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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/09/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3907 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
14.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Fernando Targa Parte_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
con l'avv. Vittorio Colomba
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
939/2021, emesso in data 15.6.2021 e pubblicato in data 16.6.2021, nel procedimento rubricato al n. 2659/2021 R.G., su istanza della società con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 25.766,52, oltre
[...]
interessi e spese della procedura monitoria, sorte costituente oggetto di credito derivante dalla concessione di finanziamento finalizzato al prestito personale.
2. – Parte opponente ha eccepito, quali motivi di opposizione:
l'improcedibilità della domanda, volta ad ottenere il recupero delle somme, per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex lege obbligatoria in materia di contratti bancari e di natura finanziaria, condizione peraltro “resa necessaria dall'art. 15 delle condizioni generali”; la non conformità all'originale della copia fotostatica del contratto prodotta in atti;
la “nullità della risoluzione contrattuale”, a cagione del comportamento scorretto tenuto dal creditore opposto che non ha sospeso il rimborso rateale del finanziamento, pur a séguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19; l'insufficiente produzione documentale a sostegno del credito;
l'illegittima applicazione di commissioni e interessi.
2.1. – In corso di causa, parte opponente ha altresì eccepito la
“insussistenza del credito anche per abusività delle clausole contrattuali”.
3. – ha dunque articolato nel merito le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o
2 improcedibilità della domanda monitoria per violazione della clausola di mediazione obbligatoria di cui all'art. 15 del contratto di finanziamento, e, per
l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti il Decreto Ingiuntivo n.
939/2021 del 16.06.2021 emesso dal Tribunale di Tivoli, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al N.R.G. 2659/2021, notificato il giorno 3 luglio 2021. In via principale accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di Legge e contrattuali, oltre che dell'obbligo di buona fede, lealtà e probità da parte della e, per l'effetto, in accoglimento della presente Controparte_1
opposizione, dichiarare la nullità della risoluzione contrattuale operata dalla stessa e, revocando e/o comunque dichiarando privo di Controparte_1
effetti, il Decreto Ingiuntivo n. 939/2021 del 16.06.2021 emesso dal
Tribunale di Tivoli, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al
N.R.G. 2659/2021, ordinare la rimessione in bonis del rapporto di finanziamento e la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli nelle centrali rischio. In via gradata, in accoglimento dei motivi esposti, e accertata altresì la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., dichiarare la nullità e/o
l'infondatezza della pretesa monitoria e revocare, e/o comunque dichiarare privo di effetti, il Decreto Ingiuntivo n. 939/2021 del 16.06.2021 emesso dal
Tribunale di Tivoli, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al
N.R.G. 2659/2021, notificato il giorno 3 luglio 2021. In via ulteriormente gradata, acquisita tutta la documentazione utile relativa al rapporto intrattenuto dall'odierno opponente con la salvo altri, procedere alla rideterminazione CP_1
del saldo, in applicazione dei criteri di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
4. – Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1
contestando quanto dedotto dall'opponente e formulando nel merito le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo
3 Tribunale adito: In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del
Decreto ingiuntivo odiernamente opposto, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e perché gli opponenti non hanno contestato
i fatti costitutivi del credito azionato;
Nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il
Decreto ingiuntivo opposto e condannare gli attori opponenti al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre Controparte_1
interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta
o rideterminata dal Giudicante adito in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A.
e successive occorrende, come per legge.”.
5. – Con ordinanza del 14.2.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Giova anzitutto premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo "invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n.
6531/1993, Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o
4 si "sviluppa" (Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez.
Un., n. 7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021
n. 13556 e Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass.
n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005).
2) dal debitore opponente, per contestarla.
1.1. – Val bene osservare che, in materia di contratti di finanziamento e nei rapporti regolati in conto corrente, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui grava sulla banca o sull'istituto di credito, che si assume creditore del saldo a debito del correntista registrato al momento della chiusura del rapporto (c.d.
"saldo banca"), l'onere di produrre il titolo genetico e tutte le scritture contabili che ad esso fanno riferimento, vale a dire gli
"estratti conto" relativi alla durata del rapporto, in modo che, di
5 converso, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) possa (e debba) prendere posizione sulle singole partite in dare e avere ivi registrate e assolvere all'onere di specifica contestazione, anche al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29577/2020; n. 14357/2019; 13532/2017; n.
12936/2017; n. 809/2016).
È difatti attraverso la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto che la parte che intende far valere il credito derivante dal saldo di conto corrente assolve all'onere probatorio su di essa gravante, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. (Cass., n.
11543/2019).
Dunque, se da un lato, prima della produzione dei veri e propri e/c non può farsi richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. da parte del convenuto in senso sostanziale, dall'altro, una volta prodotti e ritualmente acquisiti al giudizio, essi rappresentano una valida prova scritta del credito vantato e onerano la controparte, che intenda contestare i calcoli o eccepire la nullità delle poste passive addebitate durante il corso del rapporto, di muovere specifiche contestazioni e/o allegazioni tecniche, potendo le movimentazioni bancarie analitiche registrate con continuità dagli estratti conto essere disattese "solo in presenza di circostanziate contestazioni" (cfr. Cass., sez. VI, 24.05.2017 n. 13127).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione è stato, peraltro, confermato (oltre che per il correntista) anche per i c.d. "debitori secondari", ossia i fideiussori: "Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto integrale ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la
6 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro giudizio di cognizione" (cfr. Cass. n. 13127/2017 cit.;
v. anche Cass., n. 8944/2016; Cass. n. 18650/2003).
Allo stesso modo, la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio non può limitarsi alla generica doglianza di invalidità delle clausole pattuite o di asserita indeterminatezza del credito, ma deve indicare in modo specifico quali voci passive sono contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti, con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. In altri termini, a fronte della prova del credito vantato dalla banca con la produzione dei contratti e degli estratti conto a copertura del rapporto, il correntista o il fideiussore (ovvero entrambi, se convenuti nel medesimo giudizio) non possono limitarsi ad apodittiche obiezioni su pretese clausole vessatorie, sull'indeterminatezza dei tassi o sulla capitalizzazione illegittima degli interessi, né può sopperire a tale lacuna una C.T.U., la quale, come noto, lungi dal ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti, offre un mero filtro qualificato per la valutazione di fatti ed elementi già rigorosamente introdotti in lite e sottoposti al vaglio giudiziale (Cass. n. 10860/2011).
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, pienamente condivisibile, non è contraddetto (semmai soltanto "alleggerito") dal potere-dovere del Giudice di rilevare "ex officio" la nullità delle clausole contrattuali che si mostrino contrarie a norme imperative
(ex art. 1284 cod. civ. e art. 644 cod. pen., terzo comma, in tema di usura) o tali da rendere l'oggetto del contratto, in tutto o in parte, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 cod. civ., come per le commissioni di massimo scoperto e spese analoghe) o difettose
7 della forma scritta ad substantiam (art. 1284, comma terzo, cod. civ. per gli interessi ultra-legali e art. 117 TUB per il contratto bancario in generale) ovvero ancora, con riguardo alle fideiussioni omnibus, affette da nullità c.d. "derivata" dall'asserita violazione delle regole concorrenziali dettate dalla normativa antitrust della L. n. 287 del
1990, ex art. 2, ciò in quanto la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali non può prescindere dalla rituale allegazione, ad opera della parte che vi ha interesse, di un minimo elemento di fatto che le riguardano (v. ad es. Cass. n. 17924/2015, secondo cui: "La rilevabilità della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Quand'anche bastasse la sola produzione del contratto, in tesi viziato di nullità, comunque un minimo "elemento di fatto" vi deve essere per consentire al giudice il rilievo officioso della nullità e tale onere introduttivo anche se assolto per altri fini - spetta alle parti, per il principio dispositivo in senso formale").
2. – Ciò posto, per quanto concerne l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione, osserva il Tribunale come l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile alla presente controversia, eccettua dall'alveo di efficacia della condizione di procedibilità i procedimenti per ingiunzione, “inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
2.1. – Ebbene, nel caso di specie il Tribunale, assunta con ordinanza del 21.3.2022 la delibazione in ordine all'istanza di provvisoria
8 esecuzione del decreto ingiuntivo, ha assegnato il termine per l'attivazione del procedimento di mediazione, cui l'attore sostanziale ha conseguentemente dato corso.
2.2. – Né, d'altro canto, il tenore dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, che richiama espressamente il d.lgs. n.
28/2010, suffraga una sua interpretazione nel senso della rinuncia preventiva alla tutela monitoria da parte del creditore, dovendo le previsioni pattizie essere declinate, in mancanza di espressioni cogenti e di inequivoca volontà comune alle parti ivi consegnata, attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento per la tutela del credito, anche in sede monitoria, rispetto alla quale, e secondo le regole ad essa proprie, le parti non hanno beninteso escluso il ricorso.
3. – Per quanto concerne l'eccezione di difformità della copia fotostatica dapprima formulata da parte opponente in sede di atto di citazione, avutosi il deposito del contratto in originale (cfr. verbale d'udienza del 21.3.2022), il convenuto sostanziale non ha più reiterato l'eccezione né sulla stessa si è dipoi soffermato.
3.1. – Merita, sul punto, in ogni caso rammentare i seguenti princìpi:
- “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 27633 del 30 ottobre 2018);
- “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215,
9 comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che
l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne
l'efficacia rappresentativa.” (cfr. Cass. civ. Sez. V, ordinanza n. 12737 del 23 maggio 2018).
3.2. – Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di “difformità del contratto dal documento originale” si rivela genericamente proposta, essendo la stessa tout court estesa “sia ai consensi asseritamente rilasciati, sia alle sottoscrizioni presenti”, senza indicazione alcuna degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale.
3.3. – In ogni caso, quanto emerge dal deposito del documento originale implica il superamento dell'eccezione di non conformità formulata da parte opponente, la quale non ha indi negato formalmente la propria sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 e seguenti cod. proc. civ.
4. – Non è inoltre fondata l'eccezione relativa alla scorrettezza della condotta tenuta dal creditore opposto, che non ha sospeso il pagamento delle rate di finanziamento, atteso che il mancato pagamento delle suddette rate risulta, come peraltro non specificamente contestato, principiato in data antecedente rispetto sia al messaggio di PEC la cui immagine è stata allegata da parte opponente all'atto introduttivo, datato 3.6.2020, sia all'accordo
10 sindacale relativo alla cassa integrazione del 17.6.2020, allorché erano già scadute le rate di marzo, aprile e maggio.
4.1. – D'altro canto, l'art. 12 delle condizioni generali di contratto faculta il creditore a chiedere il rimborso immediato di tutto l'importo dovuto, dunque la decadenza del debitore dal beneficio del termine, a séguito del mancato pagamento di almeno due rate.
4.2. – Osserva altresì il Tribunale come non sia stata prodotta in atti la comunicazione di conferma dell'accoglimento della richiesta di sospensione, che avrebbe dovuto contenere, come emerge dalla comunicazione del 3.6.2020 prodotta da parte opponente,
l'indicazione del momento a partire dal quale sarebbe stata efficace la sospensione e del nuovo piano di ammortamento a ciò conseguente.
4.3. – Dal documento prodotto in atti sub all. 4 alla citazione,
d'altronde, non può evincersi la volontà del creditore di rinunciare a far valere le proprie prerogative contrattuali, ivi incluse quelle disciplinate dall'art. 12 delle condizioni generali, per l'inadempimento verificatosi anteriormente alla comunicazione stessa.
5. – Quanto alla prova del credito per cui è causa, l'attore sostanziale ha provveduto a depositare sin dalla fase monitoria:
- il titolo contrattuale afferente alla concessione del finanziamento;
- copia del piano di ammortamento;
- copia dell'estratto conto analitico
- copia della lettera di risoluzione.
11 5.1. – In sede di comparsa di costituzione, parte opposta ha altresì precisato quanto segue: “In particolare, si deduce che la somma di €
25.766,52: • € 1.716,00 è l'importo corrispondente alle n. 5 rate scadute e insolute in data antecedente alla decadenza dal beneficio del termine (cfr. estratto conto sub doc. 5, pag. 1, fasc. monitorio: rate dalla n. 2 alla n. 6), al netto di un giroconto di € 50,00; • € 21.002,47 è la somma corrispondente al capitale residuo alla data della d.b.t. (cfr. piano di ammortamento sub doc. 3, pag. 1, fasc. monitorio); • € 2.986,41 sono gli interessi di mora addebitati al cliente
(ibidem doc. 5 fasc. monitorio, in calce), di cui € 32,77 maturati alla data della
d.b.t, € 1.532,71 maturati alla data del 31/12/2020 ed € 1.420,93 maturati alla data dell'estratto conto;
• € 61,64, infine, corrispondono all'ammontare delle spese di invio d.b.t., spese di esazione per ritardato pagamento e spese di gestione mensile della pratica”.
5.2. – A fronte del suddetto compendio documentale, parte opponente non ha formulato specifiche contestazioni, con riguardo alle annotazioni di cui all'estratto conto analitico così come agli interessi pattuiti e agli oneri applicati.
5.3. – Alla stregua della documentazione prodotta dalla società attrice sostanziale e delle deduzioni svolte da quest'ultima, i motivi di opposizione formulati dall'opponente, in ordine alla mancata prova del credito così come alla “illegittima applicazione di commissioni e interessi”, non attingono un contenuto minimo di specificità idoneo, anche in via di prospettazione, a circostanziare le contestazioni svolte, le quali si rivelano generiche e non articolate secondo la contestazione di specifiche clausole contrattuali e delle poste ritenute indebite in ragione di determinate ragioni di illegittimità
(cfr., ex aliis, Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009), a
12 fronte del soddisfacimento da parte dell'opposto dell'onere della prova sullo stesso gravante, come sopra ricostruito.
5.4. – Beninteso, il carattere aspecifico della contestazione di parte opponente non può essere superato attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non è suscettibile di sopperire mediante un'indagine officiosa al difetto di motivi di opposizione circostanziati e corroborati dagli elementi di giudizio già disponibili.
6. – Per quanto da ultimo concerne l'eccezione relativa alla
“insussistenza del credito anche per abusività delle clausole contrattuali”, formulata in corso di causa da parte opponente, il Tribunale osserva quanto segue.
6.1. – L'esame delle clausole contrattuali così come delle condizioni generali di contratto non consente di ritenere, con riguardo all'oggetto della presente controversia, che sussistano previsioni contrattuali abusive, per tali dovendosi intendere quelle che determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, sia nei termini di pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, sia quale restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae dal contratto o di ostacolo all'esercizio dei medesimi o ancora dell'imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina.
6.2. – Peraltro, nonostante l'excursus giurisprudenziale di cui alla comparsa conclusionale di parte opponente, la stessa così come gli
13 altri atti non individuano, neppure in via di mera prospettazione, clausole ritenute abusive né lumeggiano in cosa in tesi si sostanzi il relativo contenuto vessatorio, così come non constano allegazioni in merito a come le clausole negoziali abusive avrebbero inciso sulla determinazione del credito per cui è causa.
7. – L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve conseguentemente essere dichiarato esecutivo.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. – Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'ammontare del credito per cui è causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 939/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 939/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli, che dichiara esecutivo;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
14 delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 14 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3907 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
14.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Fernando Targa Parte_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
con l'avv. Vittorio Colomba
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
939/2021, emesso in data 15.6.2021 e pubblicato in data 16.6.2021, nel procedimento rubricato al n. 2659/2021 R.G., su istanza della società con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 25.766,52, oltre
[...]
interessi e spese della procedura monitoria, sorte costituente oggetto di credito derivante dalla concessione di finanziamento finalizzato al prestito personale.
2. – Parte opponente ha eccepito, quali motivi di opposizione:
l'improcedibilità della domanda, volta ad ottenere il recupero delle somme, per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex lege obbligatoria in materia di contratti bancari e di natura finanziaria, condizione peraltro “resa necessaria dall'art. 15 delle condizioni generali”; la non conformità all'originale della copia fotostatica del contratto prodotta in atti;
la “nullità della risoluzione contrattuale”, a cagione del comportamento scorretto tenuto dal creditore opposto che non ha sospeso il rimborso rateale del finanziamento, pur a séguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19; l'insufficiente produzione documentale a sostegno del credito;
l'illegittima applicazione di commissioni e interessi.
2.1. – In corso di causa, parte opponente ha altresì eccepito la
“insussistenza del credito anche per abusività delle clausole contrattuali”.
3. – ha dunque articolato nel merito le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o
2 improcedibilità della domanda monitoria per violazione della clausola di mediazione obbligatoria di cui all'art. 15 del contratto di finanziamento, e, per
l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti il Decreto Ingiuntivo n.
939/2021 del 16.06.2021 emesso dal Tribunale di Tivoli, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al N.R.G. 2659/2021, notificato il giorno 3 luglio 2021. In via principale accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di Legge e contrattuali, oltre che dell'obbligo di buona fede, lealtà e probità da parte della e, per l'effetto, in accoglimento della presente Controparte_1
opposizione, dichiarare la nullità della risoluzione contrattuale operata dalla stessa e, revocando e/o comunque dichiarando privo di Controparte_1
effetti, il Decreto Ingiuntivo n. 939/2021 del 16.06.2021 emesso dal
Tribunale di Tivoli, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al
N.R.G. 2659/2021, ordinare la rimessione in bonis del rapporto di finanziamento e la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli nelle centrali rischio. In via gradata, in accoglimento dei motivi esposti, e accertata altresì la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., dichiarare la nullità e/o
l'infondatezza della pretesa monitoria e revocare, e/o comunque dichiarare privo di effetti, il Decreto Ingiuntivo n. 939/2021 del 16.06.2021 emesso dal
Tribunale di Tivoli, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al
N.R.G. 2659/2021, notificato il giorno 3 luglio 2021. In via ulteriormente gradata, acquisita tutta la documentazione utile relativa al rapporto intrattenuto dall'odierno opponente con la salvo altri, procedere alla rideterminazione CP_1
del saldo, in applicazione dei criteri di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
4. – Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1
contestando quanto dedotto dall'opponente e formulando nel merito le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo
3 Tribunale adito: In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del
Decreto ingiuntivo odiernamente opposto, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e perché gli opponenti non hanno contestato
i fatti costitutivi del credito azionato;
Nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il
Decreto ingiuntivo opposto e condannare gli attori opponenti al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre Controparte_1
interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta
o rideterminata dal Giudicante adito in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A.
e successive occorrende, come per legge.”.
5. – Con ordinanza del 14.2.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Giova anzitutto premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo "invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n.
6531/1993, Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o
4 si "sviluppa" (Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez.
Un., n. 7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021
n. 13556 e Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass.
n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005).
2) dal debitore opponente, per contestarla.
1.1. – Val bene osservare che, in materia di contratti di finanziamento e nei rapporti regolati in conto corrente, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui grava sulla banca o sull'istituto di credito, che si assume creditore del saldo a debito del correntista registrato al momento della chiusura del rapporto (c.d.
"saldo banca"), l'onere di produrre il titolo genetico e tutte le scritture contabili che ad esso fanno riferimento, vale a dire gli
"estratti conto" relativi alla durata del rapporto, in modo che, di
5 converso, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) possa (e debba) prendere posizione sulle singole partite in dare e avere ivi registrate e assolvere all'onere di specifica contestazione, anche al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29577/2020; n. 14357/2019; 13532/2017; n.
12936/2017; n. 809/2016).
È difatti attraverso la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto che la parte che intende far valere il credito derivante dal saldo di conto corrente assolve all'onere probatorio su di essa gravante, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. (Cass., n.
11543/2019).
Dunque, se da un lato, prima della produzione dei veri e propri e/c non può farsi richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. da parte del convenuto in senso sostanziale, dall'altro, una volta prodotti e ritualmente acquisiti al giudizio, essi rappresentano una valida prova scritta del credito vantato e onerano la controparte, che intenda contestare i calcoli o eccepire la nullità delle poste passive addebitate durante il corso del rapporto, di muovere specifiche contestazioni e/o allegazioni tecniche, potendo le movimentazioni bancarie analitiche registrate con continuità dagli estratti conto essere disattese "solo in presenza di circostanziate contestazioni" (cfr. Cass., sez. VI, 24.05.2017 n. 13127).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione è stato, peraltro, confermato (oltre che per il correntista) anche per i c.d. "debitori secondari", ossia i fideiussori: "Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto integrale ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la
6 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro giudizio di cognizione" (cfr. Cass. n. 13127/2017 cit.;
v. anche Cass., n. 8944/2016; Cass. n. 18650/2003).
Allo stesso modo, la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio non può limitarsi alla generica doglianza di invalidità delle clausole pattuite o di asserita indeterminatezza del credito, ma deve indicare in modo specifico quali voci passive sono contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti, con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. In altri termini, a fronte della prova del credito vantato dalla banca con la produzione dei contratti e degli estratti conto a copertura del rapporto, il correntista o il fideiussore (ovvero entrambi, se convenuti nel medesimo giudizio) non possono limitarsi ad apodittiche obiezioni su pretese clausole vessatorie, sull'indeterminatezza dei tassi o sulla capitalizzazione illegittima degli interessi, né può sopperire a tale lacuna una C.T.U., la quale, come noto, lungi dal ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti, offre un mero filtro qualificato per la valutazione di fatti ed elementi già rigorosamente introdotti in lite e sottoposti al vaglio giudiziale (Cass. n. 10860/2011).
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, pienamente condivisibile, non è contraddetto (semmai soltanto "alleggerito") dal potere-dovere del Giudice di rilevare "ex officio" la nullità delle clausole contrattuali che si mostrino contrarie a norme imperative
(ex art. 1284 cod. civ. e art. 644 cod. pen., terzo comma, in tema di usura) o tali da rendere l'oggetto del contratto, in tutto o in parte, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 cod. civ., come per le commissioni di massimo scoperto e spese analoghe) o difettose
7 della forma scritta ad substantiam (art. 1284, comma terzo, cod. civ. per gli interessi ultra-legali e art. 117 TUB per il contratto bancario in generale) ovvero ancora, con riguardo alle fideiussioni omnibus, affette da nullità c.d. "derivata" dall'asserita violazione delle regole concorrenziali dettate dalla normativa antitrust della L. n. 287 del
1990, ex art. 2, ciò in quanto la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali non può prescindere dalla rituale allegazione, ad opera della parte che vi ha interesse, di un minimo elemento di fatto che le riguardano (v. ad es. Cass. n. 17924/2015, secondo cui: "La rilevabilità della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Quand'anche bastasse la sola produzione del contratto, in tesi viziato di nullità, comunque un minimo "elemento di fatto" vi deve essere per consentire al giudice il rilievo officioso della nullità e tale onere introduttivo anche se assolto per altri fini - spetta alle parti, per il principio dispositivo in senso formale").
2. – Ciò posto, per quanto concerne l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione, osserva il Tribunale come l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile alla presente controversia, eccettua dall'alveo di efficacia della condizione di procedibilità i procedimenti per ingiunzione, “inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
2.1. – Ebbene, nel caso di specie il Tribunale, assunta con ordinanza del 21.3.2022 la delibazione in ordine all'istanza di provvisoria
8 esecuzione del decreto ingiuntivo, ha assegnato il termine per l'attivazione del procedimento di mediazione, cui l'attore sostanziale ha conseguentemente dato corso.
2.2. – Né, d'altro canto, il tenore dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, che richiama espressamente il d.lgs. n.
28/2010, suffraga una sua interpretazione nel senso della rinuncia preventiva alla tutela monitoria da parte del creditore, dovendo le previsioni pattizie essere declinate, in mancanza di espressioni cogenti e di inequivoca volontà comune alle parti ivi consegnata, attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento per la tutela del credito, anche in sede monitoria, rispetto alla quale, e secondo le regole ad essa proprie, le parti non hanno beninteso escluso il ricorso.
3. – Per quanto concerne l'eccezione di difformità della copia fotostatica dapprima formulata da parte opponente in sede di atto di citazione, avutosi il deposito del contratto in originale (cfr. verbale d'udienza del 21.3.2022), il convenuto sostanziale non ha più reiterato l'eccezione né sulla stessa si è dipoi soffermato.
3.1. – Merita, sul punto, in ogni caso rammentare i seguenti princìpi:
- “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 27633 del 30 ottobre 2018);
- “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215,
9 comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che
l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne
l'efficacia rappresentativa.” (cfr. Cass. civ. Sez. V, ordinanza n. 12737 del 23 maggio 2018).
3.2. – Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di “difformità del contratto dal documento originale” si rivela genericamente proposta, essendo la stessa tout court estesa “sia ai consensi asseritamente rilasciati, sia alle sottoscrizioni presenti”, senza indicazione alcuna degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale.
3.3. – In ogni caso, quanto emerge dal deposito del documento originale implica il superamento dell'eccezione di non conformità formulata da parte opponente, la quale non ha indi negato formalmente la propria sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 e seguenti cod. proc. civ.
4. – Non è inoltre fondata l'eccezione relativa alla scorrettezza della condotta tenuta dal creditore opposto, che non ha sospeso il pagamento delle rate di finanziamento, atteso che il mancato pagamento delle suddette rate risulta, come peraltro non specificamente contestato, principiato in data antecedente rispetto sia al messaggio di PEC la cui immagine è stata allegata da parte opponente all'atto introduttivo, datato 3.6.2020, sia all'accordo
10 sindacale relativo alla cassa integrazione del 17.6.2020, allorché erano già scadute le rate di marzo, aprile e maggio.
4.1. – D'altro canto, l'art. 12 delle condizioni generali di contratto faculta il creditore a chiedere il rimborso immediato di tutto l'importo dovuto, dunque la decadenza del debitore dal beneficio del termine, a séguito del mancato pagamento di almeno due rate.
4.2. – Osserva altresì il Tribunale come non sia stata prodotta in atti la comunicazione di conferma dell'accoglimento della richiesta di sospensione, che avrebbe dovuto contenere, come emerge dalla comunicazione del 3.6.2020 prodotta da parte opponente,
l'indicazione del momento a partire dal quale sarebbe stata efficace la sospensione e del nuovo piano di ammortamento a ciò conseguente.
4.3. – Dal documento prodotto in atti sub all. 4 alla citazione,
d'altronde, non può evincersi la volontà del creditore di rinunciare a far valere le proprie prerogative contrattuali, ivi incluse quelle disciplinate dall'art. 12 delle condizioni generali, per l'inadempimento verificatosi anteriormente alla comunicazione stessa.
5. – Quanto alla prova del credito per cui è causa, l'attore sostanziale ha provveduto a depositare sin dalla fase monitoria:
- il titolo contrattuale afferente alla concessione del finanziamento;
- copia del piano di ammortamento;
- copia dell'estratto conto analitico
- copia della lettera di risoluzione.
11 5.1. – In sede di comparsa di costituzione, parte opposta ha altresì precisato quanto segue: “In particolare, si deduce che la somma di €
25.766,52: • € 1.716,00 è l'importo corrispondente alle n. 5 rate scadute e insolute in data antecedente alla decadenza dal beneficio del termine (cfr. estratto conto sub doc. 5, pag. 1, fasc. monitorio: rate dalla n. 2 alla n. 6), al netto di un giroconto di € 50,00; • € 21.002,47 è la somma corrispondente al capitale residuo alla data della d.b.t. (cfr. piano di ammortamento sub doc. 3, pag. 1, fasc. monitorio); • € 2.986,41 sono gli interessi di mora addebitati al cliente
(ibidem doc. 5 fasc. monitorio, in calce), di cui € 32,77 maturati alla data della
d.b.t, € 1.532,71 maturati alla data del 31/12/2020 ed € 1.420,93 maturati alla data dell'estratto conto;
• € 61,64, infine, corrispondono all'ammontare delle spese di invio d.b.t., spese di esazione per ritardato pagamento e spese di gestione mensile della pratica”.
5.2. – A fronte del suddetto compendio documentale, parte opponente non ha formulato specifiche contestazioni, con riguardo alle annotazioni di cui all'estratto conto analitico così come agli interessi pattuiti e agli oneri applicati.
5.3. – Alla stregua della documentazione prodotta dalla società attrice sostanziale e delle deduzioni svolte da quest'ultima, i motivi di opposizione formulati dall'opponente, in ordine alla mancata prova del credito così come alla “illegittima applicazione di commissioni e interessi”, non attingono un contenuto minimo di specificità idoneo, anche in via di prospettazione, a circostanziare le contestazioni svolte, le quali si rivelano generiche e non articolate secondo la contestazione di specifiche clausole contrattuali e delle poste ritenute indebite in ragione di determinate ragioni di illegittimità
(cfr., ex aliis, Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009), a
12 fronte del soddisfacimento da parte dell'opposto dell'onere della prova sullo stesso gravante, come sopra ricostruito.
5.4. – Beninteso, il carattere aspecifico della contestazione di parte opponente non può essere superato attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non è suscettibile di sopperire mediante un'indagine officiosa al difetto di motivi di opposizione circostanziati e corroborati dagli elementi di giudizio già disponibili.
6. – Per quanto da ultimo concerne l'eccezione relativa alla
“insussistenza del credito anche per abusività delle clausole contrattuali”, formulata in corso di causa da parte opponente, il Tribunale osserva quanto segue.
6.1. – L'esame delle clausole contrattuali così come delle condizioni generali di contratto non consente di ritenere, con riguardo all'oggetto della presente controversia, che sussistano previsioni contrattuali abusive, per tali dovendosi intendere quelle che determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, sia nei termini di pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, sia quale restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae dal contratto o di ostacolo all'esercizio dei medesimi o ancora dell'imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina.
6.2. – Peraltro, nonostante l'excursus giurisprudenziale di cui alla comparsa conclusionale di parte opponente, la stessa così come gli
13 altri atti non individuano, neppure in via di mera prospettazione, clausole ritenute abusive né lumeggiano in cosa in tesi si sostanzi il relativo contenuto vessatorio, così come non constano allegazioni in merito a come le clausole negoziali abusive avrebbero inciso sulla determinazione del credito per cui è causa.
7. – L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve conseguentemente essere dichiarato esecutivo.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. – Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'ammontare del credito per cui è causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 939/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 939/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli, che dichiara esecutivo;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
14 delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 14 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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