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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/09/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 527/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promossa in grado di appello da:
, elettivamente domiciliato in Torino, via San Quintino n. 36, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mario Lovero del Foro di Torino che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
contro
:
e , elettivamente domiciliati in Parte_2 Pt_1 Parte_3
Torino, via Lamarmora n. 16, presso lo studio degli Avvocati Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro che li rappresentano e difendono giusta procura in atti APPELLATI
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2036/2024 del Tribunale di Ordinario di Torino resa tra le parti in data 02.04.2024 nel procedimento R.G. n. 15241/2022 e pubblicata in data 03.04.2024.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Torino adita, in riforma dell'impugnata sentenza;
in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 3292/2024 del 02.04.2024 resa inter partes dal Tribunale di Torino in persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Levrino, pubblicata in data 03.04.2024 tra i sig.ri contro i sig.ri e Parte_1 Parte_4 Parte_2
- notificata a mezzo pec in data 03.04.2024 – accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
- previo ordine di esibizione ai sig.ri e e/o Parte_2 Parte_4 acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate e presso i competenti Uffici Tributari del modello unico degli ultimi tre anni o di altra documentazione attestante il loro reddito degli ultimi tre anni;
- previa acquisizione presso il competente Centro per l'Impiego del Lavoro del curriculum lavorativo e dell'attuale posizione del sig. ; Parte_1
- previa acquisizione di informative in ordine al sig. presso le Parte_1
Comunità nelle quali il medesimo è stato ospite, come sopra indicate e presso le ulteriori Comunità che verranno eventualmente indicate nel proseguo del giudizio;
- previa disposizione di C.T.U. medico legale e psicologica atta ad accertare il danno alla psiche subita e subenda dal sig. causa il comportamento tenuto Parte_1 dai genitori nei suoi confronti;
-Previa ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado e specificatamente quelli di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. in data 22.02.2023
- da intendersi ritualmente trascritti e preceduti dal rituale “vero che” - per interrogatorio formale e testi così come indicati nella memoria stessa.
- Previo ogni incombente istruttorio che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà opportuno. In via Principale nel merito:
- Accertare e dichiarare i convenuti obbligati in solido e/o in via alternativa al mantenimento del figlio e, per l'effetto, condannare i signori Parte_1 Parte_2
e in solido e/o in via alternativa, a corrispondere al signor
[...] Parte_4
, a titolo di mantenimento, la somma mensile che si indica in euro Parte_1
900,00 ovvero nella somma veriore che verrà accertata in corso di causa, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. , delle spese per la formazione professionale e distruzione, delle spese di trasporto, nonché di ogni altra sfera straordinaria che l'ill.mo Sig. Giudice vorrà riconoscere in via equitativa, a titolo di mantenimento ex art. 337 septies c.c., con decorrenza 26.02.2018 ( data in cui l'attore è stato licenziato, senza più trovare lavoro, dalla l' Controparte_1
o, quanto meno, sin dal giorno dell'avvenuta notificazione della presente causa
[...]
o, comunque da altra data veriore ritenuta dall'ill.mo sig. Giudice.
- Accertare e dichiarare La fondatezza del danno endofamiliare patito dall'esponente a causa dell'abbandono da parte dei genitori, e, per l'effetto, condannare i sig.ri Parte_2
e al pagamento della somma di euro 100.000,00 o
[...] Parte_4 dell'altra somma veriore che l'ill.mo Tribunale riterrà opportuno, occorrendo anche secondo equità a titolo di risarcimento del danno. In via Subordinata:
2 nella denegata ipotesi di reiezione della domanda principale di mantenimento;
- accertare e dichiarare i convenuti obbligati in via solidale e/o alternativa alle obbligazioni alimentari in favore del figlio e per l'effetto condannare i Parte_1 signori e in solido e/o in via alternativa, a Parte_2 Parte_4 corrispondere al signor , a titolo di alimenti, la somma mensile che si Parte_1 indica in euro 500,00 ovvero nella somma veriore che verrà accertata in corso di causa, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. , con decorrenza 26.02.2018 ( data in cui l'attore è stato licenziato, senza più trovare lavoro, dalla l'Azienda o, quanto meno, sin dal giorno Controparte_1 dell'avvenuta notificazione della presente causa o, comunque da altra data veriore ritenuta dall'ill.mo sig. Giudice
- accertare e dichiarare La fondatezza del danno endofamiliare patito dall'esponente a causa dell'abbandono da parte dei genitori, e, per l'effetto, condannare i sig.ri Parte_2
e al pagamento della somma di euro 100.000,00 o
[...] Parte_4 dell'altra somma inferiore che l'ill.mo Tribunale riterrà opportuno, occorrendo anche secondo equità a titolo di risarcimento del danno. Con interessi legali dal sorgere del credito alla data di effettivo pagamento. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. C.P.A. del grado.
Conclusioni della parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, contrariis reiectis, così decidere: In via preliminare: 1) dichiarare inammissibile anche ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal sig. Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
[...]
2) dichiarare, comunque, inammissibili le istanze istruttorie per le ragioni precedentemente (nella parte di diritto) esplicate Nel merito:
1) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto
2) confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui le istanze istruttorie di primo grado dell'appellante risultassero ammissibili nel presente grado di giudizio 1) respingersi l'ammissione delle stesse per le ragioni svolte dai sig.ri e Parte_2 Pt_1 in primo grado nella propria terza memoria ex art. 183 cpc del 30/03/2023, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 346 cpc In via di ulteriore subordine:
1) ammettersi alla prova contraria formulata dai sig.ri e in terza Pt_1 Parte_2 memoria ex art. 183 cpc sulle istanze istruttorie avversarie se e in quanto ammissibili
2) in ogni caso, con il favore delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso del 15% per spese generali, più Iva e Cpa di legge.
Per il Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott. Maria Pellicano: “parere Em_1 contrario all'accoglimento dell'appello”.
3 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor odierno appellante e attore in primo grado, nel 1997 – Parte_1 all'età di quattordici anni – fu adottato dai signori e Parte_2 Parte_4
odierni appellati e convenuti in primo grado. Nel 1998, a causa di gravi
[...] comportamenti, fu collocato in una prima comunità rieducativa. Seguirono altri collocamenti in diverse strutture dalle quali il ragazzo veniva regolarmente allontanato per l'inosservanza delle basilari regole di convivenza. I genitori adottivi pagarono sempre per il figlio le rette delle comunità, gli alloggi, il vitto, il vestiario e le spese mediche e legali derivanti dai suoi numerosi coinvolgimenti in procedimenti penali. Cercarono anche di aiutarlo a inserirsi nel mondo del lavoro, anche con iniziative all'estero, ma i suoi tentativi lavorativi si rivelarono "saltuari e senza regolarizzazione contributiva". La rottura definitiva dei rapporti tra l'odierno appellante e i genitori avvenne nel 2013, a seguito di un presunto tentativo di estorsione di denaro da parte di che all'epoca Pt_1 aveva vent'anni. Da quel momento, gli unici contatti si limitarono a formali diffide con le quali tentava di ottenere somme di denaro a titolo di mantenimento. Pt_1
Nel 2022, conveniva in giudizio i genitori adottivi dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torino, chiedendo un assegno di mantenimento mensile di € 900,00 (o in via subordinata, di alimenti per € 500,00) e un risarcimento per danno endofamiliare di € 100.000,00. Affermava di trovarsi in stato di disagio economico e di detenzione carceraria, e che i genitori avevano omesso di fornirgli assistenza e mantenimento, nonostante la loro agiatezza economica. I genitori si costituivano contestando integralmente le domande. Allegavano di aver sempre provveduto al mantenimento e all'educazione di e che i collocamenti in Pt_1 comunità erano stati necessari per via del suo comportamento antisociale, su indicazione dei servizi sociali. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2036/2024 del 03/04/2024, qui appellata, rigettava tutte le domande avanzate da . Il Tribunale osservava che Parte_1 egli aveva già raggiunto l'autosufficienza economica avendo lavorato come custode per almeno quattro anni (dal 2014 al 2018). La successiva perdita del lavoro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non consentiva la "reviviscenza" dell'assegno. Inoltre, l'onere della prova di non autosufficienza e dell'impegno nella ricerca di un'occupazione ricadeva sul richiedente, e per un "figlio adulto" tale prova doveva essere particolarmente rigorosa. Il Tribunale escludeva che lo stato di detenzione fosse di per sé solo un elemento sufficiente a provare lo stato di bisogno e l'oggettiva impossibilità di reperire fonti di reddito. L'attore non aveva fornito prova né dell'iscrizione alle liste di collocamento, né di essersi attivato per ottenere lavoro intramurario o esterno. Non aveva neanche allegato condizioni di inabilità o incapacità lavorative tali da rendere oggettivamente impossibile lo svolgimento di un'attività (il trauma al ginocchio del 2022 non era stato ritenuto decisivo). Il Tribunale evidenziava che l'obbligazione alimentare richiede la prova dello stato di bisogno e dell'incapacità di provvedere al proprio sostentamento per cause a sé non imputabili. Quanto al preteso danno endofamiliare, il Tribunale non riscontrava alcuna prova di una condotta di abbandono morale e materiale da parte dei genitori. I collocamenti in comunità erano stati ritenuti necessari come parte di un progetto di terapia familiare proposto dai Servizi territoriali e accettato anche dal minore. Inoltre, i genitori avevano
4 continuato a supportare materialmente e moralmente il figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Precedentemente, un sub-procedimento per assegno alimentare provvisorio (ex art. 446 c.c.), avviato dall'odierno appellante, era già stato respinto il 12/10/2022, in quanto egli non aveva dimostrato l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento per circostanze a lui non imputabili. Infine, il Tribunale condannava all'integrale rimborso delle spese di Parte_1 giudizio in favore dei genitori, liquidate in € 7.051,50. Il signor ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, Parte_1 ribadendo sostanzialmente le sue precedenti argomentazioni. L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia errato a non esperire alcuna attività istruttoria. A suo avviso, la causa avrebbe meritato un'istruttoria approfondita per accertare il presunto "assoluto disinteresse" dei genitori adottivi, che lo avrebbe condotto a una "vita sregolata" e alla commissione di reati. Contesta la motivazione del Giudice per il rigetto dei capitoli di prova, asserendo come gli stessi fossero precisi e non valutativi. Lamenta inoltre la mancata acquisizione di documentazione (come il modello unico dei redditi dei genitori e il suo curriculum lavorativo), sostenendo che la sua condizione di detenuto gli impedirebbe di procurarseli personalmente. Richiede quindi alla Corte d'Appello di ammettere le prove e le istanze istruttorie non accolte in primo grado. Pur riconoscendo l'orientamento giurisprudenziale che limita il diritto al mantenimento per i figli maggiorenni autosufficienti, il signor lamenta di non essere Parte_1 stato posto nelle condizioni di fornire la prova del suo diritto. Ribadisce che il disinteresse dei genitori gli avrebbe impedito di completare gli studi e di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, nonostante i suoi successivi sforzi. L'appellante non concorda con l'interpretazione del Giudice di primo grado, sostenendo che le nozioni di "alimenti" e "mantenimento" siano state erroneamente confuse. Afferma che il suo stato di indigenza è "pacifico" e che la sua condizione di detenuto e i suoi problemi fisici (una lesione al menisco che lo costringe a deambulare con carrozzina o stampelle, con previsione di ulteriori interventi e protesi) gli impediscono di lavorare sia in carcere che, presumibilmente, fuori dal carcere, quando sarà scarcerato. Sostiene che non gli sarebbe stata concessa la possibilità di provare l'impossibilità di procacciarsi mezzi di sostentamento autonomi. L'appellante sostiene che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere accolta, e che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a considerare il pagamento delle rette delle comunità come assolvimento dell'obbligo genitoriale, ignorando un presunto "totale abbandono sentimentale e morale". Afferma che tale comportamento dei genitori lo avrebbe portato a una "adolescenza ed una gioventù deviante", costringendolo ad affrontare la vita senza una guida genitoriale. Anche per questo punto, lamenta la mancata istruttoria. Chiede anche la riforma della condanna alle spese, argomentando che dovrebbero essere quantomeno integralmente compensate, data la "particolarità dell'oggetto di causa" e la sua "totale indigenza". In subordine, chiede una "sostanziale riduzione" delle spese, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dell'inammissibilità delle memorie istruttorie dei convenuti in primo grado. I signori e si sono costituiti in appello, Parte_2 Parte_4 richiamando e ribadendo integralmente le loro difese di primo grado. Contestano ogni assunto dell'appellante, giudicando tutti i motivi di gravame "infondati sia in fatto che in
5 diritto", e chiedono la totale reiezione dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, ritenendola "corretta, logica, conforme a legge ed inattaccabile". Le loro difese si articolano su più fronti. Eccepiscono, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza. Sottolineano che l'appellante si è limitato a un "mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza" senza specificare le ragioni di censura della sentenza, omettendo di impugnare "tutte le rationes decidendi" che hanno giustificato la decisione del Tribunale. Sostengono che le richieste istruttorie avanzate da in appello siano inammissibili in Pt_1 quanto rinunciate. Argomentano che l'appellante aveva l'onere di reiterare le proprie richieste istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado, cosa che non è stata fatta, il generico richiamo ai precedenti atti non essendo, all'uopo, sufficiente. Fanno notare, inoltre, una contraddittorietà logica nelle richieste istruttorie dell'appellante. In via subordinata, si oppongono comunque alla loro ammissione nel grado di appello. Ribadiscono che il figlio aveva già raggiunto l'autosufficienza economica con la sua Pt_1 attività lavorativa dal 2014 al 2018, e che la successiva perdita del lavoro non può far risorgere l'obbligo di mantenimento. Contestano che il contegno dei genitori sia un presupposto per il riconoscimento dell'assegno, riaffermando di aver sempre assistito sia materialmente che moralmente. Pt_1
Smentiscono l'asserita confusione tra alimenti e mantenimento, ripercorrendo la corretta disamina fatta in sentenza. Ribadiscono che lo stato di detenzione di per sé non prova l'incapacità oggettiva di reperire reddito, e che non ha provato di essersi attivato per Pt_1 cercare lavoro (né iscrizione alle liste di collocamento né domanda di lavoro intramurario/esterno). Affermano che il referto ortopedico non prova una compromissione permanente della capacità lavorativa di Pt_1
Contestano l'accusa di abbandono morale e materiale. Affermano che i collocamenti in comunità erano stati decisi in aderenza a un progetto di terapia familiare proposto dai Servizi territoriali e accettato anche da stesso. Evidenziano il loro continuo Pt_1 supporto materiale e morale al figlio, anche dopo la maggiore età, attraverso il pagamento di vitto, alloggio, spese legali e il finanziamento di progetti. Respingono l'argomentazione che avrebbero insistito per l'adozione al solo scopo di "parcheggiare" il ragazzo in varie strutture. Sottolineano che le spese sono state liquidate correttamente in ossequio al principio di soccombenza, e che il Giudice di primo grado ha già tenuto debitamente conto dell'assenza di attività istruttoria nella quantificazione. Chiedono la conferma della condanna alle spese in entrambi i gradi di giudizio. Depositate le memorie conclusionali e di replica nei termini assegnati dalla Corte, la causa giunge a decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, anzi, si colloca ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui le argomentazioni dell'appellante sono volte a ribadire le ragioni già da lui espresse nel primo grado di giudizio anziché a confutare l'articolato percorso motivazionale del Tribunale, invero ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico. Una patente inammissibilità sussiste anche con riferimento alle istanze istruttorie, che non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere, appunto, "specifica", dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 09/02/2023, pubbl. 09/06/2023, n. 16420). Pertanto, la specifica formulazione delle istanze istruttorie avrebbe dovuto essere effettuata con l'atto di appello: in mancanza, generiche istanze (quali quelle relative all'ammissione di capitoli di prova indicati soltanto in primo grado) non possono che ritenersi inammissibili. Le domande svolte dall'appellante sono comunque tutte manifestamente infondate. Il contributo al mantenimento non spetta nella specie perché l'odierno appellante aveva già raggiunto la propria autonomia economica. Lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può infatti costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/12/2021, n. 40282). Nel caso in esame, l'appellante ha sempre allegato le proprie difficoltà nel mantenere una stabilità economica ma non ha mai stato contestato che l'attività lavorativa da lui svolta continuativamente per ben quattro anni, dal 2014 al 2018, avesse comportato, in quel periodo, il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Il signor Parte_1 non può quindi invocare alcun “redivivo” diritto al mantenimento da parte dei genitori. Una volta raggiunta l'indipendenza economica, cessa l'obbligo di mantenimento ed esso non è nuovamente esigibile se il figlio perde le sue fonti di reddito, fermo restando che il figlio, se si trova in stato di bisogno, può sempre chiedere che vengano corrisposti gli alimenti (cfr. Cass. Civ. 7 luglio 2004, n. 12477). E passando, appunto, agli alimenti, l'art. 438 c.c. prevede che essi possano essere richiesti "solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". La situazione di bisogno va intesa come incapacità della persona di provvedere alle fondamentali esigenze di vita;
esprime, dunque, l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie. Il non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento indica, poi, l'involontaria e non
7 imputabile mancanza di un reddito di lavoro. La giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione ha sempre avuto modo di chiarire, al riguardo, che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (ex multis, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2025, n. 14464; ma l'orientamento giurisprudenziale). A tal proposito, va innanzitutto sottolineato che il signor non ha mai Parte_1 indicato quali siano le proprie attitudini e, quanto alle proprie condizioni sociali, egli le ha descritte come marginali e disperate sin dall'adolescenza. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il signor non ha neppure allegato di aver Parte_1 effettuato concreti tentativi di procacciarsi autonomamente i mezzi per superare la sopravvenuta condizione di indigenza, ad esempio – banalmente – presentando all'amministrazione penitenziaria del carcere in cui si trovava recluso sino a pochi mesi fa una domanda di ammissione al lavoro intramurario. Né l'odierno appellante ha provato (necessariamente attraverso la produzione della relativa documentazione) la propria iscrizione alle liste di collocamento. Egli sostiene che la detenzione in carcere gli avrebbe impedito di recarsi agli uffici competenti per ottenere la documentazione da produrre in giudizio. L'argomento è evidentemente privo di pregio, perché la condizione carceraria non impedisce di delegare un altro soggetto a richiedere, in nome e per conto del delegante, atti e documenti a cui quest'ultimo ha accesso ex lege. Ciò rende, peraltro, chiaramente inammissibili tutte le richieste di acquisizione documentale formulate (“acquisizione presso il competente Centro per l'Impiego del Lavoro del curriculum lavorativo e dell'attuale posizione del sig. ; … acquisizione di informative in ordine al sig. Parte_1 [...] presso le Comunità nelle quali il medesimo è stato ospite…”). Parte_1
Appare, inoltre, assolutamente pretestuoso voler far discendere da una lesione al menisco una inabilità assoluta al lavoro. L'appellante risulta avere subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro nell'agosto 2022, durante una partita di calcio in carcere. Questo trauma ha comportato una lesione al menisco e un conseguente intervento chirurgico nel 2023. Da una nuova visita ortopedica effettuata il 20 marzo 2024, è emerso un quadro clinico che evidenzia uno "slaminamento del residuo meniscale mediale" e la previsione di un nuovo intervento al menisco e, a lungo termine, la verosimile necessità di una protesi. Pertanto, anche a prescindere dalla (probabile) guarigione dell'odierno appellante a seguito degli interventi chirurgici prospettati, non è possibile ritenerlo attualmente immobilizzato o incapace di svolgere un lavoro sedentario. Infine, deve ricordarsi che l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari non può prescindere dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno (quali, ad esempio, l'assegno di inclusione o il supporto per la formazione e il lavoro, misure entrambe introdotte dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 – c.d. Decreto Lavoro del 2023). È da credere, infatti, che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro;
nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per
8 l'insorgenza del diritto in questione (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/10/2021, pubbl. 20/12/2021, n. 40882). Nella specie, l'accesso a forme di aiuto pubbliche avrebbe consentito di provare l'effettiva condizione di indigenza (a ben vedere, infatti, l'appellante non ha mai prodotto alcuna documentazione comprovante la totale assenza di beni o redditi, neppure una certificazione ISEE o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – quest'ultima comportante la correlativa responsabilità penale per le false dichiarazioni). In definitiva, non sussistono i presupposti del diritto dell'odierno appellante agli alimenti. Infine, anche la domanda risarcitoria è manifestamente infondata. Dalle risultanze di causa emerge che i genitori adottivi, signori e Parte_4
, si sono attivati tempestivamente e con continuità, sin dalla fase Parte_2 preadottiva, per gestire le oggettive e profonde difficoltà relazionali e comportamentali manifestate dal minore, affidandosi necessariamente ai servizi sociali e accettando i percorsi terapeutici e rieducativi proposti. In tal senso, il ricorso a collocamenti in comunità non costituisce espressione di abbandono o disinteresse, bensì l'adempimento, sia pure sofferto, di un progetto condiviso con i servizi, volto alla tutela e alla rieducazione del minore. Inoltre, è pacifico in atti che i genitori adottivi hanno, anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell'appellante, continuato a sostenerlo partecipando alle spese delle comunità e degli alloggi e persino finanziandone i progetti imprenditoriali, in Italia e in Venezuela. Anche ove si volesse astrattamente ipotizzare una carenza genitoriale, il nesso causale tra una siffatta carenza e lo “stato di sofferenza ancor oggi non superato” lamentato dall'appellante appare comunque interrotto – ed anzi, radicalmente eliso – dal comportamento autonomo e colpevole tenuto dall'appellante stesso nel corso degli anni. Il signor ha, infatti, posto in essere una serie di condotte penalmente Parte_1 rilevanti che egli riconduce alla necessità di “sopravvivere” ma che non si possono in alcun modo considerare l'effetto di presunte carenze genitoriali, essendo piuttosto il frutto avvelenato di scelte consapevoli, reiterate e, soprattutto, personali, come personale è la responsabilità penale. Le scelte delinquenziali — culminate in una serie di periodi detentivi, alcuni dei quali prolungatisi per anni — costituiscono un elemento di per sé solo sufficiente a produrre un disagio psicosociale come quello allegato dall'appellante, tale da interrompere ogni nesso eziologico rispetto a qualsiasi condotta dei genitori, la cui unica colpa sarebbe consistita, a detta dell'appellante, di averlo “parcheggiato” nelle varie strutture educative. In definitiva, la sentenza va integralmente confermata. Le spese processuali del grado di appello seguono la totale soccombenza dell'appellante e sono liquidate in complessivi €4.997,00 (quattromila novecento novantasette) per onorari
– di cui €1.489,00 per la fase di studio, €956,00 per quella introduttiva, €2.552,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata considerando il valore della causa di euro 100.000,00 (scaglione da €52.001,00 a €260.000,00), escludendo i compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta, e applicando compensi minimi per le altre tre.
Di conseguenza, l'appellante è condannato a rimborsare agli appellati la predetta somma.
9 L'azione proposta riveste la connotazione della lite temeraria e pertanto l'appellante merita di essere condannato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 07/11/2017, pubbl. 13/09/2018, n. 22405) hanno ricordato che la citata norma “deve intendersi intesa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., in maniera tale da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi, attraverso un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”. Ne consegue che la condanna in parola non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della malafede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza della ordinaria diligenza volta alla acquisizione di detta consapevolezza). L'azione proposta dal signor è caratterizzata da un evidente e Parte_1 pretestuoso sviamento rispetto alla funzione della domanda giudiziaria, apparendo volta ad ottenere ad ogni costo un patrimonio o una fonte di reddito tale da esimere il soggetto – quarantenne e globalmente sano – dalla necessità di reperire una occupazione lavorativa. L'iniziativa giudiziaria si è rivelata pretestuosa per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata. Le censure in sede di gravame sono, come si è detto, connotate da una manifesta inconsistenza giuridica, peraltro già conosciuta dall'odierno appellante sin dal precedente grado giudizio, ove egli aveva proposto le medesime ed infondate questioni. Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., si condanna pertanto il sig. al Parte_1 pagamento, in favore dello Stato, di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata in euro 1.000,00, equivalente a un centesimo della somma da lui richiesta con la domanda risarcitoria, tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche verosimilmente precarie.
Ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.P.R.115/2002, va revocata l'ammissione del signor al beneficio del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente Parte_1 disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 14 maggio 2024.
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuto l'appellante soccombente a versare un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
Visti gli artt. 359, 279, 96 c.p.c. e 136, comma 2, D.P.R.115/2002, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
10 1. RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2036/2024 del Tribunale di Ordinario di Torino resa tra le parti in data 02.04.2024 nel procedimento R.G. n. 15241/2022 e pubblicata in data 03.04.2024, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma.
2. CONDANNA l'appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1
e le spese del presente grado di Parte_4 Parte_2 giudizio, che liquida in €4.997,00 (quattromila novecento novantasette) per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
3. CONDANNA l'appellante a versare all'Erario la sanzione Parte_1 pecuniaria di €1.000,00 (mille/00) per lite temeraria.
4. REVOCA l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese Parte_1 dello Stato provvisoriamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 14 maggio 2024.
5. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto a versare un'ulteriore Parte_1 somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso il 4 settembre 2025 in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte d'Appello.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promossa in grado di appello da:
, elettivamente domiciliato in Torino, via San Quintino n. 36, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mario Lovero del Foro di Torino che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
contro
:
e , elettivamente domiciliati in Parte_2 Pt_1 Parte_3
Torino, via Lamarmora n. 16, presso lo studio degli Avvocati Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro che li rappresentano e difendono giusta procura in atti APPELLATI
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2036/2024 del Tribunale di Ordinario di Torino resa tra le parti in data 02.04.2024 nel procedimento R.G. n. 15241/2022 e pubblicata in data 03.04.2024.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Torino adita, in riforma dell'impugnata sentenza;
in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 3292/2024 del 02.04.2024 resa inter partes dal Tribunale di Torino in persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Levrino, pubblicata in data 03.04.2024 tra i sig.ri contro i sig.ri e Parte_1 Parte_4 Parte_2
- notificata a mezzo pec in data 03.04.2024 – accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
- previo ordine di esibizione ai sig.ri e e/o Parte_2 Parte_4 acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate e presso i competenti Uffici Tributari del modello unico degli ultimi tre anni o di altra documentazione attestante il loro reddito degli ultimi tre anni;
- previa acquisizione presso il competente Centro per l'Impiego del Lavoro del curriculum lavorativo e dell'attuale posizione del sig. ; Parte_1
- previa acquisizione di informative in ordine al sig. presso le Parte_1
Comunità nelle quali il medesimo è stato ospite, come sopra indicate e presso le ulteriori Comunità che verranno eventualmente indicate nel proseguo del giudizio;
- previa disposizione di C.T.U. medico legale e psicologica atta ad accertare il danno alla psiche subita e subenda dal sig. causa il comportamento tenuto Parte_1 dai genitori nei suoi confronti;
-Previa ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado e specificatamente quelli di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. in data 22.02.2023
- da intendersi ritualmente trascritti e preceduti dal rituale “vero che” - per interrogatorio formale e testi così come indicati nella memoria stessa.
- Previo ogni incombente istruttorio che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà opportuno. In via Principale nel merito:
- Accertare e dichiarare i convenuti obbligati in solido e/o in via alternativa al mantenimento del figlio e, per l'effetto, condannare i signori Parte_1 Parte_2
e in solido e/o in via alternativa, a corrispondere al signor
[...] Parte_4
, a titolo di mantenimento, la somma mensile che si indica in euro Parte_1
900,00 ovvero nella somma veriore che verrà accertata in corso di causa, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. , delle spese per la formazione professionale e distruzione, delle spese di trasporto, nonché di ogni altra sfera straordinaria che l'ill.mo Sig. Giudice vorrà riconoscere in via equitativa, a titolo di mantenimento ex art. 337 septies c.c., con decorrenza 26.02.2018 ( data in cui l'attore è stato licenziato, senza più trovare lavoro, dalla l' Controparte_1
o, quanto meno, sin dal giorno dell'avvenuta notificazione della presente causa
[...]
o, comunque da altra data veriore ritenuta dall'ill.mo sig. Giudice.
- Accertare e dichiarare La fondatezza del danno endofamiliare patito dall'esponente a causa dell'abbandono da parte dei genitori, e, per l'effetto, condannare i sig.ri Parte_2
e al pagamento della somma di euro 100.000,00 o
[...] Parte_4 dell'altra somma veriore che l'ill.mo Tribunale riterrà opportuno, occorrendo anche secondo equità a titolo di risarcimento del danno. In via Subordinata:
2 nella denegata ipotesi di reiezione della domanda principale di mantenimento;
- accertare e dichiarare i convenuti obbligati in via solidale e/o alternativa alle obbligazioni alimentari in favore del figlio e per l'effetto condannare i Parte_1 signori e in solido e/o in via alternativa, a Parte_2 Parte_4 corrispondere al signor , a titolo di alimenti, la somma mensile che si Parte_1 indica in euro 500,00 ovvero nella somma veriore che verrà accertata in corso di causa, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. , con decorrenza 26.02.2018 ( data in cui l'attore è stato licenziato, senza più trovare lavoro, dalla l'Azienda o, quanto meno, sin dal giorno Controparte_1 dell'avvenuta notificazione della presente causa o, comunque da altra data veriore ritenuta dall'ill.mo sig. Giudice
- accertare e dichiarare La fondatezza del danno endofamiliare patito dall'esponente a causa dell'abbandono da parte dei genitori, e, per l'effetto, condannare i sig.ri Parte_2
e al pagamento della somma di euro 100.000,00 o
[...] Parte_4 dell'altra somma inferiore che l'ill.mo Tribunale riterrà opportuno, occorrendo anche secondo equità a titolo di risarcimento del danno. Con interessi legali dal sorgere del credito alla data di effettivo pagamento. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. C.P.A. del grado.
Conclusioni della parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, contrariis reiectis, così decidere: In via preliminare: 1) dichiarare inammissibile anche ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal sig. Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
[...]
2) dichiarare, comunque, inammissibili le istanze istruttorie per le ragioni precedentemente (nella parte di diritto) esplicate Nel merito:
1) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto
2) confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui le istanze istruttorie di primo grado dell'appellante risultassero ammissibili nel presente grado di giudizio 1) respingersi l'ammissione delle stesse per le ragioni svolte dai sig.ri e Parte_2 Pt_1 in primo grado nella propria terza memoria ex art. 183 cpc del 30/03/2023, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 346 cpc In via di ulteriore subordine:
1) ammettersi alla prova contraria formulata dai sig.ri e in terza Pt_1 Parte_2 memoria ex art. 183 cpc sulle istanze istruttorie avversarie se e in quanto ammissibili
2) in ogni caso, con il favore delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso del 15% per spese generali, più Iva e Cpa di legge.
Per il Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott. Maria Pellicano: “parere Em_1 contrario all'accoglimento dell'appello”.
3 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor odierno appellante e attore in primo grado, nel 1997 – Parte_1 all'età di quattordici anni – fu adottato dai signori e Parte_2 Parte_4
odierni appellati e convenuti in primo grado. Nel 1998, a causa di gravi
[...] comportamenti, fu collocato in una prima comunità rieducativa. Seguirono altri collocamenti in diverse strutture dalle quali il ragazzo veniva regolarmente allontanato per l'inosservanza delle basilari regole di convivenza. I genitori adottivi pagarono sempre per il figlio le rette delle comunità, gli alloggi, il vitto, il vestiario e le spese mediche e legali derivanti dai suoi numerosi coinvolgimenti in procedimenti penali. Cercarono anche di aiutarlo a inserirsi nel mondo del lavoro, anche con iniziative all'estero, ma i suoi tentativi lavorativi si rivelarono "saltuari e senza regolarizzazione contributiva". La rottura definitiva dei rapporti tra l'odierno appellante e i genitori avvenne nel 2013, a seguito di un presunto tentativo di estorsione di denaro da parte di che all'epoca Pt_1 aveva vent'anni. Da quel momento, gli unici contatti si limitarono a formali diffide con le quali tentava di ottenere somme di denaro a titolo di mantenimento. Pt_1
Nel 2022, conveniva in giudizio i genitori adottivi dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torino, chiedendo un assegno di mantenimento mensile di € 900,00 (o in via subordinata, di alimenti per € 500,00) e un risarcimento per danno endofamiliare di € 100.000,00. Affermava di trovarsi in stato di disagio economico e di detenzione carceraria, e che i genitori avevano omesso di fornirgli assistenza e mantenimento, nonostante la loro agiatezza economica. I genitori si costituivano contestando integralmente le domande. Allegavano di aver sempre provveduto al mantenimento e all'educazione di e che i collocamenti in Pt_1 comunità erano stati necessari per via del suo comportamento antisociale, su indicazione dei servizi sociali. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2036/2024 del 03/04/2024, qui appellata, rigettava tutte le domande avanzate da . Il Tribunale osservava che Parte_1 egli aveva già raggiunto l'autosufficienza economica avendo lavorato come custode per almeno quattro anni (dal 2014 al 2018). La successiva perdita del lavoro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non consentiva la "reviviscenza" dell'assegno. Inoltre, l'onere della prova di non autosufficienza e dell'impegno nella ricerca di un'occupazione ricadeva sul richiedente, e per un "figlio adulto" tale prova doveva essere particolarmente rigorosa. Il Tribunale escludeva che lo stato di detenzione fosse di per sé solo un elemento sufficiente a provare lo stato di bisogno e l'oggettiva impossibilità di reperire fonti di reddito. L'attore non aveva fornito prova né dell'iscrizione alle liste di collocamento, né di essersi attivato per ottenere lavoro intramurario o esterno. Non aveva neanche allegato condizioni di inabilità o incapacità lavorative tali da rendere oggettivamente impossibile lo svolgimento di un'attività (il trauma al ginocchio del 2022 non era stato ritenuto decisivo). Il Tribunale evidenziava che l'obbligazione alimentare richiede la prova dello stato di bisogno e dell'incapacità di provvedere al proprio sostentamento per cause a sé non imputabili. Quanto al preteso danno endofamiliare, il Tribunale non riscontrava alcuna prova di una condotta di abbandono morale e materiale da parte dei genitori. I collocamenti in comunità erano stati ritenuti necessari come parte di un progetto di terapia familiare proposto dai Servizi territoriali e accettato anche dal minore. Inoltre, i genitori avevano
4 continuato a supportare materialmente e moralmente il figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Precedentemente, un sub-procedimento per assegno alimentare provvisorio (ex art. 446 c.c.), avviato dall'odierno appellante, era già stato respinto il 12/10/2022, in quanto egli non aveva dimostrato l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento per circostanze a lui non imputabili. Infine, il Tribunale condannava all'integrale rimborso delle spese di Parte_1 giudizio in favore dei genitori, liquidate in € 7.051,50. Il signor ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, Parte_1 ribadendo sostanzialmente le sue precedenti argomentazioni. L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia errato a non esperire alcuna attività istruttoria. A suo avviso, la causa avrebbe meritato un'istruttoria approfondita per accertare il presunto "assoluto disinteresse" dei genitori adottivi, che lo avrebbe condotto a una "vita sregolata" e alla commissione di reati. Contesta la motivazione del Giudice per il rigetto dei capitoli di prova, asserendo come gli stessi fossero precisi e non valutativi. Lamenta inoltre la mancata acquisizione di documentazione (come il modello unico dei redditi dei genitori e il suo curriculum lavorativo), sostenendo che la sua condizione di detenuto gli impedirebbe di procurarseli personalmente. Richiede quindi alla Corte d'Appello di ammettere le prove e le istanze istruttorie non accolte in primo grado. Pur riconoscendo l'orientamento giurisprudenziale che limita il diritto al mantenimento per i figli maggiorenni autosufficienti, il signor lamenta di non essere Parte_1 stato posto nelle condizioni di fornire la prova del suo diritto. Ribadisce che il disinteresse dei genitori gli avrebbe impedito di completare gli studi e di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, nonostante i suoi successivi sforzi. L'appellante non concorda con l'interpretazione del Giudice di primo grado, sostenendo che le nozioni di "alimenti" e "mantenimento" siano state erroneamente confuse. Afferma che il suo stato di indigenza è "pacifico" e che la sua condizione di detenuto e i suoi problemi fisici (una lesione al menisco che lo costringe a deambulare con carrozzina o stampelle, con previsione di ulteriori interventi e protesi) gli impediscono di lavorare sia in carcere che, presumibilmente, fuori dal carcere, quando sarà scarcerato. Sostiene che non gli sarebbe stata concessa la possibilità di provare l'impossibilità di procacciarsi mezzi di sostentamento autonomi. L'appellante sostiene che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere accolta, e che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a considerare il pagamento delle rette delle comunità come assolvimento dell'obbligo genitoriale, ignorando un presunto "totale abbandono sentimentale e morale". Afferma che tale comportamento dei genitori lo avrebbe portato a una "adolescenza ed una gioventù deviante", costringendolo ad affrontare la vita senza una guida genitoriale. Anche per questo punto, lamenta la mancata istruttoria. Chiede anche la riforma della condanna alle spese, argomentando che dovrebbero essere quantomeno integralmente compensate, data la "particolarità dell'oggetto di causa" e la sua "totale indigenza". In subordine, chiede una "sostanziale riduzione" delle spese, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dell'inammissibilità delle memorie istruttorie dei convenuti in primo grado. I signori e si sono costituiti in appello, Parte_2 Parte_4 richiamando e ribadendo integralmente le loro difese di primo grado. Contestano ogni assunto dell'appellante, giudicando tutti i motivi di gravame "infondati sia in fatto che in
5 diritto", e chiedono la totale reiezione dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, ritenendola "corretta, logica, conforme a legge ed inattaccabile". Le loro difese si articolano su più fronti. Eccepiscono, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza. Sottolineano che l'appellante si è limitato a un "mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza" senza specificare le ragioni di censura della sentenza, omettendo di impugnare "tutte le rationes decidendi" che hanno giustificato la decisione del Tribunale. Sostengono che le richieste istruttorie avanzate da in appello siano inammissibili in Pt_1 quanto rinunciate. Argomentano che l'appellante aveva l'onere di reiterare le proprie richieste istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado, cosa che non è stata fatta, il generico richiamo ai precedenti atti non essendo, all'uopo, sufficiente. Fanno notare, inoltre, una contraddittorietà logica nelle richieste istruttorie dell'appellante. In via subordinata, si oppongono comunque alla loro ammissione nel grado di appello. Ribadiscono che il figlio aveva già raggiunto l'autosufficienza economica con la sua Pt_1 attività lavorativa dal 2014 al 2018, e che la successiva perdita del lavoro non può far risorgere l'obbligo di mantenimento. Contestano che il contegno dei genitori sia un presupposto per il riconoscimento dell'assegno, riaffermando di aver sempre assistito sia materialmente che moralmente. Pt_1
Smentiscono l'asserita confusione tra alimenti e mantenimento, ripercorrendo la corretta disamina fatta in sentenza. Ribadiscono che lo stato di detenzione di per sé non prova l'incapacità oggettiva di reperire reddito, e che non ha provato di essersi attivato per Pt_1 cercare lavoro (né iscrizione alle liste di collocamento né domanda di lavoro intramurario/esterno). Affermano che il referto ortopedico non prova una compromissione permanente della capacità lavorativa di Pt_1
Contestano l'accusa di abbandono morale e materiale. Affermano che i collocamenti in comunità erano stati decisi in aderenza a un progetto di terapia familiare proposto dai Servizi territoriali e accettato anche da stesso. Evidenziano il loro continuo Pt_1 supporto materiale e morale al figlio, anche dopo la maggiore età, attraverso il pagamento di vitto, alloggio, spese legali e il finanziamento di progetti. Respingono l'argomentazione che avrebbero insistito per l'adozione al solo scopo di "parcheggiare" il ragazzo in varie strutture. Sottolineano che le spese sono state liquidate correttamente in ossequio al principio di soccombenza, e che il Giudice di primo grado ha già tenuto debitamente conto dell'assenza di attività istruttoria nella quantificazione. Chiedono la conferma della condanna alle spese in entrambi i gradi di giudizio. Depositate le memorie conclusionali e di replica nei termini assegnati dalla Corte, la causa giunge a decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, anzi, si colloca ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui le argomentazioni dell'appellante sono volte a ribadire le ragioni già da lui espresse nel primo grado di giudizio anziché a confutare l'articolato percorso motivazionale del Tribunale, invero ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico. Una patente inammissibilità sussiste anche con riferimento alle istanze istruttorie, che non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere, appunto, "specifica", dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 09/02/2023, pubbl. 09/06/2023, n. 16420). Pertanto, la specifica formulazione delle istanze istruttorie avrebbe dovuto essere effettuata con l'atto di appello: in mancanza, generiche istanze (quali quelle relative all'ammissione di capitoli di prova indicati soltanto in primo grado) non possono che ritenersi inammissibili. Le domande svolte dall'appellante sono comunque tutte manifestamente infondate. Il contributo al mantenimento non spetta nella specie perché l'odierno appellante aveva già raggiunto la propria autonomia economica. Lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può infatti costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/12/2021, n. 40282). Nel caso in esame, l'appellante ha sempre allegato le proprie difficoltà nel mantenere una stabilità economica ma non ha mai stato contestato che l'attività lavorativa da lui svolta continuativamente per ben quattro anni, dal 2014 al 2018, avesse comportato, in quel periodo, il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Il signor Parte_1 non può quindi invocare alcun “redivivo” diritto al mantenimento da parte dei genitori. Una volta raggiunta l'indipendenza economica, cessa l'obbligo di mantenimento ed esso non è nuovamente esigibile se il figlio perde le sue fonti di reddito, fermo restando che il figlio, se si trova in stato di bisogno, può sempre chiedere che vengano corrisposti gli alimenti (cfr. Cass. Civ. 7 luglio 2004, n. 12477). E passando, appunto, agli alimenti, l'art. 438 c.c. prevede che essi possano essere richiesti "solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". La situazione di bisogno va intesa come incapacità della persona di provvedere alle fondamentali esigenze di vita;
esprime, dunque, l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie. Il non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento indica, poi, l'involontaria e non
7 imputabile mancanza di un reddito di lavoro. La giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione ha sempre avuto modo di chiarire, al riguardo, che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (ex multis, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2025, n. 14464; ma l'orientamento giurisprudenziale). A tal proposito, va innanzitutto sottolineato che il signor non ha mai Parte_1 indicato quali siano le proprie attitudini e, quanto alle proprie condizioni sociali, egli le ha descritte come marginali e disperate sin dall'adolescenza. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il signor non ha neppure allegato di aver Parte_1 effettuato concreti tentativi di procacciarsi autonomamente i mezzi per superare la sopravvenuta condizione di indigenza, ad esempio – banalmente – presentando all'amministrazione penitenziaria del carcere in cui si trovava recluso sino a pochi mesi fa una domanda di ammissione al lavoro intramurario. Né l'odierno appellante ha provato (necessariamente attraverso la produzione della relativa documentazione) la propria iscrizione alle liste di collocamento. Egli sostiene che la detenzione in carcere gli avrebbe impedito di recarsi agli uffici competenti per ottenere la documentazione da produrre in giudizio. L'argomento è evidentemente privo di pregio, perché la condizione carceraria non impedisce di delegare un altro soggetto a richiedere, in nome e per conto del delegante, atti e documenti a cui quest'ultimo ha accesso ex lege. Ciò rende, peraltro, chiaramente inammissibili tutte le richieste di acquisizione documentale formulate (“acquisizione presso il competente Centro per l'Impiego del Lavoro del curriculum lavorativo e dell'attuale posizione del sig. ; … acquisizione di informative in ordine al sig. Parte_1 [...] presso le Comunità nelle quali il medesimo è stato ospite…”). Parte_1
Appare, inoltre, assolutamente pretestuoso voler far discendere da una lesione al menisco una inabilità assoluta al lavoro. L'appellante risulta avere subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro nell'agosto 2022, durante una partita di calcio in carcere. Questo trauma ha comportato una lesione al menisco e un conseguente intervento chirurgico nel 2023. Da una nuova visita ortopedica effettuata il 20 marzo 2024, è emerso un quadro clinico che evidenzia uno "slaminamento del residuo meniscale mediale" e la previsione di un nuovo intervento al menisco e, a lungo termine, la verosimile necessità di una protesi. Pertanto, anche a prescindere dalla (probabile) guarigione dell'odierno appellante a seguito degli interventi chirurgici prospettati, non è possibile ritenerlo attualmente immobilizzato o incapace di svolgere un lavoro sedentario. Infine, deve ricordarsi che l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari non può prescindere dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno (quali, ad esempio, l'assegno di inclusione o il supporto per la formazione e il lavoro, misure entrambe introdotte dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 – c.d. Decreto Lavoro del 2023). È da credere, infatti, che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro;
nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per
8 l'insorgenza del diritto in questione (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/10/2021, pubbl. 20/12/2021, n. 40882). Nella specie, l'accesso a forme di aiuto pubbliche avrebbe consentito di provare l'effettiva condizione di indigenza (a ben vedere, infatti, l'appellante non ha mai prodotto alcuna documentazione comprovante la totale assenza di beni o redditi, neppure una certificazione ISEE o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – quest'ultima comportante la correlativa responsabilità penale per le false dichiarazioni). In definitiva, non sussistono i presupposti del diritto dell'odierno appellante agli alimenti. Infine, anche la domanda risarcitoria è manifestamente infondata. Dalle risultanze di causa emerge che i genitori adottivi, signori e Parte_4
, si sono attivati tempestivamente e con continuità, sin dalla fase Parte_2 preadottiva, per gestire le oggettive e profonde difficoltà relazionali e comportamentali manifestate dal minore, affidandosi necessariamente ai servizi sociali e accettando i percorsi terapeutici e rieducativi proposti. In tal senso, il ricorso a collocamenti in comunità non costituisce espressione di abbandono o disinteresse, bensì l'adempimento, sia pure sofferto, di un progetto condiviso con i servizi, volto alla tutela e alla rieducazione del minore. Inoltre, è pacifico in atti che i genitori adottivi hanno, anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell'appellante, continuato a sostenerlo partecipando alle spese delle comunità e degli alloggi e persino finanziandone i progetti imprenditoriali, in Italia e in Venezuela. Anche ove si volesse astrattamente ipotizzare una carenza genitoriale, il nesso causale tra una siffatta carenza e lo “stato di sofferenza ancor oggi non superato” lamentato dall'appellante appare comunque interrotto – ed anzi, radicalmente eliso – dal comportamento autonomo e colpevole tenuto dall'appellante stesso nel corso degli anni. Il signor ha, infatti, posto in essere una serie di condotte penalmente Parte_1 rilevanti che egli riconduce alla necessità di “sopravvivere” ma che non si possono in alcun modo considerare l'effetto di presunte carenze genitoriali, essendo piuttosto il frutto avvelenato di scelte consapevoli, reiterate e, soprattutto, personali, come personale è la responsabilità penale. Le scelte delinquenziali — culminate in una serie di periodi detentivi, alcuni dei quali prolungatisi per anni — costituiscono un elemento di per sé solo sufficiente a produrre un disagio psicosociale come quello allegato dall'appellante, tale da interrompere ogni nesso eziologico rispetto a qualsiasi condotta dei genitori, la cui unica colpa sarebbe consistita, a detta dell'appellante, di averlo “parcheggiato” nelle varie strutture educative. In definitiva, la sentenza va integralmente confermata. Le spese processuali del grado di appello seguono la totale soccombenza dell'appellante e sono liquidate in complessivi €4.997,00 (quattromila novecento novantasette) per onorari
– di cui €1.489,00 per la fase di studio, €956,00 per quella introduttiva, €2.552,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata considerando il valore della causa di euro 100.000,00 (scaglione da €52.001,00 a €260.000,00), escludendo i compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta, e applicando compensi minimi per le altre tre.
Di conseguenza, l'appellante è condannato a rimborsare agli appellati la predetta somma.
9 L'azione proposta riveste la connotazione della lite temeraria e pertanto l'appellante merita di essere condannato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 07/11/2017, pubbl. 13/09/2018, n. 22405) hanno ricordato che la citata norma “deve intendersi intesa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., in maniera tale da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi, attraverso un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”. Ne consegue che la condanna in parola non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della malafede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza della ordinaria diligenza volta alla acquisizione di detta consapevolezza). L'azione proposta dal signor è caratterizzata da un evidente e Parte_1 pretestuoso sviamento rispetto alla funzione della domanda giudiziaria, apparendo volta ad ottenere ad ogni costo un patrimonio o una fonte di reddito tale da esimere il soggetto – quarantenne e globalmente sano – dalla necessità di reperire una occupazione lavorativa. L'iniziativa giudiziaria si è rivelata pretestuosa per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata. Le censure in sede di gravame sono, come si è detto, connotate da una manifesta inconsistenza giuridica, peraltro già conosciuta dall'odierno appellante sin dal precedente grado giudizio, ove egli aveva proposto le medesime ed infondate questioni. Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., si condanna pertanto il sig. al Parte_1 pagamento, in favore dello Stato, di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata in euro 1.000,00, equivalente a un centesimo della somma da lui richiesta con la domanda risarcitoria, tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche verosimilmente precarie.
Ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.P.R.115/2002, va revocata l'ammissione del signor al beneficio del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente Parte_1 disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 14 maggio 2024.
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuto l'appellante soccombente a versare un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
Visti gli artt. 359, 279, 96 c.p.c. e 136, comma 2, D.P.R.115/2002, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
10 1. RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2036/2024 del Tribunale di Ordinario di Torino resa tra le parti in data 02.04.2024 nel procedimento R.G. n. 15241/2022 e pubblicata in data 03.04.2024, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma.
2. CONDANNA l'appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1
e le spese del presente grado di Parte_4 Parte_2 giudizio, che liquida in €4.997,00 (quattromila novecento novantasette) per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
3. CONDANNA l'appellante a versare all'Erario la sanzione Parte_1 pecuniaria di €1.000,00 (mille/00) per lite temeraria.
4. REVOCA l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese Parte_1 dello Stato provvisoriamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 14 maggio 2024.
5. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto a versare un'ulteriore Parte_1 somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso il 4 settembre 2025 in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte d'Appello.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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