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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 22 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1249/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNONI ANTONIO del Foro di Velletri
ATTORE
CONTRO
• (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRI CP_1 P.IVA_2
ISABELLA del Foro di Ferrara
CONVENUTO
OGGETTO: tariffa rifiuti urbani
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
§1. Con atto di citazione notificato via pec il 18 giugno 2024 (d'ora in Parte_1 avanti anche la Società”) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.282/2024 pubblicato il 9 maggio 2024 mediante il quale sulla base delle fatture n. 113652 del 1° settembre 2023 e n.119965 del 15 novembre 2023 è stato ingiunto il pagamento a favore di – affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani -della CP_1 somma di €34.243,77 di cui €33.847,81 a titolo di tariffa rifiuti TARI dell'ultimo semestre 2023 ed €395,96 per interessi di mora calcolati al Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di due punti percentuali con decorrenza della messa in mora del 16 febbraio 2024, chiedendone la revoca.
Ha lamentato la società titolare di un esercizio commerciale di Parte_1 profumeria e igiene personale di ampie dimensioni sito in CH alla via Orto
Alfierino n.1 la cui apertura al pubblico era avvenuto nel giugno 2023, di avere
1 conferito i rifiuti ad una società privata, la mediante un Controparte_2 contratto per la fornitura di servizi per il recupero e lo smaltimento di rifiuti di imballaggi in multimateriale e di imballaggi costituiti da carta, cartone e plastica e di non essere pertanto debitore del gestore pubblico ai sensi degli artt.198 CP_1 comma 2 bis e 238 comma 10del d. lgs 152 del 3 aprile 2006. Da giugno 2023 a dicembre 2023, ha soggiunto l'opponente, aveva corrisposto alla società privata la somma di €22.740,80, cosicché, ricevute le fatture di CP_1
(poste poi a fondamento del ricorso monitorio) la Società aveva chiesto la riduzione dell'importo della quota variabile della TARI, inoltrando le contabili relative all'avvenuto smaltimento dei rifiuti mediante la ditta privata (pec 31 gennaio 2024 e del 9 febbraio 2024). aveva proceduto alla riduzione dell'importo da versare di soli €2018,20, CP_1 assolutamente sproporzionato rispetto ai costi sostenuti, e successivamente, attraverso il Difensore, aveva richiesto il pagamento integrale delle fatture oltre agli interessi di mora, senza detrarre quella piccola parte riconosciuta a titolo di riduzione.
Ha chiesto quindi che la parte variabile della Tari venisse ricalcolata tenendo conto che la Società si era avvalsa del servizio privato per il secondo semestre 2023. ha contestato infine l'appartenenza alla categoria 14 del listino tariffe Parte_1
Tari 2023 comprendente edicole farmacie tabaccai e plurilicenze, reputando congrua la categoria 13 comprendente i negozi di abbigliamento, calzature, libri, cartolerie ferramenta e altri, comportante una ulteriore riduzione della quota variabile della
TARI.
Ha concluso quindi per la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione degli importi di dare e avere tra le parti, con vittoria di spese.
§1bis. Si è costituita resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il CP_1 rigetto, sul rilievo che l'azienda aveva omesso la comunicazione preventiva via PEC al
Gestore di volersi avvalere del servizio privato, comunicazione da inviarsi entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo. Per l'anno 2023 tale comunicazione non era stata inviata, a differenza che per l'anno 2024, cosicché la tariffa rifiuti era stata integralmente pretesa per il secondo semestre 2023. Quanto alla categoria 14 si era riferita al codice ATECO risultante dalla visura camerale CP_1
(“plurilicenze”).
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era discussa dalle parti all'udienza del 22 aprile 2025; la sentenza riservata nei trenta giorni ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
§2. L'opposizione è infondata.
Come si è premesso ha avviato un punto vendita di profumeria e Parte_1 prodotti per l'igiene nel Comune di CH nel mese di giugno 2023, comunicando attraverso il portale online, l'apertura della propria posizione in data
08/06/2023. Pertanto, a partire da tale data, la società è sottoposta al versamento della
TARI (Tassa rifiuti).
2 La TARI è un corrispettivo obbligatorio a carico di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani così come statuito dai commi 641 e 642 dell'art.1 L. 147/2013. La tariffa in questione è composta da una quota fissa, che si calcola in base alla superficie occupata e volta a coprire i costi indivisibili, alla quale si somma la quota variabile, finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il calcolo TARI è effettuato in base alla quantità di rifiuti prodotti in via presuntiva stabilita dalle delibere comunali.
Ai sensi del Regolamento per l'applicazione della Tariffa dei rifiuti di CP_1
(artt.12, 13 e 14) l'utente non domestico, “per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti” deve comunicare via pec a quest'ultimo, entro il 30 giugno di ogni anno, la volontà di avvalersi di un servizio privato di smaltimento dei rifiuti. La comunicazione tempestivamente data è efficace dal 1° gennaio successivo.
In altre parole, per ottenere il diritto alle riduzioni di cui all'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 116/2020, recepiti dagli artt. 12 - 13 e 14 del Regolamento TCP di , la comunicazione CP_1 con la quale l'utente non domestico informa il Gestore che intende avviare in proprio i rifiuti urbani, deve pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'utente deve poi trasmettere al Gestore tutti i formulari dimostrativi dell'avvenuto avvio a rifiuto dell'anno precedente ai sensi dell'art. 188 bis D.L.
n.156/2006, essendo responsabile della tracciabilità dei rifiuti. CP_1
Orbene IC non ha inviato a tale comunicazione via pec nel CP_3 CP_1 tempo utile per ottenere le riduzioni del secondo semestre 2023. ne è pienamente consapevole ed infatti il suo legale rappresentante, Controparte_4 nella comunicazione inviata al Comune di CH (e non a ) in ogni caso CP_1 tardiva riguardo al secondo semestre 2023 essendo stata inviata il 27 giugno 2023 ha dichiarato “di essere consapevole che l'esclusione della parte variabile della tassa rifiuti è riconosciuta a consuntivo con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione, dietro richiesta dell'utente da presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo” (doc.5 allegato all'opposizione).
La richiesta di riduzione della parte variabile della tariffa è stata effettuata anche il 31 gennaio 2024 con indicazione dei rifiuti smaltiti dal privato in CH (e in altri numerosi punti vendita).
Come sostenuto dalla parte opposta, tuttavia, la dichiarazione di esonero effettuata il
27 giugno 2023 è efficace dal 1° gennaio 2024. Conseguentemente la Società deve versare la tariffa intera per l'annualità 2023.
§3. lamenta che non abbia tenuto in considerazione nelle Controparte_5 CP_1 fatture di cui è causa delle riduzioni, seppur minime, già riconosciute da in € CP_1
2018,20. Anche questa doglianza non coglie nel segno. Oggetto del decreto ingiuntivo
3 è infatti la TARI relativa all'ultimo semestre 2023, mentre la riduzione di cui trattasi riguarda l'anno 2024 che non è oggetto del contendere.
Quanto all'ultima doglianza inerente alla categoria applicata da per il CP_1 conteggio della tariffa, appare pienamente condivisibile quanto riferito dalla convenuta.
Nella comunicazione di apertura del punto vendita la Società ha allegato la visura camerale la quale riportava la categoria ATECO 14 plurilicenze. ha
CP_1 applicato detta categoria. In data 13/08/2024, la Società ha inviato una comunicazione via pec (doc.8 ), con la quale ha contestato l'applicazione della sottocategoria,
CP_1 in base ad una visura aggiornata nella quale il codice ATECO risultava modificato in data successiva all'apertura della posizione Tari. Il giorno successivo (14/08/2024) con comunicazione via pec (doc.9 ) ha provveduto a rettificare gli importi,
CP_1 CP_1 con effetto retroattivo all'apertura del punto vendita. Per riconoscere tale riduzione ha emesso una fattura di conguaglio ( n. 112923/2024 doc.10 ) e quindi non
CP_1 incidente sulle fatture già emesse oggetto di causa in quanto presupposto del conguaglio.
In conclusione l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo gli onorari medi di cui al
DM55/2014 per il valore della causa.
p.q.m.
definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione. Condanna a Parte_1 corrispondere a le spese di lite, che liquida in € 7616,00 per compensi, oltre CP_1 al 15% di spese forfettarie, Iva e Cpa.
Così deciso in Ferrara il 19 maggio 2025
Il giudice
Monica Bighetti
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