Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/03/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02457/2025REG.PROV.COLL.
N. 07450/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7450 del 2024, proposto da UL HE, rappresentata e difesa dall'avvocato Adolfo Mario Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione terza) n. 2366, pubblicata il 4 settembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Enza Stramandimoli, in delega dell'avvocato Adolfo Mario Balestreri, e Maria Romana Ciliutti, in delega dell'avvocato Giuseppe Lepore.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso il provvedimento PG 0244412 del 2 maggio 2023 di decadenza dall’autorizzazione n. 4476 del 9 novembre 2020 per la vendita di quotidiani e periodici nei locali siti in Milano, ai Bastioni di Porta Venezia, la revoca della concessione di suolo pubblico con contestuale ordine di rimozione del manufatto e ripristino del manto stradale a spese del concessionario, nonché avverso il diniego del 7 novembre 2023 di sostituzione, con ampliamento e trasferimento, dell’edicola posta provvisoriamente in Bastioni di Porta Venezia.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su plurimi punti essenziali della controversia, per travisamento dei fatti, per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per violazione dell’art. 22, comma 5 lett. a), del d.lgs. n. 114/1998, nonché dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 170/2001 perché il giudice di primo grado avrebbe disatteso le istanze istruttorie relative alla situazione di degrado della zona ove è ubicata l’edicola aderendo integralmente alle difese del Comune appellato, avrebbe applicato il citato art. 22, nonostante fosse stata documentalmente dimostrata la costante e continuativa apertura dell’esercizio commerciale, addirittura durante l’emergenza sanitaria Covid 19, non avrebbe considerato la sussistenza di cause giustificative a fronte delle quali la decadenza può essere evitata dovendosi escludere l’imputabilità del presunto inadempimento in capo all’operatore economico titolare dell’attività commerciale.
2. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione il Comune di Milano ha depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- l’appellante è titolare è titolare dell’autorizzazione n. 4476 del 9 novembre 2020 per la vendita di quotidiani e periodici, nei locali siti in Milano, ai Bastioni di Porta Venezia;
- con nota del 13 ottobre 2022 il Comune appellato ha avviato il procedimento amministrativo per la decadenza della predetta autorizzazione amministrativa e per la revoca della relativa concessione di suolo pubblico, per inattività a causa di una prolungata sospensione dell’attività commerciale emersa dagli accertamenti eseguiti;
- con note del 22 dicembre 2022 l’appellante faceva presente che, a seguito dell’emergenza sanitaria e ai conseguenti provvedimenti di limitazione della libertà di circolazione, l’edicola, nonostante non fosse stata aperta tutti i giorni e per l’intera giornata, non aveva mai interrotto completamente la propria operatività, concludendo per l’archiviazione del procedimento;
- con nota n. 53082 del 30 gennaio 2023 il Comune appellato ha comunicato che “in sede di ulteriore verifica effettuata in loco il 19/01/2023 da parte di un ispettore della scrivente Area l’edicola è risultata chiusa” ed ha inviato il preavviso di decadenza dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani e riviste;
- con ulteriori note partecipative l’appellante ha evidenziato che la circostanza che l’edicola sia stata trovata chiusa nel corso della verifica del 19 gennaio 2023 come anche nel marzo 2023 per lo svolgimento dei lavori di bonifica non potrebbe essere posta a fondamento del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione “per mancato svolgimento dell’attività” che presuppone una prolungata chiusura dell’esercizio commerciale, insussistente nel caso in esame come dimostrato dalla produzione documentale relativa all’acquisto di riviste e quotidiani;
- con nota PG 0244412/2023 del 2 maggio 2023 l’amministrazione ha disposto la decadenza dell’autorizzazione amministrativa n. 4476 del 9 novembre 2020 e la revoca della relativa concessione di suolo pubblico per inattività.
7. Rileva il Collegio che dalla documentazione versata agli atti e, segnatamente dai numerosi sopralluoghi svolti dalla Polizia locale durante l’arco temporale 2020/2023 - 19 ottobre 2020, 4 gennaio 2021, 27 luglio 2022, 29 agosto 2022, 19 gennaio 2023 e nelle date immediatamente successive -, è stato accertato che l’edicola in questione non fosse mai stata aperta.
Gli esiti dei sopralluoghi sono, inoltre, suffragati dalle informazioni assunte presso altri commercianti della zona che hanno riferito agli agenti di polizia locale come “l’edicola in questione non avrebbe mai funzionato” , nonché da quanto emerso nel corso della riunione del 4 aprile 2023, relativa agli interventi di riqualificazione dell’ambito urbano, dal mancato pagamento dei canoni concessori per l’occupazione di suolo pubblico per il periodo 2021/2023, dalla esiguità del materiale destinato alla vendita acquistato non da un grossista, ma da un altro edicolante.
7.1. Alla luce delle predette circostanze fattuali il Collegio ritiene condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado circa la legittimità e l’adeguatezza motivazionale dei provvedimenti adottati dall’amministrazione, sulla scorta delle consolidata giurisprudenza secondo cui “La revoca a seguito di inattività protratta per il periodo normativamente previsto costituisce una decadenza "ex lege", si pone quale atto dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa e la stessa può essere evitata soltanto nella sussistenza delle ipotesi derogatorie specificamente previste o con la concessione di una proroga a seguito di motivata richiesta inoltrata prima della scadenza del termine suddetto”( T.A.R. Roma Lazio sez. II. 19 luglio 2011 in Foro amm. TAR 2011, 7-8, 2370)” .
7.2. Né appare fondata la censura di omessa pronuncia su profili decisivi della controversia e di omessa attivazione dei poteri istruttori poiché il giudice di primo grado ha esaminato le risultanze istruttorie e ha dato atto dei plurimi riscontri tutti convergenti sulla inattività prolungata dell’edicola, circostanze tutte atte a far ritenere superflui ulteriori approfondimenti istruttori attesa anche la natura fidefacente dei verbali della Polizia locale.
7.3. Quanto, infine, allo stato di degrado, anche esso documentalmente provato, nella sentenza si dà atto che “il degrado in cui versa l’edicola (cfr. materiale fotografico allegato 5) e l’area circostante certamente risulta favorito dall’inattività di vendita di giornali; condivisibilmente con le argomentazioni del Comune, infatti, la costante e diligente presenza in loco della titolare dell’edicola avrebbe senz’altro contribuito ad alleviare il degrado dell’area e ad evitare la presenza dei ratti” .
Non sussiste, pertanto, alcuna omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado né sulla dedotta situazione di degrado, né sulla insussistenza die presupposti per considerarlo come giustificazione per l’inattività dell’edicola alla base dei provvedimenti di decadenza e di revoca impugnati.
8. Per le esposte ragioni l’appello va respinto.
9. Sussistono giusti motivi in considerazione della vicenda fattuale sottesa alla presente controversia per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO