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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2025 da
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, ii residente Parte_1
in via Galileo Ferraris 2/1 , C.F.: domiciliato ai fini del presente C.F._1
procedimento a Trieste in via Dante Alighieri n.7, presso lo studio dell'avv. Monica
Scarsini, C.F.: che lo rappresenta e difende (PEC: C.F._2
fax 040.632539) Email_1
e
ISABELLA SANNIA, nata a [...] il [...], cittadina italiana, ed ivi residente in [...]1, C.F.: , domiciliata ai fini del C.F._3
presente procedimento a Trieste in via Foro Ulpiano n 4, presso lo studio dell'avv.
Roberta Isernia, C.F.: che la rappresenta e difende C.F._4
(PEC: fax 040.9771302), ammessa al patrocinio a Email_2 spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Trieste dd. 20.12.2024
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli minori in famiglia di fatto Motivi della decisione
I Ricorrenti hanno adito questo Tribunale con ricorso congiunto depositato in data
28/02/2025, personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, esponendo di avere instaurato una relazione more uxorio, dalla quale il 06/03/2019 è nato . Per_1
I genitori hanno dichiarato che sono venuti meno tutti presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia e da tempo si limitano a coabitare nello stesso immobile attese le reciproche e difficili condizioni economiche. Hanno pertanto richiesto al Tribunale di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore omologando le concordate condizioni
1) il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità separatamente, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre quando la stessa reperirà una adeguata sistemazione abitativa;
2) la madre si impegna a rilasciare l'alloggio familiare di via Galileo Ferraris n 2/1 a Trieste gravato da mutuo e di piena proprietà del signor entro e non oltre 3 mesi dalla sentenza Pt_1
e reperirà altra idonea sistemazione abitativa avanzando domanda Ater immediatamente all'emissione della sentenza che definisce il presente procedimento;
3) stante i tempi di permanenza di cui nell'infra si dirà, che non permettono al padre di mantenere per intero direttamente la prole, lo stesso verserà alla madre a titolo assegno perequativo per il contributo al mantenimento del figlio la somma di € 100,00 al mese in via anticipata entro il giorno 10, più 50% di spese straordinarie come da locale protocollo a decorrere dal rilascio dell'alloggio, somma che verrà aumentata a € 150,00 mensili quando reperirà una attività lavorativa stabile con busta paga compresa tra € 800,00 e € 1.200,00;
4) diritto di visita del padre: durante il periodo scolastico i genitori si alterneranno nella cura del minore secondo un calendario che tenga presente i turni di lavoro in pizzeria della signora NN
(focalizzati su pranzi, cene e weekend) e quelli del signor in modo che passi Pt_1 Per_1 quasi metà del tempo con la madre e il padre;
resta salva la facoltà per i genitori si trovare anche un diverso accordo -Durante le vacanze estive due settimane anche consecutive che spetteranno ad entrambi i genitori con impegno a comunicare il periodo di ferie scelto entro il 30.04, vacanze di Natale a rotazione dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 al 7 con l'altro (salva la precisazione che la sera del 24 il minore la passerà sempre con la madre e il giorno del 25 sempre con il padre), vacanze pasquali a metà. La madre si impegna a contattare il padre quando per motivi di lavoro o personali non potrà tenere con sé il figlio e quindi si occuperà di esso il padre;
5) l'assegno unico verrà richiesto e incassato al 100% dalla madre;
6) le bollette per le utenze domestiche verranno pagate sino alla data del rilascio al 50% dal signor e dalla sig. NN;
Pt_1
7) le parti prestano consenso reciproco per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
8) le parti valuteranno di comune accordo di rivolgersi al competente Consultorio familiare per un percorso di facilitazione/mediazione ed eventuale sostegno alla genitorialità;
9) le spese legali sono compensate.
Sulla base della documentazione prodotta, questo Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti, i quai hanno richiesto di sostituire l'udeinza di comparizione con il deposito di note scritte e di non volersi conciliare, ritiene che gli accordi assunti dai genitori non presentano, allo stato, profili di contrarietà agli interessi morali e materiali del minore e all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperative. Il collegio ritiene, inoltre, che anche le previsioni di natura economica risultano adeguate, nel bilanciamento degli interessi e delle rispettive risorse economiche dei genitori coobbligati.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando così decide:
omologa le condizioni di affidamento e mantenimento del minore concordate dai genitori da Per_1
aversi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Trieste, 23 maggio 2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2025 da
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, ii residente Parte_1
in via Galileo Ferraris 2/1 , C.F.: domiciliato ai fini del presente C.F._1
procedimento a Trieste in via Dante Alighieri n.7, presso lo studio dell'avv. Monica
Scarsini, C.F.: che lo rappresenta e difende (PEC: C.F._2
fax 040.632539) Email_1
e
ISABELLA SANNIA, nata a [...] il [...], cittadina italiana, ed ivi residente in [...]1, C.F.: , domiciliata ai fini del C.F._3
presente procedimento a Trieste in via Foro Ulpiano n 4, presso lo studio dell'avv.
Roberta Isernia, C.F.: che la rappresenta e difende C.F._4
(PEC: fax 040.9771302), ammessa al patrocinio a Email_2 spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Trieste dd. 20.12.2024
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli minori in famiglia di fatto Motivi della decisione
I Ricorrenti hanno adito questo Tribunale con ricorso congiunto depositato in data
28/02/2025, personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, esponendo di avere instaurato una relazione more uxorio, dalla quale il 06/03/2019 è nato . Per_1
I genitori hanno dichiarato che sono venuti meno tutti presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia e da tempo si limitano a coabitare nello stesso immobile attese le reciproche e difficili condizioni economiche. Hanno pertanto richiesto al Tribunale di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore omologando le concordate condizioni
1) il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità separatamente, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre quando la stessa reperirà una adeguata sistemazione abitativa;
2) la madre si impegna a rilasciare l'alloggio familiare di via Galileo Ferraris n 2/1 a Trieste gravato da mutuo e di piena proprietà del signor entro e non oltre 3 mesi dalla sentenza Pt_1
e reperirà altra idonea sistemazione abitativa avanzando domanda Ater immediatamente all'emissione della sentenza che definisce il presente procedimento;
3) stante i tempi di permanenza di cui nell'infra si dirà, che non permettono al padre di mantenere per intero direttamente la prole, lo stesso verserà alla madre a titolo assegno perequativo per il contributo al mantenimento del figlio la somma di € 100,00 al mese in via anticipata entro il giorno 10, più 50% di spese straordinarie come da locale protocollo a decorrere dal rilascio dell'alloggio, somma che verrà aumentata a € 150,00 mensili quando reperirà una attività lavorativa stabile con busta paga compresa tra € 800,00 e € 1.200,00;
4) diritto di visita del padre: durante il periodo scolastico i genitori si alterneranno nella cura del minore secondo un calendario che tenga presente i turni di lavoro in pizzeria della signora NN
(focalizzati su pranzi, cene e weekend) e quelli del signor in modo che passi Pt_1 Per_1 quasi metà del tempo con la madre e il padre;
resta salva la facoltà per i genitori si trovare anche un diverso accordo -Durante le vacanze estive due settimane anche consecutive che spetteranno ad entrambi i genitori con impegno a comunicare il periodo di ferie scelto entro il 30.04, vacanze di Natale a rotazione dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 al 7 con l'altro (salva la precisazione che la sera del 24 il minore la passerà sempre con la madre e il giorno del 25 sempre con il padre), vacanze pasquali a metà. La madre si impegna a contattare il padre quando per motivi di lavoro o personali non potrà tenere con sé il figlio e quindi si occuperà di esso il padre;
5) l'assegno unico verrà richiesto e incassato al 100% dalla madre;
6) le bollette per le utenze domestiche verranno pagate sino alla data del rilascio al 50% dal signor e dalla sig. NN;
Pt_1
7) le parti prestano consenso reciproco per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
8) le parti valuteranno di comune accordo di rivolgersi al competente Consultorio familiare per un percorso di facilitazione/mediazione ed eventuale sostegno alla genitorialità;
9) le spese legali sono compensate.
Sulla base della documentazione prodotta, questo Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti, i quai hanno richiesto di sostituire l'udeinza di comparizione con il deposito di note scritte e di non volersi conciliare, ritiene che gli accordi assunti dai genitori non presentano, allo stato, profili di contrarietà agli interessi morali e materiali del minore e all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperative. Il collegio ritiene, inoltre, che anche le previsioni di natura economica risultano adeguate, nel bilanciamento degli interessi e delle rispettive risorse economiche dei genitori coobbligati.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando così decide:
omologa le condizioni di affidamento e mantenimento del minore concordate dai genitori da Per_1
aversi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Trieste, 23 maggio 2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli