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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti MERCONE Parte_1
LV e AR AN presso cui è elettivamente domiciliato e
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. POSILLIPO Parte_2
CARMEN, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/06/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 21/07/2004; che, dallo stesso, sono nati tre figli: (02/01/2007), Per_1 Per_2
(16/12/2009) e (18/05/2014); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta Per_3 intollerabile. 2
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 04/11/2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza. I coniugi, inoltre, avranno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti (da intendersi per più giorni) in località diverse da quella della residenza dei figli minori quando avranno con sé gli stessi;
2. La casa coniugale sita in Caserta (CE), alla via San Giovanni n.21, sarà assegnata, unitamente ai mobili che l'arredano, alla sig.ra . I beni presenti all'interno della Pt_2 casa, di proprietà esclusiva del sig. poiché a lui donati (quadro di Gruau, mobile Parte_1 con cassaforte, libreria antica, frigorifero antico, scrivania antica) verranno, pertanto, dalla stessa custoditi. Il sig. si è già trasferito in altro immobile e provvederà, in Parte_1 ogni caso, a pagare per intero la quota di mutuo, fino all'estinzione. Si precisa che la quota di mutuo versata dal sig. per la parte di proprietà della sig.ra deve essere Parte_1 Pt_2 imputata quale contributo al mantenimento della medesima, ai sensi dell'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “il pagamento da parte di un coniuge separato di oneri relativi alla casa familiare di proprietà dell'altro può essere considerato, in presenza di determinate condizioni, quale modalità indiretta di adempimento dell'obbligo di mantenimento” (Cass. civ., sez. I, ord. 20.03.2019, n. 7834).
Inoltre, alla stessa sarà riconosciuto un assegno separativo stabilito in € 400,00 mensili. Si conviene che il cagnolino, regolarmente microchippato e intestato al sig. , resterà Parte_1
a vivere con la sig.ra . Tuttavia, le spese ordinarie e straordinarie per il suo Pt_2 mantenimento – comprese quelle per il cibo, la toilettatura e le traversine – resteranno interamente a carico del sig. Il sig. si farà, inoltre, carico del pagamento Parte_1 Parte_1 delle utenze relative alla casa familiare fino a dicembre 2026; 3
3. I genitori avranno l'affido condiviso dei figli e , che avranno come Per_2 Per_3 domicilio privilegiato quello della madre;
4. Entrambi i genitori conseguentemente continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico – fisico degli stessi. In caso di malattia dei figli il genitore con cui gli stessi si trovano si impegna a contattare l'altro per le scelte mediche da operare. I coniugi si impegnano, inoltre, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli;
5. Il padre, compatibilmente ai propri impegni di lavoro, potrà tenere con sé i figli minori, rispettivamente di anni 15 e 11, secondo il calendario concordato al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai minori un'organizzazione stabile di vita ed in particolare: - due pomeriggi a settimana dalle ore 18,30 alle 21,00; - a fine settimana alterni dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica;
- durante il periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, da predeterminare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
- ad anni alterni, o la Vigilia o il giorno di Natale, o il 31 dicembre o il 1 Gennaio, nonché il giorno di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo; - la regola dell'alternanza sarà, inoltre, rispettata anche per tutte le altre festività – es. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc.; - i minori, inoltre, trascorreranno col padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. , indipendentemente dal calendario di visite ordinario;
- Parte_1 analogamente i minori trascorreranno con la sig.ra il giorno della festa della Pt_2 mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
- I ricorrenti non escludono la possibilità, previo accordo tra loro, di trascorrere tutti insieme con i figli una o più di tali ricorrenze;
- e Per_2 Per_3 festeggeranno il compleanno, l'onomastico e le altre feste che li riguarderanno in prima persona con entrambi i genitori e con gli ascendenti e i parenti di entrambi;
- entrambi i genitori si impegnano a consentire ai figli di partecipare a eventuali feste di compleanno, onomastico, ecc. con i parenti (nonni, zii, cugini) di entrambi i rami parentali, indipendentemente dal giorno della settimana in cui capitino;
- i coniugi fanno, in ogni caso, salvi diversi accordi tra loro, anche relativi al pernottamento dei figli presso il padre, sempre nel rispetto del superiore interesse degli stesi, considerata la loro età (anni 15 e 11), le loro necessità ed i loro bisogni;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di concorso nel suo Parte_1 Pt_2 mantenimento, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 1° di ogni messe e sarà annualmente rivalutato;
4
7. Il sig. corrisponderà, inoltre, alla sig.ra , a titolo di concorso nel Parte_1 Pt_2 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00), € 400,00
(quattrocento/00) per ogni figlio, fino a quando gli stessi non saranno autosufficienti ed economicamente indipendenti. Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 1° di ogni messe e sarà annualmente rivalutato;
8. Le spese straordinarie per i figli saranno, invece, condivise al 50% secondo il protocollo approvato dal Tribunale di S. Maria C.V. L'assegno unico universale sarà, invece, percepito al 100%, dalla sig.ra ; Pt_2
9. L'autovettura modello Amì e la Vespa special verranno intestate, con passaggio di proprietà, alla sig.ra ; Pt_2
10. I coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia dei figli;
11. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia;
12. Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 04/11/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato il [...] in [...], e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.43, parte II, serie A, Uff. 2, anno 2004);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
5
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti MERCONE Parte_1
LV e AR AN presso cui è elettivamente domiciliato e
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. POSILLIPO Parte_2
CARMEN, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/06/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 21/07/2004; che, dallo stesso, sono nati tre figli: (02/01/2007), Per_1 Per_2
(16/12/2009) e (18/05/2014); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta Per_3 intollerabile. 2
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 04/11/2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza. I coniugi, inoltre, avranno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti (da intendersi per più giorni) in località diverse da quella della residenza dei figli minori quando avranno con sé gli stessi;
2. La casa coniugale sita in Caserta (CE), alla via San Giovanni n.21, sarà assegnata, unitamente ai mobili che l'arredano, alla sig.ra . I beni presenti all'interno della Pt_2 casa, di proprietà esclusiva del sig. poiché a lui donati (quadro di Gruau, mobile Parte_1 con cassaforte, libreria antica, frigorifero antico, scrivania antica) verranno, pertanto, dalla stessa custoditi. Il sig. si è già trasferito in altro immobile e provvederà, in Parte_1 ogni caso, a pagare per intero la quota di mutuo, fino all'estinzione. Si precisa che la quota di mutuo versata dal sig. per la parte di proprietà della sig.ra deve essere Parte_1 Pt_2 imputata quale contributo al mantenimento della medesima, ai sensi dell'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “il pagamento da parte di un coniuge separato di oneri relativi alla casa familiare di proprietà dell'altro può essere considerato, in presenza di determinate condizioni, quale modalità indiretta di adempimento dell'obbligo di mantenimento” (Cass. civ., sez. I, ord. 20.03.2019, n. 7834).
Inoltre, alla stessa sarà riconosciuto un assegno separativo stabilito in € 400,00 mensili. Si conviene che il cagnolino, regolarmente microchippato e intestato al sig. , resterà Parte_1
a vivere con la sig.ra . Tuttavia, le spese ordinarie e straordinarie per il suo Pt_2 mantenimento – comprese quelle per il cibo, la toilettatura e le traversine – resteranno interamente a carico del sig. Il sig. si farà, inoltre, carico del pagamento Parte_1 Parte_1 delle utenze relative alla casa familiare fino a dicembre 2026; 3
3. I genitori avranno l'affido condiviso dei figli e , che avranno come Per_2 Per_3 domicilio privilegiato quello della madre;
4. Entrambi i genitori conseguentemente continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico – fisico degli stessi. In caso di malattia dei figli il genitore con cui gli stessi si trovano si impegna a contattare l'altro per le scelte mediche da operare. I coniugi si impegnano, inoltre, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli;
5. Il padre, compatibilmente ai propri impegni di lavoro, potrà tenere con sé i figli minori, rispettivamente di anni 15 e 11, secondo il calendario concordato al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai minori un'organizzazione stabile di vita ed in particolare: - due pomeriggi a settimana dalle ore 18,30 alle 21,00; - a fine settimana alterni dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica;
- durante il periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, da predeterminare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
- ad anni alterni, o la Vigilia o il giorno di Natale, o il 31 dicembre o il 1 Gennaio, nonché il giorno di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo; - la regola dell'alternanza sarà, inoltre, rispettata anche per tutte le altre festività – es. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc.; - i minori, inoltre, trascorreranno col padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. , indipendentemente dal calendario di visite ordinario;
- Parte_1 analogamente i minori trascorreranno con la sig.ra il giorno della festa della Pt_2 mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
- I ricorrenti non escludono la possibilità, previo accordo tra loro, di trascorrere tutti insieme con i figli una o più di tali ricorrenze;
- e Per_2 Per_3 festeggeranno il compleanno, l'onomastico e le altre feste che li riguarderanno in prima persona con entrambi i genitori e con gli ascendenti e i parenti di entrambi;
- entrambi i genitori si impegnano a consentire ai figli di partecipare a eventuali feste di compleanno, onomastico, ecc. con i parenti (nonni, zii, cugini) di entrambi i rami parentali, indipendentemente dal giorno della settimana in cui capitino;
- i coniugi fanno, in ogni caso, salvi diversi accordi tra loro, anche relativi al pernottamento dei figli presso il padre, sempre nel rispetto del superiore interesse degli stesi, considerata la loro età (anni 15 e 11), le loro necessità ed i loro bisogni;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di concorso nel suo Parte_1 Pt_2 mantenimento, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 1° di ogni messe e sarà annualmente rivalutato;
4
7. Il sig. corrisponderà, inoltre, alla sig.ra , a titolo di concorso nel Parte_1 Pt_2 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00), € 400,00
(quattrocento/00) per ogni figlio, fino a quando gli stessi non saranno autosufficienti ed economicamente indipendenti. Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 1° di ogni messe e sarà annualmente rivalutato;
8. Le spese straordinarie per i figli saranno, invece, condivise al 50% secondo il protocollo approvato dal Tribunale di S. Maria C.V. L'assegno unico universale sarà, invece, percepito al 100%, dalla sig.ra ; Pt_2
9. L'autovettura modello Amì e la Vespa special verranno intestate, con passaggio di proprietà, alla sig.ra ; Pt_2
10. I coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia dei figli;
11. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia;
12. Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 04/11/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato il [...] in [...], e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.43, parte II, serie A, Uff. 2, anno 2004);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
5
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese