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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7903 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°30394 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto DIAZ e Parte_1
Walter Domenico CASCIELLO, elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Della Resistenza III trav. N. 3, presso lo studio degli avv.ti, giusta pro- cura in atti
ATTORI
E
, in perso- Controparte_1 na del legale rapp.te pt, elettivamente domiciliato in Napoli via Diaz 11 presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende giusta pro- cura versata in atti
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., elettivamente domi- Controparte_2 ciliata in Napoli, Via Domenico di Gravina n. 22, presso lo studio dell' avv. Nicola Russo, dal quale è rappresentata e difesa, insieme agli avv.ti Pier- luigi Mancuso e Leonardo Gregoroni, giusta procura versata in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nel verbale d'udienza del 03.10.2024, da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, alunno Parte_1 dell sito in Castellammare di Parte_2
Stabia (Na), deduceva che, in data 07.04.2017, durante l'ora di educazio- ne fisica, svoltasi presso la palestra dell'istituto, fuori dal controllo del
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Ludovica Diodato MOT in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio docente preposto effettuava con un suo coetaneo una corsa da una estremità all'altra della palestra, allorquando, giunto nei pressi del muro perimetrale opposto, per evitare un pallone vagante calciato da altro alunno, perdeva l'equilibrio e, per attutire l'impatto, estendeva le braccia in avanti, impattandole violentemente con la parete. Da tale evento sca- turivano lesioni consistite in “frattura bilaterale del radio”. Tanto pre- messo, chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto e CP_1 condannarlo al ristoro dei danni subiti.
Si costituiva il convenuto il quale contestava l'affermata re- CP_1 sponsabilità, chiedendo e ottenendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di essere manlevato in Controparte_2 caso di condanna.
Anche la compagnia di assicurazione si costituiva, lamentando la generi- cità ed infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La domanda proposta dall'attore è infondata e va, pertanto, rigettata.
Vale ricordare che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il
, e non con i singoli istituti, ancorché dotati di Controparte_1 autonomia.
Pertanto, essendo riferibili direttamente al , e non ai singoli CP_1 istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sus- siste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legitti- mazione in testa alla singola scuola (così Cassazione civile 10 maggio 2005 n. 9752; Cassazione civile 29 aprile 2006 n. 10042).
Occorre, inoltre, premettere che l'azione di risarcimento danni proposta dall'attore trova titolo nella responsabilità dei docenti e educatori pub- blici per omessa osservanza dei doveri di vigilanza sui minori, la quale - secondo il più recente orientamento giurisprudenziale - deve qualificarsi come responsabilità "ex contractu".
Il Tribunale, infatti, intende conformarsi all'arresto della Suprema Corte (cfr. Corte Cass. SU 27.6.2002 n.9346, cfr. Cass. sez. III, 18/11/2005, n.24456 e 25/11/2021, n.36723) che, in materia di responsabilità della P.A. in caso di lesioni procurate dall'alunno a se stesso durante il periodo in cui è sottoposto alla vigilanza degli insegnanti scolastici, ha escluso la riconducibilità della fattispecie sia nello schema dell'illecito dell'art.2048 c.c. - applicabile nel solo caso di danno cagionato dall'alunno a terzi - sia nello schema generale dell'art. 2043 c.c., affermando, quanto all'Istituto scolastico, che "l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conse- guente ammissione dell'allievo determina un vincolo negoziale in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve rite-
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Ludovica Diodato MOT in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio nersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e la in- columità dell'allievo...".
In conseguenza di tanto, nella configurazione del rapporto esistente tra allievo e scuola (sia pubblica che privata), in caso di danno subito dallo studente, è destinata ad operare la presunzione di responsabilità a cari- co del debitore ex art. 1218 cc.
Nel caso di specie, dunque, attesa la natura di danno auto-procurato dall'alunno, così come prospettata dalla stessa parte attrice, ricorre un'ipotesi di responsabilità contrattuale dell'Istituto scolastico – rappresentato dal convenuto nel presente giudizio- che onera CP_1 quest'ultimo di fornire la prova relativa alla predisposizione di adeguate cautele (segnatamente consistenti nella vigilanza, da parte degli inse- gnanti, sulla sicurezza e sull'incolumità degli allievi), tese a prevenire la verificazione di eventi infausti.
Orbene, a fronte della documentazione allegata in atti, nonché dell'istruttoria orale svolta, emerge come, in occasione della caduta dell'alunno, l'Istituto avesse pienamente ottemperato alle prescrizioni di cautela suesposte, stante la presenza dell'insegnante durante l'orario di educazione fisica. Quest'ultimo, infatti, vigilava sugli alunni e prestava un intervento tempestivo all'attore in occasione della caduta. L'assolvimento all'onere di vigilanza sugli alunni, oltre ad essere affer- mato nel corso dell'escussione dal teste , appare conferma- Tes_1 to, altresì, dalle dichiarazioni rese dallo stesso, nell'immediatezza del fatto, nella segnalazione al Dirigente scolastico (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione del convenuto). Né vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste escusso atteso che, da un lato, è esclusa la possibilità di azione diretta nei confronti degli insegnanti statali da parte del danneggiato, e, dall'altro, un'eventuale azione di rivalsa da parte del- la P.A. nei confronti del proprio dipendente è prevista nei soli casi di dolo o colpa grave, non ravvisabili nel caso de quo.
A ciò si aggiunga che risulta provato, oltre che ammesso dalla stessa parte attrice, che l'alunno, mentre correva da un'estremità a un'altra della palestra con un suo coetaneo, al fine di schivare un pallone lancia- to da altro alunno, perdeva l'equilibrio ed impattava violentemente con- tro la predetta parete, autoprocurandosi le lesioni lamentate. La caduta, dunque, appare frutto di una perdita di equilibrio e/o di un errore di mo- vimento dell'attore determinato dalla necessità di evitare un pallone calciato da un coetaneo, con la conseguenza che l'impatto violento non poteva essere previsto dal precettore usando l'ordinaria diligenza, trat- tandosi di un evento non preventivabile, repentino ed imprevedibile.
Va, infine, rammentato che le condizioni soggettive dell'alunno, di anni quindici al momento dei fatti, dotato di sufficiente grado di sviluppo psi- co-motorio e di piena autonomia e capacità di autocontrollo, ne rende- vano inesigibile una sorveglianza continua ad personam (Cfr. Cass. III sez. civ. ordinanza n. 15190/2023). Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Ludovica Diodato MOT in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio Per le esposte ragioni la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Il rigetto della domanda principale determina l'assorbimento della do- manda di manleva proposta nei confronti della compagnia chiamata in causa.
Sulle spese tra attore e convenuti va osservato che “l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, lasciando al giudice il compito di valutare le circo- stanze specifiche del caso, come la presenza di questioni opinabili o di giurisprudenza oscillante” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/06/2024, n.16450 che in motivazione precisa: “anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurispru- denza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un at- teggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considera- zione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata in- trodotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine al- le spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (Cass.n. 7992/22)”). Orbene, l'opinabilità della configurazione del fatto storico oggetto di causa ed il suo conseguente inquadramento giuridico, ogget- to attuale di accesi contrasti nella giurisprudenza di merito ed in quella della Suprema Corte, inducono il Tribunale alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese del giudizio tra il chiamante e la compagnia assicuratrice CP_3 si intendono integralmente compensate stante l'astratta fondatezza della chiamata in causa, attesa l'esistenza della polizza assicurativa n. 582/15/1142E, le difese svolte in atti dalla compagnia nonché l'assorbimento della relativa domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea perché infondata;
- Compensa le spese di lite tra attore e convenuti;
- Compensa le spese tra il e la chiamata compagnia assicura- CP_3 trice.
Così deciso in Napoli il 11.9.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Ludovica Diodato MOT in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°30394 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto DIAZ e Parte_1
Walter Domenico CASCIELLO, elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Della Resistenza III trav. N. 3, presso lo studio degli avv.ti, giusta pro- cura in atti
ATTORI
E
, in perso- Controparte_1 na del legale rapp.te pt, elettivamente domiciliato in Napoli via Diaz 11 presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende giusta pro- cura versata in atti
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., elettivamente domi- Controparte_2 ciliata in Napoli, Via Domenico di Gravina n. 22, presso lo studio dell' avv. Nicola Russo, dal quale è rappresentata e difesa, insieme agli avv.ti Pier- luigi Mancuso e Leonardo Gregoroni, giusta procura versata in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nel verbale d'udienza del 03.10.2024, da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, alunno Parte_1 dell sito in Castellammare di Parte_2
Stabia (Na), deduceva che, in data 07.04.2017, durante l'ora di educazio- ne fisica, svoltasi presso la palestra dell'istituto, fuori dal controllo del
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Ludovica Diodato MOT in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio docente preposto effettuava con un suo coetaneo una corsa da una estremità all'altra della palestra, allorquando, giunto nei pressi del muro perimetrale opposto, per evitare un pallone vagante calciato da altro alunno, perdeva l'equilibrio e, per attutire l'impatto, estendeva le braccia in avanti, impattandole violentemente con la parete. Da tale evento sca- turivano lesioni consistite in “frattura bilaterale del radio”. Tanto pre- messo, chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto e CP_1 condannarlo al ristoro dei danni subiti.
Si costituiva il convenuto il quale contestava l'affermata re- CP_1 sponsabilità, chiedendo e ottenendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di essere manlevato in Controparte_2 caso di condanna.
Anche la compagnia di assicurazione si costituiva, lamentando la generi- cità ed infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La domanda proposta dall'attore è infondata e va, pertanto, rigettata.
Vale ricordare che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il
, e non con i singoli istituti, ancorché dotati di Controparte_1 autonomia.
Pertanto, essendo riferibili direttamente al , e non ai singoli CP_1 istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sus- siste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legitti- mazione in testa alla singola scuola (così Cassazione civile 10 maggio 2005 n. 9752; Cassazione civile 29 aprile 2006 n. 10042).
Occorre, inoltre, premettere che l'azione di risarcimento danni proposta dall'attore trova titolo nella responsabilità dei docenti e educatori pub- blici per omessa osservanza dei doveri di vigilanza sui minori, la quale - secondo il più recente orientamento giurisprudenziale - deve qualificarsi come responsabilità "ex contractu".
Il Tribunale, infatti, intende conformarsi all'arresto della Suprema Corte (cfr. Corte Cass. SU 27.6.2002 n.9346, cfr. Cass. sez. III, 18/11/2005, n.24456 e 25/11/2021, n.36723) che, in materia di responsabilità della P.A. in caso di lesioni procurate dall'alunno a se stesso durante il periodo in cui è sottoposto alla vigilanza degli insegnanti scolastici, ha escluso la riconducibilità della fattispecie sia nello schema dell'illecito dell'art.2048 c.c. - applicabile nel solo caso di danno cagionato dall'alunno a terzi - sia nello schema generale dell'art. 2043 c.c., affermando, quanto all'Istituto scolastico, che "l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conse- guente ammissione dell'allievo determina un vincolo negoziale in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve rite-
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Ludovica Diodato MOT in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio nersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e la in- columità dell'allievo...".
In conseguenza di tanto, nella configurazione del rapporto esistente tra allievo e scuola (sia pubblica che privata), in caso di danno subito dallo studente, è destinata ad operare la presunzione di responsabilità a cari- co del debitore ex art. 1218 cc.
Nel caso di specie, dunque, attesa la natura di danno auto-procurato dall'alunno, così come prospettata dalla stessa parte attrice, ricorre un'ipotesi di responsabilità contrattuale dell'Istituto scolastico – rappresentato dal convenuto nel presente giudizio- che onera CP_1 quest'ultimo di fornire la prova relativa alla predisposizione di adeguate cautele (segnatamente consistenti nella vigilanza, da parte degli inse- gnanti, sulla sicurezza e sull'incolumità degli allievi), tese a prevenire la verificazione di eventi infausti.
Orbene, a fronte della documentazione allegata in atti, nonché dell'istruttoria orale svolta, emerge come, in occasione della caduta dell'alunno, l'Istituto avesse pienamente ottemperato alle prescrizioni di cautela suesposte, stante la presenza dell'insegnante durante l'orario di educazione fisica. Quest'ultimo, infatti, vigilava sugli alunni e prestava un intervento tempestivo all'attore in occasione della caduta. L'assolvimento all'onere di vigilanza sugli alunni, oltre ad essere affer- mato nel corso dell'escussione dal teste , appare conferma- Tes_1 to, altresì, dalle dichiarazioni rese dallo stesso, nell'immediatezza del fatto, nella segnalazione al Dirigente scolastico (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione del convenuto). Né vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste escusso atteso che, da un lato, è esclusa la possibilità di azione diretta nei confronti degli insegnanti statali da parte del danneggiato, e, dall'altro, un'eventuale azione di rivalsa da parte del- la P.A. nei confronti del proprio dipendente è prevista nei soli casi di dolo o colpa grave, non ravvisabili nel caso de quo.
A ciò si aggiunga che risulta provato, oltre che ammesso dalla stessa parte attrice, che l'alunno, mentre correva da un'estremità a un'altra della palestra con un suo coetaneo, al fine di schivare un pallone lancia- to da altro alunno, perdeva l'equilibrio ed impattava violentemente con- tro la predetta parete, autoprocurandosi le lesioni lamentate. La caduta, dunque, appare frutto di una perdita di equilibrio e/o di un errore di mo- vimento dell'attore determinato dalla necessità di evitare un pallone calciato da un coetaneo, con la conseguenza che l'impatto violento non poteva essere previsto dal precettore usando l'ordinaria diligenza, trat- tandosi di un evento non preventivabile, repentino ed imprevedibile.
Va, infine, rammentato che le condizioni soggettive dell'alunno, di anni quindici al momento dei fatti, dotato di sufficiente grado di sviluppo psi- co-motorio e di piena autonomia e capacità di autocontrollo, ne rende- vano inesigibile una sorveglianza continua ad personam (Cfr. Cass. III sez. civ. ordinanza n. 15190/2023). Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Ludovica Diodato MOT in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio Per le esposte ragioni la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Il rigetto della domanda principale determina l'assorbimento della do- manda di manleva proposta nei confronti della compagnia chiamata in causa.
Sulle spese tra attore e convenuti va osservato che “l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, lasciando al giudice il compito di valutare le circo- stanze specifiche del caso, come la presenza di questioni opinabili o di giurisprudenza oscillante” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/06/2024, n.16450 che in motivazione precisa: “anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurispru- denza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un at- teggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considera- zione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata in- trodotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine al- le spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (Cass.n. 7992/22)”). Orbene, l'opinabilità della configurazione del fatto storico oggetto di causa ed il suo conseguente inquadramento giuridico, ogget- to attuale di accesi contrasti nella giurisprudenza di merito ed in quella della Suprema Corte, inducono il Tribunale alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese del giudizio tra il chiamante e la compagnia assicuratrice CP_3 si intendono integralmente compensate stante l'astratta fondatezza della chiamata in causa, attesa l'esistenza della polizza assicurativa n. 582/15/1142E, le difese svolte in atti dalla compagnia nonché l'assorbimento della relativa domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea perché infondata;
- Compensa le spese di lite tra attore e convenuti;
- Compensa le spese tra il e la chiamata compagnia assicura- CP_3 trice.
Così deciso in Napoli il 11.9.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Ludovica Diodato MOT in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio