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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5565 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD EN, nella causa iscritta al n. 9618/2024 RGL, promossa
D A
, - CF - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. IA AL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via CP_1
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana
AN RI, giusta procura generale indicata in atti.
- opposto -
E
- in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore rappresentata
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17 DICEMBRE 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando nel contradittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la contumacia di CP_2
1 ❖ Annulla gli avvisi di addebito nn. 59620160002047324000, 59620160006711371000 e
59620170003556634000 di cui all'intimazione di pagamento n.
29620239028505086/000.
❖ Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in euro 1.800,000 oltre spese esenti, spese Parte_1 forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
IA AL dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.6.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore proponendo opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239028505086/000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620160002047324000, 59620160006711371000 e
59620170003556634000.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sotto diversi profili:
- omessa/irrituale notifica degli atti prodromici;
- intervenuta prescrizione del credito;
- difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso ed eccependo, in particolare:
- il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti di competenza dell'ente riscossore;
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
- l'applicabilità alla fattispecie in esame della normativa emergenziale da COVID 19.
Pur ritualmente evocato in giudizio, l'ente riscossore non si costituiva.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza cartolare del 17 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio CP_2
e non costituito.
2 Brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti, va anzitutto disattesa la doglianza di parte ricorrente in ordine alla nullità del calcolo di interessi essendo riportato nell'intimazione di pagamento impugnata solo l'importo totale degli interessi applicati e non anche un prospetto analitico, anche sintetico, che spieghi modalità, tassi e criteri seguiti nella loro determinazione.
Sul punto pacifico è l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Oltretutto, nella nota 1 a pag. 12 viene espressamente evidenziato: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.”.
Parimenti va disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall' giacché, pur CP_1
ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito in questione, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento») in quanto ove il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie
Pertanto, l'odierna opposizione, con funzione recuperatoria, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt.
409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici
3 previdenziali oggetto di una cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti, è pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'atto prodromico anche ove risulti ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893) giacché, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare, l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che a decorrere dal 1° gennaio 1996 per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine prescrizionale è quinquennale (salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).
Ciò premesso, era onere degli enti opposti dimostrare d'aver ritualmente notificato gli atti prodromici e/o compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
4 Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Riassumendo, il termine di sospensione applicabile in base alla legislazione emergenziale è di 311 giorni, come ritenuto anche dalla locale Corte d'Appello (Sentenza n.
319 del 2 maggio 2024).
Ciò premesso, per quanto riguarda, invece, gli avvisi di addebito nn.
59620160002047324000, 59620160006711371000 (relativi a contributi dovuti alla Gestione
Commerciante per il mese di dicembre 2024 e per l'anno 2015) non vi è prova della loro rituale notifica in quanto l'ente previdenziale ha depositato esclusivamente la ricevuta in formato “xml”
Invero, quando la notifica viene effettuata via pec il gestore del mittente, previa verifica della correttezza formale del messaggio e dell'assenza di virus, in caso di esito positivo, restituisce al mittente la “ricevuta di accettazione” e genera automaticamente la
“busta di trasporto” che contiene: a) il file “postacert.eml” che contiene il messaggio originale;
b) il file “daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una “ricevuta di avvenuta
5 consegna” e dette ricevute possono essere in formato “.eml” (contenente sia il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati sia il file “daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni (contenente i dati di certificazione costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente), o nel solo formato tecnico “xml” (che, però, non consente di individuare - neppure per estremi - il contenuto del messaggio).
Pertanto, essendo stata depositata la ricevuta in formato “.xml” si attesta l'avvenuta notifica di un atto ma non anche il contenuto del messaggio.
A tal riguardo si è espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord.
n. 16189 dell'8/06/2023; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord. del 27/05/2024, n. 14790; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 22/07/2025, n. 20664) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa (prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare che l'omesso deposito «[..] delle ricevute di accettazione e consegna in formato '.eml' o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file 'datiAtto.xml' –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione. Atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario [..]».
Dunque, la mancata produzione delle ricevute di accettazione e consegna nei formati nativi “.eml” o “.msg” non consente a questo giudice di verificare la disponibilità informatica dell'atto e il corretto perfezionamento della notifica e pertanto, deve essere dichiarata la nullità dei suddetti avvisi con conseguenziale prescrizione dei crediti contributivi dovuti alla Gestione Commercianti e ivi richiesti, in quanto relativi al mese di dicembre 2014 e a ratei del 2015.
Infatti, poiché i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme
6 dovute in base alla dichiarazione dei redditi, il termine più avanzato da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè, l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti), termine che nel caso in esame (2014 e 2015) è slittato rispettivamente al
6 luglio 2015 e al 6 luglio 2016.
Pertanto, anche computando il periodo di sospensione covid di 311 giorni, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta (7.5.2024) il termine di prescrizione era abbondantemente decorso.
Per quanto riguarda, invece, l'avviso di addebito n. 59620170003556634000 l'ente previdenziale ha provato di averlo ritualmente notificato il 12.10.2017 all'indirizzo pec
“ ”. Email_1
Tuttavia, stante la contumacia di non è stata fornita la prova che alla notifica di CP_2 tale avviso di addebito abbia fatto seguito un qualsivoglia atto interruttivo antecedentemente alla notifica (7.5.2024) dell'intimazione di pagamento n. 29620239028505086/000.
Conseguentemente, anche applicando il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale (311 giorni) il credito previdenziale si è prescritto il
19.8.2023.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dell'avv. IA AL che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del
7.11.2025
IL GIUDICE
UD EN
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