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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 580/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22A - 259 TARI 2019
- sul ricorso n. 581/2024 depositato il 15/05/2024 proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22A - 260 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi emessi da Resistente_1 S.r.l., quale concessionario del Comune di Montichiari, relativi alla TARI per gli anni 2019 e 2020, rispettivamente per gli importi complessivi di euro 14.343,00 ed euro 14.059,00, comprensivi di tributo, TEFA, spese di accertamento, IVA, interessi e spese di notifica
La società ricorrente ha dedotto, in sintesi, di aver presentato sin dal 12.11.1999 dichiarazione di variazione ai fini TARSU, valida anche per la TARI ai sensi dell'art. 1, comma 686, L. 147/2013, indicando una superficie tassabile di mq 630 ed una superficie esclusa, in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali smaltiti in proprio;
di aver regolarmente corrisposto la TARI per gli anni in contestazione sulla base di tali dati;
di aver ricevuto gli avvisi senza previo contraddittorio procedimentale;
e che gli atti sarebbero comunque affetti da grave difetto di motivazione, oltre che da erronea inclusione dell'IVA e da illegittimo addebito delle spese di accertamento. Ha inoltre contestato la pretesa ricostruzione della superficie mediante aerofotogrammetria e l'assenza di prova circa la natura dei rifiuti prodotti sulle aree recuperate a tassazione
Resistente_1 S.r.l. si è costituita in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi, sostenendo che gli avvisi TARI costituirebbero atti automatizzati o di controllo formale, per i quali non sarebbe richiesto il contraddittorio preventivo;
che la motivazione sarebbe sufficiente in quanto idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa;
e che incomberebbe comunque sulla contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di esclusione o esenzione dalla tassazione, richiamando anche giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi dell'ente impositore
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, nelle quali ha ulteriormente insistito sulla natura non automatizzata degli accertamenti, richiamando anche documentazione storica comunale attestante la denuncia originaria e la superficie esclusa, nonché note interpretative IFEL in tema di obbligo di contraddittorio per rettifiche di superfici complesse, mentre la resistente ha depositato giurisprudenza ritenuta attinente al caso in esame.
Dopo la riunione dei ricorsi -stanti le evidenti ragioni di connessione- all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I riuniti ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Dalla documentazione in atti risulta che Ricorrente_1 S.p.A. ha presentato nel 1999 una dichiarazione di variazione ai fini TARSU, indicante una superficie tassabile limitata a mq 630 e la restante superficie come esclusa in quanto destinata ad attività produttive di rifiuti speciali smaltiti a propria cura e spese, dichiarazione che, per espressa previsione normativa, conserva efficacia anche ai fini TARI sino a nuova variazione;
la stessa amministrazione non risulta aver mai contestato tale assetto per oltre un ventennio, né risulta che la contribuente abbia modificato l'utilizzo dei locali o delle aree.
Gli avvisi impugnati muovono invece dal presupposto di una “omessa dichiarazione” o comunque di una superficie imponibile notevolmente superiore, determinata sulla base di rilevazioni esterne, senza che l'atto esponga in modo intelligibile e puntuale le ragioni del superamento della situazione dichiarata e consolidata, né le caratteristiche concrete delle aree recuperate a tassazione, la loro destinazione funzionale, la tipologia dei rifiuti prodotti, i criteri di calcolo delle tariffe applicate e dei costi fissi e variabili.
Sotto tale profilo, la motivazione degli avvisi si rivela meramente apparente e non conforme agli artt. 3 L.
241/1990, 7 L. 212/2000 e 1, comma 162, L. 296/2006, poiché non consente al contribuente – né al giudice – di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'ente impositore nella determinazione della maggiore pretesa tributaria. La stessa difesa dell'ufficio, nelle controdeduzioni, si limita a richiamare in via generale la disponibilità di dati catastali e l'esistenza di controlli formali, ma non colma le lacune motivazionali dell'atto originario, che deve essere autosufficiente.
Né può condividersi la tesi secondo cui si tratterebbe di atti automatizzati;
gli avvisi in esame non si limitano a liquidare il tributo sulla base di dati dichiarati dal contribuente, ma procedono a una vera e propria rettifica della superficie imponibile, disconoscendo una precedente dichiarazione e un regime di esclusione consolidato, attività che implica valutazioni tecniche e giuridiche non meramente meccaniche e che, secondo il nuovo art.
6-bis della L. 212/2000, deve essere preceduta da un contraddittorio effettivo, a pena di annullabilità dell'atto.
Nel caso di specie è pacifico che nessuna comunicazione preventiva di avvio del procedimento o invito al contraddittorio sia stata notificata alla società, la quale ha appreso della nuova ricostruzione della superficie imponibile solo con la ricezione degli avvisi. Tale omissione assume rilievo dirimente, trattandosi di accertamenti fondati su elementi non oggettivi ed incontestabili, ma su una diversa qualificazione delle aree e della loro tassabilità.
Ulteriore profilo di illegittimità è rappresentato dall'applicazione dell'IVA al tributo TARI, pacificamente qualificato come entrata tributaria e non come corrispettivo per servizio, come affermato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, nonché dall'addebito delle spese di accertamento sulla base di una previsione regolamentare comunale che, in quanto incidente su un rapporto tributario, non può introdurre oneri ulteriori in assenza di idonea base normativa primaria, con conseguente possibilità per il giudice tributario di disapplicarla.
Le difese dell'ente resistente, incentrate sull'onere probatorio gravante sul contribuente in ordine alla produzione di rifiuti speciali, non sono decisive nel caso concreto, poiché qui non si verte in tema di prima dichiarazione o di richiesta di nuova esenzione, ma di rettifica in aumento di una superficie già oggetto di dichiarazione valida ed efficace, rispetto alla quale incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare i presupposti della maggiore imposizione e di motivare adeguatamente le ragioni del mutamento.
Alla luce di tali considerazioni entrambi gli avvisi di accertamento impugnati devono essere annullati.
Le spese di lite, avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche affrontate e all'esistenza di un contenzioso pregresso tra le parti su annualità analoghe, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie i riuniti ricorsi e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente
D.Chiaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 580/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22A - 259 TARI 2019
- sul ricorso n. 581/2024 depositato il 15/05/2024 proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22A - 260 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi emessi da Resistente_1 S.r.l., quale concessionario del Comune di Montichiari, relativi alla TARI per gli anni 2019 e 2020, rispettivamente per gli importi complessivi di euro 14.343,00 ed euro 14.059,00, comprensivi di tributo, TEFA, spese di accertamento, IVA, interessi e spese di notifica
La società ricorrente ha dedotto, in sintesi, di aver presentato sin dal 12.11.1999 dichiarazione di variazione ai fini TARSU, valida anche per la TARI ai sensi dell'art. 1, comma 686, L. 147/2013, indicando una superficie tassabile di mq 630 ed una superficie esclusa, in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali smaltiti in proprio;
di aver regolarmente corrisposto la TARI per gli anni in contestazione sulla base di tali dati;
di aver ricevuto gli avvisi senza previo contraddittorio procedimentale;
e che gli atti sarebbero comunque affetti da grave difetto di motivazione, oltre che da erronea inclusione dell'IVA e da illegittimo addebito delle spese di accertamento. Ha inoltre contestato la pretesa ricostruzione della superficie mediante aerofotogrammetria e l'assenza di prova circa la natura dei rifiuti prodotti sulle aree recuperate a tassazione
Resistente_1 S.r.l. si è costituita in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi, sostenendo che gli avvisi TARI costituirebbero atti automatizzati o di controllo formale, per i quali non sarebbe richiesto il contraddittorio preventivo;
che la motivazione sarebbe sufficiente in quanto idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa;
e che incomberebbe comunque sulla contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di esclusione o esenzione dalla tassazione, richiamando anche giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi dell'ente impositore
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, nelle quali ha ulteriormente insistito sulla natura non automatizzata degli accertamenti, richiamando anche documentazione storica comunale attestante la denuncia originaria e la superficie esclusa, nonché note interpretative IFEL in tema di obbligo di contraddittorio per rettifiche di superfici complesse, mentre la resistente ha depositato giurisprudenza ritenuta attinente al caso in esame.
Dopo la riunione dei ricorsi -stanti le evidenti ragioni di connessione- all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I riuniti ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Dalla documentazione in atti risulta che Ricorrente_1 S.p.A. ha presentato nel 1999 una dichiarazione di variazione ai fini TARSU, indicante una superficie tassabile limitata a mq 630 e la restante superficie come esclusa in quanto destinata ad attività produttive di rifiuti speciali smaltiti a propria cura e spese, dichiarazione che, per espressa previsione normativa, conserva efficacia anche ai fini TARI sino a nuova variazione;
la stessa amministrazione non risulta aver mai contestato tale assetto per oltre un ventennio, né risulta che la contribuente abbia modificato l'utilizzo dei locali o delle aree.
Gli avvisi impugnati muovono invece dal presupposto di una “omessa dichiarazione” o comunque di una superficie imponibile notevolmente superiore, determinata sulla base di rilevazioni esterne, senza che l'atto esponga in modo intelligibile e puntuale le ragioni del superamento della situazione dichiarata e consolidata, né le caratteristiche concrete delle aree recuperate a tassazione, la loro destinazione funzionale, la tipologia dei rifiuti prodotti, i criteri di calcolo delle tariffe applicate e dei costi fissi e variabili.
Sotto tale profilo, la motivazione degli avvisi si rivela meramente apparente e non conforme agli artt. 3 L.
241/1990, 7 L. 212/2000 e 1, comma 162, L. 296/2006, poiché non consente al contribuente – né al giudice – di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'ente impositore nella determinazione della maggiore pretesa tributaria. La stessa difesa dell'ufficio, nelle controdeduzioni, si limita a richiamare in via generale la disponibilità di dati catastali e l'esistenza di controlli formali, ma non colma le lacune motivazionali dell'atto originario, che deve essere autosufficiente.
Né può condividersi la tesi secondo cui si tratterebbe di atti automatizzati;
gli avvisi in esame non si limitano a liquidare il tributo sulla base di dati dichiarati dal contribuente, ma procedono a una vera e propria rettifica della superficie imponibile, disconoscendo una precedente dichiarazione e un regime di esclusione consolidato, attività che implica valutazioni tecniche e giuridiche non meramente meccaniche e che, secondo il nuovo art.
6-bis della L. 212/2000, deve essere preceduta da un contraddittorio effettivo, a pena di annullabilità dell'atto.
Nel caso di specie è pacifico che nessuna comunicazione preventiva di avvio del procedimento o invito al contraddittorio sia stata notificata alla società, la quale ha appreso della nuova ricostruzione della superficie imponibile solo con la ricezione degli avvisi. Tale omissione assume rilievo dirimente, trattandosi di accertamenti fondati su elementi non oggettivi ed incontestabili, ma su una diversa qualificazione delle aree e della loro tassabilità.
Ulteriore profilo di illegittimità è rappresentato dall'applicazione dell'IVA al tributo TARI, pacificamente qualificato come entrata tributaria e non come corrispettivo per servizio, come affermato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, nonché dall'addebito delle spese di accertamento sulla base di una previsione regolamentare comunale che, in quanto incidente su un rapporto tributario, non può introdurre oneri ulteriori in assenza di idonea base normativa primaria, con conseguente possibilità per il giudice tributario di disapplicarla.
Le difese dell'ente resistente, incentrate sull'onere probatorio gravante sul contribuente in ordine alla produzione di rifiuti speciali, non sono decisive nel caso concreto, poiché qui non si verte in tema di prima dichiarazione o di richiesta di nuova esenzione, ma di rettifica in aumento di una superficie già oggetto di dichiarazione valida ed efficace, rispetto alla quale incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare i presupposti della maggiore imposizione e di motivare adeguatamente le ragioni del mutamento.
Alla luce di tali considerazioni entrambi gli avvisi di accertamento impugnati devono essere annullati.
Le spese di lite, avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche affrontate e all'esistenza di un contenzioso pregresso tra le parti su annualità analoghe, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie i riuniti ricorsi e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente
D.Chiaro