Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 2482/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
21/02/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2482 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: Infortunio promossa da
, con gli avv.ti D. Racco S. Rodinò Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. M. Nucera CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, in considerazione dell'attività lavorativa prestata quale collaboratrice scolastica, sul presupposto di aver subito in data 29/03/2019 un infortunio sul lavoro, circostanza non contestata dall'ente resistente, lamenta di aver riportato in conseguenza del predetto evento, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui è pervenuto l'ente in sede amministrativa nel qualificare come temporanea l'inabilità riportata.
2. Nella resistenza dell in ordine alla natura dell'inabilità, la causa è stata istruita CP_1 mediante l'espletamento di consulenza medico legale che ha consentito di accertare che in conseguenza dell'infortunio del 29/03/2019, il ricorrente ha riportato un'invalidità qualificabile come permanente tuttavia nella misura, non indennizzabile, del 5%.
4. Invero, l'espletata consulenza medico legale ha, molto limitatamente, sovvertito le risultanze cui era pervenuto l'ente in sede di valutazione della natura dei postumi invalidanti, accertando tuttavia che tali postumi, alla stregua dei riferimenti tabellari di cui al DM 12/7/2000, ancorché permanenti si risolvono in una percentuale di invalidità non soggetta ad indennizzo.
Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato peritale, cui pertanto si rinvia, meritano di essere condivise.
Cosi, il CTU: … QUINDI, CONSIDERANDO CHE: CARBO enta gli esiti di Parte_1 un infortunio sul lavoro, che trova nesso causale diretto con le modalità del sinistro così come riferito dall'infortunato; I postumi accertati e segnalati in diagnosi, sono sicuramente, conseguenza diretta ed indiretta dell'evento infortunistico L'infortunio si è verificato il giorno
29.03.2019 e che l'Inabilità Temporanea calcolata è di 50 (cinquanta) giorni, la decorrenza del beneficio va data a partire dal 19.05.2019, ovvero dalla definizione dell'ITA. SI PUÒ
CONCLUDERE che la sig.ra è quella riportata in diagnosi presenta Parte_1 postumi permanenti quantizzabili, tenendo conto delle “Tabelle di cui al D. M. 12 Luglio 2000, G.
U. n. 25 del Luglio 2000”: Cod. 373- CHERATO-CONGIUNTIVITE OD PER PREGRESSA
ESPOSIZIONE A SOSTANZE CAUSTICHE determina un'invalidità permanente del 5% (fino a 5 ) (
PER ANALOGIA ) Sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti assunti ed entità delle lesioni riportate dal ricorrente , possiamo determinare una Inabilità Temporanea calcolata per un totale di giorni 50 ( cinquanta), così suddivisa : Inabilità Temporanea Parziale al 75 % per giorni 5(cinque) Inabilità Temporanea Parziale al 50 % per giorni 15 (quindici) Inabilità
Temporanea Parziale al 25 % per giorni 30 (trenta) CONCLUSIONI Dall'esito dell'esame obiettivo, dallo studio dei documenti sanitari in fascicolo processuale, dalla raccolta anamnestica sia del fatto traumatico con le relative modalità di come avvenne sia della sintomatologia accusata, si evince che a seguito del lavoro svolto ha patito infortunio sul Parte_1 lavoro che comporta un'inabilità permanente in misura del 5% ( cinquexcento ), calcolata secondo le valutazioni di cui alla tabella del D. M. 12.07.2000 e applicando il calcolo riduzionistico di Balthazard, a far data dal 19.05.2019, DATA DI DEFINIZIONE DELL'ITA..
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite sono suscettibili di compensazione, atteso che dall'istruttoria sono emerse conseguenze ascrivibili alla permanente inabilità del ricorrente, seppur non nella percentuale invocata, pertanto, sono posti a carico dell'ente i costi dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. . Parte_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 25/02/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo