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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 8158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8158 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. –
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19899/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GILIBERTI FRANCESCO
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare in presenza del 3.06.2025 il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti. Il PM chiedeva pronunciarsi la separazione. Il Gi riservava in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 la sig. sponeva: Parte_1
“ a. In data 17.11.2015 i coniugi contraevano matrimonio in Napoli, b. Dall'unione coniugale non nascevano figli;
c. Che dopo un primo periodo di vita coniugale relativamente felice, purtroppo sopravvenute ragioni di incompatibilità hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale;
d. verificata l'impossibilità di continuare nella convivenza, essendo venuto a mancare qualsivoglia elemento spirituale e materiale atto a sorreggere il matrimonio è addivenuta alla decisione di chiedere la separazione;
e. La casa coniugale si trova in Napoli alla via Laura Oliva
Mancini n. 14; f. Il sig. è irreperibile”. Controparte_1
Su tali premesse la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
all'esito e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, chiedeva altresì pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 03.06.2025 compariva innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. la sola ricorrente la quale dichiarava: “dall'unione con non sono nati figli. Non chiedo nulla, ma solo la CP_1 pronuncia dello status. Da circa 5-6 anni non vedo e non sento mio marito e penso che sia tornato in
Algeria”.
Il Giudice Relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione del resistente, ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa al Collegio in ordine alla domanda di separazione.
Preliminarmente va confermata la contumacia del resistente, citato e non costituitosi.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata peraltro, anche dalla contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo venuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nessuna altra determinazione deve essere adottata in assenza di richieste accessorie.
Giacchè con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, cosi provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 – 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi
; Parte_1 Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 90, parte I, S. Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino