TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1098 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Carmine Ramunno e Saverio Giuliano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Barile alla via Croce n. 15, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta Decreto Sindacale n. 27 del 20712/2018, dall'avv. Donato
Mennuti ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio legale del alla CP_1
via Vittorio Emanuele II, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
Rappresentante Generale per l'Italia – (C.F.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza presso e nello studio dell'avv. Enzo Faggella, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di citazione notificato;
TERZA CHIAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione depositato in data 28/03/2018, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, il in persona del Controparte_1
pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare la CP_3 responsabilità del per le lesioni riportate in seguito al sinistro di cui Controparte_1
in narrativa e, per l'effetto, condannare lo stesso , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore al pagamento in favore del sig. dell'importo di Parte_1
Euro 11.356,20 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, inabilità temporanea e patrimoniale od a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
In particolare, l'istante esponeva che il giorno 10/09/2014 alle ore 10,40 circa, in CP_1
nel percorrere via Generale Pennella ed all'altezza del civico n. 57 a causa di una disconnessione del manto stradale cadeva a terra riportando lesioni personali, all'incidente, riferiva, avevano assistito e . Arrivato al Persona_1 Persona_2
pronto soccorso di FI gli diagnosticavano una distorsione della caviglia destra con
“lacerazione pressoché completa del legamento peroneo astragalico anteriore con edema locoregionale. Minima lacerazione del legamento peroneo-calcaneare”.
L'attore con propria nota del 09/10/2014 procedeva a richiedere al i Controparte_1 danni subiti conseguenti alla caduta che secondo l'attore fossero da attribuirsi alla sconnessione del manto stradale.
Seguirono successive richieste di risarcimento danni anche a mezzo degli odierni difensori, senza ottenere alcun riscontro, quindi, adiva l'Autorità Giudiziaria per ottenerne il dovuto ristoro.
2) Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 28/12/2018, chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza per la chiamata del terzo , In via principale il rigetto della CP_4
domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata e ove accolta la domanda di parte attrice, dichiarare il terzo chiamato tenuto a manlevare il
[...] ed in via gradata riconoscere il comportamento negligente dell'attore ai sensi CP_1
degli artt. 1227 e 20956 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
A sostegno deduceva che l'attore aveva proceduto alla denuncia del sinistro solo dopo trenta giorni dall'occorso e senza alcuna documentazione allegata, venivano inviate solo successivamente delle foto non del luogo del sinistro ma del solo particolare della presunta insidia, e dopo tre anni, afferma il convenuto l'attore richiedeva e CP_1 quantificava la somma a ristoro del danno. Nell'imminenza del sinistro, sia l'ufficio
Manutenzione stradale che la Polizia Locale non intervenivano sul posto in quanto non contattati o richiesto il loro intervento. Quindi, contestava l'assenza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, poiché il sinistro si era verificato in ora diurna, in una giornata non piovosa e, pertanto, la sconnessione stradale qualora esistente poteva essere evitata utilizzando l'ordinaria prudenza e diligenza richiesta all'utente del bene pubblico.
3) Autorizzata la chiamata di terzo, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la , chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare CP_2
l'infondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore, in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto derivante dalla polizza n. ILI0000986 del in ulteriore subordine ed Controparte_1
in caso di accoglimento anche parziale della domanda dell'attore e della manleva del convenuto, condannare la terza chiamata ai soli danni effettivamente subiti. Vittoria per le spese e competenze di giustizia.
La terza chiamata deduceva che il diritto del si era prescritto poiché Controparte_1
denunciato oltre il termine dei due anni dal suo accadimento, comunque, evidenziava l'assenza di pericolo, la prevedibilità, la visibilità e la conoscenza del luogo ove sarebbe occorso il sinistro che escludono una qualsiasi risarcibilità.
***
Espletata l'istruttoria attraverso la prova orale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 25/10/2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 10/09/2014, verso le ore 10.40 circa in lungo via CP_1 Parte_1
Generale Pennella all'altezza del civico 57, cadeva a terra per una sconnessione presente sul manto stradale.
La caduta, secondo tesi attorea è da attribuire alla sconnessione presente sul manto stradale non visibile e non segnalata.
4.1) In corso di causa veniva interrogata la parte il quale Parte_1
confermava che la giornata non era piovosa ed era illuminata, di non aver provveduto a chiamare né i Carabinieri né la Polizia Locale per la constatazione dei luoghi dell'incidente e che lo stesso risiedeva, dal punto dell'incidente, a circa cinquecento metri. All'udienza del 24/03/2023 veniva escusso il teste , il quale riferiva che Persona_1
il giorno del sinistro era il matrimonio della sorella e si trovava nelle vicinanze del civico
57 di via Generale Pennella e di aver assistito alla caduta dell'attore; precisava che “il nell'attraversare la strada, cadeva a terra inciampando nel gradino formato Pt_1 dal riempimento dell'avvallamento … mi sono avvicinato al insieme al sig. Pt_1
e dopo averlo sollevato da terra, lo abbiamo fatto accomodare nella Persona_2 macchina del Natale, dopo di che mi sono allontanato …”.
All'udienza del 20/12/2023 veniva escusso il teste , il quale riferiva che Persona_2 nel mentre si stava recando a lavoro con la propria autovettura “ho visto il sig. Pt_1
cadere a terra, ma non ricordo se sul marciapiede o sulla carreggiata della
[...] strada … i particolari raffigurati nelle foto allegate al n. 1 del fascicolo di parte attrice
… raffigurano una situazione presente in diverse strade di , anche in via CP_1
Generale Pennella. Preciso che dalle foto non posso riconoscere via Pennella perché raffigurano un particolare … ricordo che il giorno del sinistro c'era il sole e c'era buona visibilità …”.
4.2) Orbene, la ricostruzione e descrizione della dinamica dell'incidente occorso all'attore, fatta con l'atto introduttivo del giudizio risulta essere alquanto generica in quanto non riferisce se l'attore stava percorrendo via Generale Pennella o se invece la stava attraversando;
per quanto riferito dal teste l'attore Persona_1 Pt_1 nell'attraversare la via sarebbe inciampato nel gradino che il riempimento
[...] dell'avvallamento aveva formato;
mentre il teste non ricordava se Per_2 Pt_1
fosse caduto sul marciapiede o sulla carreggiata.
[...]
Comunque, va evidenziato che se stava percorrendo via Generale Parte_1
Pennella non poteva incappare nella visibile sconnessione determinata dall'assenza di asfalto su una parte dei sottostanti sanpietrini - sempre che il particolare fosse riferibile alla via indicata - poiché si trovava sul manto stradale e non sul marciapiede, mentre, invece, se percorrendo via Generale Pennella doveva attraversarla, non si comprende perché non l'avesse attraversata ove il manto stradale era integro stante l'assenza, in quel punto, delle strisce pedonali la cui presenza avrebbero determinato un percorso obbligato.
Sul posto del sinistro nessuna autorità giudiziaria è intervenuta e/o stata chiamata, necessaria al fine di cristallizzare lo stato di fatto in cui versava il manto stradale all'atto dell'occorso e per redigere il verbale di constatazione di incidente. Nel fascicolo di parte attrice sono allegate delle foto, prive di riferimento temporale e raffiguranti un particolare di una pavimentazione riferibile a qualsiasi via dell'abitato di considerato che il teste riferiva che “i particolari raffigurati nelle foto CP_1 Per_2
… raffigurano una situazione presente in diverse strade di …”. CP_1
Dalle riproduzioni fotografiche, allegate in atti, si evince che l'area ove sarebbe avvenuto l'incidente era caratterizzata da un'estesa sconnessione che era ben visibile e percepibile e che non poteva rappresentare un pericolo occulto ovvero un trabocchetto imprevedibile ed inevitabile;
tale sconnessione, visibile e percepibile, comune a diverse strade dell'abitato di doveva indurre l'istante a tenere un comportamento di CP_1
prudenza ed attenzione consono al tratto di strada impegnato e magari utilizzare la parte della strada che non risultava sconnessa per attraversarla, considerata anche l'assenza delle strisce pedonali.
Quindi, appare alquanto verosimile - anche se la dinamica per come narrata dall'attore non risulta provata - che l'attore approcciando il tratto di strada con mancanza evidente di parte di asfalto cadeva a terra solo per sua distrazione.
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova.
Orbene, l'odierna parte attrice invoca, a fondamento della propria pretesa, la CP_ responsabilità, dell' convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
Ciò detto, va rilevato, innanzitutto che il proprietario ha l'obbligo della relativa manutenzione e discende non solo da specifiche norme, ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010).
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295). La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935).
Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.1) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660). 5.2) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.3) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva".(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile ad una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
5.4) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare, il contegno imprudente e sicuramente distratto dell'odierno attore, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo, benché solo come ipotesi, stante le evidenziate carenze che rendono la dinamica non provata e per come descritta, inverosimile.
È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi, per come descritto e rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta in atti, è inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo in quanto la disconnessione e/o avvallamento del manto stradale era immediatamente visibile, percepibile e non occulta, quindi, prevedibile e suscettibile di essere superata, oppure evitata, attraverso l'adozione delle normali cautele richieste all'utente del bene pubblico.
L'insidia, descritta dall'attore, è rappresentata dall'assenza di asfalto su una parte dei sanpietrini sottostanti che costituiva in precedenza la sede stradale, che si trova a margine della sede stradale. Dalle riproduzioni fotografiche, allegate in atti, si evince che il manto stradale per come raffigurato nelle allegazioni documentali, non integra in sé l'insidia o il trabocchetto, né può essere definito pericoloso, proprio per le dimensioni dell'area sconnessa e/o avvallata che la rendeva visibile e percepibile prima che la stessa venisse impegnata, richiamando nel pedone quell'attenzione e prudenza necessaria nel percorrerla, ovvero, che le avrebbe consigliato di utilizzare la parte meno disconnessa/avvallata considerato che non era un percorso obbligato e l'attore poteva attraversare la strada in un punto diverso e magari sulle strisce pedonali, qualora la strada ne fosse stata dotata.
A tanto si aggiunga che il giorno del sinistro “c'era il sole e … buona visibilità” come ha riferito il teste , e che la situazione raffigurata nelle foto allegate dall'attore è Per_2 comune a diverse strade di quindi, nota a chi vive a come l'attore; CP_1 CP_1 inoltre, essendo la sconnessione visibile e percepibile doveva indurre l'istante a tenere un comportamento di prudenza nel momento in cui l'ha impegnava.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue che alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, e quantunque fosse stata data prova dell'insidia e della pericolosità del luogo, comunque, deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento imprudente e distratto dell'attore. Quindi, si deve ritenere che la sconnessione del manto stradale, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno distratto, abnorme ed incauto dell'attore.
Detto principio, condiviso ed applicato da questo giudice, viene confermato dalla
Suprema Corte con la sentenza del 28 giugno 2019 nr. 17443 con la quale è stato ribadito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda dell'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, di tanto non è stata fornita prova, quindi, utilizzando la normale diligenza, l'attore avrebbe dovuto transitare in sicurezza, oppure scegliere di attraversa la strada in un punto non sconnesso;
da escludere, quindi, che il luogo per come rappresentato, potesse configurare un ostacolo imprevedibile, inevitabile ed invisibile.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno distratto ed incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, non viene fornita prova - e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetasi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie. 10) Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo R.G. 1908/2018 tra (attore) contro Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, (convenuto) e , in CP_1 CP_6
persona del legale rappresentante pro tempore, (terza chiamata in causa) ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza in data 31/01/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1098 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Carmine Ramunno e Saverio Giuliano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Barile alla via Croce n. 15, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta Decreto Sindacale n. 27 del 20712/2018, dall'avv. Donato
Mennuti ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio legale del alla CP_1
via Vittorio Emanuele II, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
Rappresentante Generale per l'Italia – (C.F.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza presso e nello studio dell'avv. Enzo Faggella, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di citazione notificato;
TERZA CHIAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione depositato in data 28/03/2018, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, il in persona del Controparte_1
pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare la CP_3 responsabilità del per le lesioni riportate in seguito al sinistro di cui Controparte_1
in narrativa e, per l'effetto, condannare lo stesso , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore al pagamento in favore del sig. dell'importo di Parte_1
Euro 11.356,20 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, inabilità temporanea e patrimoniale od a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
In particolare, l'istante esponeva che il giorno 10/09/2014 alle ore 10,40 circa, in CP_1
nel percorrere via Generale Pennella ed all'altezza del civico n. 57 a causa di una disconnessione del manto stradale cadeva a terra riportando lesioni personali, all'incidente, riferiva, avevano assistito e . Arrivato al Persona_1 Persona_2
pronto soccorso di FI gli diagnosticavano una distorsione della caviglia destra con
“lacerazione pressoché completa del legamento peroneo astragalico anteriore con edema locoregionale. Minima lacerazione del legamento peroneo-calcaneare”.
L'attore con propria nota del 09/10/2014 procedeva a richiedere al i Controparte_1 danni subiti conseguenti alla caduta che secondo l'attore fossero da attribuirsi alla sconnessione del manto stradale.
Seguirono successive richieste di risarcimento danni anche a mezzo degli odierni difensori, senza ottenere alcun riscontro, quindi, adiva l'Autorità Giudiziaria per ottenerne il dovuto ristoro.
2) Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 28/12/2018, chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza per la chiamata del terzo , In via principale il rigetto della CP_4
domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata e ove accolta la domanda di parte attrice, dichiarare il terzo chiamato tenuto a manlevare il
[...] ed in via gradata riconoscere il comportamento negligente dell'attore ai sensi CP_1
degli artt. 1227 e 20956 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
A sostegno deduceva che l'attore aveva proceduto alla denuncia del sinistro solo dopo trenta giorni dall'occorso e senza alcuna documentazione allegata, venivano inviate solo successivamente delle foto non del luogo del sinistro ma del solo particolare della presunta insidia, e dopo tre anni, afferma il convenuto l'attore richiedeva e CP_1 quantificava la somma a ristoro del danno. Nell'imminenza del sinistro, sia l'ufficio
Manutenzione stradale che la Polizia Locale non intervenivano sul posto in quanto non contattati o richiesto il loro intervento. Quindi, contestava l'assenza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, poiché il sinistro si era verificato in ora diurna, in una giornata non piovosa e, pertanto, la sconnessione stradale qualora esistente poteva essere evitata utilizzando l'ordinaria prudenza e diligenza richiesta all'utente del bene pubblico.
3) Autorizzata la chiamata di terzo, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la , chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare CP_2
l'infondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore, in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto derivante dalla polizza n. ILI0000986 del in ulteriore subordine ed Controparte_1
in caso di accoglimento anche parziale della domanda dell'attore e della manleva del convenuto, condannare la terza chiamata ai soli danni effettivamente subiti. Vittoria per le spese e competenze di giustizia.
La terza chiamata deduceva che il diritto del si era prescritto poiché Controparte_1
denunciato oltre il termine dei due anni dal suo accadimento, comunque, evidenziava l'assenza di pericolo, la prevedibilità, la visibilità e la conoscenza del luogo ove sarebbe occorso il sinistro che escludono una qualsiasi risarcibilità.
***
Espletata l'istruttoria attraverso la prova orale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 25/10/2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 10/09/2014, verso le ore 10.40 circa in lungo via CP_1 Parte_1
Generale Pennella all'altezza del civico 57, cadeva a terra per una sconnessione presente sul manto stradale.
La caduta, secondo tesi attorea è da attribuire alla sconnessione presente sul manto stradale non visibile e non segnalata.
4.1) In corso di causa veniva interrogata la parte il quale Parte_1
confermava che la giornata non era piovosa ed era illuminata, di non aver provveduto a chiamare né i Carabinieri né la Polizia Locale per la constatazione dei luoghi dell'incidente e che lo stesso risiedeva, dal punto dell'incidente, a circa cinquecento metri. All'udienza del 24/03/2023 veniva escusso il teste , il quale riferiva che Persona_1
il giorno del sinistro era il matrimonio della sorella e si trovava nelle vicinanze del civico
57 di via Generale Pennella e di aver assistito alla caduta dell'attore; precisava che “il nell'attraversare la strada, cadeva a terra inciampando nel gradino formato Pt_1 dal riempimento dell'avvallamento … mi sono avvicinato al insieme al sig. Pt_1
e dopo averlo sollevato da terra, lo abbiamo fatto accomodare nella Persona_2 macchina del Natale, dopo di che mi sono allontanato …”.
All'udienza del 20/12/2023 veniva escusso il teste , il quale riferiva che Persona_2 nel mentre si stava recando a lavoro con la propria autovettura “ho visto il sig. Pt_1
cadere a terra, ma non ricordo se sul marciapiede o sulla carreggiata della
[...] strada … i particolari raffigurati nelle foto allegate al n. 1 del fascicolo di parte attrice
… raffigurano una situazione presente in diverse strade di , anche in via CP_1
Generale Pennella. Preciso che dalle foto non posso riconoscere via Pennella perché raffigurano un particolare … ricordo che il giorno del sinistro c'era il sole e c'era buona visibilità …”.
4.2) Orbene, la ricostruzione e descrizione della dinamica dell'incidente occorso all'attore, fatta con l'atto introduttivo del giudizio risulta essere alquanto generica in quanto non riferisce se l'attore stava percorrendo via Generale Pennella o se invece la stava attraversando;
per quanto riferito dal teste l'attore Persona_1 Pt_1 nell'attraversare la via sarebbe inciampato nel gradino che il riempimento
[...] dell'avvallamento aveva formato;
mentre il teste non ricordava se Per_2 Pt_1
fosse caduto sul marciapiede o sulla carreggiata.
[...]
Comunque, va evidenziato che se stava percorrendo via Generale Parte_1
Pennella non poteva incappare nella visibile sconnessione determinata dall'assenza di asfalto su una parte dei sottostanti sanpietrini - sempre che il particolare fosse riferibile alla via indicata - poiché si trovava sul manto stradale e non sul marciapiede, mentre, invece, se percorrendo via Generale Pennella doveva attraversarla, non si comprende perché non l'avesse attraversata ove il manto stradale era integro stante l'assenza, in quel punto, delle strisce pedonali la cui presenza avrebbero determinato un percorso obbligato.
Sul posto del sinistro nessuna autorità giudiziaria è intervenuta e/o stata chiamata, necessaria al fine di cristallizzare lo stato di fatto in cui versava il manto stradale all'atto dell'occorso e per redigere il verbale di constatazione di incidente. Nel fascicolo di parte attrice sono allegate delle foto, prive di riferimento temporale e raffiguranti un particolare di una pavimentazione riferibile a qualsiasi via dell'abitato di considerato che il teste riferiva che “i particolari raffigurati nelle foto CP_1 Per_2
… raffigurano una situazione presente in diverse strade di …”. CP_1
Dalle riproduzioni fotografiche, allegate in atti, si evince che l'area ove sarebbe avvenuto l'incidente era caratterizzata da un'estesa sconnessione che era ben visibile e percepibile e che non poteva rappresentare un pericolo occulto ovvero un trabocchetto imprevedibile ed inevitabile;
tale sconnessione, visibile e percepibile, comune a diverse strade dell'abitato di doveva indurre l'istante a tenere un comportamento di CP_1
prudenza ed attenzione consono al tratto di strada impegnato e magari utilizzare la parte della strada che non risultava sconnessa per attraversarla, considerata anche l'assenza delle strisce pedonali.
Quindi, appare alquanto verosimile - anche se la dinamica per come narrata dall'attore non risulta provata - che l'attore approcciando il tratto di strada con mancanza evidente di parte di asfalto cadeva a terra solo per sua distrazione.
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova.
Orbene, l'odierna parte attrice invoca, a fondamento della propria pretesa, la CP_ responsabilità, dell' convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
Ciò detto, va rilevato, innanzitutto che il proprietario ha l'obbligo della relativa manutenzione e discende non solo da specifiche norme, ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010).
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295). La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935).
Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.1) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660). 5.2) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.3) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva".(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile ad una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
5.4) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare, il contegno imprudente e sicuramente distratto dell'odierno attore, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo, benché solo come ipotesi, stante le evidenziate carenze che rendono la dinamica non provata e per come descritta, inverosimile.
È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi, per come descritto e rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta in atti, è inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo in quanto la disconnessione e/o avvallamento del manto stradale era immediatamente visibile, percepibile e non occulta, quindi, prevedibile e suscettibile di essere superata, oppure evitata, attraverso l'adozione delle normali cautele richieste all'utente del bene pubblico.
L'insidia, descritta dall'attore, è rappresentata dall'assenza di asfalto su una parte dei sanpietrini sottostanti che costituiva in precedenza la sede stradale, che si trova a margine della sede stradale. Dalle riproduzioni fotografiche, allegate in atti, si evince che il manto stradale per come raffigurato nelle allegazioni documentali, non integra in sé l'insidia o il trabocchetto, né può essere definito pericoloso, proprio per le dimensioni dell'area sconnessa e/o avvallata che la rendeva visibile e percepibile prima che la stessa venisse impegnata, richiamando nel pedone quell'attenzione e prudenza necessaria nel percorrerla, ovvero, che le avrebbe consigliato di utilizzare la parte meno disconnessa/avvallata considerato che non era un percorso obbligato e l'attore poteva attraversare la strada in un punto diverso e magari sulle strisce pedonali, qualora la strada ne fosse stata dotata.
A tanto si aggiunga che il giorno del sinistro “c'era il sole e … buona visibilità” come ha riferito il teste , e che la situazione raffigurata nelle foto allegate dall'attore è Per_2 comune a diverse strade di quindi, nota a chi vive a come l'attore; CP_1 CP_1 inoltre, essendo la sconnessione visibile e percepibile doveva indurre l'istante a tenere un comportamento di prudenza nel momento in cui l'ha impegnava.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue che alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, e quantunque fosse stata data prova dell'insidia e della pericolosità del luogo, comunque, deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento imprudente e distratto dell'attore. Quindi, si deve ritenere che la sconnessione del manto stradale, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno distratto, abnorme ed incauto dell'attore.
Detto principio, condiviso ed applicato da questo giudice, viene confermato dalla
Suprema Corte con la sentenza del 28 giugno 2019 nr. 17443 con la quale è stato ribadito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda dell'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, di tanto non è stata fornita prova, quindi, utilizzando la normale diligenza, l'attore avrebbe dovuto transitare in sicurezza, oppure scegliere di attraversa la strada in un punto non sconnesso;
da escludere, quindi, che il luogo per come rappresentato, potesse configurare un ostacolo imprevedibile, inevitabile ed invisibile.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno distratto ed incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, non viene fornita prova - e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetasi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie. 10) Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo R.G. 1908/2018 tra (attore) contro Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, (convenuto) e , in CP_1 CP_6
persona del legale rappresentante pro tempore, (terza chiamata in causa) ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza in data 31/01/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante