Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 19/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del
4 giugno 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 398/2021 R.G., vertente
TRA
e tutti elettivamente domiciliati in L'Aquila presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. Francesca Ramicone, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Guido De Sanctis, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente
SENTENZA
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla corresponsione, in favore di:
- dell'importo di €. 2.525,68; Parte_1
- dell'importo di €. 4.772,46; Parte_2
a titolo di maggior somma dovuta per i turni di pronta disponibilità eseguiti oltre il sesto turno mensile da ciascun ricorrente nel periodo dal novembre 2017 al dicembre 2020, oltre agli interessi legali sulle somme dovute dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
- Condanna la alla corresponsione, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in €.3.413,80, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2021, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 entrambi in servizio alle dipendenze della presso il P.O. di Controparte_1
Sulmona, il primo con qualifica di Infermiere addetto al pronto Soccorso, la seconda con qualifica
1
Immunotrasfusionale, dopo aver premesso che:
- hanno entrambi effettuato turni di pronta disponibilità in misura superiore ai sei mensili previsti dall'art. 7 co. 10 CCNL 7 aprile 1999, il quale stabiliva che “di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”;
- in sede di contrattazione aziendale, con verbale sottoscritto in data 23 maggio 2013, le parti convenivano, relativamente alla problematica della pronta disponibilità, di “riconoscere un gettone per ciascun turno” soprassedendo in quella sede alla quantificazione dell'entità del gettone, ritenendosi "necessario calcolare l'effettivo bisogno di turni aggiuntivi oltre il sesto per l'intera azienda";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1529 del 2015, constatato che alcune U.O. manifestavano la necessità di effettuare il servizio di pronta disponibilità oltre i sei indicati dalla contrattazione integrativa, si prevedeva che “in caso di superamento del predetto numero di sei pronte disponibilità mensili, i turni di pronta disponibilità dal settimo in poi saranno remunerati con una maggiorazione dell'indennità di turno pari al 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad € 20,66 (totale € 20,66 + 75% pari ad € 15,495 =
€ 36,155). Qualora per ragioni organizzative il turno di pronta disponibilità venisse articolato in orari di minore durata, che comunque non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta in proporzione alla durata stessa, maggiorata del 10%. Il limite massimo individuale di turni di pronta disponibilità non potrà comunque superare il numero di 15 mensili. E' fatta salva, comunque, la possibilità che esclusivamente su base volontaria i dipendenti della possano superare il predetto numero fermi restando i Pt_3 limiti orari ed i correlati tempi di riposo”; ciò posto, lamentando la mancata corresponsione dell'integrazione dell'indennità ordinaria di pronta disponibilità per i turni superiori ai sei mensili nella misura di €.15,495 per ogni turno, a prescindere dalla durata del turno, hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
l'azienda sanitaria per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "… condannare l'
[...]
, in persona de legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 3.083,50 e in favore della sig.ra della Parte_1 Parte_2 somma di € 4.540,035 o dell'importo che sarà ritenuto dovuto, anche in via equitativa, con interessi
e rivalutazione come per legge.”
Si è costituita l'azienda sanitaria intimata, la quale, nel contestare la fondatezza delle deduzioni avversarie, ha dedotto in particolare che, in forza della deliberazione n. 1529 del 17 settembre 2015, la maggiorazione del 75% dell'indennità di pronta disponibilità è stata
2 contrattualmente prevista solo per i turni eccedenti il sesto mensili della durata di 12 ore mentre per i turni di durata inferiore alle 12 ore superiori al sesto mensile la remunerazione dell'istituto mediante una maggiorazione del 10% per ogni ora di turno svolta (pari ad € 1,89).
All'odierna udienza, la causa, ordinato d'ufficio il deposito, a cura delle parti, di nuovi conteggi, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Nel presente procedimento i ricorrenti richiedono il riconoscimento della maggiorazione per i turni superiori al limite del sesto mensile a prescindere dalla durata oraria dei turni espletati mensilmente.
Ai fini della trattazione delle questioni all'odierno esame è opportuno richiamare la disciplina giuridica in materia di pronta disponibilità.
L'istituto della pronta disponibilità – il quale consiste nell'obbligo del lavoratore di rendersi, fuori del proprio lavoro, sempre ed immediatamente reperibile in vista di un'eventuale prestazione lavorativa, e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta - è attualmente previsto dall'art. 28 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, il quale, sostituendo l'art. 7 del CCNL del 20.09.2001, sostanzialmente prevede, per quanto qui di interesse, da un lato che “di regola” per ciascun dipendente non potranno essere previsti più di sei turni di pronta disponibilità al mese e, dall'altro, che il servizio di pronta reperibilità dà diritto ad un'indennità (già quantificata dall'art. 51 CCNL 1998 in €.20,66).
Più nello specifico, l'art. 28 del CCNL, dopo aver previsto al comma 1 che "il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma
3", ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo “spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”. Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, "ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Euro
40.000 per ogni dodici ore" mentre il comma 9 prevede che "in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la
"banca delle ore" e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Stabilisce, inoltre, che qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%. (art.7 co.8).
3 Le aree di applicazione riguardano sia le strutture ospedaliere che quelle territoriali, tenendo conto delle situazioni con organizzazione interdistrettuale o dipartimentale.
Il personale che opera in pronta disponibilità è costituito, di norma, dagli operatori della stessa
Unità Operativa e ciò allo scopo di garantire la qualità del servizio utilizzando al meglio le professionalità per le competenze acquisite. Le figure professionali interessate possono essere quelle ricomprese nelle categorie A, B, C e D appartenenti ai profili del ruolo amministrativo;
quelle ricomprese nelle categorie A, C e D appartenenti ai profili del ruolo tecnico;
il personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D con i profili di riabilitazione e di caposala.
Ciò premesso, il richiamo che la normativa sopra indicata dedica ad una rigorosa applicazione dell'istituto, soprattutto alle circostanze di limitazione o divieto ed alla corretta ed essenziale utilizzazione dello stesso è, evidentemente, finalizzato ai risparmi che possono consentire la gestione flessibile e aziendale del fondo di pertinenza. Difatti, in forza di quanto previsto dall'art. 28 co.14 del CCNL in esame, viene consentito alla contrattazione integrativa aziendale, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda, di potere rideterminare l'importo dell'indennità destinando a tale scopo, in tutto o in parte, i risparmi del fondo per le finalità dell'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero per rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 7 del presente articolo
Ciò acquisisce importanza ove si consideri che il termine “di regola” è stato, da sempre, considerato dalle parti negoziali come il numero minimo di pronte disponibilità che possono essere richieste al personale;
per sopraggiunte esigenze organizzative l'azienda può, difatti, richiedere al personale più di sei turni di pronta disponibilità al mese. Eccedenze la cui regolamentazione, anche, remunerativa, laddove si volesse rideterminare il costo minimo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale, va convenuta in sede di contrattazione aziendale.
Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, quanto alle vicende caratterizzati la fattispecie che ci occupa, è stato accertato che:
- in occasione dell'incontro sindacale tenutosi in data 23 maggio 2013 con le OO.SS. firmatarie del CCNL di Comparto, le RSU e la Direzione Aziendale, le parti sociali, preso atto della necessità di individuare “una regola da adottare” rispetto a situazioni nelle quali sussisteva la necessità dello svolgimento, a cura del personale del Comparto, di più di sei turni mensili di pronta disponibilità, si impegnava di fatto, attraverso il riconoscimento di un
“gettone”, a corrispondere un'indennità aggiuntiva oltre a quella contrattualmente, rinviando, ai fini della determinazione del quantum debeatur, all'individuazione dell'“effettivo fabbisogno di turni aggiuntivi oltre il sesto per l'intera azienda”.
4 - con deliberazione n. 1529 del 17 settembre 2015, la “constatato che alcune Unità CP_1
Operative hanno manifestato la necessità di effettuare il servizio di pronta disponibilità oltre la sesta per indilazionabili ed effettive esigenze di carattere organizzativo ed operativo …”, stabiliva che “In caso di superamento del predetto numero di sei pronte disponibilità mensili, i turni di pronta disponibilità dal settimo in poi saranno remunerati con una maggiorazione dell'indennità di turno pari al 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad €.20,66 (totale €.20,66 + 75% pari ad €.15,495 = €.36,155).
Qualora per ragioni organizzative il turno di pronta disponibilità venisse articolato in orari di minore durata, che comunque non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta in proporzione alla durata stessa, maggiorata del 10%. Il limite massimo individuale di turni di pronta disponibilità non potrà comunque superare il numero di 15 mensili. È fatta salva, comunque, la possibilità che esclusivamente su base volontaria i dipendenti della ossano superare il predetto numero fermi restando i limiti orari ed i Pt_3 correlati tempi di riposo…”;
- con la Deliberazione n. 449 del 5 marzo 2020, l'azienda sanitaria revocava, in autotutela, la
Deliberazione n. 1529 del 17 settembre 2015 assumendo la violazione della regola dell'inderogabilità dell'indennità contrattualmente stabilita in €.20,66.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata che, a seguito dell'adozione della delibera D.G n. 449 del 2020 con la quale è stata revocata la delibera n. 1529 del 2015, la CP_1
non ha provveduto alla convocazione di un tavolo per la concertazione della misura della detta indennità e della maggiorazione prevista per il caso di superamento del limite massimo di sei turni mensili di pronta disponibilità.
Tuttavia, essendo già stato accertato il riconoscimento in sede di contrattazione aziendale del diritto ad un “gettone” aggiuntivo rispetto all'indennità di pronta disponibilità contrattualmente prevista nei casi di superamento del limite dei sei turni mensili, la mancata determinazione del fabbisogno complessivo dell'azienda deve ritenersi tale da integrare gli estremi di una condotta inadempiente imputabile all'azienda che sottende un uso di fondi disponibili difformi da quanto convenuto con le rappresentanze sindacali.
Ed infatti, a voler ritenere come necessaria un'ulteriore concertazione ai fini della determinazione dell'indennità aggiuntiva, resta il fatto che, in mancanza di accordo e nelle more del raggiungimento dello stesso, l' , al fine di “assicurare la continuità ed il migliore Parte_4 svolgimento della funzione pubblica” avrebbe comunque potuto provvedere, in via provvisoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 3-ter del D.lgs. n.165/20101, come del resto aveva provveduto attraverso l'adozione della Deliberazione del Direttore Generale n.1529 del 17
5 settembre 2015, dove si legge che “nelle more della presentazione alle OO.SS. ed alle RSU di uno schema di regolamento e di un Piano di riferimento, quale strumento operativo avente carattere programmatico, (…) i turni di pronta disponibilità dal settimo in poi saranno remunerati con una maggiorazione dell'indennità di turno pari al 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad
€.20,66 …”, ciò al fine di “evitare disfunzioni di carattere operativo/ e/o nel peggiore dei casi, interruzioni di pubblico servizio”, oltre che per “assicurare la funzionalità dei Servizi”.
La successiva revoca in autotutela della deliberazione n.1529 del 17 settembre 2015 da parte della nulla ha mutato in merito al riconoscimento del diritto, sugellato a livello di CP_1 contrattazione aziendale, alla “gratificazione economica” aggiuntiva rispetto all'indennità di pronta disponibilità contrattualmente prevista in caso di superamento del limite del sesto turno mensile.
Accertato quindi il diritto al pagamento un'indennità aggiuntiva per lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità reso in numero superiore a quello di sei turni mensili, viene in rilievo la diversa e specifica questione relativa al riconoscimento del diritto all'integrazione dell'indennità ordinaria di pronta disponibilità per ogni turno superiore al sesto mensile a prescindere dalla durata dello stesso.
In termini generali, è noto che ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contrattuali deve ricordarsi che nella ricerca della volontà delle parti assume valore fondamentale l'elemento letterale, sia pure esaminato alla luce dell'intero contesto contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così come previsto dall'art. 1363 c.c.: infatti, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione testuale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone e non già una parte soltanto. Il tutto va valutato sempre tenendo presente lo scopo pratico perseguito dalle parti.
Orbene, a livello di contrattazione di livello nazionale, l'art 28 del CCNL stabilisce in termini generali per i turni di pronta disponibilità della durata di 12 ore un'indennità “base” di € 20,66 e per i turni di minore durata un'indennità di base proporzionale alla durata stessa con la maggiorazione del 10%. Nello specifico, stando alla lettera dell'art. 28 co.8 del CCNL di Comparto, quella che viene riproporzionata alla durata è l'indennità di €.20,66 divisa per il numero delle ore di turno prestate e aumentata del 10%.
Sul punto, quindi, è ragionevole ritenere che la "maggiore" incidenza dell'indennità oraria
(€.1,89) per i turni di minore durata rispetto a quella (€.1,72) prevista per i turni di 12 ore, trova la sua giustificazione nel carattere eccezionale della suddetta tipologia di chiamata, la quale è soggetta a specifica autorizzazione da parte del responsabile dell'unità operativa ma comunque implicante la medesima gravosità ed impegno del turno di 12 ore. Né in senso difforme alla suddetta ricostruzione è possibile rinvenire, sia a livello nazionale che decentrato, alcuna indicazione
6 normativa che induca a far ritenere che la maggiorazione del 10% dell'indennità di €.20,66 riproporzionata in base al numero delle ore del turno sia tale da ricomprendere anche l'ulteriore indennità retributiva correlata al superamento del sesto turno mensile.
Da ciò ne inferisce che laddove, come nel caso di specie, a livello di contrattazione aziendale, le parti hanno convenuto il riconoscimento in via generale di un “gettone” per ogni turno superiore al sesto, detto riconoscimento non può non intendersi riferito anche ai casi in cui il superamento del suddetto limite sia riconducibile alla prestazione di turni di durata inferiore alle 12 ore. Invero, anche nella deliberazione aziendale n.1529 del 2015 la maggiorazione pari al 75% dell'importo di
€.20,66 a titolo di indennità di turno di dodici ore veniva riconosciuta “in caso di superamento del predetto numero di sei pronte disponibilità mensili” a prescindere dalla durata del turno, stabilendo quindi il riconoscimento di una remunerazione dei turni dal settimo in poi con una maggiorazione la cui quantificazione veniva effettuata prendendo come parametro per il calcolo l'indennità di turno di dodici ore (pari a € 20,66), senza operare distinzioni tra turni di durata pari o inferiore alle dodici ore.
Del resto, l'adesione alla diversa opzione ermeneutica avanzata dalla porterebbe a CP_1
concludere che, nei casi di turni di minore durata, il superamento dei sei turni mensili non verrebbe, di fatto, ad avere mai alcuna incidenza così di fatto ovviandosi al riconoscimento in favore dei lavoratori, di quella gratificazione economica aggiuntiva convenuta in via generale a livello di contrattazione aziendale.
Non essendo in contestazione il numero dei turni di pronta disponibilità complessivamente prestati da ciascuno dei ricorrenti nel periodo dal novembre 2017 al dicembre 2020, e ritenendo che, sulla base della ricostruzione sopra riportata, occorra considerare, al fine di stabilire il superamento del suddetto limite, anche i turni di durata inferiore alle 12 ore, ne consegue, che come emerge dai conteggi depositati da parte ricorrente in allegato alle note del 2.05.2023, il sig. ha effettuato Pt_1
n. 163 turni in eccedenza e la sig.ra che, moltiplicati per la maggiorazione di Parte_5
€15,495, danno diritto al riconoscimento in favore del sig. di € 2.525,68 ed in favore Parte_1
Cont della sig.ra di € 4.772,46, somme alla cui corresponsione la va Parte_2
condannata, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 4 giugno 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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