Articolo 2 della Legge 18 novembre 1977, n. 902
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1978
Art. 2.
Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente e' attribuito in proprieta' alle altre confederazioni ed associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituite al 1 gennaio 1974 e che siano maggiormente rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978
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