Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/01/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15925/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15925 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Madeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento pratica n. -OMISSIS- – trattamento fine servizio fascicolo n. -OMISSIS-, con il quale l'Ente di previdenza tratteneva la somma di € 4.576,75, limitandosi a giustificare tale trattenuta nel prospetto di liquidazione con la voce “ totale recuperi ”;
nonché di ogni altro atto, documento o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso, comunque denominato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dapprima in servizio permanente effettivo alle dipendenze della Marina Militare per poi transitare a decorrere dal 14.12.1987 alla Polizia di Stato (Ministero dell’Interno).
2. All’atto del collocamento a riposo (31.1.2018) gli è stata riconosciuta un'indennità di buonuscita lorda per complessivi netti € 39.274,07 + € 24.559,73, erogata in due tranches , calcolata, per n. 43 anni di servizio, facendo riferimento allo stipendio netto utile complessivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’INPS ha peraltro trattenuto la somma di € 4.576, 75, limitandosi a giustificare tale trattenuta nel prospetto di liquidazione con la voce “ totale recuperi ”.
3. Il ricorrente censura, quindi, tale provvedimento lamentando l’illegittimità della trattenuta per le seguenti ragioni:
a) decadenza ex artt. 26 e 30 del D.P.R. n. 1032/73, a norma del quale i provvedimenti di liquidazione della buonuscita sono revocabili e modificabili non oltre un anno dalla loro emanazione ed entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'amministrazione datrice di lavoro;
b) infondatezza nel merito della pretesa, basata sulla non computabilità nel T.F.S. del rateo di contributi a riscatto;
c) intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, co.9, L. 335/1995;
d) decorso, in ogni caso, del termine di 18 mesi di cui all'art. 21- novies , l.n. 241/1990 per l'annullamento di ufficio;
e) natura indebita delle somme trattenute ex art. 2033 c.c.
4. L’INPS si è costituito in resistenza.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
7. L’art. 13 della legge 25.11.1957, n. 1139, stabilisce quanto segue:
“ L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato, purché la durata della reiscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni compiuti. La riliquidazione viene effettuata sulla base dell'aliquota stabilita dal precedente art. 12 e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennità di buonuscita già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva.
Le norme concernenti la corresponsione di un supplemento dell'indennità di buonuscita, contenute nell'art. 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimangono in vigore per i casi di reiscrizione di durata inferiore a due anni successivi al 30 giugno 1956.
Le norme stesse rimangono in vigore anche per i casi contemplati nel comma precedente, qualora risultino più favorevoli per gli interessati ”.
8. L’istituto della riliquidazione ai sensi della norma sopra richiamata non costituisce un provvedimento di secondo grado ai sensi del capo IV- bis della legge n. 241/90, bensì un ricalcolo, finalizzato a tener conto del periodo di servizio successivo alla prima liquidazione dell’indennità di buonuscita, specificamente previsto e richiesto dalla legge per il caso in cui per l’iscritto non risultino più favorevoli le norme contenute nell'art. 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395.
9. Il predetto ricalcolo non può evidentemente ritenersi assoggettato né ai termini per l’esercizio dell’autotutela, posto che degli istituti che vi vengono ricondotti non ricorrono in alcun modo i presupposti, né a termini prescrizionali prendendo a base di decorrenza la precedente liquidazione. E’ chiaro, infatti, che alla riliquidazione possa procedersi solamente al termine del periodo complessivo di servizio, sicché nessun termine di prescrizione potrebbe decorrere anteriormente alla ricorrenza dei presupposti di legge per provvedervi.
10. Per le medesime ragioni, e salvo quanto di seguito si dirà quanto ai contributi di riscatto, è improprio il riferimento alla decadenza ex artt. 26 e 30 del D.P.R. n. 1032/73, in quanto i tempi e le modalità di effettuazione della riliquidazione sono stabiliti dalla legge e non seguono le dinamiche proprie dei provvedimenti di secondo grado. D’altra parte, invocando la decadenza il ricorrente pretenderebbe in sostanza, indebitamente, di scindere la parte positiva del provvedimento (che gli riconosce una maggiore liquidazione rispetto a quella precedentemente liquidata) da quella negativa (le trattenute previste dal medesimo art. 13), a fronte di una quantificazione che la legge prevede unitariamente effettuata.
11. Quanto ai profili motivazionali, anche a prescindere dalla circostanza che nella specie si verte in tema di diritti soggettivi e il giudice amministrativo può accertare direttamente il contenuto del rapporto sostanziale, va rilevato che nel provvedimento impugnato si fa specificamente riferimento, quanto ai recuperi, al contributo di riscatto ENPALS e agli “ interessi su indennità di fine servizio art. 13 ”, con formule sintetiche che, avendo riguardo a un provvedimento di natura vincolata, sono idonei a integrare la c.d. “giustificazione” reputata dalla giurisprudenza sufficiente a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
12. E’, invece, parzialmente fondata la contestazione di indebito formulata dal ricorrente. Dalla relazione INPS versata in atti si ricava, infatti, che la somma di euro 4.299,34, oggetto di trattenuta a titolo di interessi ex art. 13, è frutto di un errore di digitazione da parte dell’Istituto, la somma corretta essendo di euro 3.006,84.
13. Diversamente da quanto sostenuto dall’INPS, la pretesa alla relativa restituzione può senz’altro ritenersi ricompresa nella contestazione di indebito formulata nel ricorso, posto che l’Istituto non può evidentemente vantare alcun titolo a trattenere un importo che costituisce il frutto di un mero errore materiale di digitazione. Sul punto il ricorso va, pertanto, accolto e l’INPS deve essere condannato a restituire al ricorrente la somma di euro 1.292,50 (4.299,34 – 3.006,84), oltre interessi dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c.
14. Parimenti fondato è il ricorso laddove lamenta l’intervenuta decadenza, ex artt. 26 e 30 del D.P.R. n. 1032/73, quanto alla rideterminazione dei contributi di riscatto.
15. A questo riguardo, va rilevato che il d.P.R. 29.12.1973, n. 1032, recante “ testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato ”, disciplina specificamente anche i periodi riscattabili e le modalità di calcolo del contributo. Ad esso è, pertanto, pacificamente applicabile la disciplina di cui all’art. 30, ultimo comma, che in relazione alla modifica di provvedimenti già adottati nelle materie disciplinate dal medesimo d.P.R. pone un termine di 60 giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi su cui si fonda la rideterminazione, nel caso di specie trascorsi alla data di adozione del provvedimento (27.2.2021), avendo la Prefettura trasmesso la documentazione, come affermato nella relazione dell’INPS, nel settembre 2020. Anche la somma trattenuta a titolo di riliquidazione del contributo (euro 277,41) va, pertanto, restituita.
16. In conclusione, il ricorso va accolto in parte e il provvedimento impugnato deve essere in parte qua annullato, con condanna dell’INPS alla restituzione della complessiva somma di euro 1.569,91 (1.292,50 + 277,41), oltre interessi dal giorno della domanda.
17. Le spese di lite vanno poste a carico dell’INPS nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla nei termini esposti in parte motiva il provvedimento impugnato e condanna l’INPS alla restituzione della somma di euro 1.569,91, oltre interessi dal giorno della domanda.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO HI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | IO HI |
IL SEGRETARIO