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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1965/2021
TRA
(GIÀ Parte_1 Parte_2
(C.F.-P.IVA n. ), con sede sociale in Parma, Via Università n. 1, in
[...] P.IVA_1 persona del procuratore in qualità di Responsabile dell'Area Affari Parte_3
Giuridici di a tanto abilitato giusta procura conferita con atto n. Parte_1
46.278 Rep e n. 16231 Racc. del 13.05.2019 a rogito della dott.ssa Notaio in Persona_1
Parma, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dagli avv.ti
NA IP (C.F. n. ) e NI UT (C.F. n. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Renato C.F._2
OR e OL OR in Napoli (NA), via P. Mascagni, n. 64;
APPELLANTE
pagina 1 di 4 E
(C.F.-P.IVA n. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Aurelio
IN (C.F. n. ), presso il cui indirizzo digitale elettivamente C.F._3 domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
8797/2020, depositata in data 22.12.2020, notificata in data 30.3.2021
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(già , con atto di citazione Parte_4 Parte_5 notificato a mezzo pec in data 23.4.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la società per proporre appello avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 8797/2020, pubblicata in data 22.12.2020, così come corretta con ordinanza del 30.3.2021, notificata in data 30.3.2021, con cui era: 1) rigettata l'opposizione proposta dall'odierna appellante e confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
2835/2018 (con cui il Tribunale di Napoli ingiungeva a di Parte_5 consegnare, in favore della gli estratti conto ordinari e Controparte_1 scalari relativi ai conti correnti n. 417558110158 e n. 352699-33); 2) l'opponente era condannata a pagare all'opposta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a decorrere dal trentesimo giorno dalla notifica (tale capo era aggiunto con l'ordinanza di correzione di errore materiale del 30.3.2021); 3) l'opponente era condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente al capo aggiunto a seguito della correzione dell'errore materiale: 1) di rigettare la domanda riconvenzionale, proposta dalla
[...]
di condanna di essa appellante al pagamento di una Controparte_1 penale;
2) di accertare e dichiarare che essa appellante non era tenuta a corrispondere alla
[...] nessuna penale per l'eventuale ritardo nella consegna della Controparte_1
pagina 2 di 4 documentazione;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio, oltre agli accessori di legge.
Si è costituita la che ha resistito all'appello, di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa è transitata dalla
Settima Sezione Civile alla terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.4.2026.
In riscontro a quanto richiesto dal Presidente di Sezione con nota depositata in data 3.10.2025, il procuratore dell'appellata ha comunicato, con nota del 22.10.2025, che la controversia era stata transatta;
pertanto, l'udienza di precisazione delle conclusioni dal giorno 15.4.2026 è stata anticipata al giorno 5.11.2025. Alla predetta udienza le parti hanno concordemente concluso per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
A seguito delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita (Cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019, anche in motivazione).
Mentre la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306
c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., la declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione determina la caducazione della sentenza impugnata (cass. civ., 6.3.2019, n. 6444; cass. civ., sez. un.,
11.4.2018, n. 8980; Cass. civ., 7.5.2009, n. 105533, che afferma che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione porta alla rimozione delle sentenze già emesse, perché
pagina 3 di 4 prive di attualità).
Pertanto, nel caso di specie, alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue il venir meno dell'efficacia della sentenza di primo grado impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, n. 2835/2018 del 23.3.2019, emesso dal Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione Civile, e confermato dalla sentenza di primo grado (cass. civ., 10.4.2000, n. 4531).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2835/2018 del 23.3.2019, emesso dal Tribunale di
Napoli, Seconda Sezione Civile, confermato dalla sentenza di primo grado;
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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