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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1114 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Dante Alighieri n. 7, cod fisc , rappresentato e difeso, come in C.F._1 atti, dall'avv. Vincenzo Colaiacovo, indirizzo di posta elettronica certificata recapito telefonico fax 0864210017, che, in forza dei poteri Email_1 conferiti, elettivamente domicilia in L'Aquila, nello studio dell'avv. Antonella
Santacroce, Via Crispi 8;
-APPELLANTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Marialba C.F._2
Cucchiella nel cui studio, in Via Sallustio n.7/A a SULMONA è elettivamente domiciliato;
-APPELLATO - OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n.78/23 pubblicata in data 30.03.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l' appellante: “Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, contrariis rejectis: in via istruttoria ammettere consulenza tecnica d'ufficio onde valutare le opere descritte nell'atto di citazione in primo grado;
nel merito, in riforma della sentenza 182/2023 del Tribunale di Sulmona, condannare nato a [...] il 2 Controparte_1
maggio 1975, cod fisc , a pagare ad , nato a C.F._2 Parte_1
Pacentro il 4 maggio 1948, cod fisc , euro 32.500,00, con gli C.F._1 interessi dalla domanda al saldo;
in subordine, accertato l'arricchimento senza causa del , in ragione dei lavori eseguiti e descritti nell'atto di citazione in primo CP_1
grado e nell'atto di appello, determinare un indennizzo da corrispondere all' in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
in estremo Parte_1 subordine, ravvisata la reciproca soccombenza, compensare le spese di causa”.
Per l'appellato :
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza anche istruttoria, rigettare l'appello proposto dal Sig. con Parte_1
condanna dello stesso al pagamento delle spese del grado da quantificarsi ai sensi del
DM 55/2014 e s.i.m.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sulmona, previa valutazione di infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione per sua genericità sollevata dal convenuto, ha rigettato la domanda proposta da condannandolo Parte_1
alle spese di lite.
Tale domanda era volta ad ottenere la condanna di , già marito Controparte_1
della figlia, al pagamento in suo favore, a titolo di corrispettivo per i lavori edili e impiantistici dall'attore eseguiti su bene di proprietà di quest'ultimo, edificato su terreno sito in Sulmona località Arabona, riportato al catasto terreni di detto comune al foglio 41 e particelle 111, 112, 107, 234, 100, 259 che il aveva acquistato CP_1
con atto notaio in data 2.5.2005 e 15.2.2008, per l'importo di € Per_1 32.500,00 o, in subordine, l'accertamento dell'arricchimento senza causa del
, in ragione dei lavori eseguiti, con determinazione di un indennizzo da CP_1 corrispondere all'attore che ivi aveva prestato la sua opera dal 2011 al 2016, venendogli in seguito impedito l'accesso per terminare i lavori.
A fondamento della decisione il primo giudice valorizzava i seguenti elementi:
-che l'attività svolta dall' (anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi Parte_1
e , che avevano confermato che l'attore ES Testimone_2 aveva agito” spontaneamente per dare una casa ai nipoti” e per ” spirito di famiglia”, nonché delle altre testimonianze raccolte, e dello stesso interrogatorio formale dell'attore, da cui era emerso che svolgesse attività lavorativa Parte_1
per la e che avesse effettuato dei lavori edili solo nel tempo libero e Controparte_2
mai dietro corrispettivo economico non essendo titolare di alcuna ditta edile), non era stata resa in forza di conferimento di incarico da parte del , non CP_1
essendo stata offerta prova del contratto di appalto , del suo contenuto e della effettiva esecuzione dei lavori;
-che dall'istruttoria espletata, non emergeva la prova dell'avvenuta effettuazione dei lavori da parte dell'attore sull'immobile del convenuto e comunque di quali lavorazioni questi avesse effettuato;
-che infatti dovevano ritenersi generiche e confliggenti con la documentazione prodotta dal convenuto le testimonianze di e (unici Testimone_3 Testimone_4
estranei ai rispettivi nuclei familiari, ad aver confermato di aver assistito all'esecuzione di lavorazioni da parte dell' ma per periodi di tempo Parte_1
limitati rispetto a quello in cui l'attore assume aver prestato la propria opera -2011-
2016) , contraddittorie le dichiarazioni rese dal teste , che comunque Testimone_5 aveva riferito di non aver visto l' lavorare e maggiormente attendibile il Parte_1
teste direttore dei lavori per la realizzazione del fabbricato, che aveva Tes_6 confermato di aver visto l'attore sul cantiere per controllare i lavori e parlare con lui e con il personale delle varie imprese, precisando di essersi lui stesso recato sul cantiere almeno ogni settimana. -che pertanto non era emersa alcuna circostanza che potesse far presumere effettivamente lo svolgimento dei lavori indicati nell'atto introduttivo da parte dell'attore essendo inverosimile che questi avesse svolto da solo, pensionato ed ex operaio della tutte le lavorazioni indicate senza avere alcuna Controparte_2 esperienza professionale nell'edilizia;
-che parimenti infondata era la domanda proposta ex art. 2041 c.c. mancando la prova sia dell'arricchimento che del pregiudizio, non essendo stato provato che l'attore avesse effettivamente svolto, in suo pregiudizio, dei lavori presso l'immobile del convenuto a vantaggio di quest'ultimo e comunque pur volendo ritenere che l'attore avesse partecipato allo svolgimento di alcune delle lavorazioni sull'immobile, non ricorreva la “mancanza di giusta causa”, posto che l'attività di questi risultava effettuata per spirito di liberalità in favore del genero e della figlia in procinto di andare a vivere in tale fabbricato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi di Parte_1
seguito compendiati.
2.1 INGIUSTO RIGETTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE, ALLA LUCE DEI
RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA ESPERITA.
Con tale motivo lamenta l'ingiustizia della sentenza per aver ritenuto che l'attore non aveva provato la stipula del contratto di appalto e l'esecuzione dei lavori, in contrasto:
- con quanto riconosciuto dallo stesso nei suoi atti difensivi (avendo questi CP_1 confermato l'aiuto prestato dall'ex suocero nell'esecuzione dei lavori pur relegandolo ad un contributo ai bisogni familiari nell'interesse e per conto della figlia), nonché dal teste che aveva dichiarato che quest'ultimo Testimone_2
di rado si recava in cantiere, di ciò dolendosi il padre;
-con la presunzione di onerosità del contratto di appalto (che secondo le stesse valutazioni in diritto compiute nella sentenza ben può essere concluso per facta concludentia ) non superata nel caso di specie;
-con l'insussistenza di qualsiasi obbligazione naturale, intesa come manifestazione dell'obbligo (tra coniugi) di assistenza materiale ex art. 143 c.c. tanto più che teste aveva confermato che il padre andava sul cantiere per Testimone_2 contribuire alla realizzazione della casa “ma non era un passatempo”.
2.2 ULTERIORE PALESE INFONDATEZZA DELLE RAGIONI CHE IL
GIUDICE PONE A SOSTEGNO DELLA TESI DELLA GRATUITÀ
DELL'OPERA SVOLTA DALL'AGOSTINELLI
Con tale motivo contesta l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'attore, per quanto dallo stesso dichiarato ed emerso da non meglio precisate dichiarazioni di testi, lavorava per la da ciò arguendo che egli non avesse il tempo, Controparte_2
le capacità e le competenze per eseguire le opere indicate in citazione, non avendo un'impresa edile e che pertanto poteva dedursi che il non avesse conferito CP_1 alcun incarico per l'esecuzione dei lavori all' , in contrasto con la realtà Parte_1 dei fatti emersa dall'espletata istruttoria in cui era stato confermato tanto dall'attore quanto dai testi che egli era pensionato ed aveva in precedenza lavorato per la e che comunque aveva in precedenza svolto attività edili ed Controparte_2
idrauliche ed aveva acquisito specifiche professionalità.
2.3 DELLA EVIDENTE PROVA DELL'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DA
PARTE DELL'AGOSTINELLI
Con tale motivo evidenzia la credibilità e genuinità delle dichiarazioni rese dai testi e , che avevano specificamente confermato Testimone_3 Testimone_4
l'esecuzione dei soli lavori che avevano visto realizzare dall' ( Parte_1 Tes_4
in particolare riferendo “alcuni lavori per esempio le fogne, la tamponatura, i
[...] collegamenti con l'acqua, collegamento rete fognaria acque bianche e nere, preparazione impianto elettrico ho assistito io stesso, altri lavori so che li ha fatti ma non ero presente, ho visto il montaggio dei telai ma non degli infissi (…) Non ho visto video citofono, tubo gas e tinteggiatura (…) l' ha fatto i lavori che Parte_1 ho detto prima anche perché io gli ho montato il ponteggio e ce l'ho lasciato fino alla fine dei lavori” e riferendo che l' “ha fatto l'impianto” ), Testimone_3 Parte_1
precisato i loro tempi di permanenza sul cantiere e le lavorazioni da loro stessi effettuate. Lamenta che le stesse siano state svalutate nella loro valenza probatoria dal primo giudice che le ha superficialmente tacciate di genericità evidenziando anche i ristretti tempi in cui i testi avrebbero lavorato sul cantiere, di per sé irrilevante posto che ciò che interessava era l'effettiva esecuzione delle lavorazioni da parte dell' Parte_1
Contesta la valenza attribuita dal primo giudice alle fatture dalle quali “si evince che molti dei materiali presuntivamente utilizzati da per lavori, come Parte_1
dichiarato dai due testi sono stati acquistati nel 2016 ad eccezione del Tes_3 cavo elettrico acquistato nel 2011” poiché era stato l' stesso, nei primi Parte_1 righi della premessa dell'atto di citazione, ad affermare di aver eseguito i lavori su materiali forniti dal . CP_1
2.4 INDEBITO RIGETTO DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO PER
INDEBITO CP_3
Con tale motivo contesta la sentenza nella parte in cui afferma il difetto di “ prova sia dell'arricchimento che del pregiudizio, non essendo stato provato che l'attore abbia effettivamente svolto, in suo pregiudizio, dei lavori presso l'immobile del convenuto, a vantaggio di quest'ultimo” ed individua nello “spirito di liberalità” che escluderebbe la fondatezza della domanda a tal riguardo, in contrasto con le già evidenziate risultanze istruttorie in ragione delle quali poteva ritenersi non superata la presunzione di onerosità della prestazione effettuata, nonché esclusa la sua gratuità
(non trattandosi di regalie d'uso men che mai effettuate tra coniugi) e la sua riferibilità ad obbligazione naturale, ferma l'irrilevanza dei precedenti di diritto citati in sentenza.
2.5 INGIUSTA ESCLUSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
VOLTA A VALUTARE IL COMPLESSO DEI LAVORI EFFETTUATI
DALL'AGOSTINELLI E CONFERMATI DAI TESTI
Con tale motivo contesta l'omessa ammissione della CTU per la valutazione dei lavori descritti in citazione e confermati, nella loro esecuzione, dai testi sopra indicati, necessaria per escludere la presunta indeterminatezza della domanda.
2.6 INDEBITA CONDANNA ALLE SPESE Con tale motivo, infine si duole del fatto che pur essendo stata rigettata l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza sollevata dal convenuto di ciò non si è tenuto conto , neppure parzialmente, nel regolamento delle spese processuali, delle quali ha gravato solo l' tra l'altro per un importo che Parte_1
alla fine ha costituito quasi un terzo della sorte capitale;
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio il CP_1
contesta partitamente i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 25.2.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Rilievo determinante rispetto alle censure sollevate dall' è la verifica del Parte_1
titolo in forza del quale l' attività di collaborazione all'edificazione del fabbricato
(che quest'ultimo riferisce alle specifiche lavorazioni indicate nel proprio atto introduttivo, il riconosce ma quale mero contributo spontaneo e gratuito CP_1 all'esecuzione di sporadiche lavorazioni), sarebbe stata prestata.
E' ben vero infatti che il contratto di appalto non richiede necessariamente la forma scritta ma presuppone pur sempre il conferimento di un incarico o comunque la cognizione da parte di chi si avvale dell'opera che questa debba essere retribuita.
Sul punto non si può che convenire con il primo giudice laddove valorizza ai fini della valutazione dell'animo che ha mosso l'attuale appellante all'esecuzione di alcune lavorazioni sull'edificando fabbricato del , quanto riferito dagli stessi CP_1 figli dell' che hanno genuinamente dichiarato come quest'ultimo abbia Parte_1
spontaneamente prestato la propria opera, per spirito di famiglia e per dare alla figlia ed ai nipoti un'abitazione in cui vivere.
Il tutto appare dunque pienamente compatibile con lo spirito di liberalità che caratterizza la prestazione, che come tale non può che essere stato recepito dal
, come contributo dato dall' (al tempo in pensione come peraltro CP_1 Parte_1
riconosciuto anche dallo stesso primo giudice a pag.6 della sentenza impugnata) alla realizzazione del fabbricato sul terreno acquistato dal genero, in ragione delle proprie capacità e possibilità, dichiarando questi di aver esperienza in tal campo, con la intenzione di prestare la propria opera non per ottenere il pagamento di un corrispettivo, ma, come desumibile dalle dichiarazioni dei testi sopra menzionati, a titolo gratuito, per aiutare indirettamente la figlia, dotando la stessa ed i nipoti di una abitazione.
La spontaneità di tale gesto, come ribadita sia da sia da ES
, appare dunque indiscutibile e rientra peraltro nella comune Testimone_2
nozione di solidarietà familiare che porta la maggior parte dei genitori, secondo una approccio fortemente radicato nella nostra cultura, ad intervenire con i mezzi di cui si è dotati (nel caso di specie la prestazione della propria opera) per aiutare i figli nelle occasioni più rilevanti della loro vita (come può essere l'inizio di un'attività lavorativa, un matrimonio, la realizzazione della casa di abitazione) .
D'altronde, fermo che scarso rilievo assume la circostanza che il teste
[...] abbia dichiarato che per il padre non sia stato “un passatempo”, Tes_2
elemento idoneo solo a sottolineare l'impegno e lo sforzo da questi profuso,
l'adeguatezza dei mezzi, nel caso di specie non è rapportabile al costo delle lavorazioni che l' afferma di aver realizzato (e che comunque solo quali Parte_1
sporadici interventi sono stati riconosciuti dal e solo in parte sono state CP_1
confermate dai testi e , per le limitate occasioni Testimone_3 Testimone_4
temporali in cui lo hanno visto lavorare ) come se si trattasse di un qualsiasi appaltatore ma da valutare per l'attività materiale espletata (senza costi per materiali, come da questi confermato) da mettere in relazione sia con il complesso dell'opera ossia la edificazione di un fabbricato destinato ad essere abitato anche dalla figlia, sia con i tempi che egli stesso indica come necessari per la sua esecuzione in termini di anni.
Ed allora non può che affermarsi pure l' adeguatezza della prestazione offerta in proprio, dall' avuto riguardo anche alla dichiarata professionalità ed ai Parte_1
lunghi tempi per i quali, a dire dello stesso attuale appellante, si è protratta l'attività e la sua proporzionalità, avuto riguardo all'importanza economica del progetto avuto di mira . Né tale quadro in cui risulta essere stato gestito il rapporto tra le attuali parti è destinato ad essere diversamente valutato in ragione dell'intervenuta rottura dei rapporti tra la figlia ed il genero, odierno appellato.
Il che consente di escludere, in ultima analisi, come già affermato in prime cure , che sia ripassato anche per fatti concludenti tra le parti un accordo per l'esecuzione dei lavori dietro pagamento di corrispettivo, piuttosto che a titolo gratuito, come inferibile dalle dichiarazioni dei testi su menzionati e la ripetibilità del loro valore.
Parimenti è da escludere che vi sia diritto ad indennizzo alcuno ai sensi dell'art.2041
c.c. posto che per consolidata giurisprudenza di legittimità «non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale» (cfr., ex plurimis, Cass. 13/06/2023,
n. 16864; Cass. 16/02/2023, n. 4909; Cass. 16/02/2022, n. 5086; Cass. 24/06/2020, n.
12405; Cass. 07/06/2018, n. 14732; Cass. 15/05/2009, n. 11330).
Restano assorbiti i restanti motivi di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5
Relativamente al motivo vertente sulle spese di lite escluso che la dichiarata infondatezza della eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, possa essere valutata in termini di parziale soccombenza reciproca, dovendo aversi riguardo all'esito complessivo della lite che ha visto il rigetto nel merito della domanda proposta dall' e valutato che il primo giudice ha applicato i Parte_1
parametri medi dello scaglione di riferimento in relazione al valore della domanda, anche tale motivo non può che essere disatteso.
5.1 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo al minimo del medesimo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, non svoltasi, seguono a loro volta la soccombenza.
5.2 Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 22.04.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1114 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Dante Alighieri n. 7, cod fisc , rappresentato e difeso, come in C.F._1 atti, dall'avv. Vincenzo Colaiacovo, indirizzo di posta elettronica certificata recapito telefonico fax 0864210017, che, in forza dei poteri Email_1 conferiti, elettivamente domicilia in L'Aquila, nello studio dell'avv. Antonella
Santacroce, Via Crispi 8;
-APPELLANTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Marialba C.F._2
Cucchiella nel cui studio, in Via Sallustio n.7/A a SULMONA è elettivamente domiciliato;
-APPELLATO - OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n.78/23 pubblicata in data 30.03.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l' appellante: “Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, contrariis rejectis: in via istruttoria ammettere consulenza tecnica d'ufficio onde valutare le opere descritte nell'atto di citazione in primo grado;
nel merito, in riforma della sentenza 182/2023 del Tribunale di Sulmona, condannare nato a [...] il 2 Controparte_1
maggio 1975, cod fisc , a pagare ad , nato a C.F._2 Parte_1
Pacentro il 4 maggio 1948, cod fisc , euro 32.500,00, con gli C.F._1 interessi dalla domanda al saldo;
in subordine, accertato l'arricchimento senza causa del , in ragione dei lavori eseguiti e descritti nell'atto di citazione in primo CP_1
grado e nell'atto di appello, determinare un indennizzo da corrispondere all' in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
in estremo Parte_1 subordine, ravvisata la reciproca soccombenza, compensare le spese di causa”.
Per l'appellato :
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza anche istruttoria, rigettare l'appello proposto dal Sig. con Parte_1
condanna dello stesso al pagamento delle spese del grado da quantificarsi ai sensi del
DM 55/2014 e s.i.m.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sulmona, previa valutazione di infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione per sua genericità sollevata dal convenuto, ha rigettato la domanda proposta da condannandolo Parte_1
alle spese di lite.
Tale domanda era volta ad ottenere la condanna di , già marito Controparte_1
della figlia, al pagamento in suo favore, a titolo di corrispettivo per i lavori edili e impiantistici dall'attore eseguiti su bene di proprietà di quest'ultimo, edificato su terreno sito in Sulmona località Arabona, riportato al catasto terreni di detto comune al foglio 41 e particelle 111, 112, 107, 234, 100, 259 che il aveva acquistato CP_1
con atto notaio in data 2.5.2005 e 15.2.2008, per l'importo di € Per_1 32.500,00 o, in subordine, l'accertamento dell'arricchimento senza causa del
, in ragione dei lavori eseguiti, con determinazione di un indennizzo da CP_1 corrispondere all'attore che ivi aveva prestato la sua opera dal 2011 al 2016, venendogli in seguito impedito l'accesso per terminare i lavori.
A fondamento della decisione il primo giudice valorizzava i seguenti elementi:
-che l'attività svolta dall' (anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi Parte_1
e , che avevano confermato che l'attore ES Testimone_2 aveva agito” spontaneamente per dare una casa ai nipoti” e per ” spirito di famiglia”, nonché delle altre testimonianze raccolte, e dello stesso interrogatorio formale dell'attore, da cui era emerso che svolgesse attività lavorativa Parte_1
per la e che avesse effettuato dei lavori edili solo nel tempo libero e Controparte_2
mai dietro corrispettivo economico non essendo titolare di alcuna ditta edile), non era stata resa in forza di conferimento di incarico da parte del , non CP_1
essendo stata offerta prova del contratto di appalto , del suo contenuto e della effettiva esecuzione dei lavori;
-che dall'istruttoria espletata, non emergeva la prova dell'avvenuta effettuazione dei lavori da parte dell'attore sull'immobile del convenuto e comunque di quali lavorazioni questi avesse effettuato;
-che infatti dovevano ritenersi generiche e confliggenti con la documentazione prodotta dal convenuto le testimonianze di e (unici Testimone_3 Testimone_4
estranei ai rispettivi nuclei familiari, ad aver confermato di aver assistito all'esecuzione di lavorazioni da parte dell' ma per periodi di tempo Parte_1
limitati rispetto a quello in cui l'attore assume aver prestato la propria opera -2011-
2016) , contraddittorie le dichiarazioni rese dal teste , che comunque Testimone_5 aveva riferito di non aver visto l' lavorare e maggiormente attendibile il Parte_1
teste direttore dei lavori per la realizzazione del fabbricato, che aveva Tes_6 confermato di aver visto l'attore sul cantiere per controllare i lavori e parlare con lui e con il personale delle varie imprese, precisando di essersi lui stesso recato sul cantiere almeno ogni settimana. -che pertanto non era emersa alcuna circostanza che potesse far presumere effettivamente lo svolgimento dei lavori indicati nell'atto introduttivo da parte dell'attore essendo inverosimile che questi avesse svolto da solo, pensionato ed ex operaio della tutte le lavorazioni indicate senza avere alcuna Controparte_2 esperienza professionale nell'edilizia;
-che parimenti infondata era la domanda proposta ex art. 2041 c.c. mancando la prova sia dell'arricchimento che del pregiudizio, non essendo stato provato che l'attore avesse effettivamente svolto, in suo pregiudizio, dei lavori presso l'immobile del convenuto a vantaggio di quest'ultimo e comunque pur volendo ritenere che l'attore avesse partecipato allo svolgimento di alcune delle lavorazioni sull'immobile, non ricorreva la “mancanza di giusta causa”, posto che l'attività di questi risultava effettuata per spirito di liberalità in favore del genero e della figlia in procinto di andare a vivere in tale fabbricato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi di Parte_1
seguito compendiati.
2.1 INGIUSTO RIGETTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE, ALLA LUCE DEI
RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA ESPERITA.
Con tale motivo lamenta l'ingiustizia della sentenza per aver ritenuto che l'attore non aveva provato la stipula del contratto di appalto e l'esecuzione dei lavori, in contrasto:
- con quanto riconosciuto dallo stesso nei suoi atti difensivi (avendo questi CP_1 confermato l'aiuto prestato dall'ex suocero nell'esecuzione dei lavori pur relegandolo ad un contributo ai bisogni familiari nell'interesse e per conto della figlia), nonché dal teste che aveva dichiarato che quest'ultimo Testimone_2
di rado si recava in cantiere, di ciò dolendosi il padre;
-con la presunzione di onerosità del contratto di appalto (che secondo le stesse valutazioni in diritto compiute nella sentenza ben può essere concluso per facta concludentia ) non superata nel caso di specie;
-con l'insussistenza di qualsiasi obbligazione naturale, intesa come manifestazione dell'obbligo (tra coniugi) di assistenza materiale ex art. 143 c.c. tanto più che teste aveva confermato che il padre andava sul cantiere per Testimone_2 contribuire alla realizzazione della casa “ma non era un passatempo”.
2.2 ULTERIORE PALESE INFONDATEZZA DELLE RAGIONI CHE IL
GIUDICE PONE A SOSTEGNO DELLA TESI DELLA GRATUITÀ
DELL'OPERA SVOLTA DALL'AGOSTINELLI
Con tale motivo contesta l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'attore, per quanto dallo stesso dichiarato ed emerso da non meglio precisate dichiarazioni di testi, lavorava per la da ciò arguendo che egli non avesse il tempo, Controparte_2
le capacità e le competenze per eseguire le opere indicate in citazione, non avendo un'impresa edile e che pertanto poteva dedursi che il non avesse conferito CP_1 alcun incarico per l'esecuzione dei lavori all' , in contrasto con la realtà Parte_1 dei fatti emersa dall'espletata istruttoria in cui era stato confermato tanto dall'attore quanto dai testi che egli era pensionato ed aveva in precedenza lavorato per la e che comunque aveva in precedenza svolto attività edili ed Controparte_2
idrauliche ed aveva acquisito specifiche professionalità.
2.3 DELLA EVIDENTE PROVA DELL'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DA
PARTE DELL'AGOSTINELLI
Con tale motivo evidenzia la credibilità e genuinità delle dichiarazioni rese dai testi e , che avevano specificamente confermato Testimone_3 Testimone_4
l'esecuzione dei soli lavori che avevano visto realizzare dall' ( Parte_1 Tes_4
in particolare riferendo “alcuni lavori per esempio le fogne, la tamponatura, i
[...] collegamenti con l'acqua, collegamento rete fognaria acque bianche e nere, preparazione impianto elettrico ho assistito io stesso, altri lavori so che li ha fatti ma non ero presente, ho visto il montaggio dei telai ma non degli infissi (…) Non ho visto video citofono, tubo gas e tinteggiatura (…) l' ha fatto i lavori che Parte_1 ho detto prima anche perché io gli ho montato il ponteggio e ce l'ho lasciato fino alla fine dei lavori” e riferendo che l' “ha fatto l'impianto” ), Testimone_3 Parte_1
precisato i loro tempi di permanenza sul cantiere e le lavorazioni da loro stessi effettuate. Lamenta che le stesse siano state svalutate nella loro valenza probatoria dal primo giudice che le ha superficialmente tacciate di genericità evidenziando anche i ristretti tempi in cui i testi avrebbero lavorato sul cantiere, di per sé irrilevante posto che ciò che interessava era l'effettiva esecuzione delle lavorazioni da parte dell' Parte_1
Contesta la valenza attribuita dal primo giudice alle fatture dalle quali “si evince che molti dei materiali presuntivamente utilizzati da per lavori, come Parte_1
dichiarato dai due testi sono stati acquistati nel 2016 ad eccezione del Tes_3 cavo elettrico acquistato nel 2011” poiché era stato l' stesso, nei primi Parte_1 righi della premessa dell'atto di citazione, ad affermare di aver eseguito i lavori su materiali forniti dal . CP_1
2.4 INDEBITO RIGETTO DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO PER
INDEBITO CP_3
Con tale motivo contesta la sentenza nella parte in cui afferma il difetto di “ prova sia dell'arricchimento che del pregiudizio, non essendo stato provato che l'attore abbia effettivamente svolto, in suo pregiudizio, dei lavori presso l'immobile del convenuto, a vantaggio di quest'ultimo” ed individua nello “spirito di liberalità” che escluderebbe la fondatezza della domanda a tal riguardo, in contrasto con le già evidenziate risultanze istruttorie in ragione delle quali poteva ritenersi non superata la presunzione di onerosità della prestazione effettuata, nonché esclusa la sua gratuità
(non trattandosi di regalie d'uso men che mai effettuate tra coniugi) e la sua riferibilità ad obbligazione naturale, ferma l'irrilevanza dei precedenti di diritto citati in sentenza.
2.5 INGIUSTA ESCLUSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
VOLTA A VALUTARE IL COMPLESSO DEI LAVORI EFFETTUATI
DALL'AGOSTINELLI E CONFERMATI DAI TESTI
Con tale motivo contesta l'omessa ammissione della CTU per la valutazione dei lavori descritti in citazione e confermati, nella loro esecuzione, dai testi sopra indicati, necessaria per escludere la presunta indeterminatezza della domanda.
2.6 INDEBITA CONDANNA ALLE SPESE Con tale motivo, infine si duole del fatto che pur essendo stata rigettata l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza sollevata dal convenuto di ciò non si è tenuto conto , neppure parzialmente, nel regolamento delle spese processuali, delle quali ha gravato solo l' tra l'altro per un importo che Parte_1
alla fine ha costituito quasi un terzo della sorte capitale;
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio il CP_1
contesta partitamente i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 25.2.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Rilievo determinante rispetto alle censure sollevate dall' è la verifica del Parte_1
titolo in forza del quale l' attività di collaborazione all'edificazione del fabbricato
(che quest'ultimo riferisce alle specifiche lavorazioni indicate nel proprio atto introduttivo, il riconosce ma quale mero contributo spontaneo e gratuito CP_1 all'esecuzione di sporadiche lavorazioni), sarebbe stata prestata.
E' ben vero infatti che il contratto di appalto non richiede necessariamente la forma scritta ma presuppone pur sempre il conferimento di un incarico o comunque la cognizione da parte di chi si avvale dell'opera che questa debba essere retribuita.
Sul punto non si può che convenire con il primo giudice laddove valorizza ai fini della valutazione dell'animo che ha mosso l'attuale appellante all'esecuzione di alcune lavorazioni sull'edificando fabbricato del , quanto riferito dagli stessi CP_1 figli dell' che hanno genuinamente dichiarato come quest'ultimo abbia Parte_1
spontaneamente prestato la propria opera, per spirito di famiglia e per dare alla figlia ed ai nipoti un'abitazione in cui vivere.
Il tutto appare dunque pienamente compatibile con lo spirito di liberalità che caratterizza la prestazione, che come tale non può che essere stato recepito dal
, come contributo dato dall' (al tempo in pensione come peraltro CP_1 Parte_1
riconosciuto anche dallo stesso primo giudice a pag.6 della sentenza impugnata) alla realizzazione del fabbricato sul terreno acquistato dal genero, in ragione delle proprie capacità e possibilità, dichiarando questi di aver esperienza in tal campo, con la intenzione di prestare la propria opera non per ottenere il pagamento di un corrispettivo, ma, come desumibile dalle dichiarazioni dei testi sopra menzionati, a titolo gratuito, per aiutare indirettamente la figlia, dotando la stessa ed i nipoti di una abitazione.
La spontaneità di tale gesto, come ribadita sia da sia da ES
, appare dunque indiscutibile e rientra peraltro nella comune Testimone_2
nozione di solidarietà familiare che porta la maggior parte dei genitori, secondo una approccio fortemente radicato nella nostra cultura, ad intervenire con i mezzi di cui si è dotati (nel caso di specie la prestazione della propria opera) per aiutare i figli nelle occasioni più rilevanti della loro vita (come può essere l'inizio di un'attività lavorativa, un matrimonio, la realizzazione della casa di abitazione) .
D'altronde, fermo che scarso rilievo assume la circostanza che il teste
[...] abbia dichiarato che per il padre non sia stato “un passatempo”, Tes_2
elemento idoneo solo a sottolineare l'impegno e lo sforzo da questi profuso,
l'adeguatezza dei mezzi, nel caso di specie non è rapportabile al costo delle lavorazioni che l' afferma di aver realizzato (e che comunque solo quali Parte_1
sporadici interventi sono stati riconosciuti dal e solo in parte sono state CP_1
confermate dai testi e , per le limitate occasioni Testimone_3 Testimone_4
temporali in cui lo hanno visto lavorare ) come se si trattasse di un qualsiasi appaltatore ma da valutare per l'attività materiale espletata (senza costi per materiali, come da questi confermato) da mettere in relazione sia con il complesso dell'opera ossia la edificazione di un fabbricato destinato ad essere abitato anche dalla figlia, sia con i tempi che egli stesso indica come necessari per la sua esecuzione in termini di anni.
Ed allora non può che affermarsi pure l' adeguatezza della prestazione offerta in proprio, dall' avuto riguardo anche alla dichiarata professionalità ed ai Parte_1
lunghi tempi per i quali, a dire dello stesso attuale appellante, si è protratta l'attività e la sua proporzionalità, avuto riguardo all'importanza economica del progetto avuto di mira . Né tale quadro in cui risulta essere stato gestito il rapporto tra le attuali parti è destinato ad essere diversamente valutato in ragione dell'intervenuta rottura dei rapporti tra la figlia ed il genero, odierno appellato.
Il che consente di escludere, in ultima analisi, come già affermato in prime cure , che sia ripassato anche per fatti concludenti tra le parti un accordo per l'esecuzione dei lavori dietro pagamento di corrispettivo, piuttosto che a titolo gratuito, come inferibile dalle dichiarazioni dei testi su menzionati e la ripetibilità del loro valore.
Parimenti è da escludere che vi sia diritto ad indennizzo alcuno ai sensi dell'art.2041
c.c. posto che per consolidata giurisprudenza di legittimità «non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale» (cfr., ex plurimis, Cass. 13/06/2023,
n. 16864; Cass. 16/02/2023, n. 4909; Cass. 16/02/2022, n. 5086; Cass. 24/06/2020, n.
12405; Cass. 07/06/2018, n. 14732; Cass. 15/05/2009, n. 11330).
Restano assorbiti i restanti motivi di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5
Relativamente al motivo vertente sulle spese di lite escluso che la dichiarata infondatezza della eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, possa essere valutata in termini di parziale soccombenza reciproca, dovendo aversi riguardo all'esito complessivo della lite che ha visto il rigetto nel merito della domanda proposta dall' e valutato che il primo giudice ha applicato i Parte_1
parametri medi dello scaglione di riferimento in relazione al valore della domanda, anche tale motivo non può che essere disatteso.
5.1 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo al minimo del medesimo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, non svoltasi, seguono a loro volta la soccombenza.
5.2 Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 22.04.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono