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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba FArano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.3.2025, assunto in decisione in data 30.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Giulia Sapi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero 51;
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con l'Avvocato Viola Parte_2 C.F._2
ES NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Merate (LC), Via Ceppo 2A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Medole tra i signori e Parte_1 [...] in data 1 luglio 2016, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 39, parte II, serie Parte_2
C, anno 2016;
B) Omologare le seguenti relative condizioni:
1) il signor erserà alla signora ntro il giorno 10 di ogni mese un assegno Parte_1 Parte_2 divorzile pari ad euro 4.200,00 fino al mese di luglio 2034 compreso. A partire dal mese di agosto 2034 il signor on sarà più tenuto a corrispondere alcun assegno divorzile. Parte_1
Si dà atto che per espressa volontà delle parti l'assegno non è suscettibile di modifica e/o revoca in deroga all'art. 9 Legge n. 898/1970 e l'ammontare non potrà variare per cause sopravvenute essendo stato così determinato dalle stesse.
Parimenti per espressa volontà delle parti tale importo non sarà soggetto alla rivalutazione Istat né a nessun altro indice di rivalutazione monetaria in deroga all'articolo 5 della Legge n. 898/1970.
2) il signor si obbliga a continuare a rimborsare alla signora il prestito Parte_1 Parte_2 infruttifero dalla stessa ricevuto ad oggi ammontante ad euro 106.000,00 mediante dilazione infruttifera con rate mensili di euro 1.000,00 da pagare entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2025.
E' fatta salva la facoltà del signor di estinguere anticipatamente il suddetto prestito o di Parte_1 accorciare detta dilazione.
3) Le parti dichiarano con il corretto adempimento del presente accordo di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo anche derivante dal rapporto di coniugio.
4) Spese del presente giudizio compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà ex art. 68 l.p.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 1.7.2016 a Medole;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 7.6.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.5.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 14.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Medole in data 1.7.2016 (Atto n. 39, Parte II, Serie C del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Medole), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Medole, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
UD ON
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba FArano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.3.2025, assunto in decisione in data 30.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Giulia Sapi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero 51;
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con l'Avvocato Viola Parte_2 C.F._2
ES NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Merate (LC), Via Ceppo 2A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Medole tra i signori e Parte_1 [...] in data 1 luglio 2016, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 39, parte II, serie Parte_2
C, anno 2016;
B) Omologare le seguenti relative condizioni:
1) il signor erserà alla signora ntro il giorno 10 di ogni mese un assegno Parte_1 Parte_2 divorzile pari ad euro 4.200,00 fino al mese di luglio 2034 compreso. A partire dal mese di agosto 2034 il signor on sarà più tenuto a corrispondere alcun assegno divorzile. Parte_1
Si dà atto che per espressa volontà delle parti l'assegno non è suscettibile di modifica e/o revoca in deroga all'art. 9 Legge n. 898/1970 e l'ammontare non potrà variare per cause sopravvenute essendo stato così determinato dalle stesse.
Parimenti per espressa volontà delle parti tale importo non sarà soggetto alla rivalutazione Istat né a nessun altro indice di rivalutazione monetaria in deroga all'articolo 5 della Legge n. 898/1970.
2) il signor si obbliga a continuare a rimborsare alla signora il prestito Parte_1 Parte_2 infruttifero dalla stessa ricevuto ad oggi ammontante ad euro 106.000,00 mediante dilazione infruttifera con rate mensili di euro 1.000,00 da pagare entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2025.
E' fatta salva la facoltà del signor di estinguere anticipatamente il suddetto prestito o di Parte_1 accorciare detta dilazione.
3) Le parti dichiarano con il corretto adempimento del presente accordo di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo anche derivante dal rapporto di coniugio.
4) Spese del presente giudizio compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà ex art. 68 l.p.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 1.7.2016 a Medole;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 7.6.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.5.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 14.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Medole in data 1.7.2016 (Atto n. 39, Parte II, Serie C del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Medole), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Medole, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
UD ON
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