Art. 2.
E' consentita la importazione temporanea di fotografie, negative, pellicole per fotolito, bozzetti, disegni, quadri e cliches, destinati ad essere riprodotte a stampa.
Il termine massimo per la riesportazione e' fissato in un anno.
E' consentita la importazione temporanea di fotografie, negative, pellicole per fotolito, bozzetti, disegni, quadri e cliches, destinati ad essere riprodotte a stampa.
Il termine massimo per la riesportazione e' fissato in un anno.