TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/01/2026, n. 1080
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza ex artt. 26 e 30 del D.P.R. n. 1032/73

    La Corte ha ritenuto improprio il riferimento alla decadenza ex artt. 26 e 30 del D.P.R. n. 1032/73 per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, poiché si tratta di un ricalcolo previsto dalla legge e non di un provvedimento di secondo grado soggetto ai termini per l'esercizio dell'autotutela. Ha anche osservato che il ricorrente non può scindere la parte positiva del provvedimento (maggiore liquidazione) da quella negativa (trattenute) previste unitariamente dalla legge.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa nel merito

    La Corte ha ritenuto che le formule sintetiche utilizzate nel provvedimento impugnato, riferendosi al contributo di riscatto ENPALS e agli interessi su indennità di fine servizio, siano sufficienti a integrare la giustificazione richiesta per provvedimenti di natura vincolata.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale ex art. 3, co.9, L. 335/1995

    La Corte ha ritenuto che nessun termine di prescrizione possa decorrere anteriormente alla ricorrenza dei presupposti di legge per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, poiché tale riliquidazione può avvenire solo al termine del periodo complessivo di servizio.

  • Rigettato
    Decorso del termine di 18 mesi di cui all'art. 21-novies, l.n. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che la riliquidazione dell'indennità di buonuscita non sia un provvedimento di secondo grado soggetto ai termini per l'esercizio dell'autotutela, ma un ricalcolo previsto dalla legge.

  • Accolto
    Natura indebita delle somme trattenute ex art. 2033 c.c.

    La Corte ha accertato che una parte della somma trattenuta a titolo di interessi (euro 4.299,34) era frutto di un errore di digitazione dell'Istituto, la cui somma corretta avrebbe dovuto essere di euro 3.006,84. Pertanto, l'INPS è stato condannato a restituire la differenza di euro 1.292,50.

  • Accolto
    Decadenza ex artt. 26 e 30 del D.P.R. n. 1032/73 per rideterminazione contributi di riscatto

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso in ordine alla decadenza dell'INPS per la rideterminazione dei contributi di riscatto. Ha affermato che è applicabile l'art. 30, ultimo comma, del D.P.R. n. 1032/73, che pone un termine di 60 giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi su cui si fonda la rideterminazione. Poiché la Prefettura ha trasmesso la documentazione a settembre 2020 e il provvedimento dell'INPS è del 27.2.2021, i termini sono trascorsi. Pertanto, la somma trattenuta a titolo di riliquidazione del contributo (euro 277,41) deve essere restituita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/01/2026, n. 1080
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1080
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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