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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 746/2022
T R A
, con sede legale in Roma, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Gatto, con domicilio eletto presso l'ufficio legale di Caserta, via Arena, località San Benedetto;
Pt_1
Appellante
E
, nato il [...] a [...], residente in [...]
AN IA ET, 6, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Di Tella, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. AN Di Tella, ed elett.te domiciliato presso lo studio di questi, in Aversa viale della Libertà n°14bis; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.2022 presso questa Corte territoriale, l' ha proposto appello Pt_1 per la riforma della sentenza n. 16582022 pubblicata il 24.3.2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda di dichiarando Controparte_1 il suo diritto a percepire la pensione anticipata Quota 100 ex art. 14 del D.L. n. 4 del 29 gennaio 2019, conv. con modificazioni dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019, con decorrenza da aprile 2019 e ha condannato l' alla corresponsione, in favore dell'istante, dei singoli ratei maturati e non Pt_1 riscossi dal mese predetto.
Nel precedente grado il , premesso di essere in possesso dei requisiti previsti dalla CP_1 legge, aveva esposto di aver presentato in data 27/03/2019 domanda di pensione anticipata Quota
1 100; che l' , in data 28/03/2019, aveva respinto la sua domanda in quanto Controparte_2
"non risultano almeno n. 1976 contributi settimanali. Risultano, infatti, complessivamente nel periodo dal 01.04.1974 al 30.06.2018 n. 1876 contributi settimanali"; che avverso tale erroneo provvedimento aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale, in quanto nel calcolo operato dall' non risultavano conteggiate le settimane contributive della gestione EX ENPALS utili Pt_1 al raggiungimento del requisito contributivo previsto dalla legge;
che l'Ente, tuttavia, in data 15/06/2020 aveva confermato il precedente provvedimento.
L' si era costituito deducendo che il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota Pt_1
100 può essere perfezionato, su specifica domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall' tra cui la Gestione PALS. Tuttavia l'istante non aveva presentato Pt_1 una domanda di cumulo o di ricongiunzione e la sola contribuzione accreditata presso la Gestione Commercianti, l'unica indicata dal ricorrente nella propria domanda, anche cumulandola con quella presente presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, era insufficiente a raggiungere il requisito contributivo dei 38 anni richiesto dalla legge.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda del osservando, per un CP_1 verso, che all'istante non era contestata la sussistenza del requisito contributivo bensì la mancata presentazione di una domanda di cumulo tra le diverse forme di contribuzione per conseguire la pensione anticipata cd. Quota 100; per l'altro, che dalla lettera della norma, come invocata, non si evince che la domanda di cumulo costituisca condizione di procedibilità per poter operare la somma dei contributi conseguiti.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame l'appellante, ribadendo l'inammissibilità e infondatezza della aversa domanda, diretta ad ottenere il cumulo gratuito tra la contribuzione EX ENPALS e quella accreditata presso la Gestione Commercianti ai fini Pt_1 della maturazione del diritto alla pensione Quota 100, senza che il ricorso sia stato preceduto da alcuna domanda amministrativa avente ad oggetto il riferito cumulo.
Ricostituito il contraddittorio, il ha con plurime argomentazioni resistito al gravame e CP_1 ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione
L'appello è fondato.
L' eccepisce l'inammissibilità dell'avversa iniziativa processuale per difetto di domanda Pt_1 amministrativa richiamando l'art. 443 c.p.c. che nel prevedere l'improcedibilità della domanda giudiziaria proposta in mancanza del previo ricorso amministrativo presuppone la presentazione della domanda amministrativa, la cui omissione determina la radicale inammissibilità del ricorso. Ha poi evidenziato come le medesime ragioni comportano l'infondatezza della domanda dell'istante, atteso che in difetto della domanda di cumulo tra la contribuzione AGO e quella presente nella Gestione PALS il è privo del requisito contributivo necessario per CP_1 percepire la pensione anticipata Quota 100, costituito dalla somma tra età anagrafica, pari o
2 superiore a 62 anni, e la contribuzione accreditata in suo favore, che deve essere pari o superiore a 38 anni.
L'appellato in contrario ha osservato l'esistenza in atti della domanda amministrativa del 27.3.2019 (all 5 e 6 fasc. ) e del ricorso al Comitato Provinciale con la lettera di CP_1 reiezione del riesame (all. 9 e 10 fasc. ) e che nella domanda amministrativa CP_1 denominata “Pensione Anticipata Quota 100” è indicata anche la contribuzione ENPALS per il periodo 01.06.2012 al 11.03.2014. Ha ribadito che al momento della presentazione della domanda amministrativa era in possesso sia del requisito contributivo (1995 contributi settimanali, di cui 110 maturati nella gestione separata) sia anagrafico (63 anni e 3 mesi, al momento della presentazione della domanda amministrativa) per accedere alla pensione anticipata cd. Quota 100.
Va premesso che la pensione “Quota 100” è una prestazione economica erogata, a domanda, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 che spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall' , nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (art. 14, comma 1, D.L. Pt_1
4/2019).
L'art 14, comma 2 del citato D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 precisa poi che: “Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ((di cui al comma 1), gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' in base alle Pt_1 disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7”.
Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, quindi, solo su specifica domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall' , tra cui la Gestione PALS. Pt_1
Si condivide quanto affermato dall' appellante che la necessità di una espressa domanda Pt_1 di cumulo della contribuzione presente presso gestioni diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria – nel caso del , del cumulo della contribuzione maturata presso la CP_1
Gestione PALS con quella accreditata in suo favore presso l'AGO – Gestione Commercianti – è imposta dall'art. 14 comma 2 cit. che testualmente attribuisce una mera facoltà “…agli iscritti a due o più gestioni previdenziali… di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' , richiamando, tra gli altri, il comma 243 dell'art. 1 della L. Pt_1
228/2012, il quale, a sua volta, oltre ad affermare il carattere facoltativo del cumulo dei periodi accreditati presso varie Gestioni, evoca gli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione contributiva per l'attivazione dei quali è sempre necessaria una domanda dell'interessato (cfr. D. Lgs. 42/2006 per la totalizzazione dei periodi assicurativi e L. 29/1979 per la ricongiunzione).
3 Invero, la facoltà di cumulo può essere esercitata solo ed esclusivamente mediante una specifica istanza: trattandosi di una facoltà, essa, per potersi estrinsecare, deve assumere la forma di una domanda rivolta all'Ente che deve procedere al cumulo. Di conseguenza, se la domanda manca, la pensione, che da quel cumulo dipende, non può essere liquidata.
In effetti, il principio della domanda è ravvisabile in ogni aspetto della materia previdenziale (cfr. art. 443 c.p.c.; art. 47, D.P.R. 639/70; Cass. Sez. Lav. n. 25670 del 07/12/2007): in virtù di esso le prestazioni sono erogabili non automaticamente ma solo a seguito di specifica istanza dell'interessato, tanto più con riferimento ai regimi “opzionali” (ricongiunzione, totalizzazione, cumulo gratuito ecc.).
A conferma, Cass. Sez. L. Sent. n. 5627 del 15/03/2006 (confermata dalle successive sentenze n. 20425 del 29.9.2010 e n. 846 del 23.1.2012) ha affermato il principio che “In tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, deve ritenersi consentita la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell'A.G.O. e quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all' (nella specie, gestione artigiani), onde ottenere, presso quest'ultima, una Pt_1 pensione commisurata all'intero periodo. Tale facoltà emerge, infatti, dal sistema delineato dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990, che prevede, alternativamente, il cumulo dei periodi assicurativi (primo comma), che opera automaticamente, e la ricongiunzione (terzo comma), che opera a domanda…”, rimarcando che, laddove il regime è opzionale (e non automatico), opera (solo ed esclusivamente) a domanda dell'interessato.
Va ancora aggiunto, ad ulteriore suffragio della impostazione accolta, che il cumulo dei periodi assicurativi presuppone condizioni e requisiti (ad es. che l'iscritto non sia già titolare di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni oggetto del cumulo, che il cumulo sia integrale, che i periodi assicurativi non siano coincidenti) la cui esistenza deve essere accertata dall'Ente previdenziale che consente il cumulo stesso a seguito di un procedimento di verifica (istruttoria), attivato proprio con la domanda amministrativa.
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene insufficiente, ai fini del cumulo in discorso, l'indicazione nella domanda di pensione (anche) della contribuzione EX ENPALS per il periodo 01.06.2012 al 11.03.2014. Il avrebbe dovuto richiedere mediante apposita domanda CP_1 amministrativa il cumulo predetto, esercitando la facoltà prevista dall'art. 14 comma 2 e così, consentito il cumulo dall' ottenere in sede di domanda di pensione la somma dei contributi Pt_1 conseguiti.
Va osservato, del resto, che la presentazione della domanda amministrativa di cumulo dei contributi, la cui necessità discende dalle norme e principi generali sopra descritti, non è condizione di procedibilità della domanda di pensione né di ammissibilità del ricorso giudiziario in caso di diniego della pensione stessa. La domanda di pensione anticipata Quota 100 è procedibile ma l' in sede di valutazione della domanda e in particolare del requisito Pt_1 contributivo, non potrà considerare i periodi assicurativi oggetto del cumulo.
Parimenti, il ricorso giudiziario instaurato dall'istante, a seguito del diniego dell' sulla Pt_1 domanda amministrativa di pensione e del rigetto del ricorso amministrativo, è ammissibile e procedibile, mentre il diritto o no al cumulo (per difetto della relativa domanda) inciderà sulla fondatezza della domanda di pensione.
4 Nella specie è incontestato che il ha presentato la domanda di pensione anticipata CP_1
Quota 1000 in data 27.3.2019, mentre ha omesso la domanda di cumulo dei periodi assicurativi. Non possono quindi essere considerati, ai fini della maturazione dei 38 anni di anzianità contributiva ai fini della pensione Quota 100, i contributi versati alla gestione EX ENPALS di modo che, in difetto del requisito contributivo, la pensione anticipata non spetta.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, la sentenza gravata va riformata con rigetto della domanda formulata in primo grado dal . CP_1
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza respinge la domanda di primo grado proposta dal;
CP_1
-nulla per le spese.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
5
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 746/2022
T R A
, con sede legale in Roma, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Gatto, con domicilio eletto presso l'ufficio legale di Caserta, via Arena, località San Benedetto;
Pt_1
Appellante
E
, nato il [...] a [...], residente in [...]
AN IA ET, 6, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Di Tella, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. AN Di Tella, ed elett.te domiciliato presso lo studio di questi, in Aversa viale della Libertà n°14bis; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.2022 presso questa Corte territoriale, l' ha proposto appello Pt_1 per la riforma della sentenza n. 16582022 pubblicata il 24.3.2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda di dichiarando Controparte_1 il suo diritto a percepire la pensione anticipata Quota 100 ex art. 14 del D.L. n. 4 del 29 gennaio 2019, conv. con modificazioni dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019, con decorrenza da aprile 2019 e ha condannato l' alla corresponsione, in favore dell'istante, dei singoli ratei maturati e non Pt_1 riscossi dal mese predetto.
Nel precedente grado il , premesso di essere in possesso dei requisiti previsti dalla CP_1 legge, aveva esposto di aver presentato in data 27/03/2019 domanda di pensione anticipata Quota
1 100; che l' , in data 28/03/2019, aveva respinto la sua domanda in quanto Controparte_2
"non risultano almeno n. 1976 contributi settimanali. Risultano, infatti, complessivamente nel periodo dal 01.04.1974 al 30.06.2018 n. 1876 contributi settimanali"; che avverso tale erroneo provvedimento aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale, in quanto nel calcolo operato dall' non risultavano conteggiate le settimane contributive della gestione EX ENPALS utili Pt_1 al raggiungimento del requisito contributivo previsto dalla legge;
che l'Ente, tuttavia, in data 15/06/2020 aveva confermato il precedente provvedimento.
L' si era costituito deducendo che il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota Pt_1
100 può essere perfezionato, su specifica domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall' tra cui la Gestione PALS. Tuttavia l'istante non aveva presentato Pt_1 una domanda di cumulo o di ricongiunzione e la sola contribuzione accreditata presso la Gestione Commercianti, l'unica indicata dal ricorrente nella propria domanda, anche cumulandola con quella presente presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, era insufficiente a raggiungere il requisito contributivo dei 38 anni richiesto dalla legge.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda del osservando, per un CP_1 verso, che all'istante non era contestata la sussistenza del requisito contributivo bensì la mancata presentazione di una domanda di cumulo tra le diverse forme di contribuzione per conseguire la pensione anticipata cd. Quota 100; per l'altro, che dalla lettera della norma, come invocata, non si evince che la domanda di cumulo costituisca condizione di procedibilità per poter operare la somma dei contributi conseguiti.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame l'appellante, ribadendo l'inammissibilità e infondatezza della aversa domanda, diretta ad ottenere il cumulo gratuito tra la contribuzione EX ENPALS e quella accreditata presso la Gestione Commercianti ai fini Pt_1 della maturazione del diritto alla pensione Quota 100, senza che il ricorso sia stato preceduto da alcuna domanda amministrativa avente ad oggetto il riferito cumulo.
Ricostituito il contraddittorio, il ha con plurime argomentazioni resistito al gravame e CP_1 ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione
L'appello è fondato.
L' eccepisce l'inammissibilità dell'avversa iniziativa processuale per difetto di domanda Pt_1 amministrativa richiamando l'art. 443 c.p.c. che nel prevedere l'improcedibilità della domanda giudiziaria proposta in mancanza del previo ricorso amministrativo presuppone la presentazione della domanda amministrativa, la cui omissione determina la radicale inammissibilità del ricorso. Ha poi evidenziato come le medesime ragioni comportano l'infondatezza della domanda dell'istante, atteso che in difetto della domanda di cumulo tra la contribuzione AGO e quella presente nella Gestione PALS il è privo del requisito contributivo necessario per CP_1 percepire la pensione anticipata Quota 100, costituito dalla somma tra età anagrafica, pari o
2 superiore a 62 anni, e la contribuzione accreditata in suo favore, che deve essere pari o superiore a 38 anni.
L'appellato in contrario ha osservato l'esistenza in atti della domanda amministrativa del 27.3.2019 (all 5 e 6 fasc. ) e del ricorso al Comitato Provinciale con la lettera di CP_1 reiezione del riesame (all. 9 e 10 fasc. ) e che nella domanda amministrativa CP_1 denominata “Pensione Anticipata Quota 100” è indicata anche la contribuzione ENPALS per il periodo 01.06.2012 al 11.03.2014. Ha ribadito che al momento della presentazione della domanda amministrativa era in possesso sia del requisito contributivo (1995 contributi settimanali, di cui 110 maturati nella gestione separata) sia anagrafico (63 anni e 3 mesi, al momento della presentazione della domanda amministrativa) per accedere alla pensione anticipata cd. Quota 100.
Va premesso che la pensione “Quota 100” è una prestazione economica erogata, a domanda, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 che spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall' , nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (art. 14, comma 1, D.L. Pt_1
4/2019).
L'art 14, comma 2 del citato D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 precisa poi che: “Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ((di cui al comma 1), gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' in base alle Pt_1 disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7”.
Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, quindi, solo su specifica domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall' , tra cui la Gestione PALS. Pt_1
Si condivide quanto affermato dall' appellante che la necessità di una espressa domanda Pt_1 di cumulo della contribuzione presente presso gestioni diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria – nel caso del , del cumulo della contribuzione maturata presso la CP_1
Gestione PALS con quella accreditata in suo favore presso l'AGO – Gestione Commercianti – è imposta dall'art. 14 comma 2 cit. che testualmente attribuisce una mera facoltà “…agli iscritti a due o più gestioni previdenziali… di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' , richiamando, tra gli altri, il comma 243 dell'art. 1 della L. Pt_1
228/2012, il quale, a sua volta, oltre ad affermare il carattere facoltativo del cumulo dei periodi accreditati presso varie Gestioni, evoca gli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione contributiva per l'attivazione dei quali è sempre necessaria una domanda dell'interessato (cfr. D. Lgs. 42/2006 per la totalizzazione dei periodi assicurativi e L. 29/1979 per la ricongiunzione).
3 Invero, la facoltà di cumulo può essere esercitata solo ed esclusivamente mediante una specifica istanza: trattandosi di una facoltà, essa, per potersi estrinsecare, deve assumere la forma di una domanda rivolta all'Ente che deve procedere al cumulo. Di conseguenza, se la domanda manca, la pensione, che da quel cumulo dipende, non può essere liquidata.
In effetti, il principio della domanda è ravvisabile in ogni aspetto della materia previdenziale (cfr. art. 443 c.p.c.; art. 47, D.P.R. 639/70; Cass. Sez. Lav. n. 25670 del 07/12/2007): in virtù di esso le prestazioni sono erogabili non automaticamente ma solo a seguito di specifica istanza dell'interessato, tanto più con riferimento ai regimi “opzionali” (ricongiunzione, totalizzazione, cumulo gratuito ecc.).
A conferma, Cass. Sez. L. Sent. n. 5627 del 15/03/2006 (confermata dalle successive sentenze n. 20425 del 29.9.2010 e n. 846 del 23.1.2012) ha affermato il principio che “In tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, deve ritenersi consentita la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell'A.G.O. e quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all' (nella specie, gestione artigiani), onde ottenere, presso quest'ultima, una Pt_1 pensione commisurata all'intero periodo. Tale facoltà emerge, infatti, dal sistema delineato dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990, che prevede, alternativamente, il cumulo dei periodi assicurativi (primo comma), che opera automaticamente, e la ricongiunzione (terzo comma), che opera a domanda…”, rimarcando che, laddove il regime è opzionale (e non automatico), opera (solo ed esclusivamente) a domanda dell'interessato.
Va ancora aggiunto, ad ulteriore suffragio della impostazione accolta, che il cumulo dei periodi assicurativi presuppone condizioni e requisiti (ad es. che l'iscritto non sia già titolare di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni oggetto del cumulo, che il cumulo sia integrale, che i periodi assicurativi non siano coincidenti) la cui esistenza deve essere accertata dall'Ente previdenziale che consente il cumulo stesso a seguito di un procedimento di verifica (istruttoria), attivato proprio con la domanda amministrativa.
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene insufficiente, ai fini del cumulo in discorso, l'indicazione nella domanda di pensione (anche) della contribuzione EX ENPALS per il periodo 01.06.2012 al 11.03.2014. Il avrebbe dovuto richiedere mediante apposita domanda CP_1 amministrativa il cumulo predetto, esercitando la facoltà prevista dall'art. 14 comma 2 e così, consentito il cumulo dall' ottenere in sede di domanda di pensione la somma dei contributi Pt_1 conseguiti.
Va osservato, del resto, che la presentazione della domanda amministrativa di cumulo dei contributi, la cui necessità discende dalle norme e principi generali sopra descritti, non è condizione di procedibilità della domanda di pensione né di ammissibilità del ricorso giudiziario in caso di diniego della pensione stessa. La domanda di pensione anticipata Quota 100 è procedibile ma l' in sede di valutazione della domanda e in particolare del requisito Pt_1 contributivo, non potrà considerare i periodi assicurativi oggetto del cumulo.
Parimenti, il ricorso giudiziario instaurato dall'istante, a seguito del diniego dell' sulla Pt_1 domanda amministrativa di pensione e del rigetto del ricorso amministrativo, è ammissibile e procedibile, mentre il diritto o no al cumulo (per difetto della relativa domanda) inciderà sulla fondatezza della domanda di pensione.
4 Nella specie è incontestato che il ha presentato la domanda di pensione anticipata CP_1
Quota 1000 in data 27.3.2019, mentre ha omesso la domanda di cumulo dei periodi assicurativi. Non possono quindi essere considerati, ai fini della maturazione dei 38 anni di anzianità contributiva ai fini della pensione Quota 100, i contributi versati alla gestione EX ENPALS di modo che, in difetto del requisito contributivo, la pensione anticipata non spetta.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, la sentenza gravata va riformata con rigetto della domanda formulata in primo grado dal . CP_1
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza respinge la domanda di primo grado proposta dal;
CP_1
-nulla per le spese.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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