Rigetto
Sentenza 9 settembre 2025
Decreto presidenziale 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/09/2025, n. 7258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7258 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07258/2025REG.PROV.COLL.
N. 01640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2025, proposto dal Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2014.
Visti il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Nola ha agito per l’ottemperanza:
- del d.P.R. del 20 febbraio 2014 - emesso a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato e del parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4658 del 26 novembre 2013 - che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il suo gravame, poiché “con sentenza n.3347/2013, la Sezione…quinta (del Consiglio di Stato aveva)…rigettato l’appello proposto dalla Regione Campania per la riforma della sentenza di primo grado del T.A.R. della Campania, sede di Napoli n. 3082/2012, con la quale, in accoglimento del ricorso del Comune di Mosciano, (erano) stati annullati gli stessi atti e provvedimenti…impugnati con il (medesimo) ricorso straordinario”;
- “suo tramite, delle sentenze 3346, 3347, 3348 e 3349 del 19 giugno 2013 della quinta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato che hanno confermato le sentenze nn. 3081, 3082, 3083 e 3084 rese dalla prima Sezione del T.A.R. Campania – Napoli in data 27 giugno 2012”.
2. In particolare, con il suddetto ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Comune di Nola aveva impugnato:
a) la delibera della Giunta regionale n. 61 del 28 febbraio 2012, pubblicata sul BURC n.16 del 12 marzo 2012, con cui era stata accolta la richiesta, presentata dal liquidatore della società ASTIR s.p.a., di rimodulazione dell’intervento “Recupero ambientale dei siti dell’Area Nolana e del Vallo di Lauro. Comuni di Casamarciano, Nola, S. Paolo Bel Sito, Visciano, Marzano di Nola, Moschiano”, programmato con la delibera di Giunta regionale n. 529 del 4 ottobre 2011 e ridenominato “Aggiornamento informazioni per il censimento di siti potenzialmente contaminati, dei siti in attesa di indagini e dei siti oggetto di abbandono di rifiuti nel SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano. Differenziazione e raccolta rifiuti”;
b) il decreto dirigenziale n. 96 del 12 marzo 2012, pubblicato sul BURC n. 19 del 26 marzo 2012, con cui la Regione Campania aveva approvato il progetto di servizi a titolarità regionale, programmato con la delibera della Giunta Regionale n. 61/2012.
3. Tali provvedimenti erano stati, come anticipato, oggetto di ricorso anche da parte di altri Comuni interessati ed erano già stati annullati dal T.a.r. per la Campania con le citate pronunce nn. 3081, 3082, 3083 e 3084 del 27 giugno 2012, confermate in appello, in base al fatto che “le determinazioni impugnate (fossero) essenzialmente derivate e motivate da circostanze attinenti al soggetto attuatore dell’intervento, senza che (emergessero)…le ragioni di interesse pubblico che (potessero giustificare)…il sacrificio del progetto di recupero ambientale abbandonato, peraltro dopo la liquidazione di un acconto pari al 30 % delle risorse stanziate, né la congruità della spesa, l’utilità e la convenienza, relativamente al nuovo progetto di aggiornamento delle informazioni per il censimento di siti contaminati…” A ciò doveva aggiungersi, come sottolineato sempre dal T.a.r., la considerazione per la quale “la diversità oggettiva degli interventi programmati, nonché delle aree geografiche interessate, (escludeva) che le determinazioni…(consistessero) in una mera rimodulazione progettuale e (avrebbe richiesto) una ponderazione appropriata di tutti gli interessi coinvolti, che non si (poteva) esaurire nella mera esigenza di impiegare comunque le risorse disponibili nel termine previsto, dettata dalle indicazioni del soggetto attuatore in house ”.
4. In considerazione dell’esito dei suddetti procedimenti giurisdizionali, aventi ad oggetto i medesimi atti, il ricorso straordinario del Comune di Nola è stato, dunque, dichiarato improcedibile.
5. Deducendo, però, che l’Amministrazione competente, successivamente alle sentenze citate, fosse rimasta inadempiente agli obblighi da esse derivanti, il Comune di Nola si è detto “ costretto a proporre ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. per l’esecuzione del giudicato ovvero per vedersi riconosciuto l’effetto erga omnes del giudicato formatosi anche mediante la nomina di un Commissario ad acta…” Il medesimo ente locale ha anche domandato, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., la condanna della Regione Campania per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo.
6. Si è costituita in giudizio la Regione Campania, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso.
7. All’udienza in camera di consiglio del 29 maggio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Il Comune di Nola ha agito, come detto, per l’ottemperanza del d.P.R. del 20 febbraio 2014, emesso all’esito del ricorso straordinario da esso proposto e, in ogni caso, delle sentenze del Consiglio di Stato di conferma delle decisioni del T.a.r. per la Campania nn. 3081, 3082, 3083 e 3084 del 2012, conclusive dei giudizi sui medesimi provvedimenti, dei quali, però, esso non è stato parte. Le suddette pronunce di primo grado sono state oggetto, a loro volta, ad iniziativa degli enti locali in favore dei quali erano state adottate, di ricorso per ottemperanza, accolto con la sentenza n. 4591 dell’11 luglio 2018.
9. Riconoscendo tali decisioni come “esecutive” ed “incontestabilmente passate in giudicato” e l’Amministrazione regionale come ancora inadempiente, il T.a.r. per la Campania, con la citata pronuncia n. 4591/2018, ha stabilito che fosse “pertanto, ravvisabile, in capo alla Regione Campania, l’obbligo di conformarsi alle citate sentenze n. 3083, n. 3081, n. 3082 e n. 3084 del 27 giugno 2012 mediante esecuzione in forma specifica, ossia di rideterminarsi motivatamente in merito all’intervento di riqualificazione ambientale dei siti dell'Area Nolana e del Vallo di Lauro – Comuni di Casamarciano, Nola, San Paolo Bel Sito, Visciano, Marzano di Nola, Moschiano, previa adeguata valutazione di sussistenza o meno dei relativi presupposti di ordine tecnico-progettuale e, soprattutto, di interesse pubblico”.
10. Date queste premesse, in relazione al primo profilo, il ricorso proposto per l’ottemperanza del d.P.R. contenente la declaratoria dell’improcedibilità della domanda è infondato e deve essere respinto, consistendo la decisione azionata in una pronuncia di mero rito, come tale non azionabile in sede di ottemperanza in quanto carente di qualsiasi comando da eseguirsi da parte dell’Amministrazione. Come evidenziato, del resto, dalla costante giurisprudenza amministrativa, “le pronunce di mero rito non sono suscettibili di esecuzione attraverso il rimedio del giudizio di ottemperanza; tali decisioni, infatti, non contengono statuizioni idonee a conformare l'azione amministrativa e non contengono accertamenti di carattere sostanziale” (Cons. Stato, Sez. III, 11 dicembre 2023, n.10676).
11. Quanto al secondo profilo, concernente la richiesta di esecuzione, tramite il suddetto d.P.R., delle sentenze conclusive dei giudizi di cui il Comune di Nola non è stato parte, il ricorso deve essere dichiarato, in realtà, più propriamente inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, infatti, (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 3519/2020 e n. 4946/2019) solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione sono legittimate, in via esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza; non sono invece legittimate tutte le altre parti solo perché hanno tratto un vantaggio indiretto dalla medesima pronuncia, dal momento che il ricorso d'ottemperanza costituisce rimedio volto ad ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita. Occorre precisare che tale principio può essere derogato nel solo caso in cui - ove la domanda di ottemperanza sia proposta da soggetti portatori di una situazione di vantaggio - si tratti di un giudicato che abbia annullato un provvedimento amministrativo di contenuto inscindibile e generale, che produca effetti nei confronti di una pluralità di destinatari; in tal caso l'azione esecutiva è ammissibile con riferimento al solo profilo cassatorio del giudicato ed esclusione degli effetti conformativi (Cons. Stato n. 7249/2019).
12. Sul punto deve aggiungersi la circostanza – comunicata dalla Regione Campania – per la quale, come si evince dalla relazione dell’Ufficio regionale competente dell’8 aprile 2025, “la esecuzione delle richiamate sentenze degli altri Comuni, che hanno agito contro la medesima DGR n. 62/2012, è in corso ad opera del Commissario ad acta dr.ssa Annalisa Vessella, nel cui ambito è stato ammesso a partecipare anche il Comune di Nola”. Nel giudizio di ottemperanza instaurato dagli altri enti locali il T.a.r. ha avuto anche modo di precisare, in risposta alla richiesta di chiarimenti dello stesso Commissario, che “circa il coinvolgimento dei Comuni di Nola e di Marzano di Nola, va detto che l’art. 114, co. 1, c.p.a. confina il rimedio dell’ottemperanza alle sole parti oggetto del giudizio definito dalla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione e, conseguentemente, altri soggetti non sono legittimati a proporlo, né è ammissibile una <<modifica del comando giudiziale, mediante estensione integrativa degli effetti ad un soggetto diverso dalle parti del giudizio>> (sentenza della sez. V del T.a.r. del 29 novembre 2022 n. 7417).
13. Secondo il T.a.r. tale considerazione avrebbe dovuto indurre “a escludere in radice il coinvolgimento, nella fase esecutiva susseguente alla definizione del giudizio di ottemperanza, di parti estranee al giudizio di cognizione. Tuttavia, non può essere trascurata l’esigenza di ricercare le soluzioni e di operare in modo da assicurare l’interesse degli stessi ricorrenti originari, ogni qualvolta la situazione presenti interrelazioni tali da non poter escludere il rilievo che assume la partecipazione di altri soggetti. Nel caso di specie, l’unitarietà dell’intervento di riqualificazione ambientale dei siti dell’Area Nolana e del Vallo di Lauro appare comprendere e porre in relazione tra loro tutti i Comuni interessati (Casamarciano, Nola, San Paolo Bel Sito, Visciano, Marzano di Nola e Moschiano di Nola), giustificando l’apporto che taluni di essi, in fase esecutiva, possono recare per la valutazione complessiva rimessa al Commissario ad acta. Quest’ultima ha mostrato di comprendere pragmaticamente la suesposta esigenza, tanto da richiedere e sollecitare la manifestazione di interesse di tutti i Comuni, nonché la loro dichiarazione di non aver ricevuto finanziamenti regionali”.
13. In considerazione di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve, dunque, essere in parte respinto e per il resto dichiarato inammissibile.
14. Per la particolarità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge in parte e lo dichiara, per il resto, inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO