Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 26/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 14/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24461 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da:
F.F., nata ad omissis l’omissis, cod. fisc.
omissis, residente in omissis, via omissis,
ed elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 35, presso gli avv.ti Roberto De Guglielmi (cod. fisc. [...]– robertodeguglielmi@pec.ordineavvocatitorino.it), Luca Cristiano Guelfo ([...]– lucaguelfo@pec.ordineavvocatitorino.it) e Massimo Sibona (cod. fisc. [...]– avvmassimosibona01@pec.ordineavvocatitorino.it) che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente fra loro, per procura allegata al ricorso
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (cod. fisc. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Zecchini e Franca Borla, PEC: avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it e avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it, dell’Avvocatura dell’Istituto, elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Arcivescovado n. 9, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino (RM) rep. 37875, Racc. 7313 del 22 marzo 2024,
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente F.F. ha impugnato il provvedimento, comunicato con raccomandata del 9/1/2024, di revoca/annullamento della pensione di inabilità n. 50218453.
A sostegno, parte ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, ricordava di essere titolare di pensione diretta di inabilità, liquidata a decorrere dal 10/6/2015 nella misura annua lorda di € 18.008,19, stante la ritenuta “inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al servizio”.
Successivamente, veniva invitata a presentarsi a nuova visita da parte della Commissione Medica di Verifica di Torino in data 6/9/2022, dal cui verbale (del 26/10/2022) la ricorrente apprendeva che:
- il giudizio di inidoneità a proficuo lavoro espresso il 9/6/2015 dalla C.M.V. era stato a sua insaputa oggetto di rivalutazione in data 31/3/2016 da parte della Commissione Medica Superiore “con giudizio di non condivisibilità per carenza documentale”;
- la ricorrente doveva “attualmente ritenersi: INABILE per anzianità”;
- “le patologie che avevano dato adito al riconoscimento dei benefici nel 2015 risultano allo stato attuale in buon compenso, con solo relative ripercussioni funzionali sulla capacità lavorativa specifica di assistente amministrativo, in assenza di documentazione sanitaria attestante iter diagnostico terapeutico longitudinale inerente le predette patologie nel periodo intercorrente tra la valutazione CMV 2015 ed oggi”.
Quindi, con comunicazione datata 8/2/2023 l’INPS informava la ricorrente che, in conseguenza del procedimento penale n. 8694/2014 RGNR a carico del dr. Maggiore, presidente della C.M.V. che l’aveva giudicata inabile nel 2015, ed in seguito al ricevimento del verbale 26/10/2022 della C.M.V., era stata “avviata la procedura amministrativa tendente all’annullamento del trattamento pensionistico ed al conseguente accertamento dell’entità dell’indebito derivante dalle somme corrisposte a partire dalla data del 10/6/2015 (data di decorrenza della pensione)”.
A decorrere dal mese di marzo 2023 l’Inps sospendeva la pensione di inabilità conferendole, a domanda ed avendo maturato i relativi requisiti, la pensione ordinaria di vecchiaia, liquidata a decorrere dal 12/8/2018 nell’importo annuo lordo di € 18.494,57.
Con raccomandata del 9/1/2024 l’INPS comunicava alla sig.ra F. la revoca del trattamento pensionistico di inabilità concesso a far data dal 10/6/2015, determinando un indebito lordo di € 61.403,04 per somme corrisposte per pensione di inabilità dal 10/6/2015 all’11/8/2018, pari a netti € 48.927,80. Da tale importo netto veniva scomputato quello netto di € 12.490,89 – corrispondente alle maggiori somme che l’ente previdenziale avrebbe dovuto erogare alla ricorrente, ma non erogò, a titolo di pensione di vecchiata dal 12/8/2018 al 31/10/2023, rispetto a quanto versato sino a febbraio 2023 quale pensione di inabilità – così riducendosi l’indebito ad € 36.436,91 netti.
In diritto, parte ricorrente rileva che l’accertamento sanitario del 2022 ha riguardato la situazione in essere, senza alcuna revisione della situazione sanitaria al 2015.
Nel merito ribadisce la correttezza del giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Torino il 9/6/2015 stanti le plurime patologie da cui era ed è affetta la ricorrente e produce relazioni mediche a sostegno., chiedendo esperirsi consulenza tecnica d’ufficio.
L’Inps si costituisce dichiarando che “che la pensione di inabilità del ricorrente è stata sospesa e revocata a seguito del ben noto procedimento penale citato da parte ricorrente”. Argomenta in ordine all’obbligo di procedere al recupero dell’indebito e all’onere della prova in capo al beneficiario della prestazione.
La causa è stata discussa all’udienza del 26 gennaio 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che seguono.
Occorre considerare, in primo luogo, che la ricorrente risulta titolare di pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 12, legge n. 335/1995, essendo stata ritenuta “nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Tale valutazione veniva espressa in data 9 giugno 2015 dalla Commissione Medica di Verifica di Torino, la quale giudicava la signora F.
inidonea in modo permanente ed assoluto allo svolgimento di ogni proficuo lavoro.
La revoca di tale prestazione avviene successivamente, e l’iter inizia con la lettera 29.07.2022 della Commissione medica di verifica di Torino con cui, senza alcuna spiegazione, la ricorrente viene nuovamente invitata a visita.
Il successivo verbale di visita, datato 26 ottobre 2022, contiene al suo interno il riferimento ad un presunto verbale della Commissione medica superiore che avrebbe visitato la signora F. in data 31.03.2016 con giudizio di “non
condivisibilità per carenza documentale”.
La stessa Commissione di verifica, esperendo il proprio accertamento sanitario, giudicava la ricorrente “inabile per anzianità”. Di fatto, quindi, la Commissione esprimeva una valutazione medica esclusivamente per l’attualità.
Quanto al pregresso, tuttavia, la stessa Commissione riteneva necessario precisare che le patologie fondanti il giudizio di inidoneità del 2015 erano, allo stato, in situazione di “buon compenso…in assenza di documentazione sanitaria attestante iter diagnostico terapeutico longitudinale inerente le predette patologie nel periodo intercorrente tra la valutazione CMV 2015 ed oggi”.
Dunque, riassumendo quanto esposto, alla ricorrente viene revocata la pensione di inabilità, legittimamente riconosciuta sulla base del corretto iter procedimentale conclusosi con il verbale della competente Commissione nel giugno 2015, sulla base di un nuovo accertamento sanitario (ingiustificato da un punto di vista procedimentale, stante il precedente giudizio di inabilità “permanente”) il quale, peraltro, non si esprime sul pregresso, limitandosi a rilevare l’assenza di documentazione inerente il percorso diagnostico terapeutico (circostanza irrilevante, considerato che, una volta concluso l’iter inerente il riconoscimento della prestazione richiesta, il cittadino non ha alcun ulteriore onere di conservazione di documentazione medica che, tra l’altro, potrebbe anche non sussistere, senza che ciò necessariamente sia da considerarsi rilevante di un miglioramento/guarigione clinica).
Ancora, la Commissione medica si esprime sulla situazione all’atto della visita, riscontrando un miglioramento delle condizioni di salute nell’ottobre 2022: si tratta, peraltro, di una valutazione non rilevante atteso che, in quel momento, la valutazione espressa era di inabilità per anzianità, senza l’espressione di un giudizio sull’effettività inabilità psicofisica.
L’unico rilievo di merito, invero, deriva dal richiamato giudizio della Commissione medica superiore, la quale sembrerebbe, nel 2016, aver ritenuto non condivisibile il giudizio della Commissione medica di verifica.
Ora, a parere dello scrivente, questo sintetico riferimento non supportato né dalla produzione del relativo verbale, né dall’esposizione delle ragioni che avrebbero indotto la Commissione medica nel 2022 a chiedere una revisione né, infine, dalla natura del procedimento penale relativo al Presidente della Commissione medica che aveva valutato la ricorrente nel 2015 (rimasta del tutto estranea a tale procedimento, in difetto di contrarie indicazioni da parte della difesa dell’Istituto), inducono a ritenere il menzionato riferimento alla CMS del tutto insufficiente ad inficiare il giudizio medico legale che ha fondato il riconoscimento della pensione di inabilità in capo alla ricorrente.
Tale diritto, pertanto, continua a trovare legittimo fondamento nel giudizio della Commissione medica di verifica del giugno 2015 e non risulta inficiato in modo attendibile dalle considerazioni e difese dell’Istituto.
La domanda della ricorrente va accolta e dichiarato illegittimo il provvedimento, comunicato con raccomandata del 9/1/2024, di revoca/annullamento della pensione di inabilità n. 50218453.
Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna al pagamento di € 12.490,89 a titolo di pensione di vecchiaia per il periodo dal 12/8/2018 al 28/2/2023: tale domanda, che origina dalla nota Inps di revoca della pensione e dal riferimento all’operata compensazione con il maggior importo del trattamento pensionistico ordinario di anzianità, non è stata adeguatamente sviluppata dalla difesa della ricorrente. Questa, infatti, avrebbe dovuto argomentare in ordine alla cumulabilità o alternatività dei diversi trattamenti pensionistici ed alla spettanza di uno in luogo dell’altro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Dichiara illegittimo il provvedimento Inps 9/1/2024 di revoca della pensione di inabilità n. 50218453;
Condanna l’Istituto a restituire quanto indebitamente trattenuto sul menzionato trattamento pensionistico;
Respinge la domanda di condanna dell’Inps al pagamento di € 12.490,89 a titolo di pensione di vecchiaia per il periodo dal 12/8/2018 al 28/2/2023;
Condanna l’Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 2.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 26/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 26/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
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