Ordinanza cautelare 11 settembre 2023
Sentenza 14 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 14/10/2023, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2023
N. 00755/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierina Buffoli, Andrea Mina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell' Universita' e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del giudizio di non ammissione alla classe III della scuola secondaria di primo grado dell''alunno -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale del 13.06.2023 (doc. 1) successivamente pubblicato in data 17.06.2023 e di ogni atto antecedente, preordinato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’art.34 co.5, cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 01/08/2023, i ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, impugnavano giudizio di non ammissione alla classe III della scuola secondaria di primo grado, espresso nei confronti di quest’ultimo con lo scrutinio finale del 13.06.2023, successivamente pubblicato in data 17.06.2023.
Il giudizio finale impugnato così statuiva: “ ha acquisito conoscenze frammentarie e lacunose. Il metodo di lavoro è disordinato e impreciso. Ha raggiunto un livello non adeguato di autonomia operativa, dimostrando scarso interesse per le attività. Il livello globale di sviluppo degli apprendi-menti non è adeguato. Fatica a rispettare le regole della convivenza civile. Il Consiglio di classe ritiene pertanto che l’alunno non abbia maturato i prerequisiti necessari per affrontare positivamente la classe successiva .”.
I voti riportati dall’alunno sono i seguenti: italiano 5/10, storia 5/10, geografia 7/10, la seconda lingua comunitaria 6/10, inglese 5/10, matematica 4/10, scienze 5/10, arte e immagine 6/10, tecnologia 5/10, musica 6/10, scienze motorie 8/10, Religione sufficiente, educazione civica 6/10.
Avverso il giudizio di non ammissione i ricorrenti lamentano:
- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 d.lgs. 62/2017. Violazione dei principi di cui alla circolare ministeriale n. 1865/2017. Violazione e falsa applicazione del protocollo per la valutazione dell’-OMISSIS-. Eccesso di potere per difetto di motivazione del giudizio finale . Il Consiglio di Classe non avrebbe considerato gli elementi indicati nell’art. 6 Dlgs. 62/2017, nella Circolare MIUR 1865/2017, art. 7 Protocollo di valutazione della scuola. Alla luce della normativa richiamata la valutazione finale, quand’anche negativa, influenzata dalla non completa acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell’alunno, non può giustificare la mancata ammissione se il Collegio dei docenti abbia omesso di verificare se le carenze rilevate al termine dell’anno possano essere recuperate nell’anno successivo mediante strategie di recupero;
- Eccesso di potere per contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, falsa presupposizione, travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 d.lgs. 62/2017. Violazione delle norme costituzionali (art. 3, 34 cost.) La scuola non avrebbe approntato particolari condizioni una volta accertate le particolari difficoltà di-OMISSIS-, con Piano Didattico Personalizzato;
- Illegittimità del giudizio di mancata ammissione. Illogicità manifesta e inadempimento della scuola. Eccesso di potere per contraddittorietà. Carenza di motivazione, incongruenza . Il giudizio sarebbe contrastante con i voti riportati.
In data 04/08/2023 si costituisce il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando documenti ed articolata relazione sui fatti di causa a firma del Dirigente Scolastico.
All’esito dell’udienza camerale del 06/09/2023, il Collegio dispone l’ammissione con riserva del minore -OMISSIS-, reinvestendo il Consiglio di Classe di nuova valutazione sulla base dei seguenti criteri:
formulare, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico;
dare atto delle possibilità di recupero concretamente offerte all’alunno, sia tramite l’attivazione di percorsi specifici, sia attraverso lo svolgimento di verifiche periodiche (art. 6 comma 3 Dlgs 62/2017);
circostanziare una valutazione d’indispensabilità circa la reiterazione della classe seconda.
Con Verbale n.1 del 12/09/2023 il Consiglio di Classe, in applicazione dei criteri disposti con ordinanza propulsiva, ammette il minore -OMISSIS- alla classe III dell’-OMISSIS-.
Sulla base di quanto sopra, il procuratore di parte ricorrente chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere.
All’udienza pubblica del 04/10/2023 la causa viene trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che l’Amministrazione, in pendenza del giudizio, ha adottato il provvedimento favorevole alla parte ricorrente, sia pur all’esito di ordinanza propulsiva.
Consolidato indirizzo ermeneutico individua il discrimen tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel carattere satisfattivo o non satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie : “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” (C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
In considerazione dell’intervenuta ammissione del minore -OMISSIS- alla classe successiva a seguito di rivalutazione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
La materia e gli interessi trattati fanno ritenere opportuno compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.