Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 08/08/2023, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 02619/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02814/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2814 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso lo studio CL AT in Palermo, via Baldissera n. 23 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Petralia Soprana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria Cerami, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Vincenzo di Marco, 8 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo D'Asaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via XX Settembre 29 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del certificato di agibilità n. -OMISSIS- dell'1/9/2016 rilasciato dal Comune di Petralia Soprana agli odierni controinteressati, conosciuto in data 6/9/2017 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Petralia Soprana e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un immobile sito in Petralia Soprana, -OMISSIS-, concesso in locazione a -OMISSIS- all’interno del quale viene svolta un’attività di -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, del certificato di agibilità rilasciato nel 2016 alla controinteressata relativamente a un immobile situato nelle vicinanze, per il quale, nel 2007, era stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-”, oltre alla condanna del Comune al risarcimento del danno.
Hanno resistono al ricorso il Comune di Petralia Soprana e la parte controinteressata, formulando plurime eccezioni di rito e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito dell’avversa impugnativa.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
L’azione di annullamento va dichiarata inammissibile poiché nessuna causa di illegittimità propria del certificato di agibilità impugnato è stata realmente prospettata dalla parte ricorrente.
Com’è noto, il titolo abilitativo edilizio e il certificato di agibilità hanno presupposti diversi e non sovrapponibili. E infatti il certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Testo unico dell’edilizia, ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (il certificato di agibilità è quindi un documento in cui si attesta che l'immobile a cui si riferisce costituisce ambiente sano e sicuro in cui poter vivere), mentre il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Il che comporta che i diversi piani possono convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza.
Sulla base di queste premesse si è affermata, in giurisprudenza, l’illegittimità del diniego della agibilità motivato unicamente con la difformità dell’immobile dal progetto approvato, oppure, in senso opposto, l’irrilevanza del rilascio del certificato di agibilità come fatto ostativo al potere del Comune di reprimere gli abusi edilizi (cfr. Cons. Stato n. 1409 e 1220 del 2014).
Ciò posto, nel caso di specie, dal contenuto del ricorso - v. in particolare pagg. 5- 8 ove si contestano le autorizzazioni edilizie n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, i titoli dei proprietà dei controinteressati nonché il rispetto delle distanze e ove si afferma che” In conclusione, il Comune, pur sollecitato a farlo, non ha compiutamente svolto il necessario controllo della regolarità urbanistica della costruzione”- si desume che, al di là delle apparenze, l'effettivo oggetto dell'impugnazione non è il certificato di agibilità rilasciato (e i connessi aspetti di salubrità e sicurezza dell’immobile del vicino), ma concerne la legittimità delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni in variante rilasciate da oltre dieci anni; provvedimenti mai impugnati, divenuti definitivi e non più contestabili.
Non può, tuttavia, ammettersi che, attraverso l’escamotage del ricorso contro il certificato di agibilità, il vicino, al fine di tutelare la propria posizione di mercato ed evitare che un terzo eserciti un’attività concorrenziale (-OMISSIS-) nell’immobile limitrofo, possa contestare la disciplina urbanistico-edilizia di detto immobile e l’assetto d’interessi già definito da provvedimenti divenuti inoppugnabili da oltre dieci anni: opinare diversamente significherebbe, infatti, eludere il termine di decadenza, la cui osservanza è prevista dalla legge per assicurare la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico.
L’inammissibilità dell’azione di annullamento determina, per tabulas, il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro solo genericamente formulata e priva di adeguate allegazioni in facto in ordine all’an e al quantum della supposta responsabilità della P.A.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l’azione di annullamento e respinge la connessa domanda risarcitoria.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune e alle controinteressate -OMISSIS- le spese di lite, liquidate in complessivi € 3000 (euro millecinquecento/00 per il Comune ed euro millecinquecento/00 per le controinteressate), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO