di ammissione dell'intero quantitativo di 1.499.300 chilogrammi, la quantità assegnata ad Parte_1
è stata di 999.776,414 Kg, pari alla percentuale 66.683%, ciò in quanto le richieste di ammissione al contingente specifico presentate il giorno 1/4/2022 (primo giorno di apertura) erano state superiori al suo volume, di tal che, secondo il meccanismo che sopra illustrato, il quantitativo era stato attribuito proporzionalmente fra tutti i soggetti comunitari richiedenti;
9. verificatasi questa situazione, sussistevano dunque le condizioni, come ciò risulta certificato anche dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), affinchè Parte_1 potesse accedere al cd. contingente residuo n. d'ordine 098593 che era stato aperto (cd. “inizio validità”) già in
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 data 1/4/2022, con un volume di 32.806710 Kg, atteso appunto l'esaurimento, nel primo giorno di apertura, del contingente specifico n. d'ordine 098866;
10. conformemente alla comune pratica doganale, una volta verificata in Dogana la percentuale di assegnazione del contingente specifico ed appurato che il quantitativo dichiarato con la bolla doganale 7018 L 01/04/2022 vi era rientrato solo parzialmente, lo spedizioniere avrebbe pertanto dovuto immediatamente richiedere nell'interesse di (mediante istanza alla Dogana di rettifica della Parte_1 dichiarazione doganale originaria) l'assegnazione del rimanente quantitativo al contingente residuo, un tanto al fine di scongiurare l'assoggettamento della parte de qua del quantitativo esclusa dal primo contingente al pagamento del dazio al 25%;
11. se così fosse stato fatto, il quantitativo importato in data 1/4/2022 che non era rientrato nel contingente specifico 098866, sarebbe certamente rientrato nel contingente residuo n. d'ordine 098953. Dalla pagina di AIDA risultava infatti che la capienza iniziale del contingente residuo 098953 era di 32.806.710 KG, che la data di inizio validità era l'1/4/2022, che detto contingente era divenuto “critico” in data 12/4/2022 e che in data 13/4/22 lo stesso era andato esaurito. A norma dell'art. 53 del Reg. (UE) 2015/2447, un contingente tariffario è considerato critico quando il 90 % del volume totale sia andato esaurito. Ne discende che, alla data del 12/4/2022, in cui era divenuto critico, il contingente residuo aveva ancora una capienza di 3.280.671 KG, pari a 3.280,671 Ton. Il quantitativo importato da che non era Pt_1 rientrato nel contingente specifico 098866, era pari a 499.523 Kg, pari 499,52 Ton. Essendo tale quantitativo pari a ca. il 15% del contingente residuo alla data del
12/4/2022, anche ove la richiesta fosse stata fatta in tale data, detto quantitativo sarebbe rientrato nel contingente. Quanto sopra vale, a maggior ragione, se la richiesta di assegnazione fosse stata presentata in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti fra il 6/4/2022 compreso ed il
13/4/2022, atteso che, in tutti i tali giorni, il contingente residuo aveva avuto una capienza tale da assorbire
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 ampiamente il quantitativo di prodotto importato da Pt_1
che non aveva ottenuto l'assegnazione nell'ambito del
[...] contingente specifico;
12. conferma inconfutabile di quanto sopra è costituita dalla comunicazione ottenuta per il tramite del fornitore di dall'Ufficio preposto presso la Commissione UE Parte_1 che gestisce i contingenti tariffari (Directorate General for Taxation and Customs Union Customs Tariff) riportante i dati relativi all'esaurimento progressivo del contingente residuo numero d'ordine 098593 nei giorni dall'8 aprile 2022 in avanti che sono i seguenti:
-Balance (available volume) after 08.04.2022 allocation: 10.187 705 kg
-Balance (available volume) after 11.04.2022 allocation:
5.898.743 kg -Balance (available volume) after 12.04.2022 allocation:
4.461.446 kg
-Balance (available volume) after 13.04.2022 allocation: 4. 307.168 kg
-Balance (available volume) after 14.04.2022 allocation: 0 kg;
È dunque documentale che, se lo spedizioniere avesse operato con la dovuta diligenza, formulando la richiesta di assegnazione nel contingente residuo del quantitativo escluso dal contingente specifico in un giorno qualunque successivo al 5/4/2022 ed entro il 13/4/2022, detto quantitativo vi sarebbe sicuramente rientrato;
13. era accaduto, invece, che lo spedizioniere doganale, per dimenticanza/incuria/negligenza, non aveva provveduto nel senso indicato, omettendo di procedere a quanto necessario (istanza di rettifica della dichiarazione doganale originaria ed presentazione contestuale alla Dogana di un nuovo “singolo”) per l'attribuzione a Pt_1 del contingente residuo per il quantitativo di prodotto
[...] rimasto escluso dall'assegnazione del contingente specifico, di tal che, nel maggio 2022, l' di Controparte_5
Salerno aveva contestato all'attrice la mancata corresponsione del dazio addizionale (25%) sul tale quantitativo escluso, intimandole per l'effetto il pagamento dell'importo complessivo di € 113.808,96, di cui € 93.286,03 a titolo di dazio ed € 20.522,93 a titolo di IVA,
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 che in data 18 maggio 2022 l'attrice aveva provveduto a pagare;
14. con pec di pari data, aveva contestato a Parte_1 ed allo spedizioniere l'inadempimento CP_2 CP_1 agli obblighi, anche di mandato, loro imputabili, per grave negligenza professionale, formulando richiesta di risarcimento del danno;
15. pur avendo costoro ammesso l'addebito, a tutt'oggi la vicenda non è ancora stata definita;
16. all'indomani dei fatti riferiti, e CP_2 [...]
, riconosciuto l'errore commesso ed il loro CP_1 obbligo risarcitorio, comunicavano all'attrice di essere in attesa dell'indennizzo da parte della propria Compagnia assicurativa che, a detta dei convenuti, prontamente allertata, avrebbe tempestivamente provveduto a liquidare il sinistro, promettendo a breve il rimborso di quanto dall'attrice corrisposto alla e Parte_2 facoltizzandola nel frattempo a tenere in sospeso il pagamento di proprie fatture per prestazioni maturate e maturande sino a concorrenza dell'importo dovuto;
17. confidando in tali assicurazioni, era rimasta Parte_1 pertanto in attesa, omettendo nel contempo il pagamento delle seguenti fatture di CP_2
- Fattura N. 371 del 27/04/2022 con Imponibile €. 35.713.34 + I.V.A. €. 7.854,73;
- Fattura N. 874 del 29/09/2022 con Imponibile €. 6.481,00 + I.V.A. € 877,80;
- Fattura N. 945 del 28/10/2022 con Imponibile €. 4.429,32 + I.V.A. €. 661,39;
- Fattura N.1046 del 31/08/2022 con Imponibile €. 9.758,00 + I.V.A. €. 1.305,70;
- Fattura N.1048 del 31/10/2022 con Imponibile €. 3.562,58 + I.V.A. €. 459,27;
- Fattura N.1050 del 31/10/2022 con Imponibile €. 7.261,00 + I.V.A. €. 844,80;
- Fattura N.1054 del 06/11/2022 con Imponibile €. 202,00+ I.V.A. €. 0;
- Fattura N.1253 del 29/12/2022 con Imponibile €. 4.190,00 + I.V.A. €. 558,80, per il complessivo importo di € 84.159,73, peraltro
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 inferiore all'ammontare del danno patito.
18. a distanza di quasi un anno dai fatti, volendo definire la vicenda, aveva comunicato a di Parte_1 CP_2 ritenere definitivamente compensato il predetto importo con il proprio controcredito, intimandole il pagamento della relativa differenza ancora dovuta;
19. ed , pur disponibili a CP_2 Controparte_1 parole, accampando l'imminente liquidazione del sinistro da parte della propria assicurazione, non intendono dare definitiva soluzione alla vicenda.
Tanto premesso, l'attrice riteneva che la e CP_2 [...]
fossero entrambi responsabili per inadempimento nei CP_1 confronti dell'attrice, a fronte della errata esecuzione dell'incarico consistente nella esecuzione della operazione di importazione, da cui discende l'obbligo di risarcire il danno che all'attrice è derivato. La sarebbe responsabile ex contractu nei confronti di CP_2 del buon esito dell'operazione doganale, oltre che ex Parte_1 art. 2049 c.c. dell'operato di il quale, a sua Controparte_1 volta, quale spedizioniere doganale, che ha agito in rappresentanza diretta della ditta importatrice, è personalmente responsabile per aver non aver eseguito il mandato nell'interesse dell'attrice con la diligenza qualificata esigibile da un operatore professionale.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo, accertati i fatti e dichiarato l'inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti nei confronti di in ordine alla corretta e diligente Parte_1 esecuzione nell'interesse della attrice delle procedure di importazione/sdoganamento afferenti l'operazione di importazione di cui è causa, accertato, in particolare, l'inadempimento di al mandato di Controparte_1 rappresentanza in Dogana a questi imputabile a titolo di colpa professionale, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine alla causazione del danno derivato ad Pt_1 ammontante alla somma capitale di € 113.808,96 da questa
[...] corrisposta alla a titolo di dazio ed IVA ed il Parte_2 conseguente obbligo solidale di costoro di provvedere al risarcimento del danno in favore dell'attrice,
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 in via principale:
- di accertare l'intervenuta compensazione legale ex art. 1243, primo comma c.c., ovvero disporla giudizialmente ex art. 1243, secondo comma c.c., fra il credito vantato dalla attrice ammontante a capitali € 113.808,96, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 18/5/2022 alla data odierna ed il credito di di cui alle fatture descritte CP_2 ammontante ad € 84.159,49, condannando in via solidale entrambi i convenuti al pagamento in favore di Parte_1 della residua differenza, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda, ovvero da quella diversa di legge, al saldo effettivo;
in via subordinata:
- di condannare, in via solidale, entrambi i convenuti a risarcire il danno arrecato e, per l'effetto, a pagare ad la somma capitale di € 113.808,96, dall'attrice Parte_1 dovuta corrispondere alla a titolo di Parte_2 dazio ed IVA, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 18/5/2022 al saldo effettivo, ovvero dalla/alla diversa data di legge;
in ogni caso:
- di condannare entrambi i convenuti, in via solidale, alla refusione delle competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfettario 15% e 4% cpa.
In data 28/6/2023, si costituiva , in proprio Controparte_1
e quale legale rappresentante della che, CP_2 preliminarmente eccepiva di non aver mai riconosciuto “l'errore commesso ed il loro obbligo risarcitorio”, come invece affermato dalla attrice. Premetteva che gli obblighi di e, di riflesso, del suo CP_2 amministratore iscritto all'albo degli spedizionieri doganali dell'ordine territoriale di Napoli con patente n. erano stati N_1 cristallizzati nel MANDATO GENERALE DI RAPPRESENTANZA DOGANALE che la attrice aveva rilasciato nel novembre 2019 in relazione a tutte le “formalità doganali di importazione e/o esportazione, definitive o temporanee, e le eventuali operazioni connesse o accessorie sino a regolare svincolo delle merci”. In tale documento, le operazioni accessorie venivano puntualmente elencate e fra esse non era ricompresa l'attività (il
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 ricorso suppletivo ad un contingente tariffario diverso da quello indicato dal mandante attraverso la rettifica della originaria dichiarazione doganale) dalla cui omissione controparte pretende di far discendere una responsabilità per colpa del convenuto. Parte attrice non aveva, peraltro, allegato, né dimostrato, l'esistenza di una specifica istruzione di (successiva al Pt_1 novembre 2019) indirizzata al convenuto e tesa alla adozione del comportamento che avrebbe dovuto assumere il signor
, una volta che l'ufficio Commissione europea avesse CP_1 proceduto, con riguardo alla dichiarazione di importazione presentata a nome di alla assegnazione del quantitativo Pt_1 di acciaio destinatario delle misure di salvaguardia nell'ambito dello specifico contingente tariffario. Affermava parte convenuta che, in linea generale, lo spedizioniere doganale assume su scala professionale l'incarico di rappresentare presso gli uffici doganali i proprietari delle merci destinate ad essere introdotte, in via definitiva o temporanea, nel territorio dell'Unione espletando le formalità di rito in funzione dello specifico del regime doganale. La basilare regola di comportamento cui è improntato l'agire dello spedizioniere doganale è quella eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia osservando le specifiche istruzioni del committente che assolvono appunto al ruolo di delineare, sostanziandolo, il contenuto della obbligazione dell'operatore e quindi il comportamento cui esso è tenuto in forza di tale obbligo. Nella fattispecie in esame non ricorre tuttavia quell'obbligo, di fonte legale o negoziale, ipotizzato ex adverso tanto è vero che il procuratore della attrice è costretto in via suppletiva a ricorrere, per sostanziare la sua tesi, alla figura della 'comune pratica doganale', non esistendo, nel settore professionale di riferimento, una regola che imponga al transitario, in mancanza di una specifica istruzione scritta del proprio mandante e committente (il rappresentato doganale), di richiedere – all'avvio dell'ultimo trimestre dell'anno cd. contingentale – la assegnazione nel contingente residuo dell'eventuale quantitativo escluso dal contingente specifico attraverso la rettifica della originaria dichiarazione doganale. Non sussistendo, dunque, in capo al convenuto quell'obbligo di comportamento prospettato in atti, non esisterebbe spazio per invocare un suo potenziale inadempimento in caso di
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11 inesecuzione di tale supposta obbligazione con tutte le conseguenze che discendono quanto alle domande, principali e subordinate, formulate da Pt_1
In subordine, nell'ipotesi di sussistenza di tale obbligo di rettifica della dichiarazione doganale, parte convenuta eccepiva il difetto del nesso causale fra la ipotizzata omissione ed il danno patrimoniale denunciato in termini di un maggior aggravio di spesa dalla deducente attrice, dal momento che dalla comunicazione di posta elettronica che tale sig. Persona_1 avrebbe trasmesso ad un dipendente della società Unisteel in data 10 giugno 2022 si ricava che le assegnazioni (allocations) dei quantitativi per quel contingente tariffario erano relative alle dichiarazioni doganali (customs declarations) accettate dalle autorità doganali degli Stati membri il giorno 1 aprile 2022 e che queste erano state tali da assorbire interamente il quantitativo all'epoca disponibile (they received all 100% benefit). Se anche il convenuto si fosse dunque attivato il giorno seguente a quello di pubblicazione sul sito della Direzione Generale Fiscalità ed Unione Doganale della Commissione europea, avvenuta apparentemente alle ore 19.00 del 5 aprile 2022, della percentuale di assegnazione (66,683%) sul contingente specifico, una ipotetica domanda di prelievo sul contingente residuale non avrebbe avuto l'esito auspicato dalla attrice in quanto, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, nel caso del contingente residuo “l'attribuzione del quantitativo è immediata in base all'ordine di arrivo della relativa richiesta” e solo quelle presentate dagli operatori in data 1 aprile 2022 ossia il giorno stesso di apertura di quel contingente tariffario sembra abbiano trovato soddisfazione e capienza. La asserita omissione del convenuto non avrebbe avuto, pertanto, alcuna incidenza, sotto un profilo eziologico, sulla revisione dell'accertamento operato dal soggetto pubblico nei confronti del rappresentato nel mese seguente. Pt_1
In via di estremo subordine, con riguardo al quantum debeatur, censurava la pretesa avversaria tesa ad ottenere un indennizzo, in via diretta ovvero tramite compensazione, per la somma di € 20.552,93 che sarebbe stata corrisposta da a titolo di IVA Pt_1
a seguito della revisione di accertamento disposta dalla amministrazione doganale. Operando l'attrice in veste di impresa giammai l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) potrà infatti
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 12 costituire voce del ristoro patrimoniale in quanto essa ha beneficiato della detrazione di siffatta imposta nell'esercizio finanziario di riferimento per cui trarrebbe oggi una ingiusta locupletazione dall'incasso di tale ammontare. Parte convenuta, proponeva domanda riconvenzionale, avendo l'attore riconosciuto l'esistenza di un proprio obbligo pecuniario verso per le pregresse attività e prestazioni da essa rese CP_2 in favore della attrice, come dettagliato e specificato nelle fatture commerciali versate in atti, per un totale di € 84.159,73 euro incluso IVA. Parte convenuta, altresì, richiedeva di chiamare in causa l'impresa assicuratrice con cui Controparte_3 era stata stipulata una polizza per il periodo assicurativo che corre dal 10 agosto 2021 al 9 agosto 2022, sino ad un massimale di € 3000.000,00 e con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, al fine di essere integralmente garantito e tenuto indenne dalla predetta compagnia assicuratrice in forza della suddetta polizza assicurativa per tutte le conseguente pregiudizievoli (incluso, evidentemente, la ipotetica estinzione del credito pecuniario vantato da verso la a motivo CP_2 Pt_1 della compensazione invocata dalla attrice) abbia per ipotesi a patire al termine del presente giudizio a seguito e per effetto dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate dall'attrice, con piena manleva del sig. e della società CP_1 da costui amministrata da ogni onere e spesa incluso evidentemente quella derivante dal patrocinio legale.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare e nel rito
- di fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, Controparte_3 nel merito
- di rigettare le domande di in Parte_1 quanto infondate e comunque non provate e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannare, all'occorrenza anche in via anticipatoria, la medesima società attrice, al pagamento in favore di CP_2 della sorta capitale di € 84.159,73, oltre agli interessi legali di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 a far data dalla scadenza di ciascuna delle otto fatture insolute;
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 13 in via gradata, in caso di totale o parziale accoglimento delle domande di parte attrice
- di dichiarare ed accertare l'obbligo del terzo chiamato, a manlevare e tenere indenne, in virtù della Polizza dello spedizioniere doganale n. E211258, il sig.
[...]
e/o la società da costui amministrata CP_1 CP_2
da ogni e qualsivoglia pregiudizio costoro abbiano
[...] per ipotesi a patire (incluso evidentemente la estinzione a titolo di compensazione del credito vantato dal soggetto societario) e, per l'effetto, condanni il predetto assicuratore belga a ristorare detto pregiudizio economico eseguendo nelle forme di legge il versamento del relativo indennizzo assicurativo (al netto della franchigia di polizza) e sollevando comunque integralmente il sig.
[...]
e la da ogni condanna, onere o spesa CP_1 CP_2 incluso evidentemente quella derivante dal patrocinio legale del difensore e procuratore. Con vittoria di spese (anche generali) e onorari di giudizio.
In data 5/7/2023, il Giudice autorizzava la chiamata del terzo.
In data 23/12/2023, si costituiva il terzo chiamato, che evidenziava la non configurabilità della responsabilità dello spedizioniere, non essendo state documentate istruzioni specifiche da parte dell'importatore nei confronti dello stesso ed avendo lo stesso operato con la dovuta diligenza richiesta all'articolo 1710 c.c., non essendo dovuto nessun ulteriore controllo al momento della domanda di accesso al contingente, in quanto la successiva assegnazione non era un evento concretamente pronosticabile. Aggiungeva che nel Mandato Generale di Rappresentanza Doganale, conferito da a in data 04/11/2019, tra le Pt_1 CP_2 operazioni connesse ed accessorie da eseguirsi per espletare le formalità doganali sino a regolare svincolo delle merci, non vi era traccia dell'attività (vale a dire il ricorso suppletivo ad un contingente tariffario diverso da quello indicato dal mandante, attraverso la rettifica della dichiarazione doganale originaria), la cui (presunta) omissione avrebbe comportato, secondo la società attrice, l'insorgere di una responsabilità per colpa dello
. Parte_3
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 14 Evidenziava che gli spedizionieri operano seguendo degli usi negoziali e molte delle clausole non devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti (1340 c.c.), tranne nei casi in cui si tratti di vantaggi tariffari in favore del committente che, nel qual caso, devono essere espressamente pattuiti tra le parti. Nel caso di specie, lo spedizioniere non aveva effettuato i controlli successivi al proprio operato per due motivazioni diverse: da un lato il contingente risultava non critico, dall'altro non aveva ricevuto istruzioni documentabili in merito. La mancata fruizione del contingente residuo era conseguenza, pertanto, della genericità del Mandato conferito da a Pt_1
, giacché nessuna diversa pattuizione tra le parti e, men CP_2 che meno, nessuna norma obbligava, nel caso di specie, lo spedizioniere a monitorare il portale AIDA nei giorni successivi a quello di assegnazione del contingente specifico. Con riguardo al risarcimento del danno, evidenziava che l'IVA non fosse dovuta, avendo il danneggiato diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta. Con riguardo alla operatività della polizza n° E211258, evidenziava che l'art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, sottoscritta da in data 11/08/2021, prevedeva CP_2 espressamente che: “il diritto dell' ad essere coperto in Parte_4 base alla presente polizza è subordinato alla condizione che l' stesso invii tempestiva notifica scritta alla Società di Parte_4 ogni circostanza rilevante in relazione ai rischi coperti, fornendole altresì originali e/o copie dei documenti rilevanti. Inoltre, l'Assicurato dovrà fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno eventualmente verificatosi, raccogliere tutte le notizie, i documenti e gli atti relativi all'avvenimento e adoperarsi per la raccolta degli elementi utili per la difesa. L' Parte_4 dovrà inoltre compiere tutti gli atti necessari, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, per salvaguardare l'azione di rivalsa contro i terzi responsabili, astenendosi in ogni caso dal riconoscere qualsiasi propria responsabilità, nonché dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto della società. L'inadempimento di tali obblighi comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.”. Nel caso di specie, non aveva adempiuto all'obbligo di CP_2
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 15 compiere tutti gli atti necessari alla propria tutela legale, giacché aveva accettato il reclamo di senza alcun permesso scritto Pt_1 da parte della propria assicurazione e senza riferire la circostanza (rilevante) che l'importatore avesse trattenuto delle somme dovutele per prestazioni eseguite e non pagate, con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi elencati nel citato art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, comporta, per l' , la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo Parte_4 ai sensi dell'art. 1915 c.c., con conseguente inoperatività totale o parziale della polizza de quo.
La terza chiamata concludeva, pertanto, chiedendo: nel merito
- di rigettare tutte le domande avanzate da Parte_1
nei confronti dell'Assicurato signor
[...] [...]
, in proprio ed in qualità di amministratore unico CP_1 di giacché infondate in fatto ed in diritto, CP_2 oltreché non provate;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avanzate da Parte_1 accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza n° E211258 dell'11/08/2021 per inadempimento, da parte dell'Assicurato, degli obblighi di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza
- di rigettare tutte le domande avanzate dai convenuti nei confronti della terza chiamata;
con vittoria in ogni caso di spese e competenze del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza odierna la causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Preliminarmente è necessario inquadrare la figura dello spedizioniere doganale. La figura in esame è prevista dalla legge n. 1612/1960, la quale, al suo art. 1, stabilisce che “l'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 16 campo doganale”. Il successivo art. 2 prevede che “il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente. La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale”. La disciplina relativa alla procedura per la nomina degli spedizionieri doganali è dettata dagli artt. 47 e ss. del d.P.R. n. 43/1943. In particolare, l'art. 48 prevede che la patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso di determinati requisiti, tra cui il superamento di un esame. A norma dell'art. 40 del T.U.D.G, “ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43. Agli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo è riservata la rappresentanza diretta”. Quella dello spedizioniere doganale è, quindi, una figura professionale specializzata e regolamentata che svolge la funzione di rappresentare il proprietario della merce nell'ambito dello svolgimento delle operazioni doganali. Il rapporto contrattuale in oggetto è sussumibile nel tipico negozio di mandato. Tenuto conto poi della disciplina specifica di cui al d.P.R. n. 43 del 1973 (contenente Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), Parte_1 ha incaricato la rappresentato dal suo
[...] CP_2 amministratore unico (spedizioniere Controparte_1 doganale iscritto nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612), di effettuare le operazioni doganali presso il porto di Salerno in regime di c.d. rappresentanza diretta (art. 40 del d.P.R. cit.). In caso di rappresentanza diretta, come nella specie, lo spedizioniere doganale, è mandatario con rappresentanza dell'impresa importatrice, e nel momento in cui effettua la dichiarazione in dogana agisce in nome e per conto del
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 17 mandante (ex artt. 1704 e 1388 c.c.) e la sua attività, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti dei confronti del rappresentato. La disciplina eurounitaria dei dazi dogali, prevista dal Regolamento di Esecuzione UE n. 159/2019, mira ad evitare gli effetti anticoncorrenziali derivanti dall'importazione di una merce da un paese estero acquistata a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato comune, stabilendo misure antidumping. L'applicazione del dazio doganale del 25% sul valore CIF della merce trova applicazione per le importazioni di merce eccedenti un determinato contingente doganale periodicamente stabilito e limitato ad una quantità definita di merce, distinte per tipologia. Il sistema dei contingenti tariffari è finalizzato a consentire agli operatori comunitari la possibilità, in determinati periodi dell'anno, di importare nella UE determinati prodotti da determinati Paesi a dazio agevolato, ovvero a dazio 0, sino al limite di capienza del contingente stesso. Volta che l'attribuzione del contingente fra i richiedenti segue il criterio cronologico di accettazione delle domande (fatta salva la ripartizione percentuale nel caso in cui la totalità delle domande presentate nella stessa data superino il limite quantitativo del contingente), ne deriva l'importanza che la richiesta di accesso al contingente (che è contenuta nella bolla doganale di importazione che viene presentata alla dogana) sia il più possibile tempestiva. Come detto, il contratto concluso con lo spedizioniere viene inquadrato nell'ambito del contratto di mandato. Il mandato viene regolato dal codice civile agli artt. 1703 – 1730), ed è ricompreso fra i cd. contratti “tipici” o “nominati”, ossia fra quegli accordi a contenuto patrimoniale espressamente previsti e specificamente regolamentati dall'ordinamento giuridico italiano. L'art. 1703 lo definisce più precisamente come l'accordo mediante il quale una parte (detta “mandatario”) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra parte (“mandante”). Sebbene l'art. 1709 c.c. presupponga l'onerosità del contratto in questione, si ammette che esso possa essere stipulato anche a titolo gratuito. Nel primo caso, qualora il relativo compenso non sia stato stabilito dalle parti o sia desumibile dalle tariffe professionali o dagli usi, potrà essere
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 18 definito dal giudice. Il mandante, da parte sua, deve comunque fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, rimborsargli le spese incontrate e, salvo patto contrario, pagargli un compenso. Il mandato può essere conferito per il compimento di uno o più atti singolarmente determinati (nel caso di specie si parla di “mandato speciale”), oppure in relazione a tutti gli affari che interessano il mandante od a quelli attinenti ad una data sfera di rapporti dello stesso tipo (“mandato generale”). Ogni volta quindi che l'atto concluso tra le parti non specifica il tipo di attività da realizzare, si presume che ci si trovi di fronte ad un mandato generale. La distinzione di cui sopra ha una rilevanza specifica sul piano normativo, in quanto solo al mandato speciale si applica l'art. 1708, comma 1 c.c., in base al quale il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato concesso, ma anche quelli necessari al compimento di questi. Ne consegue che sono compresi nel mandato speciale anche quelle attività, aventi contenuto a carattere materiale o giuridico, le quali sono indispensabili ai fini della concreta esecuzione dell'incarico (e non anche quelle non necessarie, ma meramente utili al fine dell'esecuzione dello stesso). Al solo mandato generale, inoltre, si applica l'art. 1708, comma 2 c.c., per il quale il mandato non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo che siano espressamente indicati. Questo significa che nell'ambito del mandato deve essere espressamente indicato il tipo di atto da compiere, mentre è insufficiente l'inserzione di una mera clausola di stile che autorizza a compiere ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Il mandato generale abilita quindi il mandatario a compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, a meno che nel contratto non sia stabilito diversamente. Il mandato speciale, in più, dà facoltà al mandatario di compiere anche gli atti funzionalmente necessari per il compimento di quelli contrattualmente stabiliti. Il mandato, ancora (sia generale che speciale), può essere stipulato con uno o più mandatari. Nel secondo caso ciascun mandatario potrà svolgere il proprio compito da solo (mandato disgiuntivo) oppure congiuntamente con gli altri (mandato congiuntivo). Il contratto, a seconda dell'interesse del mandatario, può essere stipulato con o senza rappresentanza. Il mandato con rappresentanza si ha quando il mandante, mediante uno speciale
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 19 atto (detto procura) conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo, cioè di manifestare per lui una certa volontà di fronte ai terzi. La procura è dunque il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di farsi rappresentare, la quale è normalmente seguita – nell'ipotesi in questione – da un contratto di mandato, che regola in maniera specifica i rapporti tra rappresentante e rappresentato, sebbene i due atti possano essere contestuali. Nel mandato con rappresentanza il mandatario agirà di fronte ai terzi in nome e per conto del mandante e, per conseguenza, gli effetti degli atti giuridici da lui compiuti ricadranno direttamente sul mandante, che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi. Il mandato senza rappresentanza invece, si ha quando il mandante non ha conferito una specifica procura al mandatario. In tale ipotesi, quest'ultimo agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che gli effetti degli atti giuridici da egli posti in essere ricadranno su di lui, che, tuttavia, dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato. La procura quindi, a differenza del mandato, è un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio sottostante per il quale è conferita (Cass., 11 febbraio 1998, n. 1388, Cass. 4 dicembre 1996, n. 10819). Per quanto attiene gli obblighi che gravano a carico del mandatario, il codice civile dispone che: questi è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
tuttavia, nel caso in cui il mandato sia gratuito, la responsabilità per colpa dovrà essere valutata con minore rigore;
egli è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato;
la sua prestazione non può eccedere i limiti fissati nel mandato (in difetto l'atto compiuto resta a carico del mandatario, qualora il mandante non lo ratifichi); rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Il mandante deve, a sua volta: somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome;
rimborsare al mandatario le
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 20 anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, deve inoltre pagare il compenso pattuito, in proporzione all'attività svolta dal mandatario e risarcire inoltre i danni che il mandatario possa aver subito a causa dell'incarico Il mandatario ha diritto, ai sensi dell'art. 1721 c.c. a soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti in conseguenza degli affari che abbia concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. Per quanto riguarda invece le cause di estinzione del mandato, il codice elenca i seguenti casi: a. scadenza del termine;
b. morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario;
c. revoca del mandato ad opera del mandante: essendo quest'ultimo soggetto l'interessato alla esecuzione del contratto, è ammesso che lo possa revocare in ogni momento;
ove però le parti abbiano previsto un patto di irrevocabilità dello stesso, qualora il mandante revochi il mandato senza giusta causa, egli risponderà dei danni nei confronti del mandatario. Nel caso in cui sia, invece, previsto un termine ed il mandante revochi senza giusta il mandato, egli sarà tenuto ad indennizzare il mandatario per il mancato guadagno ed inoltre a corrispondere a quest'ultimo il compenso per l'attività prestata, oltre al rimborso delle spese sostenute;
d. rinuncia al mandato da parte del mandatario: anche in questo caso. qualora lo stesso rinunzi senza giusta causa, sarà tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del mandante. Sebbene per la conclusione del mandato, ed anche per il mandato concluso con lo spedizioniere doganale, non sia richiesta dalla normativa vigente alcuna forma particolare, né tanto meno l'utilizzazione di formule particolari, è tuttavia necessario che vengano adottati alcuni accorgimenti nella stipula di tale atto, i quali, in particolare, devono permettere la chiara identificazione del rappresentato, del rappresentante e dell'oggetto in cui si articola l'esercizio del mandato medesimo.
A prescindere quindi dal modo in cui il mandato viene redatto (es. contratto ad hoc o semplice lettera di incarico accettata dal mandante), dallo stesso dovranno risultare, pertanto, le seguenti informazioni minime: generalità del mandante;
elenco della documentazione fornita dal mandante tipo di operazione/i doganale/i che saranno oggetto dell'incarico; descrizione, da effettuarsi in maniera chiara ed inequivocabile, della merce oggetto dell'operazione/i.
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 21 Ai fini della configurabilità della responsabilità contrattuale dello spedizioniere doganale, il creditore deve provare i fatti costitutivi: il contratto (l'esistenza dell'obbligazione) e allegare l'inadempimento (perché la colpa non è fatto costitutivo). Il debitore deve provare il fatto estintivo, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile ex art. 1256 c.c., cioè la mancanza di colpa (1218 c.c.), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Nella responsabilità contrattuale la colpa è l'inosservanza della diligenza (quella del buon padre di famiglia – 1176 comma 1 c.c.- la diligenza media) adeguata a soddisfare l'esigenza del creditore. Nel caso del professionista l'adeguatezza della diligenza va valutata con riferimento alla tipologia dell'attività esercitata e alla categoria professionale di appartenenza. Tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma cod.civ. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione. Nello specifico di quanto in questa sede rileva, grava sull'attore, che ha eccepito l'inadempimento del mandatario alla specifica obbligazione dedotta (richiesta nell'interesse di Parte_1 mediante istanza alla Dogana di rettifica della dichiarazione doganale originaria dell'assegnazione del rimanente quantitativo al contingente residuo), la dimostrazione che la dedotta obbligazione trovi la sua fonte nel contratto concluso e che, pertanto, essa rientri nei contenuti dell'incarico conferito mediante il contratto di mandato. Applicando i principi sopra richiamati in tema di riparto dell'onere della prova al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice abbia provato che tra gli obblighi dello spedizioniere rientrasse anche quello di provvedere alla richiesta del contingente residuo. Il mandato generale di rappresentanza doganale stipulato tra le parti il 4/11/2019, prevedeva l'obbligo per il mandatario di curare le formalità doganali di importazione e/o esportazione, definitive o temporanee e le eventuali operazioni connesse e accessorie sino al regolare svincolo delle merci. Specifica poi le operazioni accessorie come quelle che ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini dell'esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni, la
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 22 sottoscrizione di documenti e verbali e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento di suddette operazioni. In virtù del Mandato Generale di Rappresentanza Doganale conferito a in data 04/11/2019, l'attrice aveva CP_2 incaricato lo spedizioniere di curare le formalità doganali di importazione della merce acquistata a marzo 2022 dalla Turchia (“barre e tondi per cemento armato”), con l'indicazione di
“gestire” detta operazione “usufruendo dell'agevolazione contingentale istituita a norma dei regolamenti comunitari” in materia. Deve ritenersi che tra i compiti dello spedizioniere rientri quello della verifica del contingente tariffario, compresa la richiesta di assegnazione del contingente residuo. La funzione di verifica del contingente tariffario è intimamente e strettamente connessa con la prestazione del servizio di doganalista e rappresentante doganale (di cui agli artt. 18 e 19 Reg. UE 952/2013), il quale si incentra nella prestazione della dichiarazione doganale di cui all'art. 5 del “CDC” (Reg. UE 2913/1992). E poiché la dichiarazione doganale può, per sua natura, essere soggetta a dazio, l'attività di controllo della possibilità che la merce sdoganata possa, o meno, essere appunta sottoposta a dazio, non può ritenersi separata o aggiuntiva (e come tale necessitante di una particolare prova per la sua stipulazione) rispetto a quella tipica e funzionale del doganalista in quanto tale. Si tratta, cioè, in altri termini, evidentemente di una funzione la cui obliterazione renderebbe in buona parte priva di senso e di giustificazione causale la stessa prestazione del servizio di doganalista. In questo senso, la prestazione di una attività di tal genere deve considerarsi un effetto legale tipico del conferimento, allo spedizioniere doganale, del relativo mandato. Ed infatti il convenuto , stante l'interesse di Controparte_6 di importare le merci evitando, per quanto possibile, il Pt_1 pagamento del dazio, aveva effettuato l'operazione di importazione oggetto del presente giudizio in data 1/4/2022, essendo questo il primo giorno di apertura dei contingenti specifici del quarto quadrimestre contingentale previsto dai Reg.ti UE 2019/159 e 2021/1029 per l'importazione nella UE di
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 23 determinati prodotti in acciaio in esenzione daziaria. Una volta fosse emerso (come è avvenuto in data 5/4/2022, data in cui l'Ufficio UE preposto aveva effettuato e reso nota la ripartizione proporzionale del contingente specifico fra tutti gli operatori comunitari che ne avevano fatto richiesta in data 1/4/2022 comunicando detta percentuale di assegnazione a tutte le dogane), che il quantitativo importato da era rientrato Pt_1 solo parzialmente nel contingente specifico Turchia n. d'ordine 098866 (essendo il quantitativo complessivo ammesso a contingente stato suddiviso percentualmente fra tutti coloro che avevano presentato domanda nella stessa data dell'1/4/2022), circostanza che lo spedizioniere doveva verificare, una volta reso disponibile il dato, l'effettuazione da parte dello spedizioniere della domanda accesso al contingente residuo, reso accessibile proprio in considerazione dell'esaurimento di quello specifico, così da consentire alla ditta di poter beneficiare, per il quantitativo non rientrato nel contingente specifico, dell'esenzione daziaria, rientrava certamente nell'ambito del mandato che il doganalista era tenuto ad espletare, quale professionista del settore, al fine di garantire la realizzazione del miglior interesse per il mandante. Sussiste, altresì, il nesso di causalità materiale tra la condotta negligente dello spedizioniere e l'evento del mancato conseguimento del beneficio dell'esenzione daziaria. Con riguardo al profilo della causalità giuridica, deve ritenersi che, in base ad un giudizio prognostico, la richiesta di assegnazione del contingente residuo avrebbe evitato le conseguenze dannose poi verificatesi, dal momento che, alla data del 5/4/2022 ed anche nei giorni seguenti (fino al 13/4/2022), il contingente residuo era capiente, consentendo così alla di beneficiare dell'esenzione daziaria anche sulla Pt_1 parte della merce che non era rientrata nel primo contingente. L'omissione dello spedizioniere ha certamente cagionato un danno alla pari ad € 93.286,03 (con esclusione dell'IVA, Pt_1 avendo il danneggiato diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta), oltre interessi legali dal 18/5/2022, data del pagamento, al soddisfo. Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, la stessa va accolta, avendo la ammesso di Parte_1 aver omesso il pagamento delle seguenti fatture di CP_2
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 24 - Fattura N. 371 del 27/04/2022 con Imponibile €. 35.713.34 + I.V.A. €. 7.854,73;
- Fattura N. 874 del 29/09/2022 con Imponibile €. 6.481,00 + I.V.A. € 877,80;
- Fattura N. 945 del 28/10/2022 con Imponibile €. 4.429,32 + I.V.A. €. 661,39;
- Fattura N.1046 del 31/08/2022 con Imponibile €. 9.758,00 + I.V.A. €. 1.305,70;
- Fattura N.1048 del 31/10/2022 con Imponibile €. 3.562,58 + I.V.A. €. 459,27;
- Fattura N.1050 del 31/10/2022 con Imponibile €. 7.261,00 + I.V.A. €. 844,80;
- Fattura N.1054 del 06/11/2022 con Imponibile €. 202,00+ I.V.A. €. 0;
- Fattura N.1253 del 29/12/2022 con Imponibile €. 4.190,00 + I.V.A. €. 558,80, per il complessivo importo di € 84.159,73. Tali somme possono essere oggetto di compensazione. Parte convenuta è tenuta al pagamento della somma di € 93.286,03 e della somma di € 9409,74, pari agli interessi legali dal 18/5/2022 alla data del deposito della sentenza (oltre agli interessi fino al soddisfo), per un totale di € 102.695,77. Parte attrice è, invece tenuta al pagamento della somma di € 84.159,73 e della somma di € 31.212,00, peri agli interessi ex dlgs 231/02 alla data del deposito della sentenza (oltre agli interessi fino al soddisfo), per un totale di € 102.695,77, per un totale di € 115.371,73. Operate le compensazioni, residua un credito della convenuta di
€ 12.675,96. Con riguardo alla domanda di manleva, risulta documentalmente provato e non contestato che parte convenuta ha stipulato, per il tramite del broker Banchero Costa Insurance di Genova, la Polizza dello n. E211258 con la impresa Parte_5 assicuratrice (per il periodo dal Controparte_3
10 agosto 2021 al 9 agosto 2022) sino ad un massimale di € 300.000,00 e con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro. Le violazioni commesse dal convenuto rientrano tra i rischi assicurati (art. 2). Parte convenuta ha eccepito la tardività della costituzione della terza chiamata, avvenuta il 23/12/2023, mentre il termine
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 25 ultimo era il 22/12/2023, con conseguente applicazione delle decadenze previste dall'art. 163 commi 2 e 3 c.p.c. In particolare, in caso di costituzione tardiva la parte non può proporre domande riconvenzionali né le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La terza chiamata ha eccepito la violazione dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, sottoscritta da in data CP_2
11/08/2021, che prevedeva espressamente che: “il diritto dell' ad essere coperto in base alla presente polizza è Parte_4 subordinato alla condizione che l' stesso invii Parte_4 tempestiva notifica scritta alla Società di ogni circostanza rilevante in relazione ai rischi coperti, fornendole altresì originali e/o copie dei documenti rilevanti. Inoltre, l'Assicurato dovrà fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno eventualmente verificatosi, raccogliere tutte le notizie, i documenti e gli atti relativi all'avvenimento e adoperarsi per la raccolta degli elementi utili per la difesa. L' dovrà inoltre compiere Parte_4 tutti gli atti necessari, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, per salvaguardare l'azione di rivalsa contro i terzi responsabili, astenendosi in ogni caso dal riconoscere qualsiasi propria responsabilità, nonché dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto della società. L'inadempimento di tali obblighi comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.”. Tale violazione dell'obbligo di compiere tutti gli atti necessari alla propria tutela legale, era consistita nell'accettare il reclamo di senza alcun permesso scritto da parte (rilevante) che Pt_1
l'importatore avesse trattenuto delle somme dovutele per prestazioni eseguite e non pagate. Tale eccezione va ritenuta un'eccezione in senso stretto, dal momento che la Cassazione (ord. 21 gennaio 2025 n. 1469), in continuità con i precedenti del 2018 (ord. 23 gennaio 2018 n. 1558) e del 2024 (ord. 14 marzo 2024 n. 6954), ha stabilito che in presenza di una clausola di delimitazione del rischio dell'assicuratore, l'eccezione che si fonda su di essa ha natura di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta alle preclusioni assertive. Secondo la Cassazione, la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 26 contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. La tardiva costituzione ha comportato la decadenza dal proporre eccezioni in senso stretto, con conseguente accoglimento della domanda di manleva.
2. Sulle spese di lite. Stante la soccombenza reciproca, nei rapporti tra attore e convenuti le spese di lite possono essere compensate. Le spese del terzo chiamato vanno poste a carico di parte attrice. La Cassazione, infatti, con l'ordinanza n. 6144/2024 ha confermato che anche nella chiamata del terzo le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto. Nel caso di specie la chiamata si era resa necessaria dalla domanda attorea.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 5748 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra
, in Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di CP_2 [...]
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_3 provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
2.accoglie la domanda riconvenzionale;
3.operate le compensazioni, condanna Parte_1
al pagamento, in favore di , in
[...] Controparte_1 proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di della somma di € CP_2
€ 12.675,96., oltre interessi come in motivazione;
4.condanna la in persona Controparte_3
N.R.G. 5748/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 27 del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne in proprio e nella qualità di Controparte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di della somma di € 93.286,03 (con esclusione CP_2 dell'IVA, avendo il danneggiato diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta), oltre interessi legali dal 18/5/2022, data del pagamento, al soddisfo, cui va detrattala franchigia di € 1.000,00. 5. compensa integralmente tra e Parte_1
in proprio e nella qualità di Controparte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_2
6. condanna e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e CP_1 legale rappresentante pro tempore di al CP_2 pagamento, in favore di Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13/12/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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