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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 804/2024 promossa da:
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Registro delle CP_1
Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA , quale procuratore di P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
con sede in Roma Lungotevere Flaminio N. 18, Cod. Fiscale e Partita IVA e Controparte_2
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
RI LU AL;
-ricorrente;
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._1
-convenuta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 6 accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “accertata e dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra
[...]
disporre che la richiesta di trascrizione dell'accettazione della stessa venga Controparte_3
eseguita da che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in CP_1
nome e per conto di in via surrogatoria, in ogni caso emettendo i Controparte_2
provvedimenti opportuni al fine indicato … condannare la sig.ra a rifondere Controparte_3
a parte ricorrente tutte le spese che la stessa sosterrà per la trascrizione dell'atto di accettazione
dell'eredità, in seguito meglio specificate. Con vittoria di spese e diritti di causa”.
Nessuna conclusione viene formulata dalla resistente, rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nella qualità di rappresentante di CP_1 [...]
deduce: i) di essere creditrice di e precisamente in Controparte_2 CP_4 Parte_1
forza della cessione in proprio favore del credito portato dal decreto ingiuntivo prodotto in atti (emesso nei confronti dei predetti e in favore di Monte dei Paschi di Siena); ii) di aver avviato, in CP_5
forza di tale decreto ingiuntivo, una procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 217/2022 trib. Enna
avente a oggetto i beni siti in Enna e identificati in catasto al foglio 74 part. 380 sub. 14 e foglio 74
part. 380 sub. 32; iii) che i debitori sono deceduti (precisamente in data 13.11.1993 e Parte_1
in data 3.12.2011); iv) che “eredi legittimi dei sig.ri e CP_4 CP_4 Parte_1
sono (C.F. nato a [...] il [...] e la sorella Persona_1 C.F._2
(C.F. ) nata a [...] il [...]” (cfr. ricorso Controparte_3 C.F._1
introduttivo); v) che, ancora, “ ad oggi risiede nell'immobile oggetto della Controparte_3
procedura esecutiva RGE n. 217/2022” e “continua a pagare le spese condominiali come attestato
pagina 2 di 6 dalla comunicazione dell'amministratore di condominio” (cfr. ricorso introduttivo); vi) che non essendo trascritto alcun atto di accettazione dell'eredità, sussiste l'interesse all'accertamento della qualità di erede della convenuta , sì da consentire l'esecuzione immobiliare contro di essa sui CP_3
beni indicati;
vi) che l'accettazione dell'eredità da parte della si evince, in particolare, dal CP_3
pagamento degli oneri condominiali relativi agli immobili appartenuti ai defunti genitori.
Formula, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
La convenuta, nonostante regolare notifica, non risulta costituita, di talché ne va dichiarata la contumacia.
L'azione non può trovare accoglimento.
Anzitutto, dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente, non emerge in alcun modo la qualifica della convenuta quale chiamata all'eredità di e Controparte_3 CP_4 [...]
I certificati di stato di famiglia prodotti in allegato al ricorso, difatti, non contemplano in Pt_1
alcun luogo il nome della convenuta della quale nulla è data sapere in ordine a un eventuale rapporto di parentela (tale da giustificare la delazione) con i debitori defunti.
Quanto osservato riveste, invero, già di per sé rilevanza assorbente al fine di rigettare l'azione.
Quand'anche si volesse diversamente opinare, comunque, non emergono atti certi da cui desumere che l'asserita chiamata abbia accettato l'eredità.
Non risulta, infatti, il possesso dei beni ereditari al fine di affermare la qualità di erede ex art. 485 c.c.,
né risultano compiuti atti di accettazione tacita ex art. 476 c.c.
Quanto al primo profilo (possesso di beni ereditari), si deve rilevare che non risulta corrispondere a verità la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui la convenuta risiede nell'immobile oggetto di esecuzione. Difatti, mentre l'immobile in questione si trova al civico n. 45 di via Sperlinga in Enna, la pagina 3 di 6 residenza della convenuta si trova al civico n. 27 della medesima via, ciò che risulta non solo dal certificato anagrafico prodotto ma anche dal fatto che la notifica è stata eseguita a mani della stessa convenuta proprio al civico n. 27.
Il possesso dei beni ereditari, poi, non può evincersi dalla allegata relazione del custode giudiziario. A
nulla vale l'affermazione da questo compiuta sul “pieno possesso” dell'immobile da parte della convenuta, e ciò in quanto tale “pieno possesso” si sarebbe manifestato esclusivamente nel consentire al custode l'accesso al bene. Una tale attività, tuttavia, non pare andare oltre quanto previsto dall'art. 460 c.p.c., ossia il compimento di atti di conservazione/vigilanza/amministrazione temporanea del bene ereditario da parte del chiamato (e fermo restando che, come già ribadito, non v'è nemmeno prova della delazione ereditaria in favore della convenuta). Vale poi la pena osservare, sul punto, che il custode è
un ausiliario del giudice dell'esecuzione ma non ha alcun potere di accertare il possesso di un bene,
trattandosi di un concetto giuridico da accertare in giudizio sulla base della prova di attività
corrispondenti a quelle del titolare del diritto reale.
Ancora, appare rivestire rilievo assorbente l'osservazione per cui non vi è alcun documento da cui desumere che l'immobile che si assume essere posseduto dalla convenuta sia un immobile appartenente all'asse ereditario . Così, quand'anche si volesse ritenere, per una qualche ragione non CP_5
emergente dagli atti di questo giudizio, che la convenuta sia chiamata all'eredità , e che CP_5
ella possiede l'immobile oggetto del pignoramento, non vi sarebbe comunque alcuna evidenza per affermare che quell'immobile faccia parte dell'asse ereditario , con la conseguenza che CP_5
dal suo possesso non potrebbe derivare l'accertamento dell'assunzione della qualità di erede ex art. 485
c.p.c. da parte della convenuta.
Quanto al secondo profilo (mancanza di atti di accettazione tacita), non è provato e comunque non è
condivisibile l'assunto secondo cui il pagamento degli oneri condominiali comporterebbe tacita pagina 4 di 6 accettazione dell'eredità.
Sul punto si osservi: in primis, che il pagamento degli oneri condominiali risulta unicamente da una dichiarazione resa da un terzo al custode giudiziario nominato dal giudice dell'esecuzione, che le dichiarazioni provenienti da terzi e rese al di fuori del processo hanno mero valore indiziario -e non probatorio-, e che tale indizio non è corroborato da alcuna ulteriore circostanza non essendosi preoccupata parte attrice di articolare alcun mezzo di prova sul punto né, comunque, di fornire ulteriori elementi indiziari.
In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere di per sé sola sufficiente la dichiarazione del terzo, il pagamento di debiti ereditari non è in alcun modo qualificabile come accettazione tacita dell'eredità.
L'attrice trascura difatti il condivisibile orientamento della Corte regolatrice secondo cui “per aversi
accettazione tacita dell'eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con
l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe
diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il
chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di
menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere. In
esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per
l'accettazione tacita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 497 del 26/03/1965; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3492
del 09/11/1974; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14666 del 27/08/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16315 del
2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17535 del 2016)” (Cass. 2020 n. 20878).
Inoltre, qualora si trattasse di oneri condominiali successivi al decesso di coloro che si assumono danti causa della convenuta, nemmeno di debiti ereditari potrebbe parlarsi, ma di debiti del titolare dei beni in questione, ossia, in tesi, dell'erede effettivo, “il cui adempimento non può [comunque] indurre a
ravvisare un'ipotesi di accettazione tacita, posto anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di
pagina 5 di 6 adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la
qualità di erede” (v. ancora Cass. 2020 n. 20878).
Da ultimo, appare il caso di ricordare che la contumacia della convenuta rende inapplicabile la previsione dell'art. 115 c.p.c. secondo cui i fatti non contestati si devono ritenere provati, riferendosi tale regola solo ai fatti non contestati dalla parte costituita.
L'azione va quindi rigettata.
Nulla sulle spese essendo contumace la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda.
Enna, 11 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE AZ
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 804/2024 promossa da:
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Registro delle CP_1
Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA , quale procuratore di P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
con sede in Roma Lungotevere Flaminio N. 18, Cod. Fiscale e Partita IVA e Controparte_2
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
RI LU AL;
-ricorrente;
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._1
-convenuta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 6 accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “accertata e dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra
[...]
disporre che la richiesta di trascrizione dell'accettazione della stessa venga Controparte_3
eseguita da che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in CP_1
nome e per conto di in via surrogatoria, in ogni caso emettendo i Controparte_2
provvedimenti opportuni al fine indicato … condannare la sig.ra a rifondere Controparte_3
a parte ricorrente tutte le spese che la stessa sosterrà per la trascrizione dell'atto di accettazione
dell'eredità, in seguito meglio specificate. Con vittoria di spese e diritti di causa”.
Nessuna conclusione viene formulata dalla resistente, rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nella qualità di rappresentante di CP_1 [...]
deduce: i) di essere creditrice di e precisamente in Controparte_2 CP_4 Parte_1
forza della cessione in proprio favore del credito portato dal decreto ingiuntivo prodotto in atti (emesso nei confronti dei predetti e in favore di Monte dei Paschi di Siena); ii) di aver avviato, in CP_5
forza di tale decreto ingiuntivo, una procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 217/2022 trib. Enna
avente a oggetto i beni siti in Enna e identificati in catasto al foglio 74 part. 380 sub. 14 e foglio 74
part. 380 sub. 32; iii) che i debitori sono deceduti (precisamente in data 13.11.1993 e Parte_1
in data 3.12.2011); iv) che “eredi legittimi dei sig.ri e CP_4 CP_4 Parte_1
sono (C.F. nato a [...] il [...] e la sorella Persona_1 C.F._2
(C.F. ) nata a [...] il [...]” (cfr. ricorso Controparte_3 C.F._1
introduttivo); v) che, ancora, “ ad oggi risiede nell'immobile oggetto della Controparte_3
procedura esecutiva RGE n. 217/2022” e “continua a pagare le spese condominiali come attestato
pagina 2 di 6 dalla comunicazione dell'amministratore di condominio” (cfr. ricorso introduttivo); vi) che non essendo trascritto alcun atto di accettazione dell'eredità, sussiste l'interesse all'accertamento della qualità di erede della convenuta , sì da consentire l'esecuzione immobiliare contro di essa sui CP_3
beni indicati;
vi) che l'accettazione dell'eredità da parte della si evince, in particolare, dal CP_3
pagamento degli oneri condominiali relativi agli immobili appartenuti ai defunti genitori.
Formula, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
La convenuta, nonostante regolare notifica, non risulta costituita, di talché ne va dichiarata la contumacia.
L'azione non può trovare accoglimento.
Anzitutto, dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente, non emerge in alcun modo la qualifica della convenuta quale chiamata all'eredità di e Controparte_3 CP_4 [...]
I certificati di stato di famiglia prodotti in allegato al ricorso, difatti, non contemplano in Pt_1
alcun luogo il nome della convenuta della quale nulla è data sapere in ordine a un eventuale rapporto di parentela (tale da giustificare la delazione) con i debitori defunti.
Quanto osservato riveste, invero, già di per sé rilevanza assorbente al fine di rigettare l'azione.
Quand'anche si volesse diversamente opinare, comunque, non emergono atti certi da cui desumere che l'asserita chiamata abbia accettato l'eredità.
Non risulta, infatti, il possesso dei beni ereditari al fine di affermare la qualità di erede ex art. 485 c.c.,
né risultano compiuti atti di accettazione tacita ex art. 476 c.c.
Quanto al primo profilo (possesso di beni ereditari), si deve rilevare che non risulta corrispondere a verità la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui la convenuta risiede nell'immobile oggetto di esecuzione. Difatti, mentre l'immobile in questione si trova al civico n. 45 di via Sperlinga in Enna, la pagina 3 di 6 residenza della convenuta si trova al civico n. 27 della medesima via, ciò che risulta non solo dal certificato anagrafico prodotto ma anche dal fatto che la notifica è stata eseguita a mani della stessa convenuta proprio al civico n. 27.
Il possesso dei beni ereditari, poi, non può evincersi dalla allegata relazione del custode giudiziario. A
nulla vale l'affermazione da questo compiuta sul “pieno possesso” dell'immobile da parte della convenuta, e ciò in quanto tale “pieno possesso” si sarebbe manifestato esclusivamente nel consentire al custode l'accesso al bene. Una tale attività, tuttavia, non pare andare oltre quanto previsto dall'art. 460 c.p.c., ossia il compimento di atti di conservazione/vigilanza/amministrazione temporanea del bene ereditario da parte del chiamato (e fermo restando che, come già ribadito, non v'è nemmeno prova della delazione ereditaria in favore della convenuta). Vale poi la pena osservare, sul punto, che il custode è
un ausiliario del giudice dell'esecuzione ma non ha alcun potere di accertare il possesso di un bene,
trattandosi di un concetto giuridico da accertare in giudizio sulla base della prova di attività
corrispondenti a quelle del titolare del diritto reale.
Ancora, appare rivestire rilievo assorbente l'osservazione per cui non vi è alcun documento da cui desumere che l'immobile che si assume essere posseduto dalla convenuta sia un immobile appartenente all'asse ereditario . Così, quand'anche si volesse ritenere, per una qualche ragione non CP_5
emergente dagli atti di questo giudizio, che la convenuta sia chiamata all'eredità , e che CP_5
ella possiede l'immobile oggetto del pignoramento, non vi sarebbe comunque alcuna evidenza per affermare che quell'immobile faccia parte dell'asse ereditario , con la conseguenza che CP_5
dal suo possesso non potrebbe derivare l'accertamento dell'assunzione della qualità di erede ex art. 485
c.p.c. da parte della convenuta.
Quanto al secondo profilo (mancanza di atti di accettazione tacita), non è provato e comunque non è
condivisibile l'assunto secondo cui il pagamento degli oneri condominiali comporterebbe tacita pagina 4 di 6 accettazione dell'eredità.
Sul punto si osservi: in primis, che il pagamento degli oneri condominiali risulta unicamente da una dichiarazione resa da un terzo al custode giudiziario nominato dal giudice dell'esecuzione, che le dichiarazioni provenienti da terzi e rese al di fuori del processo hanno mero valore indiziario -e non probatorio-, e che tale indizio non è corroborato da alcuna ulteriore circostanza non essendosi preoccupata parte attrice di articolare alcun mezzo di prova sul punto né, comunque, di fornire ulteriori elementi indiziari.
In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere di per sé sola sufficiente la dichiarazione del terzo, il pagamento di debiti ereditari non è in alcun modo qualificabile come accettazione tacita dell'eredità.
L'attrice trascura difatti il condivisibile orientamento della Corte regolatrice secondo cui “per aversi
accettazione tacita dell'eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con
l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe
diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il
chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di
menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere. In
esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per
l'accettazione tacita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 497 del 26/03/1965; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3492
del 09/11/1974; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14666 del 27/08/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16315 del
2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17535 del 2016)” (Cass. 2020 n. 20878).
Inoltre, qualora si trattasse di oneri condominiali successivi al decesso di coloro che si assumono danti causa della convenuta, nemmeno di debiti ereditari potrebbe parlarsi, ma di debiti del titolare dei beni in questione, ossia, in tesi, dell'erede effettivo, “il cui adempimento non può [comunque] indurre a
ravvisare un'ipotesi di accettazione tacita, posto anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di
pagina 5 di 6 adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la
qualità di erede” (v. ancora Cass. 2020 n. 20878).
Da ultimo, appare il caso di ricordare che la contumacia della convenuta rende inapplicabile la previsione dell'art. 115 c.p.c. secondo cui i fatti non contestati si devono ritenere provati, riferendosi tale regola solo ai fatti non contestati dalla parte costituita.
L'azione va quindi rigettata.
Nulla sulle spese essendo contumace la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda.
Enna, 11 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE AZ
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