CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I^ Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente est. dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
all'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3218 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Damaso Pattumelli Parte_1
e dall'avv. Daniele Di Bella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a
Roma, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari in virtù CP_1
di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in
Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29. APPELLATO
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma – sezione lavoro – n. 5733 del 2022, depositata il 16-06-2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava di essere Parte_1
cittadina italiana e titolare, dal 01-06-2006, dell'assegno sociale ex art. 3, co. 6, l. n.
335/1995 n. 04172741 a carico dell' che dal 01-06-2011, primo giorno del CP_1 mese successivo al compimento dei 70 anni, fino ad oggi, l' le aveva CP_1
riconosciuto la maggiorazione ex art. 38, l. n. 448/2001, in misura intera, sul predetto assegno sociale e per ogni singola mensilità erogata (docc. 2-7); che con varie comunicazioni L' l'aveva informata che “da gennaio 2017 a novembre 2019 CP_1
CP_ l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 5.376,60”; che ci sarebbero state “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione” pari ad euro 1.009,98, provvedendo all'immediato recupero sul credito, pari ad euro 1.669,01 che “nel periodo che va dal 01/01/2019 al
30/11/2019, sono stati pagati 7.021,63 euro in più sulla Sua pensione cat. AS n.
04172741”; che “nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015, sono stati pagati
8.298,29 euro in più sulla Sua pensione cat. AS n. 04172741”; che “lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2017 al 30-11-2019, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04172741 per un importo complessivo di euro 4.375,62.
Sosteneva l'appellante di non aver percepito alcun reddito dal 2014 ad oggi e di aver, dall'01-01-2003, cessato ogni attività lavorativa, percependo in buona fede le somme erogate dall' né con dolo, né con colpa. CP_1
Chiedeva che fosse accertata l'illegittimità, totale o parziale, delle richieste dell' di recupero: a. della somma di euro 5.376,60 comunicata con lettera CP_1
datata 24-10-2019; b. della somma di euro 1.009,98, comunicata con lettera datata
27-12-2019; c. della somma di euro 7.021,63, comunicata con lettere datate 13-01-
2020 e 23-12-2020; d. della somma di euro 8.298,29, comunicata con lettera datata
02-04-2020; e. della somma di euro 4.375,62, comunicata con lettere datate 24-07- 2020 e 01-04-2021; perché generiche, non provate, infondate nel merito e, conseguentemente, CONDANNARE l' a restituire a CP_1 Parte_1
tutte le somme illegittimamente trattenute per un totale di euro 26.082,12,
[...]
ovvero la diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la gravata sentenza il Tribunale ha così motivato: <<… L'istituto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che i provvedimenti di recupero scaturiscono dall'inadempimento dell'obbligo gravante sulla ricorrente di comunicare annualmente in propri redditi attraverso il c.d. modello Red nonostante i reiterati solleciti. Ha inoltre evidenziato che nel mese di maggio 2019 è pervenuta all'istituto comunicazione di irreperibilità della ricorrente sig.ra da parte Parte_1
del Comune di Roma con conseguente perdita della prestazione (che richiede la residenza effettiva del beneficiario nel comune di appartenenza).Ha infine evidenziato che solo il 6/12/2019 la residenza della sig.ra è stata Parte_1
nuovamente regolarizzata presso il Comune di Roma e in data 27/12/2019 la provvidenza è stata ricostituita con decorrenza 12/2019 e riconoscimento di un credito di €1.698,98 in parte compensato con l'indebito RI 15366666 . La causa è stata decisa a seguito del deposito di note di trattazione scritta autorizzate ai sensi dell'articolo 221 l. 77/20 e s.m.i. Il ricorso non è fondato. Il comma 8 dell'art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, dispone che “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388 e successive modificazioni e integrazioni”. L'art. 13, comma 6, lettera c), del
D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha modificato il predetto art. 35 introducendo il comma 10- bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente CP_2
sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Nel caso in esame la stessa ricorrente ha documentato di non aver presentato dichiarazione dei redditi dal 2014 ( cfr certificato Agenzia delle Entrate in atti) ed era pertanto tenuta a effettuare la predetta comunicazione (come peraltro ripetutamente
CP_ comunicatole dall' con lettere del d15.12.2016 e del 5.03.2019 che non sono state oggetto di alcuna contestazione). Deve pertanto ritenersi legittimo il recupero per gli anni dal 2015 al 2017. Quanto all'anno 2019 è documentata (e confermata dalla ricorrente) l'irreperibilità dal 13/5/2019 al 6/12/2019 sicché appare legittimo il recupero anche per tale periodo trattandosi di prestazione assistenziale collegata all'effettiva residenza nel comune di appartenenza. D'altra parte l'istituto ha ripristinato la provvidenza una volta ottenuta la comunicazione di regolarizzazione presso il Comune di Roma. La domanda va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro
2000 oltre oneri di legge>>.
Con atto di gravame la ha censurato la decisione Parte_1
chiedendone la rifroma con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito l' resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. Lamenta l'appellante che avrebbe errato il primo giudice laddove ha negato la restituzione atteso che il percipiente non versava in dolo, essendosi trattato di mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223/2020, cit).
Si rammenta che sussiste un chiaro obbligo di legge che impone al beneficiario della prestazione di presentare il modello RED, anche se negativo (reddito pari a zero).
Nella fattispecie, per come accertato dal Tribunale, non avendo parte avversa presentato le dichiarazioni dei redditi, era tenuta a presentare il modello RED, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L. 78/2010, conv. in L.
122/2010, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Tale norma ha apportato una modifica sostanziale alla precedente previsione dell'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene infatti posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla CP_2
misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene ottemperato o attraverso la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'istituto con il modello RED.
Sostiene l'appellante che l'assenza di dolo del pensionato sia rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, comma 2, legge n. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”).
L'indebito riguarda pacificamente una prestazione previdenziale e, pertanto, la ripetibilità dell'indebito in questione deve essere vagliata alla stregua di quanto previsto dall'art. 52 legge n. 88/1989, così come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. 412/1991. 4.3.
Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito.
Risultano infatti applicabili, per analogia di fattispecie, anche alla sussistenza dei presupposti per l'irripetibilità dell'indebito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quant l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Evidenzia, in particolare, a tale proposito, la S.C., nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato, trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e, quindi, del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto
(Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010).
Nel caso di specie, l'azione di recupero dell' risulta essere stata CP_1
tempestivamente effettuata, in relazione alla verifica relativa alla situazione reddituale degli anni indicati ed entro il termine annuale di cui all'art. 13, comma 2,
L. 412/1991, come sopra esposto, con conseguente ripetibilità dell'indebito, non potendo, a fronte della tempestività dell'azione di recupero, attribuirsi rilievo all'eventuale assenza di dolo dell'assicurato.
Si rammentano, a tale ultimo proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto CP_1
di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai CP_2
fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. n. 15039 del 31/05/2019).
Rileva, infatti, la Suprema Corte che “che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, 1. n. 412/1991 (a norma del quale «l' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»), non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene CP_2
della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, CP_2
una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così
Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (Cass. n. 15039/2019 in parte motiva).
In definitiva, nell'ipotesi di indebito c.d. reddituale, ossia di indebito che si crea con specifico riferimento alle condizioni reddituali del percipiente, non sussiste è, come previsto dall'art. 13, un errore dell' , in quanto l'erogazione indebita deriva CP_2
dalla fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la prestazione viene pagata ed il momento in cui viene effettuato l'accertamento del requisito reddituale (Corte
Cost. sentenza n. 166/1996).
Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito e la infondatezza dell'impugnazione sotto tale profilo.
Per quanto riguarda la sospensione per irreperibilità sarebbe stato onore dell'appellante provare che nei periodi in contestazione aveva continuato a
“risiedere” effettivamente nel territorio di Roma.
Con l'ultima censura ci si duole della mancata applicazione dell'art. 152 disp att cpc.
In effetti nel ricorso giudiziario di primo grado era stata allegata la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di aver percepito nell'anno precedente l'introduzione del giudizio, ovverosia nel 2021, un reddito compatibile con l'esonero dal pagamento delle spese ai sensi dell'art. 42, co. 11, D.L. n. 269 del 2003 e, precisamente, pari a zero (doc. 20 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado).
Pertanto le spese di primo grado vanno dichiarate irripetibiliè errata la decisione del
Tribunale che ha condannato la ricorrente alle spese di lite. Le spese del grado possono invece compensarsi.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara irripetibili le spese di lite del primo grado di giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
Roma, 9.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I^ Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente est. dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
all'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3218 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Damaso Pattumelli Parte_1
e dall'avv. Daniele Di Bella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a
Roma, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari in virtù CP_1
di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in
Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29. APPELLATO
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma – sezione lavoro – n. 5733 del 2022, depositata il 16-06-2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava di essere Parte_1
cittadina italiana e titolare, dal 01-06-2006, dell'assegno sociale ex art. 3, co. 6, l. n.
335/1995 n. 04172741 a carico dell' che dal 01-06-2011, primo giorno del CP_1 mese successivo al compimento dei 70 anni, fino ad oggi, l' le aveva CP_1
riconosciuto la maggiorazione ex art. 38, l. n. 448/2001, in misura intera, sul predetto assegno sociale e per ogni singola mensilità erogata (docc. 2-7); che con varie comunicazioni L' l'aveva informata che “da gennaio 2017 a novembre 2019 CP_1
CP_ l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 5.376,60”; che ci sarebbero state “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione” pari ad euro 1.009,98, provvedendo all'immediato recupero sul credito, pari ad euro 1.669,01 che “nel periodo che va dal 01/01/2019 al
30/11/2019, sono stati pagati 7.021,63 euro in più sulla Sua pensione cat. AS n.
04172741”; che “nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015, sono stati pagati
8.298,29 euro in più sulla Sua pensione cat. AS n. 04172741”; che “lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2017 al 30-11-2019, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04172741 per un importo complessivo di euro 4.375,62.
Sosteneva l'appellante di non aver percepito alcun reddito dal 2014 ad oggi e di aver, dall'01-01-2003, cessato ogni attività lavorativa, percependo in buona fede le somme erogate dall' né con dolo, né con colpa. CP_1
Chiedeva che fosse accertata l'illegittimità, totale o parziale, delle richieste dell' di recupero: a. della somma di euro 5.376,60 comunicata con lettera CP_1
datata 24-10-2019; b. della somma di euro 1.009,98, comunicata con lettera datata
27-12-2019; c. della somma di euro 7.021,63, comunicata con lettere datate 13-01-
2020 e 23-12-2020; d. della somma di euro 8.298,29, comunicata con lettera datata
02-04-2020; e. della somma di euro 4.375,62, comunicata con lettere datate 24-07- 2020 e 01-04-2021; perché generiche, non provate, infondate nel merito e, conseguentemente, CONDANNARE l' a restituire a CP_1 Parte_1
tutte le somme illegittimamente trattenute per un totale di euro 26.082,12,
[...]
ovvero la diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la gravata sentenza il Tribunale ha così motivato: <<… L'istituto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che i provvedimenti di recupero scaturiscono dall'inadempimento dell'obbligo gravante sulla ricorrente di comunicare annualmente in propri redditi attraverso il c.d. modello Red nonostante i reiterati solleciti. Ha inoltre evidenziato che nel mese di maggio 2019 è pervenuta all'istituto comunicazione di irreperibilità della ricorrente sig.ra da parte Parte_1
del Comune di Roma con conseguente perdita della prestazione (che richiede la residenza effettiva del beneficiario nel comune di appartenenza).Ha infine evidenziato che solo il 6/12/2019 la residenza della sig.ra è stata Parte_1
nuovamente regolarizzata presso il Comune di Roma e in data 27/12/2019 la provvidenza è stata ricostituita con decorrenza 12/2019 e riconoscimento di un credito di €1.698,98 in parte compensato con l'indebito RI 15366666 . La causa è stata decisa a seguito del deposito di note di trattazione scritta autorizzate ai sensi dell'articolo 221 l. 77/20 e s.m.i. Il ricorso non è fondato. Il comma 8 dell'art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, dispone che “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388 e successive modificazioni e integrazioni”. L'art. 13, comma 6, lettera c), del
D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha modificato il predetto art. 35 introducendo il comma 10- bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente CP_2
sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Nel caso in esame la stessa ricorrente ha documentato di non aver presentato dichiarazione dei redditi dal 2014 ( cfr certificato Agenzia delle Entrate in atti) ed era pertanto tenuta a effettuare la predetta comunicazione (come peraltro ripetutamente
CP_ comunicatole dall' con lettere del d15.12.2016 e del 5.03.2019 che non sono state oggetto di alcuna contestazione). Deve pertanto ritenersi legittimo il recupero per gli anni dal 2015 al 2017. Quanto all'anno 2019 è documentata (e confermata dalla ricorrente) l'irreperibilità dal 13/5/2019 al 6/12/2019 sicché appare legittimo il recupero anche per tale periodo trattandosi di prestazione assistenziale collegata all'effettiva residenza nel comune di appartenenza. D'altra parte l'istituto ha ripristinato la provvidenza una volta ottenuta la comunicazione di regolarizzazione presso il Comune di Roma. La domanda va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro
2000 oltre oneri di legge>>.
Con atto di gravame la ha censurato la decisione Parte_1
chiedendone la rifroma con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito l' resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. Lamenta l'appellante che avrebbe errato il primo giudice laddove ha negato la restituzione atteso che il percipiente non versava in dolo, essendosi trattato di mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223/2020, cit).
Si rammenta che sussiste un chiaro obbligo di legge che impone al beneficiario della prestazione di presentare il modello RED, anche se negativo (reddito pari a zero).
Nella fattispecie, per come accertato dal Tribunale, non avendo parte avversa presentato le dichiarazioni dei redditi, era tenuta a presentare il modello RED, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L. 78/2010, conv. in L.
122/2010, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Tale norma ha apportato una modifica sostanziale alla precedente previsione dell'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene infatti posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla CP_2
misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene ottemperato o attraverso la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'istituto con il modello RED.
Sostiene l'appellante che l'assenza di dolo del pensionato sia rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, comma 2, legge n. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”).
L'indebito riguarda pacificamente una prestazione previdenziale e, pertanto, la ripetibilità dell'indebito in questione deve essere vagliata alla stregua di quanto previsto dall'art. 52 legge n. 88/1989, così come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. 412/1991. 4.3.
Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito.
Risultano infatti applicabili, per analogia di fattispecie, anche alla sussistenza dei presupposti per l'irripetibilità dell'indebito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quant l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Evidenzia, in particolare, a tale proposito, la S.C., nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato, trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e, quindi, del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto
(Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010).
Nel caso di specie, l'azione di recupero dell' risulta essere stata CP_1
tempestivamente effettuata, in relazione alla verifica relativa alla situazione reddituale degli anni indicati ed entro il termine annuale di cui all'art. 13, comma 2,
L. 412/1991, come sopra esposto, con conseguente ripetibilità dell'indebito, non potendo, a fronte della tempestività dell'azione di recupero, attribuirsi rilievo all'eventuale assenza di dolo dell'assicurato.
Si rammentano, a tale ultimo proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto CP_1
di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai CP_2
fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. n. 15039 del 31/05/2019).
Rileva, infatti, la Suprema Corte che “che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, 1. n. 412/1991 (a norma del quale «l' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»), non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene CP_2
della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, CP_2
una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così
Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (Cass. n. 15039/2019 in parte motiva).
In definitiva, nell'ipotesi di indebito c.d. reddituale, ossia di indebito che si crea con specifico riferimento alle condizioni reddituali del percipiente, non sussiste è, come previsto dall'art. 13, un errore dell' , in quanto l'erogazione indebita deriva CP_2
dalla fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la prestazione viene pagata ed il momento in cui viene effettuato l'accertamento del requisito reddituale (Corte
Cost. sentenza n. 166/1996).
Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito e la infondatezza dell'impugnazione sotto tale profilo.
Per quanto riguarda la sospensione per irreperibilità sarebbe stato onore dell'appellante provare che nei periodi in contestazione aveva continuato a
“risiedere” effettivamente nel territorio di Roma.
Con l'ultima censura ci si duole della mancata applicazione dell'art. 152 disp att cpc.
In effetti nel ricorso giudiziario di primo grado era stata allegata la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di aver percepito nell'anno precedente l'introduzione del giudizio, ovverosia nel 2021, un reddito compatibile con l'esonero dal pagamento delle spese ai sensi dell'art. 42, co. 11, D.L. n. 269 del 2003 e, precisamente, pari a zero (doc. 20 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado).
Pertanto le spese di primo grado vanno dichiarate irripetibiliè errata la decisione del
Tribunale che ha condannato la ricorrente alle spese di lite. Le spese del grado possono invece compensarsi.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara irripetibili le spese di lite del primo grado di giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
Roma, 9.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa