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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1750/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LI AR, AT
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7443/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3231/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230014102180000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3231/01/2024 la CGTPG di Salerno respingeva il ricorso con il quale il contribuente aveva chiesto l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe conseguente a controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600 del 1973, avente ad oggetto il recupero di credito IRPEF per l'anno 2018 oltre sanzioni ed interessi.
La cartella, in particolare, si fondava sulla circostanza che la dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 era stata presentata tardivamente, oltre i due anni e, pertanto, doveva ritenersi omessa.
La sentenza, in particolare, ha rigettato il ricorso valorizzando la omessa presentazione della dichiarazione non avendo il contribuente dato prova nemmeno della tardiva trasmissione.
Proponeva appello il contribuente chiedendo di riformare la sentenza del primo grado e di accertare la illegittimità del comportamento dell'Ufficio.
Evidenziava che agli atti era presente la prova della presentazione della dichiarazione sebbene tardivamente nel 2022. Allegava i fatti costitutivi del diritto al credito di imposta.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato.
Coglie nel segno la censura con la quale il contribuente lamenta che il Collegio di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che il credito preteso originerebbe da una dichiarazione presentata, seppure tardivamente.
La mancata esposizione del credito nella dichiarazione annuale (o, come nel caso de quo, l'equiparazione ad omissione del ritardo oltre i 90 giorni) non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, il cui soddisfacimento non è strettamente collegato al meccanismo del riporto, potendo essere fatto valere anche mediante semplice istanza di rimborso (Cass. n. 7600/2014; 12041/2009; n. 16257/2007;
17067/2006). Il contribuente, cioè, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, non perde il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle condizioni di legge (Cass. 12 gennaio 2012, n. 268).
Del resto, a fronte delle specifiche allegazioni del contribuente circa i fatti costituitivi del credito, l'Ufficio non ha spiegato specifica contestazione.
Non è fondato, invece, l'appello nella parte in cui chiede l'annullamento dell'accertamento in toto, anche, cioè, in punto di sanzioni e di interessi
Come di recente ribadito dalla Suprema corte con decisione n. 9739 del 2023, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria - come nella specie - recuperi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass., Sez. 5, 5.12.2018, n. 31433). L'omessa presentazione della dichiarazione pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca, però, la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente.
Discende da quanto precede la legittimità delle sanzioni e degli interessi maturati sulle somme, dovendosi in tal senso riformare la sentenza impugnata.
Le spese vanno compensate atteso l'accoglimento solo parziale dell'appello.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello; compensa le spese. Salerno, 19 gennaio 2026 Il AT Il Presidente Dott.
Arturo Avolio Dott. Massimo Buono
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LI AR, AT
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7443/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3231/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230014102180000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3231/01/2024 la CGTPG di Salerno respingeva il ricorso con il quale il contribuente aveva chiesto l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe conseguente a controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600 del 1973, avente ad oggetto il recupero di credito IRPEF per l'anno 2018 oltre sanzioni ed interessi.
La cartella, in particolare, si fondava sulla circostanza che la dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 era stata presentata tardivamente, oltre i due anni e, pertanto, doveva ritenersi omessa.
La sentenza, in particolare, ha rigettato il ricorso valorizzando la omessa presentazione della dichiarazione non avendo il contribuente dato prova nemmeno della tardiva trasmissione.
Proponeva appello il contribuente chiedendo di riformare la sentenza del primo grado e di accertare la illegittimità del comportamento dell'Ufficio.
Evidenziava che agli atti era presente la prova della presentazione della dichiarazione sebbene tardivamente nel 2022. Allegava i fatti costitutivi del diritto al credito di imposta.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato.
Coglie nel segno la censura con la quale il contribuente lamenta che il Collegio di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che il credito preteso originerebbe da una dichiarazione presentata, seppure tardivamente.
La mancata esposizione del credito nella dichiarazione annuale (o, come nel caso de quo, l'equiparazione ad omissione del ritardo oltre i 90 giorni) non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, il cui soddisfacimento non è strettamente collegato al meccanismo del riporto, potendo essere fatto valere anche mediante semplice istanza di rimborso (Cass. n. 7600/2014; 12041/2009; n. 16257/2007;
17067/2006). Il contribuente, cioè, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, non perde il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle condizioni di legge (Cass. 12 gennaio 2012, n. 268).
Del resto, a fronte delle specifiche allegazioni del contribuente circa i fatti costituitivi del credito, l'Ufficio non ha spiegato specifica contestazione.
Non è fondato, invece, l'appello nella parte in cui chiede l'annullamento dell'accertamento in toto, anche, cioè, in punto di sanzioni e di interessi
Come di recente ribadito dalla Suprema corte con decisione n. 9739 del 2023, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria - come nella specie - recuperi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass., Sez. 5, 5.12.2018, n. 31433). L'omessa presentazione della dichiarazione pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca, però, la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente.
Discende da quanto precede la legittimità delle sanzioni e degli interessi maturati sulle somme, dovendosi in tal senso riformare la sentenza impugnata.
Le spese vanno compensate atteso l'accoglimento solo parziale dell'appello.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello; compensa le spese. Salerno, 19 gennaio 2026 Il AT Il Presidente Dott.
Arturo Avolio Dott. Massimo Buono