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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11416/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Rossi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Rossi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brindisi il 30.07.2010
(anno 2010 atto n. 127 reg. parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 2348/2024 pubblicata il 17/12/2024 resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, e con il successivo deposito di note scritte hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento, ai soli Pt_2 fini della residenza anagrafica, presso il padre nella casa familiare di Rozzano, via Aspromonte 45;
2) salvo diversi e migliori accordi tra i genitori:
• starà con ciascun genitore a settimane alterne, a decorrere dalla domenica. All'inizio Pt_2 della settimana di propria competenza, ciascun genitore andrà a prendere a casa Pt_2 dell'altro;
pagina 2 di 7 • nella settimana in cui starà con un genitore, vedrà l'altro genitore un pomeriggio e/o sera Pt_2 infrasettimanali, con eventuale pernottamento, secondo le sue preminenti esigenze e gli impegni lavorativi dei genitori;
• nel periodo delle vacanze natalizie starà con ciascuno dei genitori seguendo l'ordinaria Pt_2 alternanza settimanale.
In ogni caso, starà ogni anno con la mamma (e la famiglia materna) la giornata del 24 dicembre Pt_2 fino alle ore 10:00 della mattina successiva e la giornata del 25 dicembre, con il papà (e la famiglia paterna);
• trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze di Pasqua con un genitore e quelle di carnevale Pt_2 con l'altro genitore.
• durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà 30 giorni, anche non consecutivi, con Pt_2 il papà e/o i nonni paterni ed altrettanti giorni, anche non consecutivi, con la mamma e/o i nonni materni;
ciascun genitore si impegna a fare in modo che l'altro possa far visita a nel Pt_2 periodo in cui il figlio sarà dai nonni materni/paterni. Durante gli altri periodi delle vacanze estive, starà con ciascuno dei genitori seguendo l'ordinaria alternanza settimanale;
Pt_2
• i genitori concorderanno di anno in anno, entro la fine del mese di febbraio, il calendario preciso delle alternanze e dei giorni di permanenza di con ciascuno di loro e/o con i Pt_2 nonni, secondo quanto previsto ai punti precedenti;
3) la casa familiare sita a Rozzano, Via Aspromonte 45, resta assegnata, con quanto l'arreda, al signor che vi abiterà con il figlio . CP_1 Pt_2
4) i coniugi danno atto che la signora ha asportato dalla casa coniugale solo parte dei propri Pt_1 beni ed effetti personali.
5) il signor così come avviene dal mese di aprile 2024, continuerà a farsi carico nella misura del CP_1
67% del pagamento delle rate del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale di Rozzano e la signora vi provvederà nella misura del 33%. A tal fine i coniugi verseranno la rispettiva quota Pt_1 mensile sul conto corrente cointestato (n. 1849884 presso Monte Paschi Siena), entro il giorno 28 di ogni mese e, comunque, prima che la rata venga prelevata dal conto.
6) ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore per Pt_2 il tempo in cui l'avrà con sé. I genitori suddivideranno al 50% i costi per l'acquisto dei capi spalla pagina 3 di 7 (quali giubbotti e/o capi spalla, scarpe, abbigliamento importante sopra i 100 euro) ed entro i limiti di spesa preventivamente concordati.
7) ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese di baby sitter che si renderanno necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché le spese straordinarie relative al figlio secondo le secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 10 giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di pagina 4 di 7 specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell 'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
8) i coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente indipendenti e di non aver reciprocamente nulla a pretendere per il loro mantenimento.
9) quando i coniugi decideranno di mettere in vendita la casa coniugale, suddivideranno al 50% il ricavato della vendita stessa (detraendo quindi dal prezzo l'ammontare del mutuo residuo al momento della cessione).
10) Nel caso in cui uno dei due coniugi volesse acquistare la quota di proprietà dell'atro della casa coniugale di Rozzano, il prezzo dell'eventuale cessione della quota sarà pari al 50% del valore dell'immobile, detratto il mutuo residuo, e sarà determinato sulla base di una perizia che verrà effettuata da un professionista, scelto di comune accordo, al quale verrà conferito un incarico congiunto che comprenda anche la valutazione degli arredi di proprietà comune. In tal caso, salvo diversi accordi, chi acquisterà la quota dell'altro coniuge, si accollerà per intero il mutuo gravante sulla casa coniugale, liberando ove possibile il coniuge cedente da ogni relativa obbligazione verso l'istituto di credito.
pagina 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno concordemente modificato le condizioni di cui al ricorso, nei termini sopra indicati, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brindisi il 30.07.2010 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
pagina 6 di 7 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rozzano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 09.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Rossi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Rossi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brindisi il 30.07.2010
(anno 2010 atto n. 127 reg. parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 2348/2024 pubblicata il 17/12/2024 resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, e con il successivo deposito di note scritte hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento, ai soli Pt_2 fini della residenza anagrafica, presso il padre nella casa familiare di Rozzano, via Aspromonte 45;
2) salvo diversi e migliori accordi tra i genitori:
• starà con ciascun genitore a settimane alterne, a decorrere dalla domenica. All'inizio Pt_2 della settimana di propria competenza, ciascun genitore andrà a prendere a casa Pt_2 dell'altro;
pagina 2 di 7 • nella settimana in cui starà con un genitore, vedrà l'altro genitore un pomeriggio e/o sera Pt_2 infrasettimanali, con eventuale pernottamento, secondo le sue preminenti esigenze e gli impegni lavorativi dei genitori;
• nel periodo delle vacanze natalizie starà con ciascuno dei genitori seguendo l'ordinaria Pt_2 alternanza settimanale.
In ogni caso, starà ogni anno con la mamma (e la famiglia materna) la giornata del 24 dicembre Pt_2 fino alle ore 10:00 della mattina successiva e la giornata del 25 dicembre, con il papà (e la famiglia paterna);
• trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze di Pasqua con un genitore e quelle di carnevale Pt_2 con l'altro genitore.
• durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà 30 giorni, anche non consecutivi, con Pt_2 il papà e/o i nonni paterni ed altrettanti giorni, anche non consecutivi, con la mamma e/o i nonni materni;
ciascun genitore si impegna a fare in modo che l'altro possa far visita a nel Pt_2 periodo in cui il figlio sarà dai nonni materni/paterni. Durante gli altri periodi delle vacanze estive, starà con ciascuno dei genitori seguendo l'ordinaria alternanza settimanale;
Pt_2
• i genitori concorderanno di anno in anno, entro la fine del mese di febbraio, il calendario preciso delle alternanze e dei giorni di permanenza di con ciascuno di loro e/o con i Pt_2 nonni, secondo quanto previsto ai punti precedenti;
3) la casa familiare sita a Rozzano, Via Aspromonte 45, resta assegnata, con quanto l'arreda, al signor che vi abiterà con il figlio . CP_1 Pt_2
4) i coniugi danno atto che la signora ha asportato dalla casa coniugale solo parte dei propri Pt_1 beni ed effetti personali.
5) il signor così come avviene dal mese di aprile 2024, continuerà a farsi carico nella misura del CP_1
67% del pagamento delle rate del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale di Rozzano e la signora vi provvederà nella misura del 33%. A tal fine i coniugi verseranno la rispettiva quota Pt_1 mensile sul conto corrente cointestato (n. 1849884 presso Monte Paschi Siena), entro il giorno 28 di ogni mese e, comunque, prima che la rata venga prelevata dal conto.
6) ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore per Pt_2 il tempo in cui l'avrà con sé. I genitori suddivideranno al 50% i costi per l'acquisto dei capi spalla pagina 3 di 7 (quali giubbotti e/o capi spalla, scarpe, abbigliamento importante sopra i 100 euro) ed entro i limiti di spesa preventivamente concordati.
7) ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese di baby sitter che si renderanno necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché le spese straordinarie relative al figlio secondo le secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 10 giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di pagina 4 di 7 specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell 'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
8) i coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente indipendenti e di non aver reciprocamente nulla a pretendere per il loro mantenimento.
9) quando i coniugi decideranno di mettere in vendita la casa coniugale, suddivideranno al 50% il ricavato della vendita stessa (detraendo quindi dal prezzo l'ammontare del mutuo residuo al momento della cessione).
10) Nel caso in cui uno dei due coniugi volesse acquistare la quota di proprietà dell'atro della casa coniugale di Rozzano, il prezzo dell'eventuale cessione della quota sarà pari al 50% del valore dell'immobile, detratto il mutuo residuo, e sarà determinato sulla base di una perizia che verrà effettuata da un professionista, scelto di comune accordo, al quale verrà conferito un incarico congiunto che comprenda anche la valutazione degli arredi di proprietà comune. In tal caso, salvo diversi accordi, chi acquisterà la quota dell'altro coniuge, si accollerà per intero il mutuo gravante sulla casa coniugale, liberando ove possibile il coniuge cedente da ogni relativa obbligazione verso l'istituto di credito.
pagina 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno concordemente modificato le condizioni di cui al ricorso, nei termini sopra indicati, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brindisi il 30.07.2010 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
pagina 6 di 7 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rozzano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 09.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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