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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 833/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 833/2023 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.1.1988, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Emanuele Scorpo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente, Via Monasteri n. 20, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Cristina
Elia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE visto il parere del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 18.11.2025 il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, senza i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Il Tribunale di Siracusa con decreto camerale del 21.10.2020 regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore (nata il [...]), prevedendo l'affidamento Per_1 condiviso della predetta minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a di versare la somma mensile di euro 200,00 a titolo di CP_1 contributo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 27.3.2023 RO TR domandava di modificare la condizione relativa all'affidamento della minore, all'uopo allegando circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia del superiore provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Più nel dettaglio, la ricorrente deduceva che l'ex compagno, detenuto presso la casa circondariale di Cavadonna, non provvedeva al versamento periodico del contributo di mantenimento della minore, disinteressandosi dei bisogni e delle necessità della figlia, tanto da non avere con la stessa da tempo alcun rapporto.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 29.8.2023 si costituiva in giudizio
, il quale contestava le circostanze riportate dalla ex compagna e specificava che CP_1
l'interruzione dei rapporti con la figlia, così come il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, era dovuto al regime di detenzione carceraria cui era sottoposto.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Sentita all'udienza del 13.2.2024, la ricorrente dichiarava di vivere a Siracusa in una casa popolare e di lavorare come addetta alle pulizie. Aggiungeva che la figlia non frequentava il padre da oltre quattro anni e tempo addietro era rimasta fortemente delusa dall'atteggiamento del che, in occasione di un incontro casuale all'acquapark, aveva fatto finta di non CP_1 vederla.
Con provvedimento provvisorio e urgente, adottato ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice confermava l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale demandava le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ambito scolastico, sanitario e amministrativo, anche senza il consenso dell'altro genitore;
disponeva che gli incontri padre-figlia dovevano avvenire in spazio neutro e alla presenza degli operatori dei Servizi sociali.
La controversia veniva istruita in via documentale e a mezzo accertamenti delegati ai Servizi sociali del e, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, veniva posta dal giudice Controparte_2 relatore dinanzi al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche, avendone le parti espressamente rinunciato. Passando al merito, la domanda avanzata da è meritevole di essere accolta. Parte_1
In punto di diritto bisogna preliminarmente rilevare che secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017). Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche
a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Cass., 17 dicembre 2009,
n. 26587).
Orbene, nel caso in esame dall'istruttoria svolta è emerso inequivocabilmente un atteggiamento di concreto e grave disinteresse del nei confronti della figlia, non solo sul piano CP_1 materiale, ma anche su quello morale ed affettivo.
Ed invero, lo stato di detenzione - prima carceraria e oggi domiciliare - che interessa il resistente non può ritenersi una causa giustificatrice dell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per la minore, né vale ad escludere il consapevole allontanamento affettivo che il padre ha, invece, dimostrato nei confronti della figlia.
A riprova di ciò, osserva il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla stessa minore – sentita all'udienza del 25.2.2025 – si evince che il comportamento disinteressato e disaffezionato del padre ha origini ben più remote rispetto al momento in cui è stato detenuto in carcere.
La piccola ha, infatti, affermato di non sentire e di non incontrare il padre da 7 anni, Per_1 oltre a confermare che il genitore non l'avrebbe neppure salutata quando, anni addietro, l'ha vista per caso all'Acquapark di Siracusa. Ha aggiunto di non avere interesse a ripristinare un rapporto affettivo con il stante la CP_1 prolungata assenza dello stesso, e di essere stata cresciuta dalla madre e dal compagno della stessa.
Le superiori affermazioni hanno trovato riscontro anche nel contenuto della relazione redatta dal Servizio sociale del Comune di Siracusa e pervenuta il 9.6.2025 (ivi si legge “la minore esprime forti resistenze nell'incontrare il padre …, rifiuta ogni tipo di contratto con lo stesso adducendo che gli ultimi sei anni si è totalmente disinteressato della sua via. La minore che lo avrebbe incontrato occasionalmente per strada riferisce di essere stata puntualmente ignorata dal genitore;
fortemente delusa dal suo comportamento e mancato mantenimento nei suoi confronti lo definisce solo un estraneo”).
Al contrario, gli assistenti sociali hanno avuto modo di appurare che la bambina vive con la madre in un ambiente adeguato alle sue esigenze ed appare seguita e ben educata (“All'analisi familiare e personale, si sottolinea un bel clima familiare, come dei punti di forza della famiglia materna, che riguardano: la determinazione, l'affetto con responsabilità filiale, il valore del lavoro e, il senso di dovere che dimostra la genitrice nei confronti dei figli nella sua quotidianità. ha difatti un buon rapporto con la madre e, mostra grande entusiasmo e Per_1 apertura nei suoi confronti, la relazione è positiva, e la signora manifesta interesse verso la figlia, attenzione nella realizzazione dei suoi bisogni e delle sue esigenze evolutive”).
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che il regime di affidamento esclusivo alla madre risponda maggiormente agli interessi della minore, consentendo altresì alla di meglio Pt_1 gestire tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della ragazza.
Tenuto conto dell'attuale rifiuto della bambina rispetto alla frequentazione con il padre e al lungo tempo trascorso dall'ultimo incontro, va disposto che il resistente potrà incontrare la figlia in spazio neutro, secondo un calendario di incontri che potrà essere predisposto dal Servizio sociale del Comune di Siracusa, nel rispetto della volontà di e solo nel caso in cui il Per_1 dovesse manifestare un serio e concreto interesse rispetto la ripresa del legame affettivo CP_1 con la figlia.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico di , il quale dovrà effettuare CP_1 il pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo il valore minimo con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto camerale del 21.1.2020 (proc. n. 1983/2019 V.G.): accoglie la domanda introduttiva e, per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, autorizzando quest'ultima ad adottare, anche senza il consenso dell'altro Per_1 genitore, tutte le decisioni di natura burocratica ed inerenti alla sfera della salute e della istruzione della minore;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida CP_1 in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 833/2023 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.1.1988, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Emanuele Scorpo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente, Via Monasteri n. 20, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Cristina
Elia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE visto il parere del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 18.11.2025 il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, senza i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Il Tribunale di Siracusa con decreto camerale del 21.10.2020 regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore (nata il [...]), prevedendo l'affidamento Per_1 condiviso della predetta minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a di versare la somma mensile di euro 200,00 a titolo di CP_1 contributo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 27.3.2023 RO TR domandava di modificare la condizione relativa all'affidamento della minore, all'uopo allegando circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia del superiore provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Più nel dettaglio, la ricorrente deduceva che l'ex compagno, detenuto presso la casa circondariale di Cavadonna, non provvedeva al versamento periodico del contributo di mantenimento della minore, disinteressandosi dei bisogni e delle necessità della figlia, tanto da non avere con la stessa da tempo alcun rapporto.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 29.8.2023 si costituiva in giudizio
, il quale contestava le circostanze riportate dalla ex compagna e specificava che CP_1
l'interruzione dei rapporti con la figlia, così come il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, era dovuto al regime di detenzione carceraria cui era sottoposto.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Sentita all'udienza del 13.2.2024, la ricorrente dichiarava di vivere a Siracusa in una casa popolare e di lavorare come addetta alle pulizie. Aggiungeva che la figlia non frequentava il padre da oltre quattro anni e tempo addietro era rimasta fortemente delusa dall'atteggiamento del che, in occasione di un incontro casuale all'acquapark, aveva fatto finta di non CP_1 vederla.
Con provvedimento provvisorio e urgente, adottato ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice confermava l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale demandava le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ambito scolastico, sanitario e amministrativo, anche senza il consenso dell'altro genitore;
disponeva che gli incontri padre-figlia dovevano avvenire in spazio neutro e alla presenza degli operatori dei Servizi sociali.
La controversia veniva istruita in via documentale e a mezzo accertamenti delegati ai Servizi sociali del e, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, veniva posta dal giudice Controparte_2 relatore dinanzi al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche, avendone le parti espressamente rinunciato. Passando al merito, la domanda avanzata da è meritevole di essere accolta. Parte_1
In punto di diritto bisogna preliminarmente rilevare che secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017). Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche
a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Cass., 17 dicembre 2009,
n. 26587).
Orbene, nel caso in esame dall'istruttoria svolta è emerso inequivocabilmente un atteggiamento di concreto e grave disinteresse del nei confronti della figlia, non solo sul piano CP_1 materiale, ma anche su quello morale ed affettivo.
Ed invero, lo stato di detenzione - prima carceraria e oggi domiciliare - che interessa il resistente non può ritenersi una causa giustificatrice dell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per la minore, né vale ad escludere il consapevole allontanamento affettivo che il padre ha, invece, dimostrato nei confronti della figlia.
A riprova di ciò, osserva il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla stessa minore – sentita all'udienza del 25.2.2025 – si evince che il comportamento disinteressato e disaffezionato del padre ha origini ben più remote rispetto al momento in cui è stato detenuto in carcere.
La piccola ha, infatti, affermato di non sentire e di non incontrare il padre da 7 anni, Per_1 oltre a confermare che il genitore non l'avrebbe neppure salutata quando, anni addietro, l'ha vista per caso all'Acquapark di Siracusa. Ha aggiunto di non avere interesse a ripristinare un rapporto affettivo con il stante la CP_1 prolungata assenza dello stesso, e di essere stata cresciuta dalla madre e dal compagno della stessa.
Le superiori affermazioni hanno trovato riscontro anche nel contenuto della relazione redatta dal Servizio sociale del Comune di Siracusa e pervenuta il 9.6.2025 (ivi si legge “la minore esprime forti resistenze nell'incontrare il padre …, rifiuta ogni tipo di contratto con lo stesso adducendo che gli ultimi sei anni si è totalmente disinteressato della sua via. La minore che lo avrebbe incontrato occasionalmente per strada riferisce di essere stata puntualmente ignorata dal genitore;
fortemente delusa dal suo comportamento e mancato mantenimento nei suoi confronti lo definisce solo un estraneo”).
Al contrario, gli assistenti sociali hanno avuto modo di appurare che la bambina vive con la madre in un ambiente adeguato alle sue esigenze ed appare seguita e ben educata (“All'analisi familiare e personale, si sottolinea un bel clima familiare, come dei punti di forza della famiglia materna, che riguardano: la determinazione, l'affetto con responsabilità filiale, il valore del lavoro e, il senso di dovere che dimostra la genitrice nei confronti dei figli nella sua quotidianità. ha difatti un buon rapporto con la madre e, mostra grande entusiasmo e Per_1 apertura nei suoi confronti, la relazione è positiva, e la signora manifesta interesse verso la figlia, attenzione nella realizzazione dei suoi bisogni e delle sue esigenze evolutive”).
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che il regime di affidamento esclusivo alla madre risponda maggiormente agli interessi della minore, consentendo altresì alla di meglio Pt_1 gestire tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della ragazza.
Tenuto conto dell'attuale rifiuto della bambina rispetto alla frequentazione con il padre e al lungo tempo trascorso dall'ultimo incontro, va disposto che il resistente potrà incontrare la figlia in spazio neutro, secondo un calendario di incontri che potrà essere predisposto dal Servizio sociale del Comune di Siracusa, nel rispetto della volontà di e solo nel caso in cui il Per_1 dovesse manifestare un serio e concreto interesse rispetto la ripresa del legame affettivo CP_1 con la figlia.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico di , il quale dovrà effettuare CP_1 il pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo il valore minimo con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto camerale del 21.1.2020 (proc. n. 1983/2019 V.G.): accoglie la domanda introduttiva e, per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, autorizzando quest'ultima ad adottare, anche senza il consenso dell'altro Per_1 genitore, tutte le decisioni di natura burocratica ed inerenti alla sfera della salute e della istruzione della minore;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida CP_1 in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011