TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
DOTT.SSA ERICA PASSALALPI presidente rel.
DOTT. DANIELA MELE giudice
DOTT. GIOVANNI MARIA SACCHI giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
(C.F. , nato/a a SE (CL) il 05/12/1966, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PICCARDO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato/a presso il di lui studio in VIA XX SETTEMBRE 9/3 17100 SAVONA giusta delega in atti ricorrente
E
(C.F. ), nato/a a SE (CL) il 27/02/1933 Controparte_1 C.F._2
convenuto/a contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2025 parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17.9.2025, l'odierna attrice ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre, . Controparte_1
A tal fine ha esposto che la medesima presenta problemi di salute e cognitivi, in progressiva evoluzione peggiorativa ed in particolare perdita di memoria e disorientamento spazio-temporale, con necessità di
1 assistenza continuativa e che non le consentono di orientarsi autonomamente, né dal punto di vista patrimoniale e personale.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame di ed acquisita documentazione medica, la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto certificato medico dell'8.9.2025, sottoscritto da medico della , da cui risulta che Controparte_2
l'interdicenda si trova in precarie condizioni fisiche, appare “confusa” e “disorientata”, “necessita del costante aiuto e presenza della figlia per attendere agli atti comuni della vita quotidiana” e “presenta perdita della memoria a breve termine”.
L'esame personale di ha confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, Controparte_1
da impedirle di rispondere adeguatamente alle domande che le vengono rivolte.
, infatti, non ha saputo riferire anno e luogo di nascita, non ha ricordato giorno, Controparte_1
mese ed anno e ha dimostrato di non avere alcuna consapevolezza delle proprie precarie condizioni psico- fisiche.
Ora, il Collegio ritiene che la misura più adeguata, nella specie, sia l'interdizione della resistente, non potendo trovare utile applicazione la diversa e più blanda misura dell'amministrazione di sostegno.
Ed invero conviene precisare che fra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno richiamate dall'art. 411 c.c., non compaiono quelle di cui agli artt. 357, 358 e 371 c.c. i quali prevedono: “il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni” (art. 357 c.c.); “il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se necessario, al Giudice Tutelare” (art. 358 c.c.); “compiuto l'inventario, il
Giudice Tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. Nel caso
2 in cui il Giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del Tribunale. In pendenza della deliberazione del Tribunale il
Giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa” (art. 371 c.c.).
Sul punto Trib. Torino, 06/03/2019, n.1062 si è chiaramente espresso: “osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05
Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411,1 comma, cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357, 358 e 371 c.c.”.
La giurisprudenza di questo Tribunale si colloca nel solco del medesimo orientamento (fra le altre, si veda la recente sentenza di questo Tribunale del 21.12.2023 per cui l'amministrazione di sostegno si distingue dall'interdizione perché “l'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”). Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371
c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp. att. c.c., e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es. residenzialità protratte). La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il quid pluris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 c.c., in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi”).
L'orientamento richiamato ancora di recente è stato confermato dalla Suprema Corte la quale ha ribadito il principio di portata generale per cui: “il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non acquista lo status di incapace e, dunque, non possono essergli applicate tout court le norme limitative previste per l'interdetto (si pensi, specificamente, al divieto di contrarre matrimonio sancito dall'art. 85, comma 1, c.c.)
o l'inabilitato. Di guisa che «tutto ciò che il Giudice Tutelare, nell'atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all'amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest'ultimo (cfr. Corte cost., sent. 10 maggio 2019, n.
114). Ciò deriva non solo dalle finalità della legge – di valorizzare le capacità residue e di sostenere, più che limitare -, ma anche dall'intento del legislatore di mantenere volontariamente sfumati i contorni tra
3 capacità ed incapacità di agire, in quanto l'assolutezza di tale dicotomia non appare più adeguata a spiegare le innumerevoli situazioni che conducono all'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. In definitiva, colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicchè ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il Giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela. Dalla considerazione per la quale il beneficiario non è un incapace discende, dunque, che non possano essergli applicate in via interpretativa (e, quindi, a prescindere da una valutazione giudiziale) le limitazioni previste dalla legge per tale categoria di soggetti, così come quelle che si riferiscono ad interdetti ed inabilitati” (Cass. Civ., Sez. I, 2.10.2023, n. 27691).
In applicazione di tali principi giurisprudenziali, è evidente che non può essere Controparte_1
sottoposta ad amministrazione di sostegno, in quanto non è in grado di determinarsi autonomamente in ordine al luogo dove vivere e nemmeno riguardo alle cure ed ai trattamenti sanitari cui sottoporsi.
La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
, pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di Controparte_1
provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versa l'interdicenda hanno reso altresì superfluo l'espletamento della
CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro-tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora quale tutore la figlia e quale pro-tutore l'Avv. Giuseppe Parte_1
Piccardo, entrambi dichiaratisi disponibili all'incarico.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1872/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (CF: , nato/a a SE (CL) Controparte_1 C.F._2
il 27/02/1933;
PRONUNCIA
l'interdizione di (CF: , nato/a a SE (CL) Controparte_1 C.F._2
il 27/02/1933;
4 NOMINA tutore la figlia;
Parte_1
pro-tutore l'Avv. Giuseppe Piccardo;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA compensate le spese anticipate.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa ERICA PASSALALPI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
DOTT.SSA ERICA PASSALALPI presidente rel.
DOTT. DANIELA MELE giudice
DOTT. GIOVANNI MARIA SACCHI giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
(C.F. , nato/a a SE (CL) il 05/12/1966, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PICCARDO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato/a presso il di lui studio in VIA XX SETTEMBRE 9/3 17100 SAVONA giusta delega in atti ricorrente
E
(C.F. ), nato/a a SE (CL) il 27/02/1933 Controparte_1 C.F._2
convenuto/a contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2025 parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17.9.2025, l'odierna attrice ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre, . Controparte_1
A tal fine ha esposto che la medesima presenta problemi di salute e cognitivi, in progressiva evoluzione peggiorativa ed in particolare perdita di memoria e disorientamento spazio-temporale, con necessità di
1 assistenza continuativa e che non le consentono di orientarsi autonomamente, né dal punto di vista patrimoniale e personale.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame di ed acquisita documentazione medica, la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto certificato medico dell'8.9.2025, sottoscritto da medico della , da cui risulta che Controparte_2
l'interdicenda si trova in precarie condizioni fisiche, appare “confusa” e “disorientata”, “necessita del costante aiuto e presenza della figlia per attendere agli atti comuni della vita quotidiana” e “presenta perdita della memoria a breve termine”.
L'esame personale di ha confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, Controparte_1
da impedirle di rispondere adeguatamente alle domande che le vengono rivolte.
, infatti, non ha saputo riferire anno e luogo di nascita, non ha ricordato giorno, Controparte_1
mese ed anno e ha dimostrato di non avere alcuna consapevolezza delle proprie precarie condizioni psico- fisiche.
Ora, il Collegio ritiene che la misura più adeguata, nella specie, sia l'interdizione della resistente, non potendo trovare utile applicazione la diversa e più blanda misura dell'amministrazione di sostegno.
Ed invero conviene precisare che fra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno richiamate dall'art. 411 c.c., non compaiono quelle di cui agli artt. 357, 358 e 371 c.c. i quali prevedono: “il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni” (art. 357 c.c.); “il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se necessario, al Giudice Tutelare” (art. 358 c.c.); “compiuto l'inventario, il
Giudice Tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. Nel caso
2 in cui il Giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del Tribunale. In pendenza della deliberazione del Tribunale il
Giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa” (art. 371 c.c.).
Sul punto Trib. Torino, 06/03/2019, n.1062 si è chiaramente espresso: “osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05
Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411,1 comma, cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357, 358 e 371 c.c.”.
La giurisprudenza di questo Tribunale si colloca nel solco del medesimo orientamento (fra le altre, si veda la recente sentenza di questo Tribunale del 21.12.2023 per cui l'amministrazione di sostegno si distingue dall'interdizione perché “l'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”). Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371
c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp. att. c.c., e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es. residenzialità protratte). La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il quid pluris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 c.c., in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi”).
L'orientamento richiamato ancora di recente è stato confermato dalla Suprema Corte la quale ha ribadito il principio di portata generale per cui: “il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non acquista lo status di incapace e, dunque, non possono essergli applicate tout court le norme limitative previste per l'interdetto (si pensi, specificamente, al divieto di contrarre matrimonio sancito dall'art. 85, comma 1, c.c.)
o l'inabilitato. Di guisa che «tutto ciò che il Giudice Tutelare, nell'atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all'amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest'ultimo (cfr. Corte cost., sent. 10 maggio 2019, n.
114). Ciò deriva non solo dalle finalità della legge – di valorizzare le capacità residue e di sostenere, più che limitare -, ma anche dall'intento del legislatore di mantenere volontariamente sfumati i contorni tra
3 capacità ed incapacità di agire, in quanto l'assolutezza di tale dicotomia non appare più adeguata a spiegare le innumerevoli situazioni che conducono all'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. In definitiva, colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicchè ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il Giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela. Dalla considerazione per la quale il beneficiario non è un incapace discende, dunque, che non possano essergli applicate in via interpretativa (e, quindi, a prescindere da una valutazione giudiziale) le limitazioni previste dalla legge per tale categoria di soggetti, così come quelle che si riferiscono ad interdetti ed inabilitati” (Cass. Civ., Sez. I, 2.10.2023, n. 27691).
In applicazione di tali principi giurisprudenziali, è evidente che non può essere Controparte_1
sottoposta ad amministrazione di sostegno, in quanto non è in grado di determinarsi autonomamente in ordine al luogo dove vivere e nemmeno riguardo alle cure ed ai trattamenti sanitari cui sottoporsi.
La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
, pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di Controparte_1
provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versa l'interdicenda hanno reso altresì superfluo l'espletamento della
CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro-tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora quale tutore la figlia e quale pro-tutore l'Avv. Giuseppe Parte_1
Piccardo, entrambi dichiaratisi disponibili all'incarico.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1872/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (CF: , nato/a a SE (CL) Controparte_1 C.F._2
il 27/02/1933;
PRONUNCIA
l'interdizione di (CF: , nato/a a SE (CL) Controparte_1 C.F._2
il 27/02/1933;
4 NOMINA tutore la figlia;
Parte_1
pro-tutore l'Avv. Giuseppe Piccardo;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA compensate le spese anticipate.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa ERICA PASSALALPI
5