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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 441/2024 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Marco Bottallo Giudice relatore
Andrea Carena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
e , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Asti, vicolo Giuseppe Bosia n. 7, presso lo studio e la persona dell'avv. Arianna Ferro che li rappresenta e difende come da procura in atti
- parte ricorrente - con la partecipazione del
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege –
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024 i ricorrenti si sono riportati alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per il loro accoglimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.2.2024 i sig.ri , Parte_1 Pt_2
e , esponendo di essere rispettivamente i figli e la
[...] Parte_3
moglie del sig. , nato ad [...] il [...], hanno richiesto la Persona_1 dichiarazione della morte presunta di quest'ultimo, non avendo più avuto sue notizie dal giorno in cui egli è scomparso ossia dal 4.2.2014.
Eseguite le pubblicazioni del ricorso, secondo le modalità previste dall'art. 473 bis.62 c.p.c., con decreto del 10.10.2024 è stata fissata, su istanza di parte ricorrente, l'udienza di comparizione dei ricorrenti e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'art. 473 bis.62, 1° comma, c.p.c.; all'udienza tutte le parti presenti, vale a dire i ricorrenti e nonché i sig.ri Parte_2 Parte_3
e , fratelli dello scomparso, hanno confermato Parte_4 Parte_5 di non aver più avuto notizie di quest'ultimo dal 4.2.2014, giorno in cui, non essendo egli in casa, si erano messi a cercarlo e dopo un'ora circa avevano trovato i suoi vestiti sulla sponda del fiume Tanaro nel comune di Isola d'Asti; il sig. ha inoltre dichiarato che la domenica precedente la Parte_2
scomparsa il padre gli aveva detto che aveva intenzione di togliersi la vita.
Ciò premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Sussiste, innanzitutto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali chiamati all'eredità del sig. , rispettivamente padre e marito dei medesimi. Persona_1
Il procedimento si è svolto ritualmente, mediante la pubblicazione per estratto della domanda per due volte consecutive a distanza di dieci giorni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e su due giornali, individuati nella pagina locale de “La
Stampa” e nella testata “La ”, come previsto dall'art. 473 bis.62 Controparte_1
c.p.c., con invito a chiunque avesse notizia dello scomparso di farle pervenire al
Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Nel termine previsto nessuna notizia è pervenuta e il P.M., ritualmente informato del procedimento, nulla ha opposto.
La dichiarazione di morte presunta viene nella fattispecie invocata ai sensi dell'art. 58 c.c., il quale prevede che decorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale su istanza del pubblico ministero o delle altre persone legittimate può dichiararne presunta la morte nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
Nel caso di specie il Tribunale di Asti, con sentenza n. 1/2017 pubblicata in data
3.3.2017, aveva dichiarato l'assenza del sig. a decorrere dal Persona_1 giorno dell'ultima notizia, risalente al 4.2.2014.
Essendo da quest'ultima data trascorsi ulteriori dieci anni senza che si abbiano più avuto notizie dello scomparso, come confermato in udienza dalle persone sopra indicate, sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, - dichiara la morte presunta di , nato ad [...] il [...], alla Persona_1 data dell'ultima sua notizia ossia al 4.2.2014;
- nulla per le spese;
- dispone, ai sensi dell'art. 473 bis.63 c.p.c., l'inserimento della presente sentenza per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del
Ministero della Giustizia.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Marco Bottallo Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Marco Bottallo Giudice relatore
Andrea Carena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
e , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Asti, vicolo Giuseppe Bosia n. 7, presso lo studio e la persona dell'avv. Arianna Ferro che li rappresenta e difende come da procura in atti
- parte ricorrente - con la partecipazione del
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege –
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024 i ricorrenti si sono riportati alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per il loro accoglimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.2.2024 i sig.ri , Parte_1 Pt_2
e , esponendo di essere rispettivamente i figli e la
[...] Parte_3
moglie del sig. , nato ad [...] il [...], hanno richiesto la Persona_1 dichiarazione della morte presunta di quest'ultimo, non avendo più avuto sue notizie dal giorno in cui egli è scomparso ossia dal 4.2.2014.
Eseguite le pubblicazioni del ricorso, secondo le modalità previste dall'art. 473 bis.62 c.p.c., con decreto del 10.10.2024 è stata fissata, su istanza di parte ricorrente, l'udienza di comparizione dei ricorrenti e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'art. 473 bis.62, 1° comma, c.p.c.; all'udienza tutte le parti presenti, vale a dire i ricorrenti e nonché i sig.ri Parte_2 Parte_3
e , fratelli dello scomparso, hanno confermato Parte_4 Parte_5 di non aver più avuto notizie di quest'ultimo dal 4.2.2014, giorno in cui, non essendo egli in casa, si erano messi a cercarlo e dopo un'ora circa avevano trovato i suoi vestiti sulla sponda del fiume Tanaro nel comune di Isola d'Asti; il sig. ha inoltre dichiarato che la domenica precedente la Parte_2
scomparsa il padre gli aveva detto che aveva intenzione di togliersi la vita.
Ciò premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Sussiste, innanzitutto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali chiamati all'eredità del sig. , rispettivamente padre e marito dei medesimi. Persona_1
Il procedimento si è svolto ritualmente, mediante la pubblicazione per estratto della domanda per due volte consecutive a distanza di dieci giorni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e su due giornali, individuati nella pagina locale de “La
Stampa” e nella testata “La ”, come previsto dall'art. 473 bis.62 Controparte_1
c.p.c., con invito a chiunque avesse notizia dello scomparso di farle pervenire al
Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Nel termine previsto nessuna notizia è pervenuta e il P.M., ritualmente informato del procedimento, nulla ha opposto.
La dichiarazione di morte presunta viene nella fattispecie invocata ai sensi dell'art. 58 c.c., il quale prevede che decorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale su istanza del pubblico ministero o delle altre persone legittimate può dichiararne presunta la morte nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
Nel caso di specie il Tribunale di Asti, con sentenza n. 1/2017 pubblicata in data
3.3.2017, aveva dichiarato l'assenza del sig. a decorrere dal Persona_1 giorno dell'ultima notizia, risalente al 4.2.2014.
Essendo da quest'ultima data trascorsi ulteriori dieci anni senza che si abbiano più avuto notizie dello scomparso, come confermato in udienza dalle persone sopra indicate, sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, - dichiara la morte presunta di , nato ad [...] il [...], alla Persona_1 data dell'ultima sua notizia ossia al 4.2.2014;
- nulla per le spese;
- dispone, ai sensi dell'art. 473 bis.63 c.p.c., l'inserimento della presente sentenza per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del
Ministero della Giustizia.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Marco Bottallo Gian Andrea Morbelli