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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1077 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Vittorio Parte_1
Sabbatino.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito – Socio accomandante –
Doppia contribuzione – Iscrizione gestione commercianti per la prestazione lavorativa svolta nell'impresa societaria con abitualità e prevalenza – Onere della prova – Elementi indiziari e presunzioni semplici.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
L' ha provveduto ad iscrivere a ruolo il mancato versamento della CP_1 contribuzione della IV 2022 e I II III rata 2023 asseritamente dovuta dal ricorrente alla gestione commercianti in relazione con codice azienda
28414878.
Secondo l il ricorrente è stato iscritto alla gestione CP_1 Parte_1
commercianti in qualità di accomandatario di EL- PACA DI
SO & C. c.f. , in seguito a comunicazione P.IVA_1
unica del 21/04/2015. Di tale iscrizione (su domanda) ne veniva informato con raccomandata del 10.06.2015. L'iscrizione alla gestione commercianti avveniva, quindi, su Domanda di parte con sezione AC – allegata-, in cui veniva attesta la personale e abituale partecipazione da 03/2015. In tale società di cui era socio accomandatario ha attualmente la veste di socio accomandante.
La carica di accomandatario in tale è , infatti, cessata il 30.03.2017, e da tale data ha assunto il ruolo di socio accomandante. I requisiti di iscrivibilità continuerebbero a sussistere per il ruolo di accomandatario nella
VIVIAN S.A.S. DI SO & C. (è pervenuto più volte flusso di iscrizione). Tale sas è: · Attiva in CCIAA Non ha ulteriori soci iscritti. Non ha dipendenti. Fino al 2019 è stata barrata la casella occupazione prevalente
(vedasi quadri RO allegati ).
Appare dunque confusa, in primo luogo, l'attività con riferimento alla quale l' pretende la contribuzione. Viene in secondo luogo asserito, ma non CP_1
provato, dall'Istituto che l'opponente avrebbe inoltrato domanda di iscrizione alla gestione commercianti (in atti viene prodotto quadro AC del tutto anonimo e non di certo riferibile al ricorrente).
Quanto alla figura del socio accomandatario, la Corte di legittimità ha già più volte chiarito che nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 (che ha modificato l'art. 29, Legge n.
160/1975) e dell'art. 3, Legge n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. Cass. n. 5210 del 28.02.2017).
L' ha erroneamente ritenuto che dalla sola circostanza rilevata dalla CP_1
visura camerale della funzione di socio accomandatario di una sas costituisse elemento indiziario tale da giustificare l'iscrizione nella gestione commercianti, ritenendo ricadere sull'opponente l'onere della prova contraria. Diversamente la Suprema Corte (con la sentenza n.1759/2021) ha ritenuto per l'analoga fattispecie di amministratore di società che “La sola attività di amministratore non è ritenuta sufficiente a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti
, ma rimane onere dell' la dimostrazione della partecipazione diretta CP_1 CP_1
del socio amministratore all'attività dell'azienda”. Non diversamente, nel caso di specie, l avrebbe dovuto comprovare (ed i poteri ispettivi non gli CP_1
mancano) che il ricorrente partecipava con lavoro abituale e prevalente all'attività d'impresa.
Dunque l'onere della prova della partecipazione diretta del socio all'attività dell'azienda incombe sull' , che, nel caso di specie, non ha prodotto prova CP_1
alcuna, non essendo stato mai svolto un accertamento ispettivo presso i luoghi di lavoro, ma essendosi basato l'istituto su mere presunzioni, in virtù del semplice fatto che il ricorrente, dalla visura camerale effettuata, risultava essere socio accomandatario di una
Il ricorso è perciò accolto come da dispositivo.
Le spese, in considerazione dell'incertezza del quadro probatorio, sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 400
20240006055533000; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio. Nocera Inferiore, 12.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Vittorio Parte_1
Sabbatino.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito – Socio accomandante –
Doppia contribuzione – Iscrizione gestione commercianti per la prestazione lavorativa svolta nell'impresa societaria con abitualità e prevalenza – Onere della prova – Elementi indiziari e presunzioni semplici.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
L' ha provveduto ad iscrivere a ruolo il mancato versamento della CP_1 contribuzione della IV 2022 e I II III rata 2023 asseritamente dovuta dal ricorrente alla gestione commercianti in relazione con codice azienda
28414878.
Secondo l il ricorrente è stato iscritto alla gestione CP_1 Parte_1
commercianti in qualità di accomandatario di EL- PACA DI
SO & C. c.f. , in seguito a comunicazione P.IVA_1
unica del 21/04/2015. Di tale iscrizione (su domanda) ne veniva informato con raccomandata del 10.06.2015. L'iscrizione alla gestione commercianti avveniva, quindi, su Domanda di parte con sezione AC – allegata-, in cui veniva attesta la personale e abituale partecipazione da 03/2015. In tale società di cui era socio accomandatario ha attualmente la veste di socio accomandante.
La carica di accomandatario in tale è , infatti, cessata il 30.03.2017, e da tale data ha assunto il ruolo di socio accomandante. I requisiti di iscrivibilità continuerebbero a sussistere per il ruolo di accomandatario nella
VIVIAN S.A.S. DI SO & C. (è pervenuto più volte flusso di iscrizione). Tale sas è: · Attiva in CCIAA Non ha ulteriori soci iscritti. Non ha dipendenti. Fino al 2019 è stata barrata la casella occupazione prevalente
(vedasi quadri RO allegati ).
Appare dunque confusa, in primo luogo, l'attività con riferimento alla quale l' pretende la contribuzione. Viene in secondo luogo asserito, ma non CP_1
provato, dall'Istituto che l'opponente avrebbe inoltrato domanda di iscrizione alla gestione commercianti (in atti viene prodotto quadro AC del tutto anonimo e non di certo riferibile al ricorrente).
Quanto alla figura del socio accomandatario, la Corte di legittimità ha già più volte chiarito che nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 (che ha modificato l'art. 29, Legge n.
160/1975) e dell'art. 3, Legge n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. Cass. n. 5210 del 28.02.2017).
L' ha erroneamente ritenuto che dalla sola circostanza rilevata dalla CP_1
visura camerale della funzione di socio accomandatario di una sas costituisse elemento indiziario tale da giustificare l'iscrizione nella gestione commercianti, ritenendo ricadere sull'opponente l'onere della prova contraria. Diversamente la Suprema Corte (con la sentenza n.1759/2021) ha ritenuto per l'analoga fattispecie di amministratore di società che “La sola attività di amministratore non è ritenuta sufficiente a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti
, ma rimane onere dell' la dimostrazione della partecipazione diretta CP_1 CP_1
del socio amministratore all'attività dell'azienda”. Non diversamente, nel caso di specie, l avrebbe dovuto comprovare (ed i poteri ispettivi non gli CP_1
mancano) che il ricorrente partecipava con lavoro abituale e prevalente all'attività d'impresa.
Dunque l'onere della prova della partecipazione diretta del socio all'attività dell'azienda incombe sull' , che, nel caso di specie, non ha prodotto prova CP_1
alcuna, non essendo stato mai svolto un accertamento ispettivo presso i luoghi di lavoro, ma essendosi basato l'istituto su mere presunzioni, in virtù del semplice fatto che il ricorrente, dalla visura camerale effettuata, risultava essere socio accomandatario di una
Il ricorso è perciò accolto come da dispositivo.
Le spese, in considerazione dell'incertezza del quadro probatorio, sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 400
20240006055533000; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio. Nocera Inferiore, 12.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)