Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 5723/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. SANGIOVANNI TIZIANA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di essere cittadino albanese e di risiedere stabilmente in
Italia con il proprio nucleo familiare composto dal coniuge e dai due figli minori;
che tutto il nucleo familiare è regolarmente residente in Italia dal 2018; di essere titolare di permesso di soggiorno, dapprima per assistenza minori ex art. 31, co. 3, D.L.vo 286/98 e, successivamente, convertito in motivi di lavoro subordinato;
di aver presentato, in data
26.01.2022, in costanza di titolarità di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato , con scadenza 07.04.2023, domanda per Assegno Unico
Universale per i figli a carico n. prot. 0970.27/01/2022.0003600, CP_1 corredando tale domanda con tutta la documentazione richiesta;
che la domanda veniva stata respinta in quanto <Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza/residenza/permesso di soggiorno: Assenza del
.0970.27/01/2022.0003600 per le mensilità di maggio, giugno luglio 2023 CP_1 omettendo, il pagamento delle mensilità dal mese di marzo 2022 al mese di aprile 2023 e agosto, settembre e ottobre 2023; di aver presentato, in data
06.10.2023, una nuova domanda di Assegno Unico Universale n. prot.
.0970.06/10/2023.0025641, senza ricevere alcuna formale comunicazione – CP_1 agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “• accerti e dichiari il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall , consistita nel mancato riconoscimento dell'assegno unico CP_1 universale richiesto con istanza del 26.01.2022, n prot.
.0970.27/01/2022.0003600, per le motivazioni indicate in narrativa, e, CP_1 per l'effetto, ordinare all in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., di cessare la condotta discriminatoria, corrispondendo al sig. la prestazione richiesta a far data dal mese di marzo 2022 Pt_1 fino al mese di aprile 2023 nonché per i mesi agosto, settembre e ottobre
2023, nella misura stabilita dalla legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento delle competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva l;
pertanto, CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
In primo luogo, deve premettersi che l'assegno unico e universale per i figli, richiesto con il ricorso in esame, è stato istituito con il d.lgs.
n. 230/2021, in attuazione della legge delega dell'1.04.2021, n. 46, destinato ai nuclei familiari, a decorrere dall'1.03.2022, sulla base della condizione economica, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.
La denominazione di assegno “Unico” deriva dal fatto che con esso il legislatore ha inteso concentrare e sostituire una serie di prestazioni economiche di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, previste precedentemente a supporto delle famiglie;
al contempo, esso è denominato
“Universale”, perché, nell'intenzione del legislatore, esso spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dalla natura dell'occupazione dei genitori.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, essi sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, si prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre
2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art.7 del medesimo DPCM.
Il beneficio economico è attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.
In particolare, l'art. 6 del summenzionato d.lgs., in ordine alle modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio, dispone quanto segue “1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo
1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed
è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all ovvero presso gli CP_1 istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall sul proprio sito istituzionale entro venti CP_1 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1
è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l' CP_1 provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda”.
Ciò posto, in termini generali, ritiene il decidente che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, relativamente al mancato riconoscimento dell'assegno unico universale richiesto con istanza del 26.01.2022, n. prot.
.0970.27/01/2022.0003600. CP_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351). Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha liquidato, nelle CP_1 more del giudizio, gli importi relativi alla prestazione spettante sulla base della domanda del 26.01.2022, riferibile, dunque - per quanto sopra esposto - al periodo compreso tra il mese di marzo 2022 e il mese di febbraio 2023 (cfr. documentazione in atti).
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso in ordine alla prestazione spettante sulla base della domanda del 26.01.2022, e dunque con riferimento agli importi dell'assegno unico universale relativi al periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023.
Quanto invece alle mensilità successive a febbraio 2023, le quali dunque – non rientrando nel periodo “coperto” dalla domanda di gennaio 2022 - dovrebbero essere riferibili alla successiva domanda asseritamente presentata ad ottobre 2023 - della quale tuttavia non vi è traccia in atti
- occorre ribadire che la prestazione - qualora la domanda non sia stata presentata entro il mese di giugno dell'anno di riferimento (nel caso di specie, marzo 2023 – febbraio 2024) - è riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Dunque, nel caso in esame, la prestazione collegata alla domanda di ottobre 2023 spetterebbe al più dal
1° novembre 2023. Ne consegue che vanno respinte le pretese relative alle mensilità successive a febbraio 2023 e sino ad ottobre 2023, le quali non potrebbero essere riconosciute né sulla base della domanda di gennaio 2022, né sulla base della domanda di ottobre 2023. Con riferimento invece alle mensilità - contemplate soltanto in sede di note di trattazione scritta - da novembre 2023 a febbraio 2024, va rilevato che parte ricorrente, in sede di ricorso, pur depositato ad aprile 2024, ha limitato la domanda al periodo sino ad ottobre 2023. Ne consegue che il periodo successivo esula dal vaglio dell'odierno giudicante e le relative pretese sono inammissibili.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto del ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo, tuttavia, l'esito complessivo del giudizio, ne giustifica la compensazione nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 26.04.2024, con riferimento agli importi dell'assegno unico universale, richiesto con istanza del 26.01.2022, n prot. 0970.27/01/2022.0003600, CP_1 relativi al periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023;
2) rigetta ogni altra domanda;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli